LEGGE 26 maggio 1978, n. 260

Type Legge
Publication 1978-05-26
Ultimo aggiornamento 1978-06-07
State In force
Source Normattiva
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REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI FIRMATO A WASHINGTON IL 19 GIUGNO 1970 PARTE A REGOLE INTRODUTTIVE Regola 1 Espressioni abbreviate 1.1 Significato delle espressioni abbreviate a) Ai sensi del presente regolamento d'esecuzione, devesi intendere per "trattato" il Trattato di cooperazione in materia di brevetti. b) Ai sensi del presente regolamento d'esecuzione, le parole "capitolo" e "articolo" si riferiscono al capitolo o all'articolo indicato del trattato. Regola 2 Interpretazione di talune parole 2.1 "Depositante" Il termine "depositante" abbraccia anche il mandatario o altro rappresentante del depositante, a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine e' utilizzato, ad esempio nel caso in cui la disposizione si riferisce al domicilio o alla nazionalita' del depositante. 2.2 "Mandatario" Il termine "mandatario" abbraccia ogni persona autorizzata a esercitare, presso le amministrazioni internazionali, nel modo definito nell'articolo 49; a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine e' utilizzato, esso abbraccia anche il rappresentante comune menzionato nella regola 4.8. 2.3 "Firma" Se la legislazione nazionale applicata dall'ufficio ricevente o dall'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale esige l'utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, il termine "firma" significa "sigillo" per questo ufficio o questa amministrazione. PARTE B REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO I DEL TRATTATO Regola 3 Richiesta (forma) 3.1 Modulo stampato La richiesta deve essere stesa su un modulo stampato. 3.2 Rilascio di moduli Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dall'ufficio ricevente o, se quest'ultimo lo desidera, dall'Ufficio internazionale. 3.3 Elenco di documenti a) Il modulo stampato contiene un elenco dei documenti che, riempito, indichera': i) il numero totale dei fogli della domanda internazionale e il numero di fogli di ciascun elemento di questa domanda (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto); ii) se nel momento del deposito sono allegati o meno alla domanda internazionale: una procura (cioe' un documento che designi un mandatario o un rappresentante comune), un documento di priorita', una ricevuta delle tasse pagate o un assegno per il pagamento delle tasse, un rapporto di ricerca internazionale o un rapporto di ricerca di tipo internazionale, un documento comprovante che il depositante e' l'avente causa dell'inventore, o altri documenti (da precisare nell'elenco); iii) il numero della figura dei disegni che il depositante propone di far figurare accanto all'estratto, nel momento della sua pubblicazione, sulla copertina del fascicolo e nella gazzetta; in casi eccezionali, il depositante potra' proporre piu' di una figura. b) L'elenco dei documenti deve essere riempito dal depositante; a difetto, l'ufficio ricevente riempira' l'elenco introducendovi le necessarie indicazioni; tuttavia, l'ufficio ricevente non iscrivera' il numero di cui al paragrafo a-iii). 3.4 Dettagli Fatta salva la regola 3.3, i dettagli relativi al modulo stampato sono prescritti dalle direttive amministrative. Regola 4 Richiesta (contenuto) 4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma a) La richiesta deve contenere: i) una istanza; ii) il titolo dell'invenzione; iii) indicazioni concernenti il depositante e, ricorrendo, il mandatario; iv) la designazione di Stati; v) indicazioni relative all'inventore, qualora la legislazione nazionale di uno Stato designato almeno esiga che sia menzionato il nome dell'inventore all'atto del deposito di una domanda nazionale. b) La richiesta deve contenere, ove sia il caso: i) una rivendicazione di priorita'; ii) un riferimento a una ricerca internazionale anteriore o a una ricerca anteriore di tipo internazionale; iii) la scelta di taluni titoli di protezione; iv) l'indicazione che il depositante intende ottenere un brevetto regionale e il nome degli Stati designati per i quali egli desidera ottenere tale brevetto; v) un riferimento a una domanda principale o a un brevetto principale. c) La richiesta puo' contenere indicazioni relative all'inventore qualora la legislazione nazionale di nessuno degli Stati designati esiga la menzione del nome dell'inventore all'atto del deposito di una domanda nazionale. d) La richiesta deve essere firmata. 4.2 Istanza La istanza deve tendere ad ottenere quanto segue ed essere preferibilmente redatta nel modo seguente: "Il sottoscritto richiede che la presente domanda internazionale sia trattata conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti". 4.3 Titolo dell'invenzione Il titolo dell'invenzione deve essere breve (preferibilmente da due a sette parole se formulato o tradotto in inglese) e preciso. 4.4 Nomi e indirizzi a) Le persone fisiche devono essere nominate con il loro cognome seguito dal o dai loro nomi. b) Le persone giuridiche devono essere nominate con la loro designazione ufficiale completa. c) Gli indirizzi devono essere indicati secondo le esigenze abituali in vista della rapida distribuzione postale all'indirizzo indicato e, in ogni caso, devono contenere tutte le unita' amministrative pertinenti, ivi compreso l'eventuale numero di casa. Allorche' la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che si indichi il numero di casa, il fatto di non indicare questo numero non ha conseguenze in questo Stato. Si raccomanda di menzionare eventualmente l'indirizzo telegrafico o telex e il numero telefonico. d) Un solo indirizzo puo' essere indicato per ogni depositante, inventore o mandatario. 4.5 Depositante a) La richiesta deve contenere il nome, l'indirizzo, la nazionalita' e il domicilio del depositante o, nel caso di piu' depositanti, di ciascuno di essi. b) La nazionalita' del depositante deve essere indicata col nome dello Stato del quale egli e' cittadino. c) Il domicilio del depositante deve essere indicato col nome dello Stato nel quale egli e' domiciliato. 4.6 Inventore a) Qualora sia applicabile la regola 4.1a-v), la richiesta deve contenere il nome e l'indirizzo dell'inventore o, nei caso di piu' inventori, di ciascuno di essi. b) Se il depositante e' l'inventore, la richiesta deve contenere, in luogo e vece dell'indicazione di cui al paragrafo a), una dichiarazione in tal senso oppure ripetere il nome del depositante nello spazio riservato all'indicazione dell'inventore. c) Allorche' le esigenze delle legislazioni degli Stati designati differiscono a questo riguardo, la richiesta puo' menzionare come inventori persone differenti per Stati designati differenti. In tal caso, la richiesta deve contenere una dichiarazione distinta per ciascun Stato designato o per ciascun gruppo di Stati designati nei quali una o piu' persone determinate, oppure la o le medesime persone, devono essere considerate come inventore o inventori. 4.7 Mandatario Se sono stati nominati dei mandatari, la richiesta deve dichiararlo e indicare i loro nomi e indirizzi. 4.8 Rappresentazione di piu' depositanti privi di mandatario comune a) Se vi sono piu' depositanti e la richiesta non indica un mandatario rappresentante tutti i depositanti ("mandatario comune"), essa deve designare come rappresentante comune uno dei depositanti autorizzati a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9. b) Se vi sono piu' depositanti e la richiesta non indica ne' un mandatario comune ne' un rappresentante comune conformemente al paragrafo a), sara' considerato rappresentante comune il primo dei depositanti indicati nella richiesta che sia autorizzato a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9. 4.9 Designazione di Stati Gli Stati contraenti devono essere designati, nella richiesta, con i loro nomi. 4.10 Rivendicazione di priorita' a) La dichiarazione di cui all'articolo 8.1) deve figurare nella richiesta; essa consiste in una dichiarazione di rivendicazione della priorita' di una domanda anteriore e deve indicare: i) se la domanda anteriore non e' una domanda regionale o internazionale, il nome del paese nel quale e' stata depositata; se la domanda anteriore e' una domanda regionale o internazionale, il nome del o dei paesi per i quali e' stata depositata; ii) la data del deposito; iii) il numero del deposito; iv) se la domanda anteriore e' una domanda regionale o internazionale, l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa presso il o la quale essa e' stata depositata. b) Se la richiesta non contiene entrambe le indicazioni seguenti: i) il nome del paese nel quale la domanda anteriore e' stata depositata, quando non si tratti di una domanda regionale o internazionale, oppure il nome di almeno un paese per il quale essa e' stata depositata quando si tratti di una domanda regionale o internazionale, e ii) la data del deposito, la rivendicazione di priorita', ai fini della procedura secondo il trattato, e' considerata come non presentata. c) Se il numero della domanda anteriore non e' indicato nella richiesta ma viene comunicato dal depositante all'Ufficio internazionale prima della scadenza del sedicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', tutti gli Stati designati considereranno che questo numero sia stato comunicato a tempo debito. Se esso viene comunicato dopo la scadenza di questo termine, l'Ufficio internazionale fa sapere al depositante e agli uffici designati la data alla quale la comunicazione e' stata effettuata. L'Ufficio internazionale indica questa data nella pubblicazione internazionale della domanda internazionale o, se questo numero non gli e' stato comunicato alla data di questa pubblicazione, menziona il fatto nella pubblicazione internazionale. d) Se la data di deposito della domanda anteriore quale e' stata indicata nella richiesta precede di piu' di un anno la data del deposito internazionale, l'ufficio ricevente o, se questo non l'ha fatto, l'Ufficio internazionale invita il depositante sia ad annullare la dichiarazione presentata secondo l'articolo 8.1) sia, se la data della domanda anteriore e' stata indicata in modo errato, a correggere la data indicata. Se il depositante non agisce in un senso o nell'altro entro un mese, la dichiarazione di cui all'articolo 8.1) e' annullata d'ufficio. L'ufficio ricevente, se procede alla correzione o all'annullamento, ne informa il depositante; qualora esemplari o copie della domanda internazionale siano gia' stati inviati all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, anche questo Ufficio e questa amministrazione vengono informati della correzione o dell'annullamento. Se la correzione o l'annullamento e' effettuato dall'Ufficio internazionale, quest'ultimo notifica il fatto al depositante e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. e) Nel caso in cui siano rivendicate le priorita' di piu' domande anteriori, i paragrafi a) a d) vanno applicati a ciascuna di esse. 4.11 Riferimento a una ricerca internazionale anteriore o a una ricerca anteriore di tipo internazionale Se una ricerca internazionale o una ricerca di tipo internazionale e' stata domandata riguardo a una domanda secondo l'articolo 15.5), la richiesta puo' menzionare questo fatto e identificare la domanda (o la sua traduzione, secondo il caso) indicandone il paese, la data e il numero, e identificare la domanda di ricerca indicandone la data e, se e' disponibile, il numero. 4.12 Scelta di taluni titoli di protezione a) Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, non come una domanda di brevetto ma come una domanda per il rilascio di uno dei titoli di protezione elencati nell'articolo 43, egli deve dichiararlo nella richiesta. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2.ii) non va applicato. b) Nel caso previsto nell'articolo 44, il depositante deve indicare i due titoli di protezione richiesti e deve specificare, eventualmente, il titolo di protezione richiesto in primo luogo e quello richiesto sussidiariamente. 4.13 Identificazione della domanda principale o del brevetto principale Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di brevetto completivo, di certificato completivo, di certificato di autore d'invenzione completivo o di certificato di utilita' completivo, egli deve identificare la domanda principale, il brevetto principale, il certificato di autore d'invenzione principale o il certificato di utilita' principale cui si riferira', se viene rilasciato, il brevetto completivo, il certificato completivo, il certificato di autore d'invenzione completivo o il certificato di utilita' completivo. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2.ii) non va applicato. 4.14 "Continuation" o "continuation in part" Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di "continuation" o di "continuation in part" di una domanda anteriore, egli deve dichiararlo nella richiesta e identificare la domanda principale in questione. 4.15 Firma La richiesta deve essere firmata dal depositante. 4.16 Traslitterazione e traduzione di talune parole a) Se un nome o un indirizzo non sono scritti in caratteri latini, essi devono essere indicati anche in caratteri latini, sia mediante traslitterazione, sia mediante traduzione in lingua inglese. Spetta al depositante di decidere quali parole saranno semplicemente traslitterate e quali saranno tradotte. b) Se il nome di un paese non e' scritto in caratteri latini, esso deve essere indicato anche in lingua inglese. 4.17 Esclusione di indicazioni supplementari a) La richiesta non deve contenere indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole da 4.1 a 4.16. b) Se la richiesta contiene indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole da 4.1 a 4.16, l'ufficio ricevente cancella d'ufficio le indicazioni supplementari. Regola 5 Descrizione 5.1 Modo di redigere la descrizione a) La descrizione incomincia con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta, e deve: i) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce; ii) indicare la tecnica anteriore che, a conoscenza del depositante, puo' essere considerata come utile per l'intelligenza, la ricerca e l'esame dell'invenzione; andranno citati, preferibilmente, i documenti dai quali questa tecnica risulta; iii) esporre l'invenzione per la quale si richiede la protezione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico (anche se non e' esplicitamente designato come tale) e la sua soluzione, ed esporre gli eventuali effetti vantaggiosi dell'invenzione riferendosi alla tecnica anteriore; iv) descrivere brevemente le figure contenute negli eventuali disegni; v) indicare almeno il modo migliore, secondo l'opinione del depositante, di realizzare l'invenzione per la quale la protezione e' richiesta; cio' deve essere fatto servendosi di esempi, ove sia opportuno, e riferendosi agli eventuali disegni; se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige una descrizione del modo migliore di realizzare l'invenzione, ma si accontenta della descrizione di un modo qualsiasi di realizzarla (sia esso il migliore o no che il depositante abbia potuto prevedere), il fatto di non descrivere il modo migliore non ha effetto in questo Stato; vi) indicare esplicitamente, se cio' non risulta in maniera evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo l'oggetto dell'invenzione e' suscettibile di sfruttamento nell'industria e puo' essere prodotto e utilizzato, o, se puo' solamente essere utilizzato, in quali modo puo' esserlo; il termine "industria" deve essere inteso nel suo senso piu' esteso, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. b) Vanno rispettati il modo e l'ordine indicati nel paragrafo a), a meno che, a causa della natura dell'invenzione, un modo differente o un ordine differente non procuri una migliore intelligenza dell'invenzione e una presentazione piu' succinta. c) Fatto salvo il paragrafo b), ogni parte della descrizione citata nel paragrafo a) sara' preferibilmente preceduta da un titolo appropriato, conformemente alle raccomandazioni contenute nelle direttive amministrative. Regola 6 Rivendicazioni 6.1 Numero e numerazione delle rivendicazioni a) Il numero delle rivendicazioni deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tenendo conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta. b) Se vi sono piu' rivendicazioni, queste devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe. c) Il sistema di numerazione, in caso di modificazione delle rivendicazioni, e' stabilito nelle direttive amministrative. 6.2 Riferimenti ad altre parti della domanda internazionale a) Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessita', non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni. In particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: "come descritto nella parte... della descrizione" o "come illustrato nella figura... dei disegni". b) Se la domanda internazionale contiene disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono preferibilmente essere seguite dai segni di riferimento relativi a queste caratteristiche. I segni di riferimento devono preferibilmente essere messi fra parentesi. Se l'inclusione di segni di riferimento non rende piu' rapida la comprensione di una rivendicazione, questi segni non devono esservi introdotti. Un ufficio designato puo', ai fini della pubblicazione da parte dell'ufficio stesso, togliere dei segni di riferimento. 6.3 Formulazione delle rivendicazioni a) La definizione dell'oggetto per la quale la protezione e' richiesta deve essere fatta menzionando caratteristiche tecniche dell'invenzione. b) Qualora sia opportuno, le rivendicazioni devono contenere: i) un preambolo indicante le caratteristiche tecniche dell'invenzione che sono necessarie per la definizione dell'oggetto rivendicato ma che, nel loro assieme, fanno parte dello stato della tecnica; ii) una parte caratterizzante - preceduta dalle parole "caratterizzato in", "caratterizzato da", "in cui il perfezionamento comprende", o qualsiasi altra espressione equivalente - che espone in modo conciso le caratteristiche tecniche che, unitamente alle caratteristiche tecniche di cui al punto i), si desidera proteggere. c) Se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che le rivendicazioni siano formulate nel modo previsto nel paragrafo b), il fatto di non formulare le rivendicazioni in tal modo non ha effetto in questo Stato purche' le rivendicazioni siano state formulate in modo conforme alla legislazione nazionale di questo Stato. 6.4 Rivendicazioni dipendenti a) Ogni rivendicazione che comprenda tutte le caratteristiche di una o piu' altre rivendicazioni (rivendicazioni di forma dipendente, denominate in seguito "rivendicazioni dipendenti"), deve contenere, preferibilmente all'inizio, un riferimento a questa o a queste rivendicazioni, e deve precisare le caratteristiche supplementari rivendicate. Ogni rivendicazione dipendente che si riferisce a piu' di un'altra rivendicazione ("rivendicazione dipendente multipla") puo' riferirsi a queste altre rivendicazioni solamente in forma alternativa. Le rivendicazioni dipendenti multiple non possono servire come base per altre rivendicazioni dipendenti multiple. b) Ogni rivendicazione dipendente deve essere concepita in modo da includere tutte le limitazioni contenute nella rivendicazione alla quale essa si riferisce o, se essa e' una rivendicazione multipla, in modo da includere tutte le limitazioni che figurano in quella delle rivendicazioni con la quale essa e' presa in considerazione. c) Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono ad una medesima rivendicazione anteriore e tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a piu' rivendicazioni anteriori devono essere raggruppate nei limiti del possibile e nel modo piu' pratico. 6.5 Modelli di utilita' In luogo e vece delle regole da 6.1 a 6.4, ogni Stato designato nel quale un modello di utilita' e' domandato in base a una domanda internazionale puo' applicare, dopo l'inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, le disposizioni della sua legislazione nazionale in materia di modelli di utilita'; in tal caso, il depositante fruisce, per adattare la sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di due mesi almeno a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22. Regola 7 Disegni 7.1 Schemi di processi e diagrammi Gli schemi illustranti lo svolgimento di processi e i diagrammi sono considerati come disegni. 7.2 Termini Il termine menzionato nell'articolo 7.2-ii) deve essere stabilito in modo ragionevole, tenendo presenti le circostanze del caso, e non deve comunque essere inferiore a due mesi a decorrere dalla data dell'invito fatto per iscritto a procedere al deposito di disegni o di disegni supplementari conformemente a detta disposizione. Regola 8 Estratto 8.1 Contenuto e forma dell'estratto a) L'estratto deve comprendere: i) un riassunto di cio' che e' esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema a mezzo dell'invenzione e dell'utilizzazione principale o delle utilizzazioni principali dell'invenzione; ii) eventualmente la formula chimica che, fra tutte quelle che figurano nella domanda internazionale, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. b) L'estratto deve essere conciso nella misura massima consentita dall'esposto (esso conterra' preferibilmente da cinquanta a centocinquanta parole in versione inglese, originale o tradotta). c) L'estratto non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione per la quale e' richiesta la protezione ne' alle sue teoriche possibilita' d'applicazione. d) Ognuna delle principali caratteristiche tecniche menzionate nell'estratto e illustrate da un disegno figurante nella domanda internazionale deve essere seguita da un segno di riferimento posto tra parentesi. 8.2 Assenza dell'indicazione della figura da pubblicare con l'estratto Se il depositante non fornisce l'indicazione di cui alla regola 3.3 a-iii) o se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che una o piu' figure dei disegni diverse da quelle preposte dal depositante caratterizzerebbero meglio l'invenzione, questa amministrazione indica la o le figure in questione. Per le pubblicazioni effettuate dall'Ufficio internazionale saranno utilizzate la o le figure indicate in tal modo dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Altrimenti, la o le figure proposte dal depositante saranno utilizzate per queste pubblicazioni. 8.3 Direttive per la redazione L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione ai fini della ricerca nel ramo della tecnica particolare, specialmente aiutando lo scienziato, l'ingegnere o il ricercatore a stabilire se sia necessario o meno consultare la domanda internazionale stessa. Regola 9 Espressioni, ecc., da non utilizzare 9.1 Definizione La domanda internazionale non deve contenere: i) espressioni o disegni contrari al buon costume; ii) espressioni o disegni contrari all'ordine pubblico; iii) dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti dei meriti o della validita' di domande o brevetti di terzi (semplici confronti con lo stato della tecnica non sono considerati come denigratori in se); iv) dichiarazioni o altri elementi palesemente non pertinenti o superflui nella fattispecie. 9.2 Osservazione circa le irregolarita' L'ufficio ricevente e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1 e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volonta'. Se l'osservazione e' stata fatta dall'ufficio ricevente, esso ne informa l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'Ufficio internazionale. Se l'osservazione e' stata fatta dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, quest'ultima ne informa l'ufficio ricevente e l'Ufficio internazionale. 9.3 Riferimento all'art. 21.6) Le "dichiarazioni denigratorie" menzionate nell'articolo 21.6) hanno il senso precisato dalla regola 9.1-iii). Regola 10 Terminologia e segni 10.1 Terminologia e segni a) Pesi e misure devono essere espressi nel sistema metrico o indicati anche in questo sistema qualora essi siano dapprima espressi in un altro sistema. b) Le temperature devono essere espresse in gradi centigradi o indicate anche in gradi centigradi qualora esse siano dapprima espresse in un altro sistema. c) La densita' deve essere espressa in unita' metriche. d) Per le indicazioni relative al calore, all'energia, alla luce, al suono e al magnetismo, nonche' per le formule matematiche e le unita' elettriche, si osserveranno le prescrizioni della prassi internazionale; per le formule chimiche, si utilizzeranno i simboli, i pesi atomici e le formule molecolari di uso generale. e) Di regola, converra' utilizzare soltanto termini, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo. f) Quando la domanda e' redatta o tradotta in inglese o in giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da un punto; quando la domanda internazionale e' redatta o tradotta in una lingua diversa dall'inglese o dal giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da una virgola. 10.2 Costanza La terminologia e i segni della domanda internazionale devono essere costanti. Regola 11 Requisiti formali della domanda internazionale 11.1 Numero di esemplari a) Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell'elenco (regola 3.3a-ii)) devono essere depositati in un solo esemplare. b) Ogni ufficio ricevente puo' esigere che la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell'elenco (regola 3.3a-ii)), salvo la ricevuta delle tasse versate o l'assegno destinato al pagamento delle tasse, siano depositati in due o tre esemplari. In tal caso, incombe all'ufficio ricevente di verificare che ogni copia sia identica all'esemplare originale. 11.2 Possibilita' di riproduzione a) Tutti gli elementi della domanda internazionale (cioe': la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto) devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti direttamente mediante fotografia, procedimento elettrostatico, offset e microfilm, in un numero illimitato di esemplari. b) I fogli non devono essere spiegazzati ne' presentare strappi; inoltre essi non devono essere piegati. c) Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata. d) Fatta salva la regola 11.13-j), ogni foglio deve essere utilizzato nel senso verticale (vale a dire che i lati minori devono trovarsi in alto e in basso). 11.3 Materiale da utilizzare Tutti gli elementi della domanda internazionale devono figurare su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente. 11.4 Fogli singoli, ecc. a) Ogni elemento (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto), della domanda internazionale deve incominciare su un nuovo foglio. b) Tutti i fogli della domanda internazionale devono essere riuniti in modo da poterli facilmente voltare per la consultazione e in modo da poter essere facilmente separati, in vista della riproduzione, e poi nuovamente riuniti. 11.5 Formato dei fogli I fogli devono avere il formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Tuttavia, gli uffici riceventi possono accettare domande internazionali presentate su fogli di un altro formato, purche' l'esemplare originale, nella forma in cui viene trasmesso all'Ufficio internazionale, e la copia di ricerca, se l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale lo desidera, abbiano il formato A4. 11.6 Margini a) I margini minimi dei fogli contenenti la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono avere le dimensioni seguenti: - margine superiore del primo foglio, eccettuato quello della richiesta: 8 cm - margine superiore degli altri fogli: 2 cm - margine sinistro: 2,5 cm - margine destro: 2 cm - margine inferiore: 2 cm b) Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui al paragrafo a) sono i seguenti: - margine superiore del primo foglio, eccettuato quello della richiesta: 9 cm - margine superiore degli altri fogli: 4 cm - margine sinistro: 4 cm - margine destro: 3 cm - margine inferiore: 3 cm c) Nei fogli che contengono disegni la superficie utilizzata non deve eccedere i 26,2 cm x 17 cm. La superficie utilizzabile o utilizzata non deve essere delimitata da una inquadratura. I margini minimi devono avere le dimensioni seguenti: - margine superiore: 2,5 cm - margine sinistro: 2,5 cm - margine destro: 1,5 cm - margine inferiore: 1 cm d) I margini di cui ai paragrafi da a) a c) sono previsti per i fogli aventi il formato A4; ne consegue che, anche se l'ufficio ricevente accetta altri formati, l'esemplare originale di formato A4 e, qualora sia richiesta, la copia di ricerca di formato A4 devono presentare i margini suindicati. e) I margini della domanda internazionale, all'atto del deposito, devono essere totalmente vergini. 11.7 Numerazione dei fogli a) Tutti i fogli contenuti nella domanda internazionale devono essere numerati progressivamente, in cifre arabe. b) Tutti i numeri devono essere scritti in cima ai fogli, nel mezzo, ma non nel margine superiore. 11.8 Numerazione delle righe a) Si raccomanda vivamente di numerare di cinque in cinque le righe di ogni foglio della descrizione e di ogni foglio delle rivendicazioni. b) I numeri devono figurare sul lato sinistro, a destra del margine. 11.9 Scrittura dei testi a) La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono essere dattilografati o stampati. b) Solo i simboli e caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche e taluni caratteri nella grafia giapponese possono, qualora sia necessario, essere manoscritti o disegnati. c) Per i documenti dattilografati e' prescritto l'interlinea 1½. d) Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,21 cm, in colore nero e indelebile, ed essere conformi alle condizioni espresse nella regola 11.2. e) Per quanto concerne l'interlinea da utilizzare in dattilografia e la grandezza dei caratteri, i paragrafi c) e d) non vanno applicati ai testi in lingua giapponese. 11.10 Disegni, formule e tabelle nel testo a) La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni. b) La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto possono contenere formule chimiche o matematiche. c) La descrizione e l'estratto possono contenere tabelle; le rivendicazioni possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne rende auspicabile l'utilizzazione. 11.11 Spiegazioni nei disegni a) I disegni non devono contenere spiegazioni; fanno eccezione indicazioni brevi indispensabili, quali "acqua", "vapore", "aperto", "chiuso", "sezione AB" e, per gli schermi di circuiti elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi designazioni indispensabili per la loro intelligenza. b) Ogni parola utilizzata deve essere situata in modo che, qualora debba essere tradotta, la sua traduzione possa essere incollata su di essa senza coprire le linee dei disegni. 11.12 Correzioni, ecc. I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole ne' contenere correzioni, ritocchi sovrapposti o aggiunte tra le righe. Deroghe a questa regola possono essere ammesse, in casi eccezionali, se l'autenticita' del contenuto non ne soffre e se esse non si oppongono a una buona riproduzione. 11.13 Condizioni speciali per i disegni a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori ne' tinteggiature. b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi obliqui che non ostino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici. c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. d) Nei casi eccezionali in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente. e) Tutte le cifre, lettere e linee di riferimento figuranti sui disegni devono essere semplici e chiare. Non si devono associare alle cifre o alle lettere ne' parentesi, ne' cerchietti, ne' virgolette. f) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante gli strumenti per il disegno tecnico. g) Ogni elemento di ciascuna figura deve essere proporzionato agli altri elementi della figura, a meno che la scelta di altre proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura. h) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino deve essere utilizzato per i disegni; quando cio' sia di uso corrente, si puo' utilizzare anche l'alfabeto greco. i) Un foglio di disegno puo' contenere piu' figure. Quando le diverse parti di una figura completa si trovano su due o piu' fogli, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza occultare parte alcuna delle figure parziali. j) Le diverse figure devono essere disposte su uno o piu' fogli, di preferenza nel senso verticale, nettamente separate le une dalle altre ma senza perdita di spazio. k) Indipendentemente dalla numerazione dei fogli, le diverse figure devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe. l) Segni di riferimento non menzionati nella descrizione non devono apparire sui disegni, e viceversa. m) I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda internazionale. n) Se i disegni contengono un gran numero di segni di riferimento, si consiglia vivamente di aggiungere alla domanda internazionale un foglio distinto contenente un elenco di tutti i segni di riferimento e degli elementi da essi contraddistinti. 11.14 Documenti presentati ulteriormente Le regole 10 e da 11.1 a 11.13 sono parimenti applicabili a qualsiasi documento - ad esempio pagine corrette, rivendicazioni modificate - presentato dopo il deposito della domanda internazionale 11.15 Traduzioni Nessun ufficio designato puo' esigere che la traduzione di una domanda internazionale ivi depositata soddisfi condizioni diverse da quelle prescritte per la domanda internazionale nel momento del deposito. Regola 12 Lingua della domanda internazionale 12.1 Domanda internazionale Ogni domanda internazionale deve essere depositata nella lingua o in una delle lingue citate nell'accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che e' competente per questa domanda, restando inteso che se questo accordo cita piu' lingue, l'ufficio ricevente puo' prescrivere in quale o in quali delle lingue citate la domanda internazionale va depositata. 12.2 Cambiamenti apportati alla domanda internazionale Tutti i cambiamenti apportati alla domanda internazionale, come ad esempio modificazioni e correzioni, devono essere fatti nella lingua di questa domanda (cf. regola 66.5). Regola 13 Unita' dell'invenzione 13.1 Requisito La domanda internazionale puo' concernere una sola invenzione oppure piu' invenzioni tra le quali esista un legame tale che esse costituiscano un unico concetto inventivo generale ("requisito di unita' dell'invenzione"). 13.2 Rivendicazioni di categorie diverse La regola 13.1 va intesa nel senso che essa offre in particolare l'una o l'altra delle due possibilita' seguenti: i) oltre a una rivendicazione indipendente per un dato prodotto, l'inclusione nella medesima domanda internazionale di una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di detto prodotto e di una rivendicazione indipendente per una utilizzazione di detto prodotto; oppure ii) oltre a una rivendicazione indipendente per un dato procedimento, l'inclusione nella medesima domanda internazionale di una rivendicazione indipendente per un apparecchio o mezzo specialmente concepito per l'attuazione di detto procedimento. 13.3 Rivendicazioni di una sola e medesima categoria Fatta salva la regola 13.1, e' permesso includere nella medesima domanda internazionale due o piu' rivendicazioni indipendenti dalla medesima categoria (cioe': prodotto, procedimento, apparecchio o utilizzazione) che non possono facilmente essere coperte da una sola rivendicazione generica. 13.4 Rivendicazioni dipendenti Fatta salva la regola 13.1, e' permesso includere nella medesima domanda internazionale un numero ragionevole di rivendicazioni dipendenti concernenti forme d'esecuzione particolari dell'invenzione formante l'oggetto di una rivendicazione indipendente, anche se le caratteristiche di una o piu' rivendicazioni dipendenti possono essere considerate di per se stesse un'invenzione. 13.5 Modelli di utilita' Ogni Stato designato nel quale un modello di utilita' e' richiesto in base a una domanda internazionale puo' applicare, dopo l'inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, in luogo e vece delle regole da 1.31 a 13.4, le disposizioni della sua legislazione nazionale relativa ai modelli di utilita'; in questo caso, il depositante dispone, per l'adattamento della sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di almeno due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22. Regola 14 Tassa di trasmissione 14.1 Tassa di trasmissione a) Ogni ufficio ricevente puo' esigere dal depositante il pagamento, a suo favore, di una tassa per il ricevimento della domanda internazionale, la trasmissione di copie all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e l'adempimento di tutti gli altri compiti di cui questo ufficio e' incaricato relativamente alla domanda internazionale in veste di ufficio ricevente ("tassa di trasmissione"). b) L'ammontare della eventuale tassa di trasmissione e la data alla quale essa e' dovuta sono stabiliti dall'ufficio ricevente. Regola 15 Tassa internazionale 15.1 Tassa di base e tasse di designazione Per ogni domanda internazionale si deve pagare una tassa a favore dell'Ufficio internazionale ("tassa internazionale") comprendente: i) una "tassa di base" e ii) altrettante "tasse di designazione" quanti sono gli Stati designati nella domanda internazionale; tuttavia, nel caso di un brevetto regionale richiesto per taluni Stati designati, una tassa di designazione unica deve essere pagata per questo gruppo di Stati. 15.2 Importo delle tasse a) L'importo della tassa di base e' di: i) per una domanda internazionale che non conta piu' di trenta fogli: 45 dollari degli Stati Uniti o 194 franchi svizzeri; ii) per una domanda internazionale che conta piu' di trenta fogli: 45 dollari degli Stati Uniti o 194 franchi svizzeri piu' un dollaro USA o 4,30 franchi svizzeri per ogni foglio a contare dal trentunesimo. b) L'importo della tassa di designazione e' di: i) per ogni Stato designato o per ogni gruppo di Stati designati per i quali il medesimo brevetto regionale e' richiesto, che non domandi la trasmissione di una copia secondo l'articolo 13: 12 dollari degli Stati Uniti o 52 franchi svizzeri; ii) per ogni Stato designato o per ogni gruppo di Stati designati per i quali il medesimo brevetto regionale e' richiesto, che domandi la trasmissione di una copia secondo l'articolo 13: 14 dollari degli Stati Uniti o 60 franchi svizzeri. 15.3 Modalita' di pagamento a) La tassa internazionale e' percepita dall'ufficio ricevente. b) La tassa internazionale deve essere pagata nella valuta prescritta dall'ufficio ricevente, restando inteso che, al suo trasferimento da parte dell'ufficio ricevente all'Ufficio internazionale, essa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri. 15.4 Data del versamento a) La tassa di base e' dovuta alla data di ricevimento della domanda internazionale. Tuttavia, ogni ufficio ricevente puo', a sua discrezione, notificare al depositante che non ha ricevuto la tassa o che l'importo ricevuto e' insufficiente e autorizzarlo a pagarla piu' tardi, senza perdere la data di deposito internazionale, a condizione che: i) non venga concesso di effettuare un pagamento dopo la scadenza di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale; ii) l'autorizzazione non sia soggetta al pagamento di una soprattassa. b) La tassa di designazione puo' essere pagata alla data di ricevimento della domanda internazionale o a una data posteriore; il pagamento deve pero' essere effettuato al piu' tardi prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data di priorita'. 15.5 Pagamento parziale a) Se il depositante precisa quali sono gli Stati per i quali desidera che la somma da lui pagata sia considerata come tassa di designazione questa somma viene ripartita, nell'ordine indicato dal depositante, fra gli Stati la cui tassa di designazione risulta coperta dalla somma versata. b) Se il depositante non fornisce tale precisazione e se la somma ricevuta dall'ufficio ricevente e' superiore al valore della tassa di base e di una tassa di designazione, ma inferiore all'importo dovuto per la totalita' degli Stati designati, la somma che eccede il totale della tassa di base e di una tassa di designazione e' considerata come tassa di designazione per gli Stati enumerati dopo il primo nella richiesta e nell'ordine in cui sono designati nella richiesta, fino a quello Stato designato per il quale l'importo integrale della tassa di designazione e' ancora coperto dalla somma versata. c) Tutti gli Stati di un gruppo di Stati designati per i quali un medesimo brevetto regionale e' richiesto sono considerati come coperti dalla tassa di designazione relativa a quello di questi Stati che e' menzionato per primo, se questo Stato e' precisato ai sensi del paragrafo a) o se l'importo della tassa e' coperto per questo Stato ai sensi del paragrafo b). 15.6 Rimborso a) La tassa internazionale e' rimborsata al depositante se la constatazione di cui all'art. 11.1) e' negativa. b) La tassa internazionale non viene rimborsata in alcun altro caso. Regola 16 Tassa di ricerca 16.1 Diritto di esigere una tassa a) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' esigere il pagamento, a suo favore, di una tassa per l'esecuzione della ricerca internazionale e per l'adempimento di tutti gli altri compiti affidati alle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale dal trattato e dal presente regolamento d'esecuzione ("tassa di ricerca"). b) La tassa di ricerca e' percepita dall'ufficio ricevente. Essa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo ufficio; tuttavia, se questa valuta non e' quella dello Stato sul cui territorio ha sede l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la tassa di ricerca deve, al suo trasferimento da parte dell'ufficio ricevente a questa amministrazione, essere liberamente convertibile nella valuta di questo Stato. La regola 15.4-a) va applicata per il termine di pagamento della tassa di ricerca. 16.2 Rimborso La tassa di ricerca e' rimborsata al depositante se la constatazione di cui all'art. 11.1) e' negativa. 16.3 Rimborso parziale Quando la domanda internazionale rivendica la priorita' di una domanda internazionale anteriore per la quale una ricerca internazionale e' stata effettuata dalla medesima amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il rapporto di ricerca internazionale relativo alla domanda internazionale posteriore puo' fondersi interamente o in parte sui risultati della ricerca internazionale anteriore, detta amministrazione rimborsa la tassa di ricerca pagata per la domanda internazionale posteriore nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 16.3-b). Regola 17 Documento di priorita' 17.1 Obbligo di presentare una copia di una domanda nazionale anteriore a) Se la domanda internazionale rivendica secondo l'articolo 8 la priorita' di una domanda nazionale anteriore, una copia di questa domanda nazionale, certificata conforme dall'amministrazione presso la quale e' stata depositata ("documento di priorita'"), deve, a meno che non sia gia' stata depositata presso l'ufficio ricevente assieme alla domanda internazionale, essere presentata dal depositante all'Ufficio internazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di sedici mesi a decorrere dalla data di priorita', o, nel caso menzionato nell'articolo 23.2), al piu' tardi il giorno in cui viene richiesto che si proceda al trattamento o all'esame della domanda. b) Se il depositante non si conforma alla prescrizione del paragrafo a), qualsiasi Stato designato puo' non prendere in considerazione la rivendicazione di priorita'. c) L'Ufficio internazionale registra la data di ricevimento del documento di priorita' e la notifica al depositante e agli uffici designati. 17.2 Ottenimento di copie a) L'Ufficio internazionale, a richiesta esplicita dell'ufficio designato, invia a questo ufficio, il piu' presto possibile dopo la scadenza del termine stabilito nella regola 17.1-a), una copia del documento di priorita'. Nessun ufficio designato e' autorizzato a domandare copie al depositante, salvo quando richiede la consegna di una copia del documento di priorita' con una traduzione certificata conforme di questo documento. Il depositante non e' tenuto a fornire una traduzione certificata conforme all'ufficio designato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22. b) L'Ufficio internazionale non mette a disposizione del pubblico copie del documento di priorita' prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale. c) I paragrafi a) e b) vanno parimenti applicati a ogni domanda internazionale anteriore la cui priorita' e' rivendicata nella domanda internazionale posteriore. Regola 18 Depositante 18.1 Domicilio a) Fatto salvo il paragrafo b), la determinazione del domicilio del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente ove egli pretende essere domiciliato; la questione va risolta dall'ufficio ricevente. b) Comunque, il possesso di un'azienda industriale o commerciale effettiva e seria in uno Stato contraente va inteso come domicilio in questo Stato. 18.2 Nazionalita' a) Fatto salvo il paragrafo b), la determinazione della nazionalita' del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente di cui egli pretende essere cittadino; la questione va risolta dall'ufficio ricevente. b) Comunque, va inteso che una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione di uno Stato contraente possiede la nazionalita' di questo Stato. 18.3 Piu' depositanti: gli stessi per tutti gli Stati designati Se vi sono piu' depositanti e se tutti sono depositanti per tutti gli Stati designati, il diritto di depositare una domanda internazionale esiste purche' almeno uno di essi sia abilitato a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9. 18.4 Piu' depositanti: diversi per Stati designati diversi a) La domanda internazionale puo' indicare depositanti diversi per Stati designati diversi se, per ogni Stato designato, uno almeno dei depositanti indicati per questo Stato e' abilitato a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9. b) Se la condizione di cui al paragrafo a) non e' soddisfatta nei confronti di uno Stato designato, la designazione di questo Stato e' considerata come non fatta. c) L'Ufficio internazionale pubblica di quando in quando informazioni relative alle diverse legislazioni nazionali, precisando chi, ai sensi di queste legislazioni, ha veste (inventore, avente causa dell'inventore, titolare dell'invenzione, ecc.) per depositare una domanda nazionale; esso completa queste informazioni avvertendo che gli effetti della domanda internazionale in uno Stato designato possono dipendere dalla questione di sapere se la persona indicata nella domanda internazionale quale depositante per questo Stato e' abilitata secondo la legislazione di questo Stato, a depositare una domanda nazionale. 18.5 Cambiamento della persona o del nome del depositante A richiesta del depositante o dell'ufficio ricevente, ogni cambiamento della persona o del nome del depositante e' registrato dall'Ufficio internazionale e da esso notificato all'amministrazione interessata incaricata della ricerca internazionale e agli uffici designati. Regola 19 Ufficio ricevente competente 19.1 Ufficio competente a) Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale e' depositata, a scelta del depositante, sia presso l'ufficio nazionale dello Stato contraente ove egli e' domiciliato o presso l'ufficio che agisce per questo Stato, sia presso l'ufficio nazionale dello Stato contraente del quale egli e' cittadino o presso l'ufficio che agisce per questo Stato. b) Uno Stato contraente puo' convenire con un altro Stato contraente o con una organizzazione intergovernativa che l'ufficio nazionale di questo secondo Stato oppure questa organizzazione intergovernativa puo', in tutto o in parte, fungere da ufficio ricevente, in luogo e vece dell'ufficio nazionale del primo Stato, per i depositanti che sono domiciliati in questo primo Stato o sono suoi cittadini. Malgrado tale accordo, l'ufficio nazionale del primo Stato e' considerato ufficio ricevente competente per l'applicazione dell'articolo 15.5). c) In rapporto ad ogni decisione secondo l'articolo 9.2), l'Assemblea designa l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa che fungera' da ufficio ricevente per le domande depositate da personale domiciliate negli Stati determinati dall'Assemblea o da cittadini di questi Stati. Questa designazione va fatta previo consenso di questo ufficio nazionale o di questa organizzazione intergovernativa. 19.2 Piu' depositanti a) Se vi sono piu' depositanti privi di mandatario comune, il loro rappresentante comune ai sensi della regola 4.8 e' considerato come depositante ai fini dell'applicazione della regola 19.1. b) Se vi sono piu' depositanti e questi non hanno un mandatario comune e' considerato come depositante, ai fini dell'applicazione della regola 19.1, il primo dei depositanti elencati nella richiesta che sia stabilito a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9. 19.3 Pubblicazione della delega dei compiti dell'ufficio ricevente a) Ogni accordo di cui alla regola 19.1-b) e' notificato prontamente all'Ufficio internazionale dallo Stato contraente che delega i compiti di ufficio ricevente all'ufficio nazionale di un altro Stato contraente o all'ufficio che agisce per quest'ultimo o ad una organizzazione intergovernativa. b) L'Ufficio internazionale pubblica prontamente questa notificazione nella gazzetta. Regola 20 Ricevimento della domanda internazionale 20.1 Data e numero a) A ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l'ufficio ricevente appone, in modo indelebile, nello spazio appositamente previsto nel modulo di richiesta di ogni esemplare ricevuto e di ogni copia ricevuta, la data di ricevimento effettiva e, su ogni foglio di ogni esemplare ricevuto e di ogni copia ricevuta, uno dei numeri assegnati a questo ufficio dall'Ufficio internazionale. b) Il posto in cui, su ogni foglio, la data o il numero devono essere apposti, come anche altri dettagli, sono specificati nelle direttive amministrative. 20.2 Ricevimento in giorni diversi a) Nei casi in cui l'ufficio ricevente non abbia ricevuto nel medesimo giorno tutti i fogli appartenenti a una medesima presunta domanda internazionale, questo ufficio corregge la data apposta sulla richiesta (in modo pero' che si possa ancora leggere la o le date gia' apposte) indicando la data di ricevimento dei documenti che completano la domanda internazionale, a condizione che: i) qualora nessun invito a correggere secondo l'articolo 11.2-a) sia stato inviato al depositante, i detti documenti siano ricevuti nei trenta giorni che seguono la data in cui dei fogli sono stati ricevuti per la prima volta; ii) qualora un invito a correggere secondo l'articolo 11.2-a) sia stato inviato al depositante, i detti documenti siano ricevuti entro il termine applicabile secondo la regola 20.6; iii) nel caso dell'articolo 14.2), i disegni mancanti siano ricevuti nei trenta giorni che seguono la data in cui i documenti incompleti sono stati depositati; iv) l'assenza o il ricevimento ritardato di un foglio contenente l'estratto o parte di esso non esiga la correzione della data indicata sulla richiesta. b) L'ufficio ricevente appone, su ogni foglio ricevuto posteriormente alla data in cui dei fogli sono stati ricevuti per la prima volta, la data di ricevimento di detto foglio. 20.3 Domanda internazionale corretta Nel caso previsto nell'articolo 11.2-b), l'ufficio ricevente corregge la data apposta sulla richiesta (in modo che si possa ancora leggere la o le date anteriori gia' apposte) indicando la data di ricevimento dell'ultima correzione richiesta. 20.4 Constatazione ai sensi dell'articolo 11.1) a) Dopo il ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l'ufficio ricevente deve in breve termine constatare se questi documenti soddisfano le condizioni dell'articolo 11.1). b) Ai fini dell'articolo 11.1-iii-c), basta indicare il nome del depositante in modo che se ne possa stabilire l'identita', anche se il cognome non e' ortografato correttamente, se i nomi non sono completi o se, trattandosi di una persona giuridica, la designazione e' abbreviata o incompleta. 20.5 Constatazione positiva. a) Se la constatazione ai sensi dell'articolo 11.1) e' positiva, l'ufficio ricevente appone, nello spazio appositamente previsto nel modulo di richiesta, il suo timbro e la menzione "Demande internationale PCT" o "PCT International Application". Se la lingua ufficiale dell'ufficio ricevente non e' ne' il francese ne' l'inglese, la suddetta menzione puo' essere seguita dalla sua traduzione nella lingua ufficiale di questo ufficio. b) L'esemplare sulla cui richiesta questo timbro e' stato apposto costituisce l'esemplare originale della domanda internazionale. c) L'ufficio ricevente notifica in breve termine al depositante il numero della domanda internazionale e la data del deposito internazionale. 20.6 Invito a correggere a) L'invito a correggere secondo l'articolo 11.2) deve precisare quale condizione dell'articolo 11.1), a parere dell'ufficio ricevente, non e' soddisfatta. b) L'ufficio ricevente invia in breve termine l'invito a correggere e stabilisce un termine, ragionevole nella fattispecie, per il deposito della correzione. Questo termine non deve essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a un mese a decorrere dalla data dell'invito. Se questo termine scade dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla data di deposito di una domanda di cui si rivendica la priorita', l'ufficio ricevente puo' attirare l'attenzione del depositante su questo fatto. 20.7 Constatazione negativa L'ufficio ricevente, qualora non riceva entro il termine prescritto alcuna risposta al suo invito a correggere, o qualora la correzione presentata dal depositante non soddisfi ancora le condizioni dell'articolo 11.1): i) notifica prontamente al depositante che la sua domanda non e' e non sara' trattata come una domanda internazionale, indicando i motivi di questa decisione; ii) notifica all'Ufficio internazionale che il numero che ha apposto sui documenti non sara' utilizzato come numero di domanda internazionale; iii) conserva i documenti costituenti la presunta domanda internazionale come anche la corrispondenza relativa conformemente alla regola 93.1; iv) invia una copia di detti documenti all'Ufficio internazionale se, a causa di una richiesta del depositante secondo l'articolo 25.1), questo Ufficio ha bisogno di tale copia e la richiede espressamente. 20.8 Errore dell'ufficio ricevente Se, piu' tardi, l'ufficio ricevente scopre, o constata in base alla risposta del depositante, che ha commesso un errore inviandogli un invito a correggere, esso procede nel modo previsto nella regola 20.5, visto che le condizioni dell'articolo 11.1) erano soddisfatte al ricevimento dei documenti. 20.9 Copia certificata conforme per il depositante Dietro versamento di una tassa, l'ufficio ricevente consegna al depositante che ne faccia richiesta copie certificate conformi della domanda internazionale, quale e' stata depositata, nonche' di tutte le correzioni ad essa relative. Regola 21 Preparazione di copie 21.1 Compiti dell'ufficio ricevente a) Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in un solo esemplare, l'ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia e la copia di ricerca richieste secondo l'articolo 12.1). b) Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in due esemplari, l'ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia. c) Se la domanda internazionale e' depositata in un numero di copie inferiore a quello previsto dalla regola 11.1-b), l'ufficio ricevente ha il compito di preparare prontamente il numero di copie richieste; esso e' autorizzato a stabilire una tassa per l'esecuzione di questo incarico e a riscuoterla dal depositante. Regola 22 Trasmissione dell'esemplare originale 22.1 Procedura a) Se la constatazione prevista dall'articolo 11.1) e' positiva e se le prescrizioni relative alla difesa nazionale non impediscono che la domanda internazionale sia trattata come tale, l'ufficio ricevente trasmette l'esemplare originale all'Ufficio internazionale. Tale trasmissione deve avvenire in breve termine dopo il ricevimento della domanda internazionale o, qualora un controllo debba essere effettuato dal punto di vista della difesa nazionale, subito dopo l'ottenimento della necessaria autorizzazione. In ogni caso, l'ufficio ricevente deve trasmettere l'esemplare originale abbastanza presto perche' esso pervenga all'Ufficio internazionale alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. Se la trasmissione avviene per posta, l'ufficio ricevente deve procedere alla spedizione dell'esemplare originale al piu' tardi cinque giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. b) Se, alla scadenza di un termine di tredici mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di priorita', il depositante non e' in possesso della notificazione di ricevimento che l'Ufficio internazionale deve mandargli conformemente alla regola 24.2-a), egli ha il diritto di domandare all'ufficio ricevente la consegna dell'esemplare originale oppure di una copia certificata conforme di questo esemplare preparata in base alla copia per l'ufficio ricevente se detto ufficio pretende aver gia' trasmesso l'esemplare originale all'Ufficio internazionale. c) Il depositante puo' trasmettere all'Ufficio internazionale la copia che egli ha ricevuto conformemente al paragrafo b). Se l'esemplare originale trasmesso dall'ufficio ricevente non e' pervenuto all'Ufficio internazionale prima del ricevimento della copia trasmessagli del depositante, questa copia vale come esemplare originale. 22.2 Procedura alternativa a) Nonostante le disposizioni della regola 22.1, ogni ufficio ricevente puo' prevedere che l'esemplare originale di ogni domanda internazionale depositata presso di esso venga trasmessa, a scelta del depositante, dall'ufficio o dal depositante. L'ufficio ricevente comunica all'Ufficio internazionale l'esistenza di tale disposizione. b) Il depositante opera la sua scelta mediante uno scritto da depositarsi assieme alla domanda internazionale. Se egli non fa questa scelta, si ritiene che egli abbia scelto la trasmissione ad opera dell'ufficio ricevente. c) Se il depositante ha scelto la trasmissione ad opera dell'ufficio ricevente, la procedura e' quella prevista nella regola 22.1. d) Se il depositante sceglie di effettuare per conto proprio la trasmissione, egli indica nello scritto di cui al paragrafo b) se intende ritirare l'esemplare originale presso l'ufficio ricevente o se desidera che quest'ultimo gli mandi detto esemplare originale per posta. Se il depositante sceglie di ritirare l'esemplare originale, l'ufficio ricevente tiene questo esemplare a disposizione del depositante appena ha ottenuto l'autorizzazione citata nella regola 22.1-a) e, in tutti i casi, ivi compreso quello in cui un controllo deve essere effettuato in vista dell'ottenimento di questa autorizzazione, al piu' tardi dieci giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. Se il termine entro il quale l'Ufficio internazionale deve ricevere l'esemplare originale scade senza che il depositante abbia ritirato detto esemplare, l'ufficio ricevente ne informa l'Ufficio internazionale. Se il depositante desidera che l'ufficio ricevente gli mandi l'esemplare originale per posta o se non esprime il desiderio di ritirare detto esemplare originale, l'ufficio ricevente gli manda questo esemplare per posta appena abbia ottenuto l'autorizzazione citata nella regola 22.1-a) e, in tutti i casi, ivi compreso quello in cui un controllo deve essere effettuato in vista dell'ottenimento di questa autorizzazione, al piu' tardi quindici giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. e) Se l'ufficio ricevente non tiene l'esemplare originale a disposizione del depositante nella data indicata nel paragrafo d) o se il depositante che ha domandato l'invio per posta dell'esemplare originale non l'ha ricevuto almeno dieci giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', e' concesso al depositante di trasmettere all'Ufficio internazionale una copia della sua domanda internazionale. Questa copia ("esemplare originale provvisorio") e' sostituita dall'esemplare originale o, se questo e' andato perso, da una copia dell'esemplare originale preparata in base alla copia per l'ufficio ricevente e da questo certificata conforme, appena cio' sia possibile, e, in ogni caso, prima della scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. 22.3 Termine previsto nell'articolo 12.3) a) Il termine previsto nell'articolo 12.3) e': i) per la procedura secondo le regole 22.1 o 22.2-c), di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita'; ii) per la procedura secondo la regola 22.2-d), di tredici mesi a decorrere dalla data di priorita', restando tuttavia inteso che, nel caso del deposito di un esemplare originale provvisorio secondo la regola 22.2-e), questo termine e' di tredici mesi a decorrere dalla data di priorita' per il deposito dell'esemplare originale provvisorio e di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita' per il deposito dell'esemplare originale. b) L'articolo 48.1) e la regola 82 non si applicano alla trasmissione dell'esemplare originale dell'articolo 48.2) restano applicabili. 22.4 Statistiche relative all'inosservanza delle regole 22.1 e 22.2 Il numero di casi in cui, a conoscenza dell'Ufficio internazionale, un ufficio ricevente non si e' conformato alle esigenze delle regole 22.1 e 22.2 e' indicato, una volta all'anno, nella gazzetta. 22.5 Documenti depositati insieme alla domanda internazionale Ai fini della presente regola, l'espressione "esemplare originale" si applica pure a ogni documento depositato assieme alla domanda internazionale e previsto nella regola 3.3-a-ii). Se uno dei documenti previsti nella regola 3.3-a-ii) che, secondo l'elenco dei documenti, dovrebbe accompagnare la domanda internazionale non e' ancora stato depositato nel momento della trasmissione dell'esemplare originale all'Ufficio internazionale da parte dell'ufficio ricevente, quest'ultimo lo annota nell'elenco e la menzione di detto documento nell'elenco e' considerata come inesistente. Regola 23 Trasmissione della copia di ricerca 23.1 Procedura a) La copia di ricerca e' trasmessa dall'ufficio ricevente all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale al piu' tardi il giorno in cui l'esemplare originale e' trasmesso all'Ufficio internazionale o, conformemente alla regola 22.2-d), al depositante. b) Se l'Ufficio internazionale non ha ricevuto dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, entro dieci giorni dal ricevimento dell'esemplare originale, l'avviso che questa amministrazione e' in possesso della copia di ricerca, esso invia in breve termine una copia della domanda internazionale a questa amministrazione. Se questa amministrazione non si e' sbagliata affermando che non era in possesso della copia di ricerca allo scadere del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', le spese per la preparazione di una copia per questa amministrazione sono rimborsate all'Ufficio internazionale dall'ufficio ricevente. c) Il numero di casi in cui, a conoscenza dell'Ufficio internazionale, un ufficio ricevente non si e' conformato alle esigenze della regola 23.1-a) e' indicato, una volta all'anno, nella gazzetta. Regola 24 Ricevimento dell'esemplare originale da parte dell'Ufficio internazionale 24.1 Iscrizione della data di ricevimento dell'esemplare originale Al ricevimento dell'esemplare originale, l'Ufficio internazionale appone la data di ricevimento sulla richiesta e il suo timbro su ogni foglio della domanda internazionale. 24.2 Notificazione del ricevimento dell'esemplare originale a) Fatto salvo il paragrafo b), l'Ufficio internazionale notifica in breve termine al depositante, all'ufficio ricevente, all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e a tutti gli uffici designati, il ricevimento dell'esemplare originale e la data di questo ricevimento. La notificazione deve indicare il numero della domanda internazionale, la data del deposito internazionale, il nome del depositante e il nome dell'ufficio ricevente; in essa va inoltre indicata la data di deposito di ogni domanda anteriore la cui priorita' e' rivendicata. La notificazione inviata al depositante deve contenere anche l'elenco degli uffici designati ai quali la notificazione di cui al presente paragrafo e' stata inviata e deve indicare, per ogni ufficio designato, ogni termine applicabile secondo l'articolo 22.3). b) Se l'Ufficio internazionale riceve l'esemplare originale dopo la scadenza del termine stabilito dalla regola 22.3, esso ne informa in breve termine il depositante, l'ufficio ricevente e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Regola 25 Ricevimento della copia di ricerca da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale 25.1 Notificazione del ricevimento della copia di ricerca L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica in breve termine all'Ufficio internazionale, al depositante e - se essa non e' l'ufficio ricevente - all'ufficio ricevente il ricevimento della copia di ricerca, e la data di questo ricevimento. Regola 26 Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale 26.1 Termini per il controllo a) L'ufficio ricevente invia l'invito a correggere, previsto nell'articolo 14.1-b), appena possibile e preferibilmente entro un mese a decorrere dal ricevimento della domanda internazionale. b) Se l'ufficio ricevente invia un invito a correggere l'irregolarita' di cui all'articolo 14.1-a-iii) o iv) (assenza del titolo o dell'estratto), esso lo notifica all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. 26.2 Termine per la correzione Il termine di cui all'articolo 14.1-b) deve essere ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso, e stabilito, di volta in volta, dall'ufficio ricevente. Esso deve essere di almeno un mese e, normalmente di due mesi al massimo a decorrere dalla data dell'invito a correggere. 26.3 Controllo dei requisiti formali secondo l'articolo 14.1-a-v) I requisiti formali menzionati nella regola 11 sono controllati nella misura in cui devono essere osservati per una ragionevole uniformita' della pubblicazione internazionale. 26.4 Procedura a) Ogni correzione presentata all'ufficio ricevente puo' figurare in una lettera inviata a questo ufficio se essa e' tale da poter essere riportata nell'esemplare originale senza nuocere alla chiarezza e alla possibilita' di riprodurre direttamente il foglio sul quale la correzione deve essere riportata. In caso contrario, il depositante deve inviare un foglio sostitutivo contenente la correzione; la lettera di accompagnamento dovra' segnalare le differenze esistenti tra il foglio sostituito e il foglio sostitutivo. b) L'ufficio ricevente appone su ogni foglio sostitutivo il tuo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Esso conserva nei suoi inserti una copia della lettera contenente la correzione o, se questa figura in un foglio sostitutivo, il foglio sostituito, una copia del foglio sostitutivo e la lettera di accompagnamento. c) L'ufficio ricevente trasmette in breve termine la lettera di correzione e ogni foglio sostitutivo all'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale riporta sull'esemplare originale le correzioni domandate per lettera, con indicazione della data di ricevimento di quest'ultima da parte dell'ufficio ricevente, e vi inserisce ogni foglio sostitutivo. La lettera di correzione e ogni foglio sostituito sono conservati negli inserti dell'Ufficio internazionale. d) L'ufficio ricevente trasmette in breve termine all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale una copia della lettera di correzione e di ogni foglio sostitutivo. 26.5 Correzione di taluni elementi a) L'ufficio ricevente decide se il depositante ha presentato la correzione nel termine prescritto. Se la correzione e' stata presentata nel termine prescritto, esso decide se la domanda cosi' corretta debba essere considerata come ritirata oppure no. b) L'ufficio ricevente appone sui documenti contenenti la correzione la data del loro ricevimento. 26.6 Disegni mancanti a) Se, conformemente all'articolo 14.2), la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono effettivamente acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente annota questo fatto nella domanda. b) La data di ricevimento, da parte del depositante, della notificazione di cui all'articolo 14.2) non ha alcun effetto sul termine prescritto dalla regola 20.2-a-iii). Regola 27 Mancato versamento di tasse 27.1 Tasse a) Ai fini dell'articolo 14.3-a), si deve intendere per "tasse prescritte dall'articolo 3.4-iv)" la tassa di trasmissione (regola 14), la parte della tassa internazionale che costituisce la tassa di base (regola 15.1-i)) e la tassa di ricerca (regola 16). b) Ai fini dell'articolo 14.3-a) e b), si deve intendere per "tassa prescritta dall'articolo 4.2)" la parte della tassa internazionale che costituisce la tassa di designazione (regola 15.1-ii)). Regola 28 Irregolarita' rilevate dall'Ufficio internazionale o dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale 28.1 Nota relativa a talune irregolarita' a) Se l'Ufficio internazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' del parere che la domanda internazionale non soddisfa una delle prescrizioni dell'articolo 14.1-a-i), ii) o v), questo Ufficio o questa amministrazione ne informa l'ufficio ricevente. b) L'ufficio ricevente, salvo che non sia del medesimo parere, procede come previsto nell'articolo 14.1-b) e nella regola 26. Regola 29 Domande internazionali o designazioni considerate come ritirate ai sensi dell'articolo 14.1), 3) o 4) 29.1 Constatazioni dell'ufficio ricevente a) Se l'ufficio ricevente dichiara, secondo l'articolo 14.1-b) e la regola 26.5 (mancata correzione di talune irregolarita), o conformemente all'articolo 14.3-a) (mancato pagamento delle tasse prescritte dalla regola 27.1-a)), o conformemente all'articolo 14.4) (costatazione successiva che le condizioni elencate nei punti i) a iii) dell'articolo 11.1) non sono soddisfatte), che la domanda internazionale e' considerata come ritirata: i) detto ufficio trasmette all'Ufficio internazionale l'esemplare originale (sempreche' cio' non sia gia' avvenuto) e tutte le correzioni presentate dal depositante; ii) detto ufficio notifica in breve termine questi dichiarazione al depositante e all'Ufficio internazionale, il quale la notifica agli uffici designati interessati; iii) detto ufficio non trasmette la copia di ricerca nel modo prescritto dalla regola 23 o, se la trasmissione e' gia' avvenuta, notifica questa dichiarazione all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; iv) l'Ufficio internazionale non e' tenuto di notificare al depositante il ricevimento dell'esemplare originale. b) Se l'ufficio ricevente dichiara, secondo l'articolo 14.3-b) (mancato pagamento della tassa di designazione prescritta dalla regola 27.1-b)), che la designazione di un determinato Stato e' considerata come ritirata, l'ufficio ricevente lo notifica in breve termine al depositante e all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo lo notifica a sua volta all'ufficio nazionale interessato. 29.2 Constatazione dell'ufficio ricevente Quando gli effetti della domanda internazionale cessano in uno Stato designato in forza dell'articolo 24.1-iii) o vi sussistono in forza dell'articolo 24.2), l'ufficio designato competente lo notifica in breve termine all'Ufficio internazionale. 29.3 Indicazione di taluni fatti all'ufficio ricevente L'Ufficio internazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualora stimi che l'ufficio ricevente dovrebbe fare una constatazione ai sensi dell'articolo 14.4)), deve indicare all'ufficio ricevente i fatti pertinenti. 29.4 Notificazione dell'intenzione di fare una dichiarazione secondo l'articolo 14.4) Prima di fare una dichiarazione secondo l'articolo 14.4), l'ufficio ricevente notifica al depositante la sua intenzione i relativi motivi. Il depositante puo', qualora non creda giustificata la constatazione provvisoria dell'ufficio ricevente, presentare le sue obiezioni entro un mese a decorrere dalla notificazione. Regola 30 Termine secondo l'articolo 14.4) 30.1 Termine Il termine citato nell'articolo 14.4) e' di sei mesi a decorrere dalla data del deposito internazionale. Regola 31 Copie previste nell'articolo 13 31.1 Richiesta di copie a) Le richieste di copie secondo l'articolo 13.1) possono concernere tutte le domande internazionali, taluni tipi di domande internazionali o singole domande internazionali, nelle quali l'ufficio nazionale che fa la richiesta e' indicato come ufficio designato. Le richieste di copie per tutte le domande internazionali o per taluni tipi di esse devono essere rinnovate, per ogni anno, mediante notificazione indirizzata dall'ufficio nazionale all'Ufficio internazionale prima del 30 novembre dell'anno precedente. b) Le richieste di consegna di copie secondo l'articolo 13.2-b) sono soggette al pagamento di una tassa atta a coprire le spese di preparazione e di spedizione delle copie. 31.2 Preparazione delle copie L'Ufficio internazionale e' responsabile della preparazione delle copie di cui all'articolo 13. Regola 32 Ritiro della domanda internazionale o di designazioni 32.1 Ritiri a) Il depositante puo' ritirare la domanda internazionale prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita', il ritiro non avendo tuttavia effetto in qualsiasi Stato designato nel quale il trattamento o l'esame nazionale sia gia' iniziato. Egli puo' ritirare la designazione di qualsiasi Stato designato prima della data in cui puo' avere inizio il trattamento o l'esame in questo Stato. b) Il ritiro della designazione di tutti gli Stati designati equivale al ritiro della domanda internazionale. c) Il ritiro deve essere fatto mediante una dichiarazione firmata, indirizzata dal depositante all'Ufficio internazionale o all'ufficio ricevente se l'esemplare originale non e' ancora stato trasmesso all'Ufficio internazionale. Nel caso della regola 4.8-b), la dichiarazione di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti. d) Se l'esemplare originale e' gia' stato trasmesso all'Ufficio internazionale, il ritiro e la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro sono registrati dall'Ufficio internazionale, che li notifica in breve termine all'ufficio ricevente, al depositante e agli uffici designati che questo ritiro concerne; se si tratta del ritiro della domanda internazionale e se il rapporto di ricerca internazionale non e' ancora stato redatto o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) non e' ancora stata fatta, la notificazione deve essere inviata anche all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Regola 33 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale 33.1 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale a) Ai fini dell'articolo 15.2), lo stato della tecnica pertinente comprende tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico, in ogni parte del mondo, da una divulgazione scritta (disegni e altre illustrazioni ivi compresi) e che possa aiutare a determinare se l'invenzione per la quale una protezione e' richiesta e' nuova oppure no e se essa implica o no un'attivita' inventiva (cioe' e' evidente o no), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data del deposito internazionale. b) Se una divulgazione scritta contiene un riferimento a una divulgazione orale, a un'utilizzazione, a una esposizione o ad altri mezzi grazie ai quali il contenuto della divulgazione scritta e' stato reso accessibile al pubblico, e se questa messa a disposizione del pubblico e' avvenuta anteriormente alla data del deposito internazionale, il rapporto di ricerca internazionale menziona separatamente questo fatto e la data in cui e' avvenuto, qualora la messa a disposizione del pubblico della divulgazione scritta sia avvenuta posteriormente alla data del deposito internazionale. c) Le domande pubblicate e i brevetti la cui data di pubblicazione e' posteriore, ma la cui data di deposito - o, eventualmente, la data di priorita' rivendicata - e' anteriore alla data del deposito internazionale della domanda internazionale oggetto della ricerca, e farebbero quindi parte dello stato della tecnica pertinente ai fini dell'articolo 15.2) se fossero stati pubblicati prima della data di deposito internazionale, sono specialmente menzionati nel rapporto di ricerca internazionale. 33.2 Rami della tecnica che la ricerca internazionale deve abbracciare a) La ricerca internazionale deve abbracciare tutti i rami della tecnica che possono contenere elementi pertinenti nei riguardi dell'oggetto dell'invenzione e deve essere fatta in tutte le classi della documentazione che possono contenere tali elementi. b) Di conseguenza, la ricerca non deve riferirsi soltanto al ramo della tecnica nel quale l'invenzione puo' essere classificata, bensi' anche ai rami analoghi, senza tener conto della loro classificazione. c) La determinazione dei rami della tecnica che, in ogni singolo caso, devono essere considerati analoghi, va fatta considerando cio' che sembra costituire la necessaria ed essenziale funzione o utilizzazione dell'invenzione, e non tenendo conto delle sole funzioni specifiche esplicitamente indicate nella domanda internazionale. d) La ricerca internazionale deve abbracciare tutti gli elementi che sono generalmente considerati come equivalenti agli elementi dell'invenzione di cui si richiede la protezione per tutte o per talune delle sue caratteristiche, anche se, nei suoi dettagli, l'invenzione descritta nella domanda internazionale e' differente. 33.3 Orientamento della ricerca internazionale a) La ricerca internazionale viene eseguita fondandosi sulle rivendicazioni, tenendo debito conto della descrizione e degli eventuali disegni e insistendo in particolar modo sul concetto inventivo che le rivendicazioni implicano. b) Per quanto possibile e ragionevole, la ricerca internazionale deve abbracciare tutti gli elementi che le rivendicazioni implicano o che, come si puo' ragionevolmente aspettarsi, saranno implicati dalle rivendicazioni dopo la loro modificazione. Regola 34 Documentazione minima 34.1 Definizione a) Le definizioni figuranti negli articoli 2-i) e ii) non sono da applicare ai fini della presente regola. b) La documentazione citata nell'articolo 15.4) ("documentazione minima") e' costituita da: i) i "documenti nazionali di brevetti" definiti nel paragrafo c); ii) le domande internazionali (PCT) pubblicate, le domande regionali pubblicate di brevetti e di certificati di autore d'invenzione nonche' i brevetti e i certificati di autore d'invenzione regionali pubblicati; iii) tutti gli altri elementi, estranei alla letteratura dei brevetti, sui quali si siano accordate le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e il cui elenco e' pubblicato dall'Ufficio internazionale dopo il primo accordo in merito e dopo ogni modificazione. c) Fatti salvi i paragrafi d) e e), sono considerati come "documenti nazionali di brevetti": i) i brevetti rilasciati dal 1920 in poi dalla Francia, dall'antico Reichspatentamt della Germania, dal Giappone, dal Regno Unito di Gran Bretagna, dagli Stati Uniti d'America, dalla Svizzera (soltanto quelli nelle lingue francese e tedesca) e dall'Unione Sovietica; ii) i brevetti rilasciati dalla Repubblica federale di Germania; iii) le eventuali domande di brevetto pubblicate dal 1920 in poi dai paesi menzionati dai punti i) e ii); iv) i certificati di autore d'invenzione rilasciati dall'Unione Sovietica; v) i certificati di utilita' rilasciati dalla Francia nonche' le domande pubblicate di tali certificati; vi) i brevetti rilasciati dopo il 1920 da qualsiasi altro paese se sono redatti nelle lingue francese, inglese o tedesca e se non contengono rivendicazioni di priorita', come pure le domande di tali brevetti pubblicate dopo il 1920, a condizione che l'ufficio nazionale del paese in questione faccia la cernita di questi brevetti e di queste domande e li metta a disposizione di ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale. d) Allorche' una domanda e' ripubblicata (ad esempio, nuova pubblicazione di una Offendegungschrift come Auslegeschrift) una o piu' volte, nessuna amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l'obbligo di conservarne tutte le versioni nella sua documentazione; di conseguenza, ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' autorizzata a conservare una sola versione. Inoltre, allorche' una domanda e accettata e conduce alla concessione di un brevetto o di un certificato di utilita' (Francia), nessuna amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l'obbligo di conservare nella sua documentazione la domanda e il brevetto o certificato di utilita' (Francia); di conseguenza, ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' autorizzata a conservare soltanto la domanda o soltanto il brevetto o il certificato di utilita' (Francia). e) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale la cui lingua ufficiale non e' ne' il giapponese ne' il russo o non conta una di queste lingue fra le sue lingue ufficiali e' autorizzata a non far figurare nella sua documentazione documenti di brevetti del Giappone o dell'Unione Sovietica, rispettivamente, per i quali non sono generalmente disponibili estratti in inglese. Se gli estratti in inglese divengono generalmente disponibili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento d'esecuzione, gli elementi che questi estratti concernono dovranno essere inseriti nella documentazione entro i sei mesi che seguono la data in cui questi estratti divengono generalmente disponibili. In caso di interruzione di servizi di estratti in inglese in rami della tecnica per i quali degli estratti in inglese erano generalmente disponibili, l'Assemblea prende provvedimenti appropriati in vista di una pronta ripresa di tali servizi. f) Ai fini della presente regola, le domande che sono state messe a disposizione del pubblico soltanto per visione non sono considerate come domande pubblicate. Regola 35 Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale 35.1 Una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale competente Ogni ufficio ricevente indica all'Ufficio internazionale, conformemente ai termini dell'accordo applicabile citato nell'articolo 16.3-b), qual e' l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che e' competente a seguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio; l'Ufficio internazionale pubblica in breve termine questa informazione. 35.2 Piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti a) Ogni ufficio ricevente puo', conformemente ai termini dell'accordo applicabile citato nell'articolo 16.3-b), designare piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale: i) dichiarando tutte le amministrazioni competenti per tutte le domande internazionali depositate presso detto ufficio e lasciando al depositante la libera scelta dell'amministrazione, o ii) dichiarando una o piu' amministrazioni competenti per determinati tipi di domande internazionali depositate presso detto ufficio e dichiarando un'altra o altre amministrazioni competenti per altri tipi di domande internazionali depositate presso detto ufficio, restando inteso che per, i tipi di domande internazionali per le quali piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono dichiarate competenti, la scelta spetta al depositante. b) Ogni ufficio ricevente che si avvale della facolta' indicata nel paragrafo a) ne informa in breve termine l'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine questa informazione. Regola 36 Esigenze minime per le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale 36.1 Definizione delle esigenze minime Le esigenze minime menzionate nell'articolo 16.3-c) sono le seguenti: i) l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno aventi qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire le ricerche; ii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima della regola 34 adeguatamente ordinata ai fini della ricerca; iii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere un personale atto a eseguire le ricerche nei rami della tecnica che la ricerca deve abbracciare e avente le conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione almeno delle lingue nelle quali la documentazione minima della regola 34 e' redatta o tradotta. Regola 37 Titolo mancante o difettoso 37.1 Titolo mancante Se la domanda internazionale non contiene il titolo e l'ufficio ricevente ha notificato all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale di avere invitato il depositante a colmare la lacuna, questa amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata. 37.2 Formulazione di un titolo Se la domanda internazionale non contiene il titolo e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall'ufficio ricevente una notificazione relativa all'invito fatto al depositante di comunicare un titolo, o se detta amministrazione constata che il titolo non e' conforme alle disposizioni della regola 4.3, questa amministrazione formula essa stessa un titolo. Regola 38 Estratto mancante o difettoso 38.1 Estratto mancante Se la domanda internazionale non contiene l'estratto e l'ufficio ricevente ha notificato all'amministrazione incaricata della ricerca di avere invitato il depositante a colmare la lacuna, questa amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che non le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata. 38.2 Relazione dell'estratto a) Se la domanda internazionale non contiene l'estratto e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall'ufficio ricevente una notificazione relativa all'invito fatto al depositante di fornire un estratto, o se detta amministrazione constata che l'estratto non e' conforme alle disposizioni della regola 8, questa amministrazione redige essa stessa un estratto (nella lingua di pubblicazione della domanda internazionale). In quest'ultimo caso, essa invita il depositante a presentare i suoi commenti riguardo all'estratto da essa redatto entro un mese a decorrere dalla data dell'invio di quest'invito. b) Il contenuto definitivo dell'estratto e' determinato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Regola 39 Oggetto della domanda secondo l'articolo 17.2-a-i) 39.1 Definizione L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha l'obbligo di eseguire la ricerca in merito a una domanda internazionale se e per quanto l'oggetto della domanda e' uno dei seguenti; i) teorie scientifiche e matematiche; ii) varieta' vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i provvedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti; iii) piani, principi o metodi per l'attivita' commerciale, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi; iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi; v) semplici presentazioni di informazioni; vi) programmi di ordinatori nella misura in cui l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non e' organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi. Regola 40 Assenza dell'unita' dell'invenzione (ricerca internazionale) 40.1 Invito a versare tasse addizionali L'invito a versare tasse previsto nell'articolo 17.3-a) indica l'importo delle tasse addizionali da versare e i motivi per i quali si considera che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione. 40.2 Tasse addizionali a) L'importo delle tasse addizionali di ricerca, previste nell'articolo 17.3-a), e' stabilito dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. b) Le tasse addizionali di ricerca, previste nell'articolo 17.3-a), devono essere pagate direttamente all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. c) Il depositante puo', pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste e' eccessivo. Un comitato di tre membri - o un'altra istanza speciale - dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, oppure un'altra autorita' superiore competente, esamina la riserva e, se la giudica totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono notificati agli uffici designati, assieme al rapporto di ricerca internazionale. Il depositante deve consegnare la traduzione della sua riserva assieme a quella domanda internazionale richiesta dall'articolo 22. d) Il funzionario che ha preso la decisione che forma l'oggetto della riserva non puo' far parte del comitato di tre membri dell'istanza speciale o dell'autorita' superiore di cui al paragrafo c). 40.3 Termine Il termine previsto nell'articolo 17.3-a) e' stabilito di volta in volta, tenendo conto delle circostanze del caso, dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; esso non puo' essere inferiore a quindici o trenta giorni, rispettivamente, secondo che il depositante sia domiciliato o no nel paese dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ne' essere superiore a quarantacinque giorni a decorrere dalla data dell'invito. Regola 41 Ricerca di tipo internazionale 41.1 Obbligo di utilizzare i risultati; rimborso della tassa Se, nella richiesta, si e' fatto riferimento, nella forma prevista dalla regola 4.11, a una ricerca di tipo internazionale eseguita nelle condizioni figuranti nell'articolo 15.5), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale utilizza, per quanto possibile, i risultati di questa ricerca per la redazione del rapporto di ricerca internazionale relativo alla domanda internazionale. Questa amministrazione rimborsa la tassa di ricerca nelle proporzioni e alle condizioni previste nell'accordo di cui all'articolo 16.3-b), qualora il rapporto di ricerca internazionale possa fondarsi, totalmente o parzialmente, sui risultati della ricerca di tipo internazionale. Regola 42 Termine per la ricerca internazionale 42.1 Termine per la ricerca internazionale Tutti gli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale devono prevedere lo stesso termine per la redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a). Questo termine non deve scadere dopo la fine di quello dei periodi seguenti che scade per ultimo: tre mesi a decorrere dal ricevimento della copia di ricerca da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o nove mesi a decorrere dalla data di priorita'. Per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, i termini che figurano negli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale possono essere stipulati individualmente; essi non possono tuttavia eccedere di oltre due mesi quelli stabiliti nella frase che precede ne' estendersi piu' in la' del diciottesimo mese dalla data di priorita'. Regola 43 Rapporto di ricerca internazionale 43.1 Identificazioni Il rapporto di ricerca internazionale deve identificare da un canto l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che lo ha redatto indicando il nome di questa amministrazione e, d'altro canto, la domanda internazionale indicando il numero della domanda, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente e la data del deposito internazionale. 43.2 Date Il rapporto di ricerca internazionale deve essere datato e deve indicare la data in cui la ricerca internazionale e' stata effettivamente portata a termine. Esso deve inoltre indicare la data del deposito di ogni domanda anteriore la cui priorita' e' rivendicata. 43.3 Classificazione a) Il rapporto di ricerca internazionale deve indicare la classe alla quale l'invenzione appartiene, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti. b) La classificazione va eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. 43.4 Lingua Ogni rapporto di ricerca internazionale e ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 17.2-a) vanno redatti nella lingua di pubblicazione della relativa domanda internazionale. 43.5 Citazioni a) Il rapporto di ricerca internazionale cita i documenti considerati come pertinenti. b) Il metodo d'identificazione di ogni documento citato e' precisato nelle direttive amministrative. c) Le citazioni particolarmente pertinenti sono messe in risalto. d) Le citazioni che non sono pertinenti a tutte le rivendicazioni sono indicate soltanto in relazione alla o alle rivendicazioni che esse concernono. e) Se taluni brani soltanto del documento citato sono pertinenti o particolarmente pertinenti, essi sono segnalati ad esempio mediante indicazione della pagina, della colonna o delle righe che contengono il brano considerato. 43.6 Rami della tecnica ai quali la ricerca e' stata estesa a) Il rapporto di ricerca internazionale indica mediante i simboli di classificazione i rami della tecnica ai quali la ricerca e' stata estesa. Se questa indicazione e' fatta sulla base di una classificazione diversa dalla Classificazione internazionale dei brevetti, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale pubblica la classificazione utilizzata. b) Se la ricerca internazionale si e' estesa a brevetti, certificati di autore d'invenzione, certificati di utilita', modelli di utilita', brevetti o certificati completivi, certificati di autore d'invenzione completivi, certificati di utilita' completivi o domande pubblicate per uno dei titoli di protezione succitati, relativi a Stati, epoche o lingue che non sono compresi nella documentazione minima definita nella regola 34, il rapporto di ricerca internazionale identifica, se cio' e' possibile, i tipi di documenti, gli Stati, le epoche e le lingue ai quali la ricerca si e' estesa. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2-ii) non va applicato. 43.7 Osservazioni concernenti l'unita' dell'invenzione Se il depositante ha versato le tasse addizionali per la ricerca internazionale, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato. Inoltre, nel caso in cui la ricerca internazionale e' stata fatta soltanto sull'invenzione principale (articolo 17.3-a)), il rapporto di ricerca internazionale precisa le parti della domanda internazionale per le quali la ricerca e' stata eseguita. 43.8 Firma Il rapporto di ricerca internazionale e' firmato da un funzionario autorizzato dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. 43.9 Limitazione dei contenuto Il rapporto di ricerca internazionale non deve contenere elementi diversi da quelli elencati nelle regole 33.1-b) e c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7, e 8 e 44.2-a) e b) o dall'indicazione citata nell'articolo 17.2-b). In particolare, esso non deve contenere alcuna manifestazione d'opinione, ne' ragionamenti, argomenti o spiegazioni. 43.10 Forma I requisiti formali del rapporto di ricerca internazionale sono stabiliti nelle direttive amministrative. Regola 44 Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, ecc. 44.1 Copie del rapporto o della dichiarazione L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale trasmette, nello stesso giorno, all'Ufficio internazionale e al depositante, una copia del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione prevista nell'articolo 17.2-a). 44.2 Titolo o estratto a) Fatti salvi i paragrafi b) e c), il rapporto di ricerca internazionale indica che l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale approva il titolo e l'estratto presentati dal depositante oppure contiene un titolo e un estratto redatti da questa amministrazione secondo le regole 37 e 38. b) Se, nel momento in cui la ricerca internazionale e' terminata, il termine assegnato al depositante per commentare le suggestioni fatte dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale in merito all'estratto non e' scaduto, il rapporto di ricerca internazionale indica che esso e' incompleto per quanto concerne l'estratto. c) Alla scadenza del termine citato nel paragrafo b), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica all'Ufficio internazionale e al depositante l'estratto da essa approvato o redatto. 44.3 Copie di documenti citati a) La richiesta di cui all'articolo 20.3) puo' essere fatta in qualsivoglia momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto di ricerca internazionale si riferisce. b) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' esigere dal depositante o dall'ufficio designato che gli ha rivolto la richiesta il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L'importo delle spese sara' stabilito negli accordi di cui all'articolo 16.3-b) conclusi tra le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e l'Ufficio internazionale. c) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale che non desidera indirizzare le copie direttamente a un ufficio designato invia una copia all'Ufficio internazionale, il quale procedera' in conformita' ai paragrafi a) e b). d) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi da a) a c) a un altro organismo che sara' responsabile di fronte ad essa. Regola 45 Traduzione del rapporto di ricerca internazionale 45.1 Lingue I rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all'articolo 17.2-a) che non sono redatti in inglese vengono tradotti in questa lingua. Regola 46 Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale 46.1 Termine Il termine citato nell'articolo 19 e' di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione del rapporto di ricerca internazionale all'Ufficio internazionale e al depositante da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; se questa trasmissione avviene prima della scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', questo termine e' di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione. 46.2 Data delle modificazioni La data di ricevimento di ogni modificazione e' registrata dall'Ufficio internazionale e da esso indicata in ogni pubblicazione e in ogni copia che esso prepara. 46.3 Lingua delle modificazioni Se la domanda internazionale e' stata depositata in una lingua diversa da quella della sua pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale, ogni modificazione secondo l'articolo 19 deve essere fatta sia nella lingua del deposito che in quella della pubblicazione. 46.4 Dichiarazione a) La dichiarazione citata nell'articolo 19.1) deve essere fatta nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale e non deve avere piu' di cinquecento parole se essa e' redatta in lingua inglese o tradotta in questa lingua. b) La dichiarazione non deve contenere alcun commento sul rapporto di ricerca internazionale o circa la pertinenza delle citazioni che questo rapporto contiene. La dichiarazione puo' riferirsi a una citazione contenuta nel rapporto di ricerca internazionale unicamente per indicare che una determinata modificazione delle rivendicazioni e' stata fatta per scartare il documento citato. 46.5 Forma delle modificazioni a) Il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio di rivendicazioni che, a causa delle modificazioni fatte in conformita' all'articolo 19, differisce dal foglio depositato primitivamente. La lettera di accompagnamento dei fogli sostitutivi deve mettere in evidenza le differenze esistenti tra i fogli sostituiti e quelli sostitutivi. Se una modificazione implica la soppressione di un intero foglio, essa deve essere comunicata per lettera. b) L'Ufficio internazionale appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Esso conserva nei suoi inserti ogni foglio sostituito, la lettera di accompagnamento del o dei fogli sostitutivi e ogni lettera citata nell'ultima frase del paragrafo a). c) L'Ufficio internazionale inserisce nell'esemplare originale ogni foglio sostitutivo e, nel caso citato nell'ultima frase del paragrafo a), indica le soppressioni fatte nell'esemplare originale. Regola 47 Comunicazione agli uffici designati 47.1 Procedura a) La comunicazione prevista nell'articolo 20 viene fatta dall'Ufficio internazionale. b) Questa comunicazione va fatta in breve termine dopo che l'Ufficio internazionale abbia ricevuto dal depositante delle modificazioni o la dichiarazione che egli non desidera presentare modificazioni all'Ufficio internazionale, e al piu' tardi alla scadenza del termine previsto nella regola 46.1. Quando, in conformita' all'articolo 17.2-a), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha dichiarato che non sara' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, la comunicazione prevista nell'articolo 20 viene effettuata, a meno che la domanda internazionale non sia stata ritirata, entro un mese dal ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale della notificazione relativa a questa dichiarazione; questa comunicazione deve indicare la data della notificazione inviata al depositante in conformita' all'articolo 17.2-a). c) L'Ufficio internazionale indirizza al depositante una nota indicante a quali uffici designati e' stata inviata la comunicazione e la data di questa comunicazione. Questa nota e questa comunicazione sono spedite nel medesimo giorno. d) Ogni ufficio designato riceve, a richiesta, i rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all'articolo 17.2-a) e le relative traduzioni secondo la regola 45.1. e) Se un ufficio designato ha rinunciato all'esigenza dell'articolo 20, le copie di documenti che dovrebbero normalmente essergli indirizzate sono inviate, a richiesta di questo ufficio o del depositante, al depositante stesso assieme alla nota prevista nel paragrafo c). 47.2 Copie a) Le copie necessarie per le comunicazioni sono preparate dall'Ufficio internazionale. b) Le copie hanno il formato A4. 47.3 Lingue La domanda internazionale comunicata secondo l'articolo 20 deve essere redatta nella sua lingua di pubblicazione; se questa lingua non e' quella nella quale la domanda e' stata depositata, quest'ultima dovra', a richiesta dell'ufficio designato, essere comunicata in una di queste due lingue o in entrambe. Regola 48 Pubblicazione internazionale 48.1 Forma a) La domanda internazionale e' pubblicata in forma di fascicolo. b) I dettagli relativi alla forma del fascicolo e al procedimento di riproduzione sono stabiliti nelle direttive amministrative. 48.2 Contenuto a) Il fascicolo contiene: i) una pagina unificata, di copertina; ii) la descrizione; iii) le rivendicazioni; iv) i disegni, se ve ne sono; v) fatto salvo il paragrafo g), il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a); vi) ogni dichiarazione secondo l'articolo 19.1), salvo se l'Ufficio internazionale considera che la dichiarazione non e' conforme alle disposizioni della regola 46.4. b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende: i) indicazioni riprese dalla richiesta e tutte quelle prescritte dalle direttive amministrative; ii) una o piu' figure allorche' la domanda internazionale contiene dei disegni; iii) l'estratto; se l'estratto e' redatto in inglese e in una seconda lingua, il testo inglese deve figurare per primo. c) Se vi e' stata una dichiarazione secondo l'articolo 17.2-a), questo fatto e' menzionato sulla copertina, la quale non presenta allora ne' disegno ne' estratto. d) La o le figure citate nel paragrafo b-ii) sono scelte nel modo previsto nella regola 8.2. La o le figure possono essere riprodotte sulla pagina di copertina in scala ridotta. e) Se l'estratto citato nel paragrafo b-iii) non trova posto sulla pagina di copertina, esso deve essere riprodotto sul dorso della pagina. Cio' vale anche per la traduzione dell'estratto qualora essa debba essere pubblicata in conformita' alla regola 48.3-c). f) Se le rivendicazioni sono state modificate in conformita' all'articolo 19, la pubblicazione contiene sia il testo integrale delle rivendicazioni depositate e quello delle rivendicazioni modificate sia il testo integrale delle rivendicazioni depositate e le modificazioni da esse subite. Ogni dichiarazione di cui all'articolo 19.1) va pure pubblicata, a meno che l'Ufficio internazionale non stimi che la dichiarazione non e' conforme alle disposizioni della regola 46.4. La data di ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale delle rivendicazioni modificate deve essere indicata. g) Se, alla data prevista per la pubblicazione, il rapporto di ricerca internazionale non e' ancora disponibile (ad esempio a causa di una pubblicazione fatta a richiesta del depositante secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i)), il fascicolo contiene, in luogo e vece del rapporto di ricerca internazionale, l'indicazione che questo rapporto non e' ancora disponibile e che il fascicolo (completato dal rapporto di ricerca internazionale) sara' nuovamente pubblicato o che il rapporto, di ricerca internazionale sara' pubblicato separatamente (appena sara' disponibile). h) Se, alla data prevista per la pubblicazione, il termine per modificare le rivendicazioni previsto nell'articolo 19 non e' scaduto, il fascicolo indica questo fatto e precisa che, se le rivendicazioni dovessero essere modificate secondo l'articolo 19, una nuova pubblicazione del fascicolo (con le rivendicazioni modificate) oppure la pubblicazione di una dichiarazione contenente tutte le modificazioni verrebbe effettuata in breve termine dopo il ricevimento delle modificazioni. In quest'ultimo caso, verranno nuovamente pubblicate almeno la pagina di copertina e le rivendicazioni e, in caso di deposito di una dichiarazione secondo l'articolo 19.1), questa dichiarazione sara' essa pure pubblicata, a meno che l'Ufficio internazionale non stimi che essa non e' conforme alle disposizioni della regola 46.4. i) Le direttive amministrative determinano i casi in cui le diverse varianti menzionate nei paragrafi g) e h) saranno applicate. Questa determinazione dipende dall'entita' e dalla complessita' delle modificazioni, dal volume della domanda internazionale e dall'importo delle spese relative. 48.3 Lingue a) Se la domanda internazionale e' depositata in francese, in giapponese, in inglese, in russo o in tedesco, essa e' pubblicata nella lingua nella quale e' stata depositata. b) Se la domanda e' depositata in una lingua diversa, dal francese, dal giapponese, dall'inglese, dal russo o dal tedesco, essa e' pubblicata in traduzione inglese. La traduzione e' preparata sotto la responsabilita' dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la quale dovra' approntarla per tempo in modo che la comunicazione secondo l'articolo 20 possa avvenire alla data prevista o, se la pubblicazione internazionale deve essere effettuata in data anteriore alla predetta comunicazione, in modo che la pubblicazione internazionale possa avvenire, alla data prevista. Nonostante le disposizioni della regola 16.1-a), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' percepire dal depositante una tassa per la traduzione. L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve dare al depositante la possibilita' di fare le sue osservazioni sul progetto di traduzione. Questa amministrazione deve fissare, di caso in caso, un termine ragionevole per presentare le osservazioni. Se, per ragioni di tempo, le osservazioni del depositante non possono essere prese in considerazione prima della comunicazione della traduzione o se l'amministrazione e il depositante non sono d'accordo in merito all'esattezza della traduzione, il depositante puo' inviare una copia delle sue osservazioni o della parte di esse che non sono state prese in considerazione all'Ufficio internazionale e a ciascuno degli uffici designati ai quali la traduzione e' stata inviata. L'Ufficio internazionale pubblica il contenuto essenziale delle osservazioni assieme alla traduzione dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dopo la pubblicazione di questa traduzione. c) Se la domanda internazionale e' pubblicata in una lingua diversa dall'inglese, il rapporto di ricerca internazionale, o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a), e l'estratto sono pubblicati in questa lingua e in inglese. Le traduzioni sono preparate sotto la responsabilita' dell'Ufficio internazionale. 48.4 Pubblicazione anticipata a richiesta del depositante a) Se il depositante domanda la pubblicazione secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i) e se il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) non e' ancora disponibile per la pubblicazione assieme alla domanda internazionale, l'Ufficio internazionale percepisce una tassa speciale di pubblicazione, il cui importo e' stabilito nelle direttive amministrative. b) La pubblicazione secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i) e' fatta dall'Ufficio internazionale in breve termine dopo la richiesta del depositante e, se una tassa e' dovuta secondo il paragrafo a), dopo il ricevimento di questa tassa. 48.5 Notificazione della pubblicazione nazionale Se la pubblicazione della domanda internazionale e' regolata dall'articolo 64.3-c-ii), l'ufficio nazionale notifica in breve termine all'Ufficio internazionale l'avvenuta pubblicazione nazionale citata in questa disposizione. 48.6 Pubblicazione di taluni fatti a) Se una notificazione secondo la regola 29.1-a-ii) perviene all'Ufficio internazionale troppo tardi per poter sospendere la pubblicazione internazionale, detto Ufficio pubblica in breve termine nella gazzetta una nota che riproduce l'essenziale della notificazione. b) L'essenziale di una notificazione secondo le regole 29.2 o 51.4 e' pubblicato nella gazzetta; se la notificazione perviene all'Ufficio internazionale prima che siano terminati i preparativi per la pubblicazione del fascicolo, l'essenziale della notificazione e' parimenti riprodotto nel fascicolo. c) Se la domanda internazionale e' ritirata dopo la sua pubblicazione internazionale, il fatto e' pubblicato nella gazzetta. Regola 49 Lingue delle traduzioni e importo delle tasse secondo l'articolo 22.1) e 2) 49.1 Notificazione a) Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l'articolo 22, deve notificare all'Ufficio internazionale: i) le lingue per le quali esige una traduzione e la lingua della traduzione; ii) l'importo della tassa nazionale. b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a). c) Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono piu' tardi delle modificazioni, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine la notificazione nella gazzetta. Se questa modificazione ha per oggetto l'esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notificazione nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modificazione e' stabilita dallo Stato contraente. 49.2 Lingue La lingua nella quale una traduzione puo' essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell'ufficio designato. Se vi sono piu' lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale e' redatta in una di queste lingue. Se vi sono piu' lingue ufficiali e vi e' necessita' di fornire una traduzione, il depositante puo' scegliere una qualsivoglia di queste lingue. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono piu' lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli stranieri l'impiego di una determinata lingua ufficiale, una traduzione in questa lingua puo' essere richiesta. 49.3 Dichiarazione secondo l'articolo 19 Ai fini dell'articolo 22 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 19.1) e' considerata come parte della domanda internazionale. Regola 50 Facolta' secondo l'articolo 22.3) 51.1 Termine per presentare la richiesta di invio di copie a) Ogni Stato contraente che concede termini che scadono dopo quelli previsti nell'articolo 22.1) o 2) deve notificare all'Ufficio internazionale i termini in tal modo stabiliti. b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a). c) Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notificazione. d) Le modificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositate dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notificazione, da questa data successiva. Regola 51 Revisione da parte degli uffici designati 51.1 Termine per presentare la richiesta di invio di copie Il termine previsto nell'articolo 25.1-c) e di due mesi a decorrere dalla data della notificazione inviata al depositante in conformita' alle regole 20.7-i), 24.2-b), 29.1-a-ii) o 29.1-b). 51.2 Copie della notificazione Se il depositante, dopo il ricevimento di una notificazione di constatazione negativa secondo l'articolo 11.1), chiede all'Ufficio internazionale, in conformita' all'articolo 25.1), di inviare copie dell'inserto della domanda internazionale a un ufficio da lui indicato che era designato in questa domanda, egli deve allegare alla sua richiesta copia della notificazione di cui alla regola 20.7-i). 51.3 Termine per pagare la tassa nazionale e per consegnare una traduzione Il termine di cui all'articolo 25.2-a) scade contemporaneamente al termine stabilito dalla regola 51.1. 51.4 Notificazione dell'ufficio internazionale Se, in conformita' all'articolo 25.2), l'ufficio designato competente decide che il rifiuto, la dichiarazione o la constatazione di cui all'articolo 25.1) non era giustificato, esso notifica in breve termine all'Ufficio internazionale che trattera' la domanda internazionale come se l'errore o l'omissione di cui all'articolo 25.2) non fosse avvenuto. Regola 52 Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati 52.1 Termine a) In ogni Stato designato ove il trattamento o l'esame della domanda internazionale ha inizio senza richiesta speciale, il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall'articolo 28, deve agire entro un mese dopo l'adempimento degli atti di cui all'articolo 22; tuttavia, se la comunicazione di cui alla regola 47.1 non e' stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22, egli deve esercitare il suo diritto al piu' tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di questa scadenza. In ambo i casi, il depositante puo' esercitare questo diritto piu' tardi se la legislazione nazionale di questo Stato lo consente. b) In ogni Stato designato la cui legislazione nazionale prevede che l'esame inizia soltanto in seguito a una richiesta speciale, il termine entro il quale o il momento in cui il depositante puo' esercitare il diritto concesso dall'articolo 28 e' il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modificazione in caso di esame di domande nazionali in seguito a una richiesta speciale, purche' questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo il paragrafo a) o purche' questo momento non preceda la scadenza di quest'ultimo termine. PARTE C REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO II DEL TRATTATO Regola 53 Richiesta di esame preliminare internazionale 53.1 Forma a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere stesa su un modulo stampato. b) Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dagli uffici riceventi. c) I dettagli relativi al modulo stampato sono prescritti dalle direttive amministrative. d) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata in due esemplari identici. 53.2 Contenuto a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve contenere: i) una istanza; ii) indicazioni concernenti il depositante e, eventualmente, il mandatario; iii) indicazioni concernenti la domanda internazionale alla quale essa si riferisce; iv) l'elezione di Stati. b) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata. 53.3 Istanza L'istanza deve mirare all'effetto che segue e essere redatta di preferenza nel modo seguente: "Richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. - Il sottoscritto richiede che la domanda internazionale specificata in appresso formi l'oggetto di un esame preliminare internazionale conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti". 53.4 Depositante Per quanto concerne le indicazioni relative al depositante, le regole 4.4 e 4.16 vanno applicate e la regola 4.5 va applicata mutatis mutandis. 53.5 Mandatario Se vi e' un mandatario, le regole 4.4, 4.7 e 4.16 vanno applicate e la regola 4.8 va applicata mutatis mutandis. 53.6 Identificazione della domanda internazionale La domanda internazionale deve essere identificata mediante il nome dell'ufficio ricevente presso il quale e' stata depositata, il nome e l'indirizzo del depositante, il titolo dell'invenzione e, qualora il depositante ne abbia conoscenza, la data di deposito e il numero della domanda internazionale. 53.7 Elezione di Stati Nella richiesta di esame preliminare internazionale almeno uno Stato contraente vincolato dal capitolo II del trattato, scelto fra gli Stati designati, deve essere menzionato come Stato eletto. 53.8 Firma La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata dal depositante. Regola 54 Depositante autorizzato a presentare una richiesta di esame preliminare internazionale 54.1 Domicilio e nazionalita' Il domicilio e la nazionalita' del depositante sono determinati, ai fini dell'articolo 31.2), in conformita' alle regole 18.1 e 18.2. 54.2 Piu' depositanti: gli stessi per tutti gli Stati eletti Se vi sono piu' depositanti e se tutti sono depositanti per tutti gli Stati eletti, il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2) esiste se uno almeno di essi e': i) domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o e' cittadino di tale Stato, e se la domanda internazionale e' stata depositata conformemente all'articolo 31.2-a); oppure ii) una persona autorizzata a depositare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2-b), e se la domanda internazionale e' stata depositata conformemente alla decisione dell'Assemblea. 54.3 Piu' depositanti: diversi per Stati eletti diversi a) Depositanti diversi possono essere indicati per Stati eletti diversi se, per ogni Stato eletto, uno almeno dei depositanti indicati per questo Stato e': i) domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o e' cittadino di tale Stato, e se la domanda internazionale e' stata depositata conformemente all'articolo 31.2-a); oppure ii) una persona autorizzata a depositare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2-b), e se la domanda internazionale e' stata depositata conformemente alla decisione della Assemblea. 54.4 Cambiamento relativo alla persona o al nome del depositante A richiesta del depositante o dell'ufficio ricevente, ogni cambiamento relativo alla persona o al nome del depositante e' registrato dall'Ufficio internazionale e da esso notificato all'amministrazione interessata incaricata dell'esame preliminare internazionale e agli uffici eletti. Regola 55 Lingue (esame preliminare internazionale) 55.1 Richiesta di esame preliminare internazionale La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata nella lingua della domanda internazionale o, se una traduzione in un'altra lingua e' richiesta secondo la regola 55.2, in questa lingua. 55.2 Domanda internazionale a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non fa parte dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa alla quale appartiene l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, e se la domanda internazionale e' depositata in una lingua diversa dalla lingua o da una delle lingue citate nell'accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che e' competente per eseguire l'esame preliminare internazionale, quest'ultima puo' esigere che il depositante gli presenti una traduzione della domanda internazionale. b) La traduzione deve essere consegnata al piu' tardi alla piu' tardiva delle date seguenti: i) data di scadenza del termine secondo la regola 46.1; ii) data della presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale. c) La traduzione deve contenere una dichiarazione nella quale il depositante attesta che, a sua conoscenza, essa e' completa e fedele. Questa dichiarazione deve essere firmata dal depositante. d) Se le disposizioni dei paragrafi b) e c) non vengono osservate, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a soddisfarle entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. Se il depositante non ottempera all'invito, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come non presentata; l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale notifica questo fatto al depositante e all'Ufficio internazionale. Regola 56 Elezioni successive 56.1 Elezioni presentate dopo la domanda di esame preliminare internazionale L'elezione di Stati non menzionati nella richiesta di esame preliminare internazionale puo' essere fatta dal depositante a mezzo di una nota firmata che identifica la domanda internazionale e la richiesta di esame preliminare internazionale. 56.2 Identificazione della domanda internazionale La domanda internazionale deve essere identificata nel modo previsto nella regola 53.6. 56.3 Identificazione della richiesta di esame preliminare internazionale La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere identificata con la data alla quale essa e' stata presentata e col nome dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, alla quale e' stata presentata. 56.4 Forma delle elezioni successive L'elezione successiva deve, preferibilmente, figurare in un modulo stampato consegnato gratuitamente ai depositanti. Se non figura in un tal modulo, essa deve di preferenza essere redatta come segue: "In relazione alla domanda internazionale depositata presso... il... sotto il No ... da... (depositante) (e in relazione alla richiesta di esame preliminare internazionale presentata il... a...) il sottoscritto elegge lo Stato (gli Stati) addizionale(i) seguente(i) ai sensi dell'articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti:..." 56.5 Lingua dell'elezione successiva L'elezione successiva deve essere fatta nella lingua della richiesta di esame preliminare internazionale. Regola 57 Tasse di trattamento 57.1 Obbligo di pagare Per ogni domanda di esame preliminare internazionale si deve pagare una tassa a favore dell'Ufficio internazionale ("tassa di trattamento"). 57.2 Importo a) L'importo della tassa e' di 14 dollari degli Stati Uniti o di 60 franchi svizzeri, piu' tante volte questa somma quante sono le lingue nelle quali il rapporto di esame preliminare internazionale deve, giusta l'articolo 36.2), essere tradotto dall'Ufficio internazionale. b) Se, a causa di una o piu' elezioni successive, il rapporto di esame preliminare internazionale deve, giusta l'articolo 36.2), essere tradotto dall'Ufficio internazionale in una o piu' lingue addizionali, si deve pagare un supplemento alla tassa di trattamento pari a 14 dollari degli Stati Uniti o a 60 franchi svizzeri per ogni lingua addizionale. 57.3 Modalita' e data di pagamento a) Fatto salvo il paragrafo b), la tassa di trattamento e' percepita dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale si presenta la richiesta di esame preliminare internazionale ed e' dovuta alla data di presentazione di questa richiesta. b) Ogni supplemento alla tassa di trattamento secondo la regola 57.2-b) e' percepito dall'Ufficio internazionale ed e' dovuto alla data di presentazione dell'elezione successiva. c) La tassa di trattamento deve essere pagata nella valuta prescritta dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale la richiesta di esame preliminare internazionale e' presentata, restando inteso che, al suo trasferimento da parte di questa amministrazione all'Ufficio internazionale, essa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri. d) Ogni supplemento alla tassa di trattamento deve essere pagato in franchi svizzeri. 57.4 Mancato pagamento (tassa di trattamento) a) Se la tassa di trattamento non e' pagata conformemente alle regole 57.2-a) e 57.3-a) e c), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a pagare la tassa entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento della tassa da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, a meno che una data successiva sia applicabile secondo la regola 60.1-b). c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare e' considerata come non presentata. 57.5 Mancato pagamento (supplemento alla tassa di trattamento) a) Se il supplemento alla tassa di trattamento non e' pagato conformemente alle regole 57.2-b) e 57.3-b) e d), l'Ufficio internazionale invita il depositante a pagare il supplemento entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento del supplemento da parte dell'Ufficio internazionale a meno che una data successiva sia applicabile secondo la regola 60.2-b). c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come avvenuta. 57.6 Rimborso La tassa di trattamento e ogni supplemento a questa tassa non vengono rimborsati in alcun caso. Regola 58 Tassa di esame preliminare 58.1 Diritto di esigere una tassa a) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' esigere che il depositante paghi, a suo favore, una tassa ("tassa di esame preliminare") per l'esecuzione dell'esame preliminare internazionale e per lo svolgimento di tutte e altre mansioni affidate alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale dal trattato, e dal presente regolamento d'esecuzione. b) L'importo della tassa di esame preliminare e la data alla quale essa e' dovuta sono stabiliti, ricorrendo, dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale; questa data non potra' precedere quella alla quale e' dovuta la tassa di trattamento. c) La tassa di esame preliminare deve essere pagata direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se questa amministrazione e' un ufficio nazionale, la tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo ufficio; se questa amministrazione e' un'organizzazione intergovernativa, la tassa deve essere pagata nella valuta dello Stato nel quale detta organizzazione ha sede o in qualsiasi altra valuta convertibile nella valuta di questo Stato. Regola 59 Amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale 59.1 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a) Per quanto concerne le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a), ogni Stato contraente vincolato dalle disposizioni del capitolo II fa conoscere all'Ufficio internazionale, in conformita' alle disposizioni dell'accordo applicabile citato nell'articolo 32.2) e 3), la o le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale competenti per eseguire l'esame preliminare internazionale delle domande internazionali depositate presso il suo ufficio nazionale o, nel caso di cui alla regola 19.1-b), presso l'ufficio nazionale di un altro Stato o presso l'organizzazione intergovernativa che agisce a nome del suo ufficio nazionale; l'Ufficio internazionale pubblica in breve termine questa informazione. Se piu' amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale sono competenti, la regola 35.2 va applicata mutatis mutandis. 59.2 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-b) Per quanto concerne le domande di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-b), l'Assemblea, nella scelta dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale competente per le domande internazionali depositate presso un ufficio nazionale che funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, deve dare la preferenza a questa amministrazione; se l'ufficio nazionale non e' un'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, l'Assemblea accorda la preferenza all'amministrazione raccomandata da questo ufficio. Regola 60 Irregolarita' nella richiesta di esame preliminare internazionale o nelle elezioni 60.1 Irregolarita' nella richiesta di esame preliminare internazionale a) Se la richiesta di esame preliminare internazionale non soddisfa le condizioni specificate nelle regole 53 e 55, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a correggere le irregolarita' entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento della correzione da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale o, se la tassa di trattamento e' ricevuta in conformita' alla regola 57.4-b) a una data successiva, a questa data. c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come non presentata. d) Se l'irregolarita' e' constatata dall'Ufficio internazionale, quest'ultimo richiama l'attenzione dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale su questa irregolarita'; questa amministrazione procede allora nel modo previsto nei paragrafi a) e c). 60.2 Irregolarita' nelle elezioni successive a) Se l'elezione successiva non soddisfa le condizioni specificate nella regola 56, l'Ufficio internazionale invita il depositante a correggere le irregolarita' entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento della correzione da parte dell'Ufficio internazionale o, se il supplemento alla tassa di trattamento e' stato ricevuto in conformita' ala regola 57.5-b) a una data successiva, a questa data. c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come non presentata. 60.3 Elezioni improprie Se il depositante ha eletto uno Stato che non e' uno Stato designato o uno Stato che non e' vincolato dal capitolo II, l'elezione e' considerata come non avvenuta; l'Ufficio internazionale notifica questo fatto al depositante. Regola 61 Notificazione della richiesta di esame preliminare internazionale e delle elezioni 61.1 Notificazioni all'ufficio internazionale, al depositante e alla amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale a) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale indica, nei due esemplari della richiesta di esame preliminare internazionale, la data di ricevimento o, se la regola 60.1-b) e' applicabile, la data menzionata in questa regola. Essa invia in breve termine l'esemplare originale all'Ufficio internazionale e conserva l'altro esemplare nei suoi inserti. b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale comunica in breve termine per iscritto al depositante la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale. Se, in conformita' alle regole 57.4-c) o 60.1-c), questa richiesta e' considerata come non presentata, questa amministrazione notifica il fatto al depositante. c) L'Ufficio internazionale notifica in breve termine all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e al depositante il ricevimento di ogni elezione successiva e la data del ricevimento. Questa data deve essere la data effettiva di ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale o, se la regola 60.2-b) e' applicabile, la data menzionata in questa regola. Se, in conformita' alle regole 57.5-c) o 60.2-c), l'elezione successiva e' considerata come non presentata, l'Ufficio internazionale notifica il fatto al depositante. 61.2 Notificazioni agli uffici eletti a) La notificazione prevista nell'articolo 31.7) va fatta dall'Ufficio internazionale. b) Questa notificazione deve indicare il numero e la data della domanda internazionale, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente, la data del deposito della domanda di cui si rivendica la priorita' (se vi sia rivendicazione di priorita), la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, e - nel caso di elezione successiva - la data di ricevimento dell'elezione successiva da parte dell'Ufficio internazionale. c) La notificazione deve essere inviata all'ufficio eletto in breve termine dopo la scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data di priorita' o, se il rapporto di esame preliminare internazionale e' comunicato piu' presto, contemporaneamente alla trasmissione di questo rapporto. Le elezioni fatte dopo tale notificazione sono notificate in breve termine dopo la loro presentazione. 61.3 Informazione del depositante L'Ufficio internazionale informa per iscritto il depositante dell'invio della notificazione di cui alla regola 61.2. Esso gli indica nel contempo, per ogni Stato eletto, i termini stabiliti in conformita' all'articolo 39.1-b). Regola 62 Copia per l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale 62.1 Domanda Internazionale a) Se l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale e l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale fanno parte dei medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, il medesimo inserto serve per la ricerca internazionale e per l'esame preliminare internazionale. b) Se l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale non fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, l'Ufficio internazionale, in breve termine dopo il ricevimento del rapporto di ricerca internazionale o, se la richiesta di esame preliminare e' stata ricevuta dopo questo rapporto, in breve termine dopo il ricevimento della richiesta di esame preliminare, invia una copia della domanda internazionale e del rapporto di ricerca internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se in luogo e vece del rapporto di ricerca internazionale viene rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 17.2-a), i riferimenti al rapporto di ricerca internazionale figuranti nella frase che precede vanno intesi come riferimenti a tale dichiarazione. 62.2 Modificazioni a) Ogni modificazione depositata secondo l'articolo 19 e' in breve termine trasmessa dall'Ufficio internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se, nel momento del deposito di tali modificazioni, una richiesta di esame preliminare internazionale e' gia' stata presentata, il depositante deve effettuare il deposito delle modificazioni presso l'Ufficio internazionale e il deposito di una copia di queste modificazioni presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. b) Se il termine previsto per il deposito di modificazioni secondo l'articolo 19 (vedi regola 46.1) e' scaduto e se il depositante non ha depositato modificazioni in forza di questo articolo, o se egli ha dichiarato che non desiderava depositare modificazioni in forza di tale articolo, l'Ufficio internazionale notifica questo fatto all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Regola 63 Esigenze minime per le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale 63.1 Definizione delle esigenze minime Le esigenze minime menzionate nell'articolo 32.3) sono le seguenti: i) l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno aventi qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire gli esami; ii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 adeguatamente ordinata ai fini dell'esame; iii) questo ufficio o questa organizzazione deve disporre di un personale atto a eseguire l'esame nei rami della tecnica che l'esame deve abbracciare e avente le conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione almeno delle lingue nelle quali la documentazione minima prevista dalla regola 34 e' redatta o tradotta. Regola 64 Stato della tecnica per l'esame preliminare internazionale 64.1 Stato della tecnica a) Ai fini dell'articolo 33.2) e 3), e' considerato come facente parte dello stato della tecnica tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico, in ogni parte del mondo, da una divulgazione scritta (disegni e altre illustrazioni ivi compresi), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data pertinente. b) Ai fini del paragrafo a), la data pertinente e': i) fatto salvo il punto ii), la data del deposito internazionale della domanda internazionale che forma l'oggetto dell'esame preliminare internazionale; ii) se la domanda internazionale che forma l'oggetto dell'esame preliminare internazionale rivendica in maniera valida la priorita' di una domanda anteriore, la data di deposito di questa domanda anteriore. 64.2 Divulgazioni non scritte Nei casi in cui la messa a disposizione del pubblico e' avvenuta mediante una divulgazione orale, una utilizzazione o una esposizione, o mediante altri mezzi non scritti ("divulgazione non scritta") prima della data pertinente definita nella regola 64.1-b), e in cui la data di questa divulgazione non scritta figura in una divulgazione scritta che e' stata resa accessibile al pubblico dopo la data pertinente, la divulgazione non scritta non e' considerata come facente parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3). Tuttavia il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale divulgazione non scritta nel modo prescritto dalla regola 70.9. 64.3 Taluni documenti pubblicati Se una domanda o un brevetto, che farebbe parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3) qualora fosse stato pubblicato prima della data pertinente menzionata nella regola 64.1, e' stato pubblicato, come tale, dopo la data pertinente ma e' stato depositato prima della data pertinente o rivendica la priorita' di una domanda anteriore depositata prima della data pertinente, questa domanda pubblicata o questo brevetto pubblicato non e' considerato come facente parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3). Tuttavia, il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale domanda o tale brevetto nel modo prescritto dalla regola 70.10. Regola 65 Attivita' inventiva o non evidenza 65.1 Relazione con lo stato della tecnica Ai fini dell'articolo 33.3), l'esame preliminare internazionale deve prendere in considerazione la relazione esistente tra una rivendicazione e lo stato della tecnica nel suo complesso. Esso deve prendere in considerazione non solo la relazione esistente tra la rivendicazione e i singoli documenti o singole parti di essi, ma anche la relazione esistente tra la rivendicazione e le combinazioni di tali documenti o parti di documenti, qualora tali combinazioni siano evidenti per una persona esperta. 65.2 Data pertinente Ai fini dell'articolo 33.3), la data pertinente per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva (non evidenza) e' la data prescritta dalla regola 64.1. Regola 66 Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale 66.1 Base dell'esame preliminare internazionale Il depositante puo' fare delle modificazioni in conformita' all'articolo 34.2-b) prima dell'inizio dell'esame preliminare internazionale, questo esame verte inizialmente sulle rivendicazioni, sulla descrizione e sui disegni cosi' come sono contenuti nella domanda internazionale nel momento in cui l'esame ha inizio. 66.2 Primo parere scritto dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale: i) stima che la domanda internazionale presenta uno dei difetti menzionati nell'articolo 34.4), ii) stima che il rapporto di esame preliminare internazionale dovrebbe essere negativo nei riguardi di una delle rivendicazioni perche' l'invenzione a cui essa si riferisce non sembra essere nuova, non sembra implicare un'attivita' inventiva (non sembra essere non evidente), o non sembra essere atta ad avere una applicazione industriale, iii) constata che la domanda internazionale e' scorretta per quanto concerne la forma o il contenuto, secondo il trattato o il presente regolamento d'esecuzione, iv) stima che una modificazione va al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, o v) desidera allegare al rapporto di esame preliminare internazionale osservazioni relative alla chiarezza delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni, o alla questione di sapere se le rivendicazioni sono interamente giustificate dalla descrizione, detta amministrazione lo notifica per iscritto al depositante. b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale deve esporre dettagliatamente i motivi del suo parere nella notificazione. c) La notificazione deve invitare il depositante a presentare una risposta per iscritto accompagnata, eventualmente, da modificazioni o correzioni. d) Nella notificazione deve essere indicato il termine per la risposta. Questo termine deve essere adeguato alle circostanze. Deve essere normalmente di due mesi a decorrere dalla data della notificazione. Non deve essere in alcun caso inferiore a un mese a decorrere dalla data della notificazione. Deve essere di almeno due medi a decorrere da questa data quando il rapporto di ricerca internazionale e' trasmesso simultaneamente alla notificazione. Non deve essere in alcun caso superiore a tre mesi a decorrere da tale data. 66.3 Risposta formale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale a) Il depositante puo' rispondere all'invito, menzionato nella regola 66.2-c), dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale comunicando modificazioni o correzioni o - se non condivide il parere di questa amministrazione - adducendo argomenti, secondo il caso, oppure valendosi di questi due mezzi. b) Ogni risposta deve essere indirizzata direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. 66.4 Possibilita' addizionale di modificare o di correggere a) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' rilasciare uno o piu' pareri scritti addizionali; le regole 66.2 e 66.3 sono applicabili. b) A richiesta del depositante, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' dargli una o piu' possibilita' addizionali di presentare modificazioni o correzioni. 66.5 Modificazioni Ogni cambiamento - che non sia una rettificazione di errori di trascrizione evidenti - apportato alle rivendicazioni, alla descrizione o ai disegni, compresa la soppressione di rivendicazioni, di brani della descrizione o di disegni, e' considerato come modificazione.

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