LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Regolamento

66.6 Comunicazioni ufficiose con il depositante L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo', in qualsivoglia momento, comunicare ufficiosamente col depositante per telefono, per iscritto o nel corso di un colloquio. Essa decide liberamente se deve concedere piu' di un colloquio qualora il depositante lo domandi, o se desidera rispondere a una comunicazione scritta ufficiosa del depositante. 66.7 Documento di proprieta' a) Se una copia della domanda di cui si rivendica la priorita' nella domanda internazionale e' necessaria all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, l'Ufficio internazionale gliela trasmette in breve termine a ricevimento della richiesta; se la richiesta e' presentata prima che l'Ufficio internazionale abbia ricevuto il documento di priorita' secondo la regola 17.1-a), il depositante deve consegnare copia di detta domanda all'Ufficio internazionale e, direttamente, all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. b) Se la domanda di cui si rivendica la priorita' e redatta in una lingua diversa da quella o da quelle dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, il depositante trasmette a questa amministrazione, se ne riceve l'invito, una traduzione nella o in una di dette lingue. c) La copia che il depositante deve consegnare secondo il paragrafo a) e la traduzione prevista nel paragrafo b) devono essere fornite al piu' tardi alla scadenza di un termine di due mesi a decorrere dalla data della richiesta o dell'invito. Se non sono fornite entro questo termine, il rapporto di esame preliminare internazionale e' redatto come se la priorita' non fosse stata rivendicata. 66.8 Forma delle correzioni e delle modificazioni a) Il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a causa di una modificazione o di una correzione, differisce dal foglio depositato primitivamente. La lettera di accompagnamento dei fogli sostitutivi deve mettere in evidenza le differenze che esistono tra i fogli sostituiti e quelli sostitutivi. Se una modificazione implica la soppressione di un intero foglio, la modificazione deve essere comunicata per lettera. b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Essa conserva nei suoi inserti ogni foglio sostituito, la lettera di accompagnamento del o dei fogli sostitutivi e ciascuna lettera citata nell'ultima frase del paragrafo a). Regola 67 Oggetto della domanda secondo l'articolo 34.4-a-i) 67.1 Definizione L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non ha l'obbligo di eseguire l'esame preliminare internazionale in merito a una domanda internazionale se e per quanto l'oggetto della domanda e' uno dei seguenti: i) teorie scientifiche e matematiche; ii) varieta' vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti; iii) piani, principi o metodi per attivita' commerciali, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi; iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi; v) semplici presentazioni di informazioni; vi) programmi di ordinatori nella misura in cui l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non e' organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi. Regola 68 Assenza di unita' dell'invenzione (esame preliminare internazionale) 68.1 Nessun invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, se stima che il requisito di unita' dell'invenzione non e' soddisfatto e decide di non invitare il depositante a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali, redige il rapporto di esame preliminare internazionale, fatto salvo l'articolo 34.4-b), per l'intera domanda internazionale, ma indica in questo rapporto che, a suo parere, l'esigenza di unita' dell'invenzione non e' soddisfatta ed espone i motivi per cui stima che questa esigenza non e' soddisfatta. 68.2 Invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, se stima che l'esigenza di unita' dell'invenzione non e' soddisfatta e decide di invitare il depositante, a suo piacimento, sia a limitare le rivendicazioni sia a pagare tasse addizionali, suggerisce almeno una possibilita' di limitazione che, a suo parere, soddisfa questa esigenza; essa precisa l'importo delle tasse addizionali ed espone i motivi per cui stima che l'esigenza di unita' dell'invenzione non e' soddisfatta. Essa fissa nel contempo un termine, che tenga debito conto delle circostanze del caso, per ottemperare all'invito; questo termine non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a due mesi a decorrere dalla data dell'invito. 68.3 Tasse addizionali a) L'importo delle tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, previste nell'articolo 34.3-a), e' stabilito dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. b) Le tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, previste nell'articolo 34.3-a), vanno pagate direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. c) Il depositante puo', pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste e' eccessivo. Un comitato di tre membri - o un'altra istanza speciale - dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, oppure un'altra autorita' superiore competente, esamina la riserva e, se la giudica totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione vengono annessi al rapporto di esame preliminare internazionale e notificati agli uffici eletti. d) Il funzionario che ha preso la decisione che forma l'oggetto della riserva non puo' far parte del comitato di tre membri, dell'istanza speciale o dell'autorita' superiore di cui al paragrafo c). 68.4 Procedura in caso di limitazione insufficiente delle rivendicazioni Se il depositante limita le rivendicazioni in modo insufficiente a soddisfare l'esigenza di unita' dell'invenzione, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale procede in conformita' all'articolo 34.3-c). 68.5 Invenzione principale Se non e' possibile determinare esattamente qual e' la rivendicazione principale ai fini dell'accordo 34.3-c), l'invenzione menzionata per prima e' considerata come invenzione principale. Regola 69 Termine per l'esame preliminare internazionale 69.1 Termine per l'esame preliminare internazionale a) Tutti gli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale devono prevedere lo stesso termine per la redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Questo termine non deve eccedere: i) sei mesi a decorrere dall'inizio dell'esame preliminare internazionale; ii) otto mesi a decorrere dall'inizio dell'esame preliminare internazionale quando l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ha inviato un invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali (articolo 34.3)). b) L'esame preliminare internazionale ha inizio quando l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ha ricevuto: i) le rivendicazioni modificate secondo l'articolo 19, trasmesse in applicazione della regola 62.2-a); o ii) una notificazione dell'Ufficio internazionale in applicazione della regola 62.2-b) nella quale e' precisato che non sono state depositate modificazioni secondo l'articolo 19 entro il termine prescritto o che il depositante ha dichiarato che non desidera depositare tali modificazioni; o iii) una notificazione del depositante che, dopo che l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale sia venuta in possesso del rapporto di ricerca internazionale, esprime il desiderio che l'esame preliminare internazionale abbia inizio e verta sulle rivendicazioni specificate in questa notificazione; o iv) una notificazione della dichiarazione dell'amministrazione incaricata della ricerca che non sara' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale (articolo 17.2-a)). c) Se l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale e l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, l'esame preliminare internazionale e la ricerca internazionale possono essere avviati contemporaneamente. In tal caso, il rapporto di esame preliminare internazionale deve essere redatto, senza pregiudizio del paragrafo a), al piu' tardi sei mesi dopo la scadenza del termine concesso, secondo l'articolo 19, per la modificazione delle rivendicazioni. Regola 70 Rapporto di esame preliminare internazionale 70.1 Definizioni Ai sensi della presente regola, si deve intendere per "rapporto" il rapporto di esame preliminare internazionale. 70.2 Base del rapporto a) Se le rivendicazioni sono state modificate, il rapporto e' redatto fondandosi sulle rivendicazioni modificate. b) Se, in conformita' alla regola 66.7-c), il rapporto e' redatto come se la priorita' non fosse stata rivendicata, il rapporto deve precisarlo. c) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare stima che una modificazione va al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, il rapporto e' stabilito come se questa modificazione non fosse stata fatta e precisa questo fatto. Esso indica anche i motivi per cui detta amministrazione considera che la modificazione va al di la' di detta esposizione. 70.3 Identificazioni Il rapporto identifica da un canto l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che lo ha redatto, indicando il nome di detta amministrazione e, d'altro canto, la domanda internazionale mediante il numero di questa domanda, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente e la data del deposito internazionale. 70.4 Date Il rapporto indica: i) la data in cui la domanda di esame preliminare internazionale e' stata presentata; ii) la data del rapporto; questa data e' quella dell'ultimazione del rapporto. 70.5 Classificazione a) Nel rapporto va ripetuta la classificazione indicata secondo la regola 43.3 se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale mantiene questa classificazione. b) In caso contrario, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale indica la classificazione che essa considera corretta, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti. 70.6 Dichiarazione secondo l'articolo 35.2) a) La dichiarazione menzionata nell'articolo 35.2 consiste in un "SI" o in un "NO", o nell'equivalente di queste parole nella lingua del rapporto, o in un segno appropriato precisato nelle direttive amministrative, e deve contenere, ricorrendo, le citazioni, spiegazioni e osservazioni menzionate nell'ultima frase dell'articolo 35.2). b) Se uno qualunque dei tre criteri menzionati nell'articolo 35.2) (cioe' la novita', l'attivita' inventiva (non evidenza) e l'applicazione industriale) non e' soddisfatto, la dichiarazione e' negativa. Se, in un simile caso, uno o due di questi criteri sono separatamente soddisfatti, il rapporto precisa quale o quali criteri sono soddisfatti. 70.7 Citazioni secondo l'articolo 35.2) a) Il rapporto cita i documenti considerati pertinenti per giustificare le dichiarazioni fatte secondo l'articolo 35.2). b) Le disposizioni della regola 43.5-b) ed e) sono parimenti applicabili al rapporto. 70.8 Spiegazione secondo l'articolo 35.2) Le direttive amministrative contengono dei criteri che servono di guida per stabilire se debbano o non debbano essere date le spiegazioni menzionate nell'articolo 35.2) e per la forma da dare a queste spiegazioni. Questi criteri devono fondarsi sui principi seguenti: i) si devono dare spiegazioni ogni volta che la dichiarazione e' negativa nei riguardi di una qualsiasi rivendicazione; ii) si devono dare spiegazioni ogni volta che la dichiarazione e' positiva, a meno che i motivi che hanno addotto a citare un documento appaiono senz'altro alla lettura del documento citato; iii) di regola, si devono dare spiegazioni nel caso previsto nell'ultima frase della regola 70.6-b). 70.9 Divulgazione non scritte Ogni divulgazione non scritta citata nel rapporto in base alla regola 64.2 va menzionata indicando il suo genere, la data in cui la divulgazione, scritta che si riferisce alla divulgazione non scritta e' stata resa accessibile al pubblico e la data in cui quest'ultima e' stata fatta pubblicamente. 70.10 Taluni documenti pubblicati Ogni domanda pubblicata e ogni brevetto ai quali il rapporto si riferisce in base alla regola 64.3 vanno menzionati come tali; il rapporto indica la loro data di pubblicazione, la loro data di deposito e, ricorrendo, la loro data di priorita' rivendicata. Per quanto concerne la data di priorita' di tale documento, il rapporto puo' indicare che l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che questa data non e' stata rivendicata in maniera valida. 70.11 Menzione di modificazioni o di correzioni di talune irregolarita' Si deve indicare nel rapporto se modificazioni o correzioni sono state fatte presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. 70.12 Menzione di talune irregolarita' Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che quando prepara il rapporto: i) la domanda internazionale presenta irregolarita' del genere indicato nella regola 66.2-a-iii), essa lo indica nel rapporto motivando la sua opinione; ii) la domanda internazionale da' luogo a una delle osservazioni menzionate nella regola 66.2-a-v), essa puo' indicarlo nel rapporto e, qualora lo faccia, motiva la sua opinione. 70.13 Osservazioni relative all'unita' dell'invenzione Il rapporto indica se il depositante ha pagato tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, o se la domanda internazionale o l'esame preliminare internazionale e' stato limitato secondo l'articolo 34.3). Inoltre, se l'esame preliminare internazionale e' stato eseguito soltanto relativamente alle rivendicazioni limitate (articolo 34-3-a)) o all'invenzione principale (articolo 34.3-c)), il rapporto indica quali parti della domanda l'esame preliminare internazionale ha abbracciato. 70.14 Firma Il rapporto e' firmato da un funzionario autorizzato dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. 70.15 Forma I requisiti materiali relativi alla forma del rapporto sono stabiliti nelle direttive amministrative. 70.16 Modificazioni e correzioni allegate Se le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono stati modificati o se una parte della domanda internazionale e' stata corretta presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ogni foglio sostitutivo sul quale sono state apposte le indicazioni menzionate nella regola 66.8-b) va allegato al rapporto. I fogli sostitutivi a loro volta sostituiti con altri fogli sostitutivi non vanno allegati. Se la modificazione e' presentata in una lettera, una copia di questa lettera va parimenti allegata al rapporto. 70.17 Lingua del rapporto a) Il rapporto e' redatto nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale alla quale esso si riferisce. b) Ogni allegato deve essere redatto nella lingua in cui la domanda internazionale alla quale esso si riferisce e' stata depositata e anche nella lingua di pubblicazione della domanda se questa lingua e' diversa. Regola 71 Trasmissione del rapporto d'esame preliminare internazionale 71.1 Destinatario L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale trasmette contemporaneamente all'Ufficio internazionale, e ricorrendo, dei suoi allegati. 71.2 Copie di documenti citati a) La richiesta di cui all'articolo 36.4) puo' essere fatta in qualsivoglia momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto si riferisce. b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' esigere dal depositante o dall'ufficio eletto che gli ha rivolto la richiesta il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L'ammontare di queste spese sara' stabilito negli accordi di cui all'articolo 32.2) conclusi tra le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale. c) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che non desideri inviare le copie direttamente a un ufficio eletto invia una copia all'Ufficio internazionale, il quale procedera' secondo i paragrafi a) e b). d) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi a) a c) a un altro organismo responsabile di fronte ad essa. Regola 72 Traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale 72.1 Lingue a) Ogni Stato eletto puo' esigere che il rapporto di esame preliminare internazionale redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del suo ufficio nazionale sia tradotto in francese, in giapponese, in inglese, in russo, in spagnolo o in tedesco. b) Tale esigenza deve essere notificata all'Ufficio internazionale che la pubblica in breve termine nella gazzetta. 72.2 Copie di traduzioni per il depositante L'Ufficio internazionale trasmette al depositante una copia di ogni traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale contemporaneamente all'invio di questa traduzione all'ufficio o agli uffici eletti interessati. 72.3 Osservazioni relative alla traduzione Il depositante puo' fare osservazioni per iscritto in merito a errori di traduzione contenuti, a suo parere, nella traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale; egli deve inviare una copia di queste osservazioni a ciascuno degli uffici eletti interessati e all'Ufficio internazionale. Regola 73 Comunicazione del rapporto di esame preliminare 73.1 Preparazione di copie L'Ufficio internazionale prepara le copie dei documenti che devono essere comunicati secondo l'articolo 36.3-a). 73.2 Termine di comunicazione La comunicazione prevista nell'articolo 36.3-a) deve avvenire il piu' rapidamente possibile. Regola 74 Traduzione e trasmissione degli allegati al rapporto di esame preliminare internazionale 74.1 Termine Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 70.16 e ogni modificazione citata nell'ultima frase di detta regola, depositati prima della consegna della traduzione della domanda internazionale richiesta secondo l'articolo 39 o secondo l'articolo 22 quando questa consegna e' regolata dall'articolo 64.2-a-i), devono essere tradotti e trasmessi contemporaneamente alla consegna menzionata nell'articolo 39 o, ricorrendo, nell'articolo 22; se sono depositati meno di un mese prima di questa consegna oppure dopo questa consegna, essi devono essere tradotti e trasmessi entro un mese dopo il loro deposito. Regola 75 Ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di elezioni 75.1 Ritiri a) Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni puo' essere effettuato prima della scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorita'; il ritiro non ha pero' effetto per ogni Stato eletto nel quale il trattamento nazionale o l'esame nazionale e' gia' avviato. Il ritiro dell'elezione di uno Stato eletto puo' essere effettuato prima della data in cui il trattamento e l'esame possono aver inizio in questo Stato. b) Il ritiro deve essere effettuato mediante una nota firmata, inviata dal depositante all'Ufficio internazionale. Nel caso della regola 4.8-b), la nota di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti. 75.2 Notificazione agli uffici eletti a) Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni e' in breve termine notificato dall'Ufficio internazionale agli uffici nazionali di tutti gli Stati che, fino al momento del ritiro, erano stati eletti ed erano stati informati della loro elezione. b) Il ritiro di una elezione e la sua data di ricevimento sono notificati in breve termine dall'Ufficio internazionale all'ufficio eletto interessato, a meno che quest'ultimo non sia stato ancora informato della sua elezione. 75.3 Notificazione all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni e' notificato in breve termine dall'Ufficio internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale se quest'ultima, nel momento del ritiro, era informata della richiesta di esame preliminare internazionale. 75.4 Facolta' secondo l'articolo 37.4-b) a) Ogni Stato contraente che desideri far uso della facolta' prevista nell'articolo 37.4-b), deve notificarlo per iscritto all'Ufficio internazionale. b) La notificazione di cui al paragrafo a) e' pubblicata in breve termine dall'Ufficio internazionale nella gazzetta e ha effetto nei riguardi delle domande internazionali depositate oltre un mese dopo la data di questa pubblicazione. Regola 76 Lingue delle traduzioni e importo delle tasse secondo l'articolo 39.1); traduzione del documento di priorita' 76.1 Notificazione a) Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l'articolo 39.1), deve notificare all'Ufficio internazionale: i) le lingue per le quali esso esige una traduzione e la lingua della traduzione; ii) l'importo della tassa nazionale. b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a). c) Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono piu' tardi delle modificazioni, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine la notificazione nella gazzetta. Se questa modificazione ha per oggetto l'esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notificazione nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modificazione e' stabilita dallo Stato contraente. 76.2 Lingue La lingua nella quale una traduzione puo' essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell'ufficio eletto. Se vi sono piu' lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale e' redatta in una di queste lingue ufficiali. Se vi sono piu' lingue ufficiali e vi e' necessita' di fornire una traduzione, il depositante puo' scegliere una qualsivoglia di queste lingue. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono piu' lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli, stranieri l'impiego di una di queste lingue, una traduzione in questa lingua puo' essere richiesta. 76.3 Dichiarazione secondo l'articolo 19 Ai fini dell'articolo 39 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 19.1) e' considerata come parte della domanda internazionale. 76.4 Termine per la traduzione del documento di priorita' Il depositante non e' tenuto a consegnare a un ufficio eletto una traduzione certificata conforme del documento di priorita' prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39. Regola 77 Facolta' secondo l'articolo 39.1-b) 77.1 Esercizio della facolta' a) Ogni Stato contraente che concede un termine che scade dopo quello previsto nell'articolo 39.1-a) deve notificare all'Ufficio internazionale il termine in tal modo stabilito. b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a). c) Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notificazione. d) Le modificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositare dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notificazione, da questa data successiva. Regola 78 Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti 78.1 Termine nel caso in cui l'elezione avviene prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita' a) Se l'elezione di uno Stato contraente avviene prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita', il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall'articolo 41 deve agire dopo la trasmissione del rapporto di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 36.1) e prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39; se detta trasmissione non e' stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39, il depositante deve esercitare questo diritto al piu' tardi alla data di questa scadenza. In ambo i casi, egli puo' esercitare questo diritto piu' tardi se la legislazione nazionale dello Stato in causa lo consente. b) In ogni Stato eletto la cui legislazione prevede che l'esame inizia soltanto in seguito ad una richiesta speciale, la legislazione nazionale puo' prevedere che il termine entro il quale o il momento in cui il depositante puo' esercitare il diritto concesso dall'articolo 41 e', se l'elezione di uno Stato contraente e' effettuata prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita', il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modificazioni in caso di esame di domande nazionali in seguito ad una richiesta speciale, purche' questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39 o purche' questo momento non preceda la scadenza di quest'ultimo termine. 78.2 Termine nel caso in cui l'elezione avviene dopo la scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita' Se l'elezione di uno Stato contraente avviene dopo la scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita' e il depositante desidera effettuare modificazioni secondo l'articolo 41, il termine per queste modificazioni e' quello applicabile secondo l'articolo 28. 78.3 Modelli di utilita' Le disposizioni delle regole 6.5 e 13.5 vanno applicate, mutatis mutandis, anche presso gli uffici eletti. Se l'elezione e' avvenuta prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita', il riferimento al termine applicabile secondo l'articolo 22 e' sostituito dal riferimento al termine applicabile secondo l'articolo 39. PARTE D REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO III DEL TRATTATO Regola 79 Calendario 79.1 Indicazione delle date I depositanti, gli uffici riceventi, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale devono, in relazione al trattato e al presente regolamento d'esecuzione, indicare le date secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano; qualora impieghino altre ere o altri calendari, essi dovranno indicare le date anche secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano. Regola 80 Computo dei termini 80.1 Termini espressi in anni Se un termine e' di uno o piu' anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato e' avvenuto e scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese. 80.2 Termini espressi in mesi Se un termine e' di uno o piu' mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento e' avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese. 80.3 Termini espressi in giorni Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato e' avvenuto e scade il giorno corrispondente all'ultimo giorno da computare. 80.4 Date locali a) La data da considerare come punto di partenza per il computo di un termine e' la data che era utilizzata nella localita' nel momento in cui l'evento considerato e' avvenuto. b) La data di scadenza di un termine e' la data che e' utilizzata nella localita' in cui il documento richiesto deve essere depositato o la tassa deve essere pagata. 80.5 Scadenza in un giorno non lavorativo Se un termine entro il quale un documento o una tassa deve pervenire a un ufficio nazionale o a un'interrogazione intergovernativa scade in un giorno in cui questo ufficio o questa organizzazione non e' accessibile al pubblico per trattare affari ufficiali, e in un giorno in cui la corrispondenza ordinaria non e' distribuita nella localita' che ospita questo ufficio o questa organizzazione, il termine scade il primo giorno seguente nel quale non sussiste piu' alcuna delle due citate circostanze. 80.6 Data di documenti Quando un termine decorre dalla data di un documento o di una lettera di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa e un parte interessata puo' dimostrare che detto documento o detta lettera e' stato spedito dopo tale data, si deve prendere in considerazione come data determinante per il computo del termine quella della spedizione effettiva del documento o della lettera. 80.7 Fine di un giorno feriale a) Ogni termine che scada in giorno determinato, ha fine all'ora di chiusura degli sportelli dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa presso il o la quale il documento deve essere depositato oppure al o alla quale la tassa deve essere versata. b) Ogni ufficio o organizzazione puo' derogare alle disposizioni del paragrafo a) prolungato il termine fino alla mezzanotte del giorno considerato. c) L'Ufficio internazionale e' accessibile al pubblico fino alle ore diciotto. Regola 81 Modificazione dei termini fissati dal trattato 81.1 Proposte a) Ogni Stato contraente o il Direttore generale possono proporre modificazioni dei termini secondo l'articolo 47.2). b) Le proposte di uno Stato contraente vanno presentate al Direttore generale. 81.2 Decisione dell'Assemblea a) Quando una proposta viene presentata all'Assemblea, il Direttore generale ne comunica il testo a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima della sessione dell'Assemblea al cui ordine del giorno detta proposta e' iscritta. b) Durante la discussione in Assemblea, la proposta puo' essere emendata oppure possono essere proposti emendamenti che risultino da tale proposta. c) La proposta e' considerata come adottata se, quando viene messa ai voti, nessuno degli Stati contraenti presenti vota contro di essa. 81.3 Voto per corrispondenza a) Qualora venga scelta la procedura di voto per corrispondenza, la proposta forma l'oggetto di una comunicazione scritta del Direttore generale nella quale gli Stati contraenti sono invitati a votare per iscritto. b) L'invito indica il termine entro il quale la risposta contenente il voto espresso per iscritto deve pervenire all'Ufficio internazionale. Questo termine e' di almeno tre mesi a decorrere dalla data dell'invito. c) Le risposte devono essere affermative o negative. Le proposte di modificazione e le semplici osservazioni non sono considerate come voti. d) La proposta e' considerata come adottata se nessuno degli Stati contraenti si oppone alla modificazione e se la meta' almeno di detti Stati esprimono sia il loro assentimento, sia la loro indifferenza, sia la loro astensione. Regola 82 Irregolarita' nel servizio postale 82.1 Ritardi o smarrimenti di plichi postali a) Fatte salve le disposizioni della regola 22.3, ogni parte interessata puo' produrre la prova che essa ha consegnato alla posta il documento o la lettera cinque giorni prima dello scadere del termine. Salvo quando la corrispondenza postale per via terrestre o marittima arriva normalmente entro due giorni dalla sua consegna alla posta o quando non vi e' servizio per via aerea, tale prova puo' essere prodotta soltanto se la spedizione e' stata fatta per via aerea. Comunque, detta prova puo' essere prodotta soltanto se la spedizione e' stata fatta a mezzo raccomandata. b) Se si prova in modo soddisfacente all'ufficio nazionale destinatario o all'organizzazione intergovernativa destinataria che la spedizione e' stata fatta nel modo suindicato, il ritardo del recapito viene scusato o, se il documento o la lettera e' stata smarrita, la sua sostituzione con un nuovo esemplare viene autorizzata, a condizione che la parte interessata provi soddisfacentemente all'ufficio nazionale o all'organizzazione intergovernativa che il documento o la lettera di sostituzione e' identico al documento smarrito o alla lettera smarrita. c) Nei casi di cui al paragrafo b), la prova relativa alla spedizione per posta entro il termine prescritto e, in caso di smarrimento del documento o della lettera, la prova relativa al documento o alla lettera da consegnare in sostituzione, devono essere presentate entro un mese a decorrere dalla data in cui la parte interessata ha constatato - o avrebbe dovuto constatare usando la dovuta diligenza - il ritardo o lo smarrimento, e in nessun caso piu' tardi di sei mesi dopo la scadenza del termine applicabile nella fattispecie. 82.2 Interruzioni nel servizio postale a) Fatte salve le disposizioni della regola 22.3, ogni parte interessata puo' fornire la prova che, in uno qualsiasi dei dieci giorni che precedevano la scadenza del termine, il servizio postale e' stato interrotto per causa di guerra, rivoluzione, disordine civile, sciopero, calamita' naturale o per altre cause simili, nella localita' in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza. b) Se si prova in modo soddisfacente all'ufficio nazionale destinatario o all'organizzazione intergovernativa destinataria che tali circostanze si sono verificate, il ritardo del recapito viene scusato, a condizione che la parte interessata provi in modo soddisfacente a detto ufficio o a detta organizzazione che essa ha effettuato la spedizione nei cinque giorni che seguono la ripresa del servizio postale. Le disposizioni della regola 81.1-c) vanno applicate mutatis mutandis. Regola 83 Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali 83.1 Prova del diritto L'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale possono esigere la prova del diritto di esercitare di cui all'articolo 49. 83.2 Informazione a) L'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa presso il quale o la quale la persona interessata pretende avere il diritto di esercitare deve, a richiesta, far sapere all'Ufficio internazionale, all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale, se questa persona ha il diritto di esercitare presso di essa. b) Tale informazione vincola, secondo i casi, l'Ufficio internazionale, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. PARTE E REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO V DEL TRATTATO Regola 84 Spese delle delegazioni 84.1 Spese a carico dei governi Le spese di ogni delegazione partecipante alle sedute di un organo istituito dal trattato o in virtu' del medesimo sono a carico del governo che l'ha designata. Regola 85 Quorum non raggiunto nell'Assemblea 85.1 Voto per corrispondenza Nel caso previsto nell'articolo 53.5-b), l'Ufficio internazionale comunica le deliberazioni dell'Assemblea (escluse quelle che concernono la procedura dell'Assemblea) agli Stati contraenti che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero di Stati contraenti che hanno espresso in questo modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero di Stati contraenti mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive purche' nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria. Regola 86 Gazzetta 86.1 Contenuto La gazzetta menzionata nell'articolo 55.4) contiene: i) per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fascicolo pubblicato in conformita' alla regola 48, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l'estratto; ii) la tabella delle tasse da pagare agli uffici riceventi, all'Ufficio internazionale, alle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale; iii) le notificazioni la cui pubblicazione e' prescritta dal trattato o dal presente regolamento d'esecuzione; iv) tutte le informazioni fornite all'Ufficio internazionale degli uffici designati o eletti, relative all'adempimento degli atti menzionati negli articoli 22 o 39 riguardo alle domande internazionali che designano o eleggono l'ufficio interessato; v) tutte le altre informazioni utili previste nelle direttive amministrative alle quali l'accesso non sia vietato secondo il trattato o il presente regolamento d'esecuzione. 86.2 Lingue a) La gazzetta esce in edizione francese e in edizione inglese. Essa esce anche in altre lingue se il costo della pubblicazione e' coperto dalla vendita o da sovvenzioni. b) L'Assemblea puo' ordinare la pubblicazione della gazzetta in lingue diverse da quelle menzionate nel paragrafo a). 86.3 Periodicita' La gazzetta esce settimanalmente. 86.4 Vendita Il prezzo dell'abbonamento alla gazzetta e gli altri prezzi di vendita della gazzetta sono stabiliti nelle direttive amministrative. 86.5 Titolo Il titolo della gazzetta e', rispettivamente "Gazette des demandes internationales de brevets" e "Gazette of International Patent Applications". 86.6 Altri dettagli Altri dettagli relativi alla gazzetta possono essere precisati nelle direttive amministrative. Regola 87 Esemplari di pubblicazioni 87.1 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale ha diritto a due esemplari gratuiti di ogni domanda internazionale pubblicata, della gazzetta e di qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall'Ufficio internazionale in rapporto con il trattato o con il presente regolamento d'esecuzione. 87.2 Uffici nazionali a) Ogni ufficio nazionale ha diritto ad un esemplare gratuito di ogni domanda internazionale pubblicata, della gazzetta e di qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall'Ufficio internazionale in rapporto con il trattato o con il presente regolamento d'esecuzione. b) Le pubblicazioni menzionate nel paragrafo a) vengono spedite su richiesta speciale fatta, per ogni anno, prima del 30 novembre dell'anno precedente. Se una pubblicazione e' disponibile in piu' lingue, la richiesta deve precisare in quale lingua la pubblicazione e' desiderata. Regola 88 Modificazione del regolamento d'esecuzione 88.1 Esigenza dell'unanimita' La notificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato avente diritto di voto in seno all'Assemblea voti contro la modificazione proposta: i) regola 14.1 (tassa di trasmissione); ii) regola 22.2 (trasmissione dell'esemplare originale; procedura alternativa); iii) regola 22.3 (termine previsto nell'articolo 12.3); iv) regola 33 (stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale); v) regola 64 (stato della tecnica per l'esame preliminare internazionale); vi) regola 81 (modificazione dei termini fissati dal trattato); vii) il presente paragrafo (regola 88.1). 88.2 Esigenza dell'unanimita' durante un periodo transitorio Nei primi cinque anni che seguono l'entrata in vigore del trattato, la modificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato di cui all'articolo 58.3-a-ii), avente diritto di voto in seno all'Assemblea, voti contro la modificazione proposta: i) regola 5 (descrizione); ii) regola 6 (rivendicazioni); iii) il presente paragrafo (regola 88.2). 88.3 Esigenza dell'assenza di opposizione da parte di taluni Stati La modificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato di cui all'articolo 58.3-a-ii), avente diritto di voto in seno all'Assemblea, voti contro la modificazione proposta: i) regola 34 (documentazione minima); ii) regola 39 (oggetto della domanda secondo l'articolo 17.2-a-i); iii) regola 67 (oggetto della domanda secondo l'articolo 34.4-a-i); iv) il presente paragrafo (regola 88.3). 88.4 Procedura Ogni proposta di modificazione di una delle disposizioni menzionate nelle regole 88.1, 88.2 o 88.3 in merito alla quale l'Assemblea deve pronunciarsi va comunicata a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea che deve deliberare in merito a detta proposta. Regola 89 Direttive amministrative 89.1 Oggetto a) Le direttive amministrative contengono disposizioni concernenti: i) le questioni riguardo alle quali il presente regolamento rinvia espressamente a dette direttive; ii) tutti i dettagli relativi all'applicazione del presente regolamento d'esecuzione. b) Le direttive amministrative non possono essere in contraddizione con il trattato, con il presente regolamento d'esecuzione o con qualsiasi accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o un'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. 89.2 Genesi a) Le direttive amministrative sono redatte e promulgate dal Direttore generale, previa consultazione degli uffici riceventi, delle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e delle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale. b) Esse possono essere modificate dal Direttore generale previa consultazione degli uffici o amministrazioni direttamente interessati. c) L'Assemblea puo' invitare il Direttore generale a modificare le direttive amministrative; il Direttore generale agisce in tal senso. 89.3 Pubblicazione e entrata in vigore a) Le direttive amministrative e ogni loro modificazione sono pubblicate nella gazzetta. b) Ogni pubblicazione deve indicare la data in cui le disposizioni pubblicate entrano in vigore. Le date di diverse modificazioni possono essere differenti; resta inteso che nessuna disposizione puo' entrare in vigore prima della sua pubblicazione nella gazzetta. PARTE F REGOLE RELATIVE A DIVERSI CAPITOLI DEL TRATTATO Regola 90 Rappresentanza 90.1 Definizioni Ai fini delle regole 90.2 e 90.3: i) si deve intendere per "mandatario" una delle persone menzionate nell'articolo 49; ii) si deve intendere per "rappresentante comune" il depositante di cui alla regola 4.8. 90.2 Effetti a) Ogni atto compiuto da un mandatario o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto dai depositanti che hanno nominato il mandatario o nei loro riguardi. b) Ogni atto compiuto da un rappresentante comune o dal suo mandatario o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto da tutti i depositanti o nei loro riguardi. c) Se piu' mandatari sono nominati dal medesimo depositante o dai medesimi depositanti, ogni atto compiuto da uno qualsiasi di questi diversi mandatario nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto da detto o da detti depositanti o nei loro riguardi. d) I paragrafi a), b) e c) hanno effetto per il trattamento della domanda internazionale da parte dell'ufficio ricevente, dell'Ufficio internazionale, dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. 90.3 Nomina a) La nomina di un mandatario o di un rappresentante comune ai sensi della regola 4.8-a) va fatta, se detto mandatario o rappresentante comune non e' designato nella richiesta firmata da tutti i depositanti, mediante una procura (cioe' un documento che designi un mandatario o un rappresentante comune) separata e firmata. b) La procura puo' essere depositata presso l'ufficio ricevente o presso l'Ufficio internazionale. L'ufficio presso il quale la procura e' depositata ne informa in breve termine l'altro nonche' l'amministrazione interessata incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione interessata incaricata dell'esame preliminare internazionale. c) Se la procura separata non e' firmata come previsto nel paragrafo a) o se la necessaria procura separata e' mancante, o se l'indicazione del nome o dell'indirizzo della persona nominata non e' conforme alla regola 4.4, la procura e' considerata come inesistente a meno che l'irregolarita' venga eliminata. 90.4 Revoca a) Ogni nomina puo' essere revocata dalle persone che hanno effettuato la nomina o dai loro aventi causa. b) La regola 90.3 e' applicabile, mutatis mutandis, al documento che contiene la revoca. Regola 91 Errori di trascrizione manifesti 91.1 Rettificazione a) Fatti salvi i paragrafi da b) a g), gli errori di trascrizione manifesti, nella domanda internazionale o in altri documenti presentati dal depositante, possono essere rettificati. b) Gli errori dovuti al fatto che, nella domanda internazionale o negli altri documenti, e' stato scritto qualcosa che e' diverso da quanto manifestamente si voleva, sono considerati come errori di trascrizione manifesti. La rettificazione stessa deve essere evidente nel senso che chiunque dovrebbe constatare immediatamente che null'altro che il testo proposto come rettificazione avrebbe potuto essere quello che si voleva. c) Omissioni di brani interi o di pagine intere della domanda internazionale, anche se dovute chiaramente ad una svista, ad esempio nella fase di riproduzione o di riunione dei fogli non possono essere rettificate. d) Le rettificazioni possono essere fatte a richiesta del depositante. L'amministrazione che abbia scoperto un errore di trascrizione manifesto puo' invitare il depositante a presentare una domanda di rettificazione nel modo previsto nei paragrafi da e) a g). e) Ogni rettificazione necessita l'autorizzazione esplicita: i) dell'ufficio ricevente se l'errore si trova nella richiesta; ii) dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale se l'errore figura in una parte della domanda internazionale che non sia la richiesta o in un altro documento presentato a questa amministrazione; iii) dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale se l'errore figura in una parte della domanda che non sia la richiesta o in un altro documento presentato a questa amministrazione; iv) dell'Ufficio internazionale se l'errore figura in un qualunque documento, che non sia la domanda internazionale o una modificazione o correzione della domanda, presentato all'Ufficio internazionale. f) La data dell'autorizzazione va iscritta nell'inserto della domanda internazionale. g) L'autorizzazione di rettificazione, prevista nel paragrafo e), puo' essere rilasciata entro i termini seguenti: i) se l'autorizzazione e' rilasciata dall'ufficio ricevente o dall'Ufficio internazionale, fino alla comunicazione della domanda internazionale in conformita' all'articolo 20; ii) se l'autorizzazione e' rilasciata dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fino alla redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a); iii) se l'autorizzazione e' rilasciata dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, fino alla redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. h) Ogni amministrazione, tranne l'Ufficio internazionale, che autorizza una rettificazione deve comunicarla in breve termine all'Ufficio internazionale. Regola 92 Corrispondenza 92.1 Lettera di accompagnamento e firma a) Ogni documento, eccettuata la domanda internazionale stessa, presentato dal depositante durante la procedura internazionale prevista dal trattato e dal presente regolamento d'esecuzione, deve - a meno che non costituisca una lettera - essere accompagnato da una lettera che identifichi la domanda internazionale che esso concerne. La lettera deve essere firmata dal depositante. b) Se le condizioni di cui al paragrafo a) non sono soddisfatte, il documento e' considerato come non presentato. 92.2 Lingue a) Fatti salvi i paragrafi b) e c), ogni lettera e ogni documento presentato dal depositante all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale deve essere redatto nella lingua della domanda internazionale alla quale si riferisce. b) Ogni lettera che il depositante invia all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' essere redatta in una lingua diversa da quella della domanda internazionale se detta amministrazione autorizza l'uso di quest'altra lingua. c) Se una traduzione e' richiesta secondo la regola 55.2, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' esigere che ogni lettera ad essa indirizzata dal depositante sia redatta nella lingua di questa traduzione. d) Ogni lettera indirizzata dal depositante all'Ufficio internazionale deve essere redatta in francese o in inglese. e) Ogni lettera o notificazione indirizzata dall'Ufficio internazionale al depositante o a un ufficio nazionale deve essere redatta in francese o in inglese. 92.3 Invii postali fatti dagli uffici nazionali e dalle organizzazioni intergovernative Ogni documento o lettera proveniente da un ufficio nazionale o da un'organizzazione intergovernativa o trasmessa da essi e costituente un evento dal quale decorre un termine in virtu' del trattato o del presente regolamento d'esecuzione deve essere spedito raccomandato per posta aerea; la posta terrestre o marittima puo' essere utilizzata, in luogo e vece della posta aerea, sia quando la corrispondenza trasmessa dalla prima arriva normalmente a destinazione entro due giorni dalla sua consegna, sia quando non vi e' posta aerea. Regola 93 Inserti e registri 93.1 Ufficio ricevente Ogni ufficio ricevente conserva gli inserti e registri relativi ad ogni domanda internazionale o ad ogni presunta domanda internazionale, compresa la copia per l'ufficio ricevente, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale o, qualora una tale data non sia stata riconosciuta, a decorrere dalla data di ricevimento. 93.2 Ufficio internazionale a) L'Ufficio internazionale conserva l'inserto, contenente l'esemplare originale, di ogni domanda internazionale per almeno trent'anni a decorrere dalla data di ricevimento dell'esemplare originale. b) Gli inserti e registri di base dell'Ufficio internazionale sono conservati indefinitamente. 93.3 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale conserva l'inserto di ogni domanda internazionale per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale. 93.4 Riproduzioni Ai fini della presente regola si deve intendere per inserti, copie e registri anche le riproduzioni fotografiche di qualsiasi genere (micro-film o altre) degli inserti, copie e registri. Regola 94 Rilascio di copie da parte dell'Ufficio internazionale e dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale 94.1 Obbligo di rilascio A richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale rilasciato, dietro rimborso delle spese per questo servizio, copie di qualsiasi documento contenuto nell'inserto della domanda internazionale o della presunta domanda internazionale del depositante. Regola 95 Ottenimento di copie di traduzioni 95.1 Ottenimento di copie di traduzioni a) A richiesta dell'Ufficio internazionale, ogni ufficio disegnato o eletto gli consegna una copia della traduzione della domanda internazionale presentata a detto ufficio del depositante. b) L'Ufficio internazionale puo', a richiesta e dietro rimborso delle spese, rilasciare a qualsiasi persona copie delle traduzioni ricevute in conformita' al paragrafo a).

Convention

CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN) Parte di provvedimento in formato grafico REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLE SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET LA RECONNAISSANCE DE DECISION PORTANT SUR LE DROIT A L'OBTENTION DU BREVET EUROPEEN (PROTOCOLE SUR LA RECONNAISSANCE) Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES) Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION) Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 DE LA CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico DECLARATION CONCERNANT LA SECTION IV, PARAGRAPHE 1, DU PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION Parte di provvedimento in formato grafico DECISION CONCERNANT CERTAINS TRAVAUX PREPARATOIRES A L'OUVERTURE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Parte di provvedimento in formato grafico DECISION CONCERNANT LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS Parte di provvedimento in formato grafico RESOLUTION RELATIVE A L'ASSISTANCE TECHNIQUE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione CONVENZIONE SULLA CONCESSIONE DI BREVETTI EUROPEI (Convenzione sul brevetto europeo) PREAMBOLO Gli Stati contraenti, Animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni, Desiderosi che una tale protezione possa essere ottenuta in questi Stati mediante una procedura unica di concessione dei brevetti e mediante l'istituzione di talune regole uniformi applicabili ai brevetti in tal modo concessi, Desiderosi, a tal scopo, di concludere una convenzione che istituisca una Organizzazione europea dei brevetti e costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967, come pure un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti Con la presente convenzione e' istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Brevetto europeo 1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei. 2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso e' concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed e' soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Portata territoriale La concessione di un brevetto europeo puo' essere richiesta per uno o piu' Stati contraenti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Organizzazione europea dei brevetti 1) Una Organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso "Organizzazione", e' istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria. 2) Gli organi dell'Organizzazione sono: a) l'Ufficio europeo dei brevetti; b) il Consiglio d'amministrazione. 3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito e' assolto dall'Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Statuto giuridico 1) L'Organizzazione possiede la personalita' giuridica. 2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa puo', in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Sede 1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti e' stabilito a Monaco. Esso possiede un'altra sede all'Aia.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti Se necessario, con decisione del Consiglio d'amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprieta' industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Privilegi e immunita' Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' allegato alla presente convenzione definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonche' le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attivita' dell'Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunita' necessari per l'adempimento della loro missione.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Responsabilita' 1) La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi. 2) La responsabilita' extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni e' disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla sede dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti da tale sede o da questa agenzia, e' applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale e' situata la sede o l'agenzia. 3) La responsabilita' personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione e' disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile. 4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali: a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato; b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale e' situata la sede o l'agenzia.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Direzione 1) La direzione dell'Ufficio europeo dei brevetti e' assunta dal Presidente, che e' responsabile dell'attivita' dell'Ufficio davanti al Consiglio d'Amministrazione. 2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti: a) prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, comprese l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico; b) determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalita' che devono essere adempiute rispettivamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sede dell'Aia; c) puo' sottoporre al Consiglio d'amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d'attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione; d) prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi; e) sottopone ogni anno un rapporto di attivita' al Consiglio di amministrazione; f) esercita l'autorita' gerarchica sul personale; g) fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione; h) esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall'articolo 11 e puo' proporre al Consiglio d'amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3; i) egli puo' delegare i suoi poteri. 3) Il Presidente e' assistito da Vice-Presidenti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, uno dei Vice-Presidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Nomina del personale superiore 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' nominato dal Consiglio d'amministrazione. 2) I Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente. 3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Doveri d'ufficio Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare ne' utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Controversie tra l'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio dei brevetti 1) Gli agenti o gli ex-agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese e il tedesco. Le domande di brevetto europeo sono depositate in una di queste tre lingue. 2) Nondimeno, le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale e' diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare domande di brevetto europeo in una lingua ufficiale di questo Stato. Tuttavia, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione; durante tutta la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione puo' essere resa conforme al testo originale della domanda. 3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda e' stata depositata o quella nella quale questa domanda e' stata tradotta, nel caso di cui al paragrafo 2, deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento d'esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti relativi a questa domanda o al brevetto concesso in base a questa domanda. 4) Le persone di cui al paragrafo 2 possono anche presentare, in una lingua ufficiale dello Stato contraente in questione, documenti che devono essere presentati entro il termine stabilito. Tuttavia, esse sono tenute a presentare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento d'esecuzione; esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 5) Se un documento che non fa parte della documentazione della domanda di brevetto europeo non e' presentato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o se una traduzione che la presente convenzione esige non e' presentata entro il termine prescritto, il documento e' considerato come non ricevuto. 6) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura. 7) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura; essi contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. 8) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti: a) il Bollettino europeo dei brevetti; b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. 9) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Organi incaricati delle procedure Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti: a) divisioni di ricerca; c) divisioni di esame; d) divisioni d'opposizione; e) una divisione giuridica; f) commissioni di ricorso; g) una Commissione ampliata di ricorso.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Sezione di deposito La sezione di deposito fa parte della sede dell'Aia. Essa e' competente a esaminare la domanda di brevetto europeo all'atto del deposito e, per quanto riguarda talune irregolarita', fino al momento della presentazione della richiesta di esame o fino a che il richiedente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, che conferma la sua domanda. Essa e' inoltre incaricata di pubblicare la domanda di brevetto europeo e il rapporto di ricerca europea.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Divisioni di ricerca Le divisioni di ricerca fanno parte della sede dell'Aia. Esse sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Divisioni di esame 1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo a decorrere dal momento in cui cessa la competenza della sezione di deposito. 2) La divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l'istruzione della domanda e', di regola, affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale e' di competenza della divisione di esame stessa. Se la divisione di esame ritiene che la natura della decisione lo esige, essa viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della divisione di esame.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Divisioni di opposizione 1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei. 2) La divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, dei quali almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione e' diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non puo' assumere la presidenza della divisione di opposizione. Questa puo' affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire la procedura di opposizione. La procedura orale e' di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Divisione giuridica 1) La divisione giuridica e' competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti nonche' alle iscrizioni e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati. 2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Commissioni di ricorso 1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica. 2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi. 3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione di un brevetto europeo ed e' stata presa da una divisione di esame composta di meno di quattro membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione e' stata presa da una decisione di esame composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga; c) tre membri giuristi negli altri casi. 4) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta di tre membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Commissione ampliata di ricorso 1) La Commissione, ampliata di ricorso e' competente a: a) deliberare sulle questioni di diritto deferitele dalle commissioni di ricorso; b) dare pareri sulle questioni di diritto deferitele dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti alle condizioni previste dall'articolo 112. 2) Per deliberare o dare pareri, la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. La presidenza e' assunta da uno dei membri giuristi.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Indipendenza dei membri delle commissioni 1) I membri della Commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo essi non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per gravi motivi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, prende una decisione in tal senso. 2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica. 3) Nelle loro decisioni i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione. 4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso sono adottati conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Ricusazione 1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso. 2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione. 3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialita'. La ricusazione e' irricevibile se la parte in causa e' intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione. La ricusazione non puo' basarsi sulla nazionalita' dei membri. 4) Le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro ricusato e' sostituito dal suo supplente.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Parere tecnico Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dell'azione per contraffazione o di nullita', l'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo di cui trattasi. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 Composizione 1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione. 2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Presidenza 1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vice-Presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento. 2) Il mandato del Presidente e del Vice-Presidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 Ufficio direttivo 1) Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto. 2) Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione. 3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il mandato non e' rinnovabile. 4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.

Convenzione-art. 29

Articolo 29 Sessioni 1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni. 3) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti. 4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno. 5) Ogni questione la cui iscrizione e' richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 Partecipazione di osservatori 1) L'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale e' rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludersi con l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale. 2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo. 3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti un'attivita' interessante l'Organizzazione puo' essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.

Convenzione-art. 31

Articolo 31 Lingue del Consiglio d'amministrazione 1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco. 2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazioni e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

Convenzione-art. 32

Articolo 32 Personale, locali e materiale L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d'amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.

Convenzione-art. 33

Articolo 33 Competenza del Consiglio d'amministrazione in taluni casi particolari 1) Il Consiglio d'amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione: a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine; questa disposizione e' applicabile al termine di cui all'articolo 94 soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 95; b) le disposizioni del regolamento di esecuzione. 2) Il Consiglio d'amministrazione e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli; c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni; d) il regolamento relativo alle tasse; e) il proprio regolamento interno. 3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione e' competente a decidere, se l'esperienza lo giustifica, che per talune categorie di casi le divisioni di esame si compongono di un solo esaminatore tecnico. Questa decisione puo' essere revocata. 4) Il Consiglio d'amministrazione e' competente ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare e, con il consenso del Consiglio stesso, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o organizzazioni intergovernative come pure con centri di documentazione istituiti in virtu' di accordi conclusi con tali organizzazioni.

Convenzione-art. 34

Articolo 34 Diritto di voto 1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione. 2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.

Convenzione-art. 35

Articolo 35 Voti 1) Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 2) E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, per le decisioni che il Consiglio d'amministrazione e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 33, dell'articolo 39 paragrafo 1, dell'articolo 40 paragrafi 2 e 4, degli articoli 46, 87, 95, 134, dell'articolo 151 paragrafo 3, dell'articolo 154 paragrafo 2, dell'articolo 155 paragrafo 2, dell'articolo 157 paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 160 paragrafo 1 seconda frase, degli articoli 162, 163, 166, 167 e 172. 3) L'astensione non e' considerata come voto.

Convenzione-art. 36

Articolo 36 Ponderazione dei voti 1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente puo' esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio e' decisivo. 2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio e' calcolato come segue: a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato contraente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previsto dall'articolo 40, paragrafi 3 e 4, e' moltiplicato per il numero di Stati contraenti e diviso per cinque; b) il numero di voti cosi' calcolato e' arrotondato per eccesso; c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari; d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non puo' essere superiore a trenta.

Convenzione-art. 37

Articolo 37 Copertura delle spese Le spese dell'Organizzazione sono coperte: a) dalle risorse proprie dell'Organizzazione; b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in questi Stati; c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti; e d) eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146.

Convenzione-art. 38

Articolo 38 Risorse proprie dell'Organizzazione Le risorse proprie dell'Organizzazione sono costituite dai proventi delle tasse previste nella presente convenzione come pure dalle altre entrate d'ogni genere.

Convenzione-art. 39

Articolo 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei 1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non puo' superare il 75% ed e' uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione. 2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti. 3) La data di scadenza dei versamenti e' fissata dal Consiglio d'amministrazione. 4) Se un versamento non e' integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare gli interessi sull'importo non versato.

Convenzione-art. 40

Articolo 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali 1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione. 2) Tuttavia, se l'Organizzazione e' impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all'Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo e' fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato. 3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione: a) per meta', in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato; b) per meta', in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette persone negli altri Stati contraenti. Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25.000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati. 4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non puo' essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato. 5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali. 6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso e' uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio e' suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4. 7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.

Convenzione-art. 41

Articolo 41 Anticipazioni 1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso. 2) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

Convenzione-art. 42

Articolo 42 Bilancio 1) Tutte le entrate e spese dell'Organizzazione devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Ove occorra, possono essere stabiliti bilanci rettificati o suppletivi. 2) Il bilancio delle entrate e delle spese deve essere equilibrato. 3) Il bilancio e' stabilito nell'unita' di conto fissata dal regolamento finanziario.

Convenzione-art. 43

Articolo 43 Autorizzazione delle spese 1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario. 2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuate quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo, ma non oltre. 3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Convenzione-art. 44

Articolo 44 Stanziamento per spese imprevedibili 1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili. 2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 45

Articolo 45 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario incomincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Convenzione-art. 46

Articolo 46 Preparazione e adozione del bilancio 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario. 2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 47

Articolo 47 Bilancio provvisorio 1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' ancora stato adottato dal Consiglio d'amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalita' del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente, dell'Ufficio europeo dei brevetti potra' disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio. 2) Sempreche' siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare spese eccedenti il dodicesimo. 3) Provvisoriamente, i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b), continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39 per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio. 4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 39, paragrafo 4 e' applicabile a questi contributi.

Convenzione-art. 48

Articolo 48 Esecuzione del bilancio 1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilita' e nei limiti degli stanziamenti assegnati. 2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.

Convenzione-art. 49

Articolo 49 Revisione dei conti 1) I conti della totalita' delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d'indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che puo' essere prolungato o rinnovato. 2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione e' regolare. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. 3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori. 4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e da' atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.

Convenzione-art. 50

Articolo 50 Regolamento finanziario Il regolamento finanziario determina in particolare: a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio come pure alla resa e alla revisione dei conti; b) le modalita' e la procedura secondo le quali i versamenti e contributi previsti nell'articolo 37 e le anticipazioni previste nell'articolo 41 devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti; c) le norme concernenti la responsabilita' degli ordinatori delle spese e dei contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo; d) i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47; e) le modalita' per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146; f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d'amministrazione.

Convenzione-art. 51

Articolo 51 Regolamento relativo alle tasse Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalita' di riscossione.

Convenzione-art. 52

Articolo 52 Invenzioni brevettabili 1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attivita' intellettuali, per giochi, o per attivita' commerciali e i programmi di ordinatori; d) le presentazioni di informazioni. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilita' degli oggetti o delle attivita' in esse nominati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detti oggetti o attivita', considerati come tali. 4) Non sono considerate come invenzioni atte ad avere applicazione industriale, ai sensi del paragrafo 1, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Convenzione-art. 53

Articolo 53 Eccezioni alla brevettabilita' Non vengono concessi brevetti europei per: a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che essa e' vietata in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi da una disposizione legale o amministrativa; b) le varieta' vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Convenzione-art. 54

Articolo 54 Novita' 1) Un'invenzione e considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 2) Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3) E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto europeo depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate, a norma dell'articolo 93, soltanto in questa data o piu' tardi. 4) Il paragrafo 3 e' applicabile soltanto se uno Stato contraente designato nella domanda successiva era designato anche nella domanda anteriore pubblicata. 5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non escludono la brevettabilita', per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 52 paragrafo 4, di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' considerata nello stato della tecnica, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

Convenzione-art. 55

Articolo 55 Divulgazioni non opponibili 1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se essa non e' avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente: a) da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa oppure b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972. 2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo e' applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione e' stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione.

Convenzione-art. 56

Articolo 56 Attivita' inventiva Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

Convenzione-art. 57

Articolo 57. Applicazione industriale Una invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole.

Convenzione-art. 58

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