LEGGE 26 maggio 1978, n. 260
Articolo 63 Entrata in vigore del trattato 1-a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3), il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purche' quattro almeno di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti: i) il numero delle domande depositate in questo Stato e' superiore a quaranta mila secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale; ii) i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate hanno depositato, secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale, almeno mille domande in un paese straniero; iii) l'ufficio nazionale di questo Stato ha ricevuto secondo le piu' recenti statistiche annuali dell'Ufficio internazionale, almeno diecimila domande da parte di cittadini di paesi stranieri o di persone domiciliate in tali paesi. b) A fini del presente paragrafo, l'espressione "domande" non abbraccia le domande di modelli di utilita'. 2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell'entrata in vigore secondo il paragrafo 1) e' vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. 3) Le disposizioni del capitolo II e le regole corrispondenti del regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l'articolo 64.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo II. Questa data non puo' tuttavia essere anteriore a quella dell'entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).
Trattato-art. 64
Articolo 64 Riserve 1-a) Ogni Stato puo' dichiarare che non e' vincolato dalle disposizioni del capitolo II. b) Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo II e dalle disposizioni corrispondenti del regolamento d'esecuzione. 2-a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 1-a) puo' dichiarare che: i) non e' vincolato dalla disposizione dell'articolo 39.1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritta) della domanda; ii) l'obbligo di sospendere l'esame nazionale figurante nell'articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non e' esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38. b) Gli Stati che fanno una tale dichiarazione non sono vincolati che in conseguenza. 3-a) Ogni Stato puo' dichiarare che, per quanto lo riguarda, la pubblicazione internazionale di domande internazionali non e' richiesta. b) Qualora, allo scadere di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita', la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma a), la domanda internazionale non e' pubblicata conformemente all'articolo 21.2). c) Qualora siano applicabili le disposizioni del comma b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall'Ufficio internazionale: i) a richiesta del depositante: conformemente al regolamento d'esecuzione; ii) allorche' una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall'ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma a) o per conto di tale ufficio: in breve termine dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di priorita'. 4-a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorita' rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale alla data del deposito effettivo in questo Stato, puo' dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non e' assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica. b) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) non sara', in tale misura, vincolato dall'articolo 11.3). c) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l'effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa. Questa dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. 5) Ogni Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell'articolo 59 non sono applicabili. 6-a) Ogni dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa puo' essere fatta nel momento della firma del presente trattato, del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo 5), piu' tardi e in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. Nel caso di tale notificazione, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi. b) Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo puo' essere ritirata in qualunque momento mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e, allorche' si tratti del ritiro d'una dichiarazione secondo il paragrafo 3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi. 7) Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi da 1 a 5.
Trattato-art. 65
Articolo 65 Applicazione progressiva 1) Se l'accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s'impegna a trattare, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d'esecuzione a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione e' parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 15.5). 2) L'Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l'entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.1) o l'applicazione del capitolo II conformemente all'articolo 63.3).
Trattato-art. 66
Articolo 66 Denuncia 1) Ogni Stato contraente potra' denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale. 2) La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda e' stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione e' stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.
Trattato-art. 67
Articolo 67 Firma e lingue 1-a) Il presente trattato e' firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare. 2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.
Trattato-art. 68
Articolo 68 Funzioni del depositario 1) L'originale del presente trattato, quando non e' piu' aperto alla firma, e' depositato presso il Direttore generale. 2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda. 3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
Trattato-art. 69
Articolo 69 Notificazioni Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale: i) le firme apposte secondo l'articolo 62; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62; iii) la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo II e' applicabile secondo l'articolo 63.3); iv) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5); v) il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6-b); vi) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 66; vii) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4). IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato. FATTO a Washington il 19 giugno 1970. (seguono le firme)
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