La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976: a) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; b) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica tunisina, con allegato; c) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica popolare e democratica algerina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; d) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica popolare e democratica algerina, con allegato; e) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, ed il Regno del Marocco, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note; f) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il Regno del Marocco, con allegato.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 59, 13, 58, 13, 60 e 13 degli accordi stessi.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e Il Consiglio delle Comunita' Europee, da un lato, Il Presidente della Repubblica Tunisina, dall'altro, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale della Tunisia e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e la Tunisia; DECISI a promuovere, tenuto conto dei loro rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Tunisia e la Comunita' e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali; RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; CONSTATANDO che l'articolo 14 dell'Accordo di Associazione firmato a Tunisi il 28 marzo 1969 prevede la conclusione di un nuovo Accordo su basi ampliate; HANNO DECISO di concludere il presente Accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Robert VANDEKERCKHOVE, Ministro della Riforma delle Istituzioni; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Mogens WANDEL-PETERSEN, Ambasciatore, Direttore Generale; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: Jean FRANCOIS-PONCET, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: Garret FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: L.J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: J.E. TOMLINSON, Sottosegretario di Stato parlamentare; Il Consiglio delle Comunita' Europee: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Il Presidente della Repubblica Tunisina: Habib CHATTY, Ministro degli Affari Esteri. Articolo 1. Il presente Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Tunisia si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Tunisia e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in quello degli scambi commerciali nonche' nel settore sociale.
Accordo-art. 2
Articolo 2. La Comunita' e la Tunisia instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Tunisia con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo della Tunisia; - dell'interesse di concretare azioni integrate da un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Tunisia ed altri Stati.
Accordo-art. 4
Articolo 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e la Tunisia si prefigge in particolare i seguenti fini: - partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dalla Tunisia per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Tunisia e dell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; - commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Tunisia; - cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Tunisia soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Tunisia; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Tunisia e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conforme al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; - nel settore dell'energia, partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche della Tunisia ed a tutte le attivita' intese a valorizzare in loco dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di fornitura a lungo termine di petrolio, di gas e di prodotti petroliferi tra i rispettivi operatori; - cooperazione nel settore della pesca; - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti; - una reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' autorizzato a prendere decisioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Tunisia, nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio tunisino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari della Tunisia, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare alla Tunisia un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Si applicano alla Tunisia le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.
Accordo-art. 12
Articolo 12. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-5; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 3 per cento per le voci tariffarie 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 per cento per le altre voci tariffarie. 3. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 4. Per i manufatti di sughero delle voci 45.02, 45.03 e 45.04 le Parti contraenti esaminano, dopo il 1 luglio 1977, in sede di Consiglio di cooperazione, la possibilita' di alzare la percentuale di aumento dei massimali. 5. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.
Accordo-art. 13
Articolo 13. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; - all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; - oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.
Accordo-art. 14
Articolo 14. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.
Accordo-art. 15
Articolo 15. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1, per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) e' del 50 per cento e si applica per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 aprile. 3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dalla Tunisia, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 kg. 4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.
Accordo-art. 16
Articolo 16. 1. A condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' adotta le misure necessarie affinche': a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di detto olio, completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da detto paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unita' di conto per 100 kg; b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unita' di conto per 100 kg. 2. Se la Tunisia non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunita' attua le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unita' di conto per 100 kg. 3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficolta' e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.
Accordo-art. 17
Articolo 17. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunita' di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'.
Accordo-art. 18
Articolo 18. 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, sono ammesse all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi fissati a norma dei paragrafi seguenti. 2. Per il periodo dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 sono quelli di cui all'Allegato C. I prezzi fissati per il periodo che inizia al 1 luglio 1978 saranno perlomeno quelli riportati nel suddetto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere fra le Parti contraenti, per tener conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in esame. 3. Con decorrenza dal 1 luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 saranno concordati mediante scambio di lettere annuale tra le Parti contraenti. 4. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con la decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo.
Accordo-art. 19
Articolo 19. 1. Per i prodotti di seguito elencati, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalita'.
Accordo-art. 20
Articolo 20. 1. Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento purche' i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunita', maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunita' che loro si applica. 2. I vini di cui al paragrafo 1, che beneficiano di una denominazione di origine a norma della legislazione tunisina, elencati in uno scambio di lettere da effettuarsi tra le Parti contraenti e presentati in bottiglie, sono esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunita', nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50.000 hl. Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo 1, i vini devono essere presentati entro recipienti contenenti non oltre 2 litri. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la Tunisia provvede a controllare l'identita' dei vini succitati conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A questo scopo, ciascuno di detti vini viene accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalla competente autorita' tunisina, conformemente al modello riportato nell'Allegato D del presente Accordo. 3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica dopo che la verifica dell'equivalenza della legislazione tunisina in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia ha permesso di effettuare lo scambio di lettere di cui al paragrafo 2, e con decorrenza dalla data fissata in detto scambio di lettere.
Accordo-art. 21
Articolo 21. 1. Per i prodotti indicati qui di seguito, originari della Tunisia, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti del 30 per cento nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 4.300 tonnellate. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino a un intero anno civile, il contingente viene aperto pro rata temporis.
Accordo-art. 22
Articolo 22. 1. La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se la Tunisia applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunita' e la Tunisia. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
Accordo-art. 23
Articolo 23. 1. I tassi di riduzioni di cui agli articoli 15, 18, 19, 20 e 21 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella sua composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 18, 19, 20 e 21 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 22 e' calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Accordo-art. 24
Articolo 24. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Tunisia. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie della Tunisia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'Accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 25
Articolo 25. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Tunisia, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 26
Articolo 26. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Tunisia concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre, la Tunisia puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.
Accordo-art. 27
Articolo 27. 1. Le Parti contraenti si comunicano entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. La Tunisia ha facolta' d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 28
Articolo 28. Qualora la Tunisia, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, esso considera la Comunita' come entita' unica.
Accordo-art. 29
Articolo 29. In occasione degli esami di cui all'articolo 54 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Tunisia.
Accordo-art. 30
Articolo 30. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 2.
Accordo-art. 31
Articolo 31. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
Accordo-art. 32
Articolo 32. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Accordo-art. 33
Articolo 33. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Tunisia non sono soggetti a restrizioni.
Accordo-art. 34
Articolo 34. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Accordo-art. 35
Articolo 35. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 37. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 36
Articolo 36. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 37.
Accordo-art. 37
Articolo 37. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 36 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 35 e 36, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 35 e 36 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 35 e 36, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Accordo-art. 38
Articolo 38. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella della Tunisia la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Accordo-art. 39
Articolo 39. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo-art. 40
Articolo 40. 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianita', decesso ed invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianita', di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo-art. 41
Articolo 41. 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 40. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 42
Articolo 42. Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 41 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, se detti Accordi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo-art. 43
Articolo 43. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 44
Articolo 44. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee, e da membri della Commissione delle Comunita' Europee nonche' da membri del Governo della Tunisia. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo con la Comunita' e la Tunisia.
Accordo-art. 45
Articolo 45. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del Governo della Tunisia. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 46
Articolo 46. 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee, nonche' da rappresentanti della Tunisia. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.
Accordo-art. 47
Articolo 47. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra l'assemblea parlamentare europea e l'assemblea nazionale della Repubblica tunisina.
Accordo-art. 48
Articolo 48. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Accordo-art. 49
Articolo 49. 1. Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
Accordo-art. 50
Articolo 50. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 51
Articolo 51. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e' in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Accordo-art. 52
Articolo 52. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Accordo-art. 53
Articolo 53. Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dalla Tunisia nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Tunisia non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le societa' tunisini.
Accordo-art. 54
Articolo 54. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983, i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e dal 1 gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
Accordo-art. 55
Articolo 55. I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.
Accordo-art. 56
Articolo 56. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 57
Articolo 57. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica tunisina.
Accordo-art. 58
Articolo 58. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 59
Articolo 59. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Tunisi, addi' venticinque aprile millenovecentosettantasei. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges: Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen: Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning: Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland: Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique francaise: Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland: Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana: Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: J.E. TOMLINSON Pa Radet for De europaeiske Faellesskabers vegne: Im Namen des Rates des Europaeischen Gemeinschaften: In the name of the Council of the European Communities: Au nom du Conseil des Communautes europeennes: A nome del Consiglio delle Comunita' Europee: Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen: Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Habib CHATTY
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune 1. Per tener conto di fattori quali - l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia tunisina; - i programmi e gli sforzi compiuti dalla Tunisia per il risanamento ed il miglioramento delle condizioni del proprio mercato oleicolo; - le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra la Tunisia e la Comunita' Economica Europea, la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, puo' essere aumentata di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalita' identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo. 2. L'eventuale importo aggiuntivo di cui al paragrafo 1 viene fissato per ciascun anno di applicazione mediante scambio di lettere tra le Parti contraenti, in funzione delle condizioni del mercato dell'olio di oliva. 3. Per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977, considerate le circostanze eccezionali che attualmente interessano il mercato dell'olio di oliva, l'importo aggiuntivo e' fissato a 10 unita' di conto.
Accordo-Allegato C1
ALLEGATO C-1 dall'1-7-1976 al 30-6-1977 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C2
ALLEGATO C-2 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C3
ALLEGATO C-3 dall'1-7-1978 al 30-6-1979 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Tunisia.
Protocollo n. 1-art. 2
Articolo 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra' essere impegnato un importo complessivo di 95 milioni di unita' di conto a concorrenza di: a) 41 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 39 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 15 milioni di unita' di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b) 2 I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c)
Protocollo n. 1-art. 3
Articolo 3. 1. L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Tunisia e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Tunisia; - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Protocollo n. 1-art. 4
Articolo 4. 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente. 2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate generalmente con aiuti non rimborsabili.
Protocollo n. 1-art. 5
Articolo 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sara' utilizzata sino ad esaurimento con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 6
Articolo 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali sono concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi tunisini appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
Protocollo n. 1-art. 7
Articolo 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo della Tunisia, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Tunisia, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.
Protocollo n. 1-art. 8
Articolo 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato tunisino; b) con l'accordo dello Stato tunisino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo della Tunisia; - gli organismi privati che operano in Tunisia per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione tunisina; - le associazioni di produttori di nazionalita' tunisina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dalla Tunisia nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.
Protocollo n. 1-art. 9
Articolo 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e la Tunisia definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo della Tunisia. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Tunisia ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Tunisia o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Protocollo n. 1-art. 10
Articolo 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo della Tunisia, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato tunisino e con i beneficiari, in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Protocollo n. 1-art. 11
Articolo 11. La Tunisia o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Protocollo n. 1-art. 12
Articolo 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Tunisia. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese tunisine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese tunisine puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Protocollo n. 1-art. 13
Articolo 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, la Tunisia riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.
Protocollo n. 1-art. 14
Articolo 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato tunisino puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
Protocollo n. 1-art. 15
Articolo 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, la Tunisia s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
Protocollo n. 1-art. 16
Articolo 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Protocollo n. 1-art. 17
Articolo 17. Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari della Tunisia: - i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia; - i prodotti ottenuti in Tunisia e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Tunisia a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3; b) prodotti originari della Comunita': - i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; - i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria, in Marocco o nella Comunita' costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Tunisia, essi sono considerati totalmente ottenuti in Tunisia. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, in Marocco o nella Comunita' sono considerate effettuate in Tunisia, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Tunisia sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunita', essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunita'. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Tunisia sono considerate effettuate nella Comunita' nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o piu' Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunita', essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunita' in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne l'Algeria e il Marocco, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra la Tunisia, l'Algeria e il Marocco necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Protocollo n. 2-art. 2
Articolo 2. Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Tunisia, in Algeria o in Marocco o nella Comunita': a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati vivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
Protocollo n. 2-art. 3
Articolo 3. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerati sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e della Comunita'; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 2-art. 4
Articolo 4. Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Tunisia o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 5
Articolo 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dalla Tunisia nella Comunita' o dalla Comunita' in Tunisia, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dalla Tunisia, dall'Algeria e dal Marocco o dalla Comunita'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco o della Comunita' consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o della Tunisia: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci. c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 2-art. 6
Articolo 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente Protocollo puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unita' di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino in caso di modifica dell'unita' di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di Consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorita' competenti, esso e' considerato come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 2-art. 7
Articolo 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda e' redatta sul formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 8
Articolo 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 2-art. 9
Articolo 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Questa formula e' stampata in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano si scrive con inchiostro ed in stampatello. Il formato del certificato e' di mm 210 x 297, ed e' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata e' carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m quadro. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato e' munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.
Protocollo n. 2-art. 10
Articolo 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo, o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 2-art. 11
Articolo 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 2-art. 12
Articolo 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 2-art. 13
Articolo 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
Protocollo n. 2-art. 14
Articolo 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
Protocollo n. 2-art. 15
Articolo 15. La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione con uno o piu' altri certificati e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.
Protocollo n. 2-art. 16
Articolo 16. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di questo, dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono gia' state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della mozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 2-art. 17
Articolo 17. 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unita' di conto, quando si tratta dei contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 2-art. 18
Articolo 18. 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dalla Tunisia per un'esposizione in un paese diverso dall'Algeria e dal Marocco e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Tunisia o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o della Tunisia e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o della Tunisia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Tunisia o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Tunisia o nella Comunita', nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Protocollo n. 2-art. 19
Articolo 19. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente Protocollo, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 20
Articolo 20. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 21
Articolo 21. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dal Marocco o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'Allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 22, il cui modello figura all'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Protocollo n. 2-art. 22
Articolo 22. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire, o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
Protocollo n. 2-art. 23
Articolo 23. La Tunisia e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
Protocollo n. 2-art. 24
Articolo 24. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 21.
Protocollo n. 2-art. 25
Articolo 25. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 2-art. 26
Articolo 26. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorita' doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 29. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 27
Articolo 27. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 21 nei casi previsti dall'articolo 26 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Protocollo n. 2-art. 28
Articolo 28. Il Consiglio di cooperazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita', sia della Tunisia.
Protocollo n. 2-art. 29
Articolo 29. 1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' Europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali della Tunisia.
Protocollo n. 2-art. 30
Articolo 30. 1. La Comunita' e la Tunisia adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonche' i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo. 2. I certificati di modello A.TN.1 ed i formulari A.TN.2 potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'Accordo e che non sono conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni previste del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 31
Articolo 31. La Comunita' e la Tunisia adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 32
Articolo 32. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 33
Articolo 33. Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Tunisia, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.TN.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 2-art. 34
Articolo 34. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articoli 1 e 2. Le espressioni "la Comunita'" o "la Tunisia" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o della Tunisia. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purche' le stesse ottemperino alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1. Allo scopo di determinare se una merce e' originaria della Comunita', della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro, in Tunisia, in Algeria o in Marocco il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita', in Tunisia, in Algeria o in Marocco. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4. Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati un tutt'unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 6 - ad articolo 2 lettera f) L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro, in Tunisia, in Algeria o in Marocco; - che battano bandiera di uno Stato membro, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco; - che appartengano almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro, in Tunisia, in Algeria o in Marocco ed in cui lo o gli "amministratori", il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco, e, inoltre, il cui capitale, per quanto concerne le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50 per cento agli Stati membri, alla Tunisia, all'Algeria o al Marocco, a collettivita' pubbliche o a cittadini dei detti Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco; - il cui equipaggio, capitano ed ufficiali compresi, sia composto almeno per il 50 per cento da cittadini degli Stati membri, della Tunisia, dell'Algeria o del Marocco. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti di imbarco dei prodotti originari della Tunisia destinati alla Comunita' sono, a titolo indicativo: Algeri - Al-Hoceima - Agadir - Annaba - Arzew - Azilah - Bajaia - Beni-Saf - Biserta - Casablanca - Ceuta - Costantina - Dellys - El Jadida - Essaouira - Gabes - Ghazaouet - Ifni - Kenitra - Larache - Melilla - Mohammedia - Orano - Rabat - Safi - Sfax - Skikda - Susa - Tangeri - Tarfaya - Tenes - Tunisi. Nota 9 - ad articolo 24. Le autorita' consultate forniscono tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni nelle quali le norme di origine sono state rispettate nei vari Stati membri, in Tunisia, in Algeria ed in Marocco.
Protocollo n. 2-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE Per l'applicazione dell'articolo 28 del Protocollo, la Comunita' si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande della Tunisia intese alla previsione di deroghe alle norme di origine dopo la firma dell'Accordo. ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica tunisina, dall'altra, riuniti a Tunisi, il venticinque aprile millenovecentosettantasei per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica tunisina, nonche' per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica tunisina, all'atto della firma di tali accordi hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo. 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo. 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 8.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune. 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune. 5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva. 6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine. 7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli. 8. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 13, 24, 27, 48 e 49 dell'Accordo. 9. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita'. 10. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo. - preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'Accordo. 2. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo. 3. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1. 4. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi. 5. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino. - e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia. 2. Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune. 3. Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 49 dell'Accordo. 4. Scambio di lettere relativo alla manodopera tunisina occupata nella Comunita'. 5. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso. 6. Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro. 7. Scambio di lettere relativo agli articoli 34 e 53 dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita' alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Tunisi, addi' venticinque aprile millenovecentosettantasei. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning: Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: J.E. TOMLINSON På Rådet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates des Europaeischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Habib CHATTY -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo siano applicati pro rata temporis. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 15 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto Regolamento sono ammessi nella Comunita', durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente. Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunita' intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che nei casi in cui, alla luce dei risultati dell'Accordo e tenendo conto dell'evoluzione delle correnti di scambi tra la Comunita' e i paesi del bacino mediterraneo, i vantaggi risultanti dall'articolo 15 per i prodotti di cui alla voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune fossero o rischiassero di essere rimessi in questione da condizioni anormali di concorrenza, si proceda, in sede di Consiglio di cooperazione, ad un esame della situazione per individuare i problemi e ricercare le soluzioni adeguate. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'Allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che l'eventuale importo aggiuntivo da applicare per la campagna 1977-78 potrebbe essere mantenuto al suo livello precedente qualora in tale periodo sussistesse ancora la situazione eccezionale che motiva la fissazione dell'importo aggiuntivo di 10 unita' di conto per 100 kg, per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva Le Parti contraenti convengono di cooperare strettamente per individuare le difficolta' che potrebbero eventualmente verificarsi nel settore dell'olio di oliva e di ricercare le soluzioni adeguate. A questo scopo, esse procederanno a consultazioni periodiche per eseguire l'evoluzione del mercato oleicolo. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine Le Parti contraenti convengono che, per quanto concerne i vini che beneficiano di una denominazione di origine di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dell'Accordo, si proceda ogni anno all'esame dei risultati dell'applicazione di detta disposizione. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficolta' che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 13, 24, 27, 48 e 49 dell'Accordo Per l'attuazione delle consultazioni di cui agli articoli 13, 24, 27, 48 e 49 dell'Accordo, la Comunita' e la Tunisia si propongono di definire nel regolamento interno del Consiglio di cooperazione opportune procedure per garantire consultazioni adeguate. -------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. -------------------- Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche', d'altro lato, la Repubblica tunisina. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. -------------------- Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'Accordo In attesa che la Tunisia disponga degli impianti tecnici idonei all'imbottigliamento dei vini che fruiscono di una denominazione di origine a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, la Comunita' e' disposta ad applicare, per un periodo di due anni, le disposizioni di cui sopra ai vini esportati sfusi, per quantitativi corrispondenti alla futura capacita' degli impianti in via di realizzazione, e nei limiti di un volume non superiore a 20.000 hl nel primo anno ed a 10.000 hl nel secondo. -------------------- Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo La Comunita' Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 35 e 36 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalita' dell'articolo 37, nonche' a norma dell'articolo 38, potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. -------------------- Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 dei Protocollo n. 1 L'unita' di conto usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita': Marco tedesco 0,828 Lira sterlina 0,0885 Franco francese 1,15 Lira italiana 109 Fiorino olandese 0,286 Franco belga 3,66 Franco lussemburghese 0,14 Corona danese 0,217 Lira sterlina irlandese 0,00759 Il valore dell'unita' di conto in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. -------------------- Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania. -------------------- Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, in seguito al desiderio espresso dalla delegazione tunisina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' e la Tunisia, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso della Tunisia ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "in seguito al desiderio espresso dalla delegazione tunisina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' e la Tunisia, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso della Tunisia ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ismail KHELIL Presidente della delegazione tunisina Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, la Tunisia ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario. Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale della Tunisia nei confronti degli altri fornitori della Comunita'. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Ismail KIELIL Presidente della delegazione tunisina Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "la Tunisia ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario. Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale della Tunisia nei confronti degli altri fornitori della Comunita'. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera. Le confermo che in questo settore la Comunita' e' decisa a fare quanto e' in suo potere onde garantire il buon funzionamento della sua organizzazione del mercato. Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 49 dell'Accordo Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia tunisina, la Tunisia ritiene che in caso di ampliamento della Comunita' ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 49 dell'Accordo tra la Comunita' e la Repubblica tunisina, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ismail KHELIL Presidente della delegazione tunisina Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia tunisina, la Tunisia ritiene che in caso di ampliamento della Comunita' ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 49 dell'Accordo tra la Comunita' e la Repubblica tunisina, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera e di assicurarLa che, in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo in sede di Consiglio di cooperazione adeguate consultazioni conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, dell'Accordo. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Scambio di lettere relativo alla manodopera tunisina occupata nella Comunita' Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera tunisina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera tunisina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ismail KHELIL Presidente della delegazione tunisina Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Tunisia o, con l'accordo della Tunisia, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Tunisia o, con l'accordo della Tunisia, dagli altri beneficiari, dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ismali KHELIL Presidente della delegazione tunisina Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea hanno fatto la seguente dichiarazione: "1. Per i prodotti originari e provenienti dalla Tunisia che non figurano nel Titolo II (cooperazione commerciale) dell'Accordo tra il suddetto paese e la Comunita' Economica Europea, resta in applicazione il Protocollo, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri. 2. Per i prodotti che figurano nel Titolo II, l'applicazione del Protocollo di cui al paragrafo I e' sospesa per la durata dell'Accordo e riprendera' effetto se quest'ultimo non sara' piu' in vigore. 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 54." Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "1. Per i prodotti originari e provenienti dalla Tunisia che non figurano nel Titolo II (cooperazione commerciale) dell'Accordo tra il suddetto paese e la Comunita' Economica Europea, resta in applicazione il Protocollo, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri. 2. Per i prodotti che figurano nel Titolo II, l'applicazione del Protocollo di cui al paragrafo I e' sospesa per la durata dell'Accordo e riprendera' effetto se quest'ultimo non sara' piu' in vigore. 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 54". Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ismail KHELIL Presidente della delegazione tunisina Scambio di lettere relativo agli articoli 34 e 53 dell'Accordo Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 34 e 53 dell'Accordo: "La Repubblica tunisina precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 34 e 53 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finche' queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformita' con l'articolo 50, comma I, dell'Accordo". Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ismail KHELIL Presidente della delegazione tunisina Tunisi, 25 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera, in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 34 e 53 dell'Accordo. Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 34 e 53 dell'Accordo: "1. La Comunita' Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica tunisina. 2. La Comunita' Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 34 e 53, ricevano piena applicazione. La Comunita' Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo." Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA TUNISINA Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati membri", da un lato, la Repubblica tunisina dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e la Repubblica tunisina concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE il presente Accordo: Articolo 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
Articolo 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio tunisino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 3
Articolo 3. I. I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare alla Tunisia un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Gli articoli 25-38 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Se le offerte fatte da imprese tunisine sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se la Tunisia non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti della Tunisia. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e la Tunisia.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Gli articoli 48-56 dell'Accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica tunisina.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. FATTO a Tunisi, addi' venticinque aprile millenovecentosettantasei. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgie Robert VANDEKERCKHOVE Pa Kongeriget Danmarks vegne Mogens WANDEL-PETERSEN Fur die Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For Ireland Garret FITZGERALD Per la Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour le Grand-Duche' de Luxembourg Gaston THORN Voor het Koninkrijk der Nederlanden L.J. BRINKHORST For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Parte di provvedimento in formato grafico Habib CHATTY
Accordo-Allegato
ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e Il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e Il Presidente del Consiglio della Rivoluzione, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, dall'altra, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e l'Algeria; DECISI a promuovere, tenuto conto dei loro rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra l'Algeria e la Comunita' e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali; RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; HANNO DECISO di concludere il presente Accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Robert VANDEKERCKHOVE, Ministro della Riforma e delle Istituzioni; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Mogens WANDEL-PETERSEN, Ambasciatore, Direttore Generale; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: Jean FRANCOIS-PONCET, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: Garret FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: L.J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: J.E. TOMLINSON, Sottosegretario di Stato parlamentare; Il Consiglio delle Comunita' Europee: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Il Presidente del Consiglio della Rivoluzione, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Democratica-Popolare d'Algeria: Abdelaziz BOUTEFLIKA, Membro del Consiglio della Rivoluzione e Ministro degli Affari Esteri. Articolo 1. Il presente Accordo tra la Comunita' Economica Europea e l'Algeria si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in quello degli scambi commerciali nonche' nel settore sociale.
Accordo-art. 2
Articolo 2. La Comunita' e l'Algeria instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'Algeria con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo dell'Algeria; - dell'interesse di concretare azioni integrate da un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra l'Algeria ed altri Stati.
Accordo-art. 4
Articolo 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e l'Algeria si prefigge in particolare i seguenti fini: - partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dall'Algeria per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Algeria e dell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; - commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Algeria; - cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Algeria soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Algeria; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Algeria e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conforme al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; - nel settore dell'energia, partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche dell'Algeria ed a tutte le attivita' intese a valorizzare in loco dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di fornitura a lungo termine di petrolio, di gas e di prodotti petroliferi tra i rispettivi operatori; - cooperazione nel settore della pesca; - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti; - reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. II Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' autorizzato a prendere decisioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Algeria, nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio algerino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari dell'Algeria, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare all'Algeria un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo I con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Si applicano all'Algeria le misure di cui all'articolo I del Protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.
Accordo-art. 12
Articolo 12. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-5; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 3 per cento per le voci tariffarie 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 per cento per le altre voci tariffarie. 3. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 4. Per i manufatti di sughero delle voci 45.02, 45.03 e 45.04 le Parti contraenti esaminano, dopo il 1 luglio 1977, in sede di Consiglio di cooperazione, la possibilita' di alzare la percentuale di aumento dei massimali. 5. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.
Accordo-art. 13
Articolo 13. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; - all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; - oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.
Accordo-art. 14
Articolo 14. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.
Accordo-art. 15
Articolo 15. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Algeria, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) e' del 50 per cento e si applica per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 aprile. 3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dall'Algeria, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 kg. 4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.
Accordo-art. 16
Articolo 16. 1. A condizione che l'Algeria applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' adotta le misure necessarie affinche': a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di detto olio, completamente ottenuto in Algeria e trasportato direttamente da detto paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unita' di conto per 100 kg; b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unita' di conto per 100 kg. 2. Se l'Algeria non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunita' attua le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unita' di conto per 100 kg. 3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficolta' e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.
Accordo-art. 17
Articolo 17. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunita' di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Algeria e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'.
Accordo-art. 18
Articolo 18. 1. Con decorrenza dal 1° luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie dell'Algeria, sono ammesse all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi fissati a norma dei paragrafi seguenti. 2. Per il periodo dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 sono quelli di cui all'Allegato C. I prezzi fissati per il periodo che inizia al 1 luglio 1978 saranno perlomeno quelli riportati nel suddetto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere fra le Parti contraenti, per tener conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in esame. 3. Con decorrenza dal 1° luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo I saranno concordati mediante scambio di lettere annuale tra le Parti contraenti. 4. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con la decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo.
Accordo-art. 19
Articolo 19. 1. Per i prodotti di seguito elencati, originari dell'Algeria, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalita'.
Accordo-art. 20
Articolo 20. 1. I vini di uve fresche della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, beneficiano del regime all'importazione nella Comunita' definito nei seguenti paragrafi, purche', fatte salve le norme particolari riportate nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunita', maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunita' ad essi applicabili. 2. a) Per i vini di cui al paragrafo 1, riportati qui di seguito, importati per il consumo umano diretto, esclusi quelli elencati al paragrafo 3: Parte di provvedimento in formato grafico i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento. b) Per i vini di cui al paragrafo 1, riportati qui di seguito, destinati ad essere alcolizzati: Parte di provvedimento in formato grafico i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento. Inoltre, in deroga al paragrafo 1, per i primi quattro anni di applicazione dell'Accordo, nel limite di un volume annuo di 500.000 ettolitri, i prezzi praticati all'importazione, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, devono essere almeno pari ai prezzi di riferimento, diminuiti: - nel primo anno, del 30 per cento dello scarto tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'orientamento; - nel secondo, terzo e quarto anno, rispettivamente del 22,5 per cento, del 15 per cento e del 7,5 per cento di tale scarto. Ai fini dell'applicazione delle norme del precedente paragrafo, si deve intendere: - per "prezzo d'orientamento", il prezzo d'orientamento del tipo R.I, per quanto riguarda i vini rossi, ed il prezzo d'orientamento del tipo A.I, per quanto riguarda i vini bianchi; - per "prezzi di riferimento", i prezzi applicabili ai vini in questione, fissati dalla Comunita' e validi in qualsiasi momento durante il periodo considerato. 3. I vini di cui al paragrafo 1, che, in applicazione della legislazione algerina, beneficiano della denominazione d'origine qui di seguito enunciata: AIN BESSEM-BOUIRA MEDEA COTEAUX DU ZACCAR DAHRA COTEAUX DE MASCARA MONTS DU TESSALAH COTEAUX DE TLEMCEN sono esenti da dazi doganali all'importazione nella Comunita', nel limite di un contingente tariffario annuale per i seguenti quantitativi: in migliaia di hl.
Quantitativi globali
Vini sfusi
Vini in bottiglia
primo anno | 250 | 190 | 60 secondo anno | 310 | 180 | 130 terzo anno | 400 | 170 | 230 quarto anno | 450 | 150 | 300 quinto anno | 450 | | 450 ===================================================================== Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo precedente: - i vini sfusi devono essere conformi ai requisiti di condizionamento: a) i recipienti devono essere adattati al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso; b) i recipienti devono essere riempiti per intero; c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorita' algerine e dalle autorita' degli Stati membri della Comunita'; d) ogni recipiente dev'essere rivestito di un'etichetta che consenta d'identificare il vino di qualita' in esso contenuto; e) il trasporto di questi vini puo' essere effettuato solo in recipienti di un contenuto massimo di 25 ettolitri; - i vini in bottiglia devono essere presentati in recipienti contenenti non oltre due litri. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, l'Algeria provvede a controllare l'identita' dei vini suddetti, conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A tale scopo, ciascuno di detti vini e' accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalle competenti autorita' algerine, conformemente al modello che figura nell'Allegato D del presente accordo. 4. Il regime previsto nel presente articolo e' valido per un periodo transitorio di 5 anni con decorrenza dal giorno dell'entrata in applicazione.
Accordo-art. 21
Articolo 21. 1. La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sotto voce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se l'Algeria applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunita' e l'Algeria. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
Accordo-art. 22
Articolo 22. 1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 18, 19 e 20 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella sua composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 18, 19 e 20 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 21 e' calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Accordo-art. 23
Articolo 23. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi dell'Algeria. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie dell'Algeria un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'Accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 24
Articolo 24. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Algeria, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 25
Articolo 25. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, l'Algeria concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre, l'Algeria puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.
Accordo-art. 26
Articolo 26. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. L'Algeria ha facolta' d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 27
Articolo 27. Qualora l'Algeria, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, esso considera la Comunita' come entita' unica.
Accordo-art. 28
Articolo 28. In occasione degli esami di cui all'articolo 53 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'Algeria.
Accordo-art. 29
Articolo 29. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 2.
Accordo-art. 30
Articolo 30. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
Accordo-art. 31
Articolo 31. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Accordo-art. 32
Articolo 32. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Algeria, non sono soggetti a restrizioni.
Accordo-art. 33
Articolo 33. L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Accordo-art. 34
Articolo 34. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 36. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 35
Articolo 35. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 36.
Accordo-art. 36
Articolo 36. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 35 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 34 e 35, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati ne) paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 34 e 35, si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 34 e 35, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Accordo-art. 37
Articolo 37. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella dell'Algeria, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Accordo-art. 38
Articolo 38. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza algerina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo-art. 39
Articolo 39. 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza algerina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianita', decesso e invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianita', di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo-art. 40
Articolo 40. 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 39. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 41
Articolo 41. Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 40 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, se detti Accordi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo-art. 42
Articolo 42. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 43
Articolo 43. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee, e da membri della Commissione delle Comunita' Europee nonche' da membri del Governo algerino. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e l'Algeria.
Accordo-art. 44
Articolo 44. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del Governo algerino. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 45
Articolo 45. 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee, nonche' da rappresentanti dell'Algeria. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.
Accordo-art. 46
Articolo 46. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti della Repubblica democratica popolare d'Algeria.
Accordo-art. 47
Articolo 47. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Accordo-art. 48
Articolo 48. 1. Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
Accordo-art. 49
Articolo 49. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 50
Articolo 50. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e' in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Accordo-art. 51
Articolo 51. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Accordo-art. 52
Articolo 52. Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dell'Algeria non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le societa' algerine.
Accordo-art. 53
Articolo 53. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e dal 1 gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
Accordo-art. 54
Articolo 54. I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.
Accordo-art. 55
Articolo 55. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 56
Articolo 56. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica democratica popolare d'Algeria.
Accordo-art. 57
Articolo 57. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 58
Articolo 58. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO ad Algeri, addi' ventisei aprile millenovecentosettantasei. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique Francaise Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Pa Radet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Abdelaziz BOUTEFLIKA
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune 1. Per tener conto di fattori quali - l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia algerina, - i programmi e gli sforzi compiuti dall'Algeria per il risanamento ed il miglioramento delle condizioni del proprio mercato oleicolo, - le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra l'Algeria e la Comunita' Economica Europea, la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, puo' essere aumentata di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalita' identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo. 2. L'eventuale importo aggiuntivo di cui al paragrafo I viene fissato per ciascun anno di applicazione mediante scambio di lettere tra le Parti contraenti, in funzione delle condizioni del mercato dell'olio di oliva. 3. Per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977, considerate le circostanze eccezionali che attualmente interessano il mercato dell'olio di oliva, l'importo aggiuntivo e' fissato a 10 unita' di conto.
Accordo-Allegato C1
ALLEGATO C-1 dall'1-7-1976 al 30-6-1977 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C2
ALLEGATO C-2 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C3
ALLEGATO C-3 dall'1-7-1978 al 30-6-1979 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 relativo, alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento dei progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria.
Protocollo n. 1-art. 2
Articolo 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra' essere impegnato un importo complessivo di 114 milioni di unita' di conto a concorrenza di: a) 70 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 19 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 25 milioni di unita' di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
Protocollo n. 1-art. 3
Articolo 3. 1. L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica dell'Algeria e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dall'Algeria; - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione; - azioni tendenti alla riconversione dei vigneti algerini e alla diversificazione delle esportazioni di vini, nei limiti di un importo massimo di 12 milioni di unita' di conto imputabili sull'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Protocollo n. 1-art. 4
Articolo 4. 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente. 2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate con aiuti non rimborsabili.
Protocollo n. 1-art. 5
Articolo 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sara' utilizzata sino ad esaurimento con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 6
Articolo 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali sono concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi algerini appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
Protocollo n. 1-art. 7
Articolo 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo dell'Algeria, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo dell'Algeria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero gli organismi finanziari internazionali.
Protocollo n. 1-art. 8
Articolo 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato algerino; b) con l'accordo dello Stato algerino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo dell'Algeria; - gli organismi privati che operano in Algeria per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgono la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione algerina; - le associazioni di produttori di nazionalita' algerina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dall'Algeria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.
Protocollo n. 1-art. 9
Articolo 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e l'Algeria definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo dell'Algeria. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica dell'Algeria ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dall'Algeria o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Protocollo n. 1-art. 10
Articolo 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo dell'Algeria, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato algerino e con i beneficiari, in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Protocollo n. 1-art. 11
Articolo 11. L'Algeria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Protocollo n. 1-art. 12
Articolo 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Algeria. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese algerine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese algerine, puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Protocollo n. 1-art. 13
Articolo 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, l'Algeria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', norme altrettanto favorevoli quanto quelle applicate nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.
Protocollo n. 1-art. 14
Articolo 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato algerino puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
Protocollo n. 1-art. 15
Articolo 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, l'Algeria s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
Protocollo n. 1-art. 16
Articolo 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Protocollo n. 1-art. 17
Articolo 17. Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari dell'Algeria: - i prodotti totalmente ottenuti in Algeria; - i prodotti ottenuti in Algeria e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Algeria, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3; b) prodotti originari della Comunita': - i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; - i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco, in Tunisia o nella Comunita' costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Algeria, essi sono considerati totalmente ottenuti in Algeria. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco, in Tunisia o nella Comunita' sono considerate effettuate in Algeria, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Algeria. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunita', essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunita'. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria sono considerate effettuate nella Comunita' nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o piu' Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunita', essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunita' in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne il Marocco e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra l'Algeria, il Marocco e la Tunisia nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra l'Algeria, il Marocco e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Protocollo n. 2-art. 2
Articolo 2. Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunita': a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
Protocollo n. 2-art. 3
Articolo 3. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Comunita'; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 2-art. 4
Articolo 4. Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Algeria o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 5
Articolo 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dall'Algeria nella Comunita' dalla Comunita' in Algeria i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunita'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o algerine: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 2-art. 6
Articolo 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente Protocollo puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unita' di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unita' di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di Consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della Nomenclatura di Bruxelles sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorita' competenti, esso e' considerato come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 2-art. 7
Articolo 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda e' redatta sul formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 8
Articolo 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 2-art. 9
Articolo 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Questa formula e' stampata in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello. Il formato del certificato e' di mm 210 x 297, ed e' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata e' carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m quadro. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato e' munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.
Protocollo n. 2-art. 10
Articolo 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 2-art. 11
Articolo 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 2-art. 12
Articolo 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 2-art. 13
Articolo 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
Protocollo n. 2-art. 14
Articolo 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
Protocollo n. 2-art. 15
Articolo 15. La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione con uno o piu' altri certificati e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.
Protocollo n. 2-art. 16
Articolo 16. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatto l'Accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono gia' state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210x148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 2-art. 17
Articolo 17. 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicita' ditale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non abbiano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unita' di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 2-art. 18
Articolo 18. 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dall'Algeria per un'esposizione in un paese diverso dal Marocco e dalla Tunisia e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Algeria o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o dell'Algeria e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Algeria o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Algeria o nella Comunita', nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Protocollo n. 2-art. 19
Articolo 19. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente Protocollo, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE" Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 20
Articolo 20. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 21
Articolo 21. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'Allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 22, il cui modello figura all'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui ali paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Protocollo n. 2-art. 22
Articolo 22. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
Protocollo n. 2-art. 23
Articolo 23. L'Algeria e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
Protocollo n. 2-art. 24
Articolo 24. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 21.
Protocollo n. 2-art. 25
Articolo 25. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 2-art. 26
Articolo 26. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa. qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorita' doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 29. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 27
Articolo 27. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 21 nei casi previsti dall'articolo 26 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Protocollo n. 2-art. 28
Articolo 28. Il Consiglio di cooperazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita', sia dall'Algeria.
Protocollo n. 2-art. 29
Articolo 29. 1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' Europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali dell'Algeria.
Protocollo n. 2-art. 30
Articolo 30. 1. La Comunita' e l'Algeria adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche', i formulari EUR. 2 possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2 stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'Accordo e che non sono conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni previste dal presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 31
Articolo 31. La Comunita' e l'Algeria adottano, per quanto li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 32
Articolo 32. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 33
Articolo 33. Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Algeria, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che vengano presentati - entro in termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 2-art. 34
Articolo 34. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articoli 1 e 2. Le espressioni "la Comunita'" o "l'Algeria" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o dell'Algeria. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purche' le stesse ottemperino alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1. Allo scopo di determinare se una merce e' originaria della Comunita', dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro, in Algeria, in Marocco o in Tunisia, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita', in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4. Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati un tutt'unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 6 - ad articolo 2, lettera f). L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro, in Algeria, in Marocco o in Tunisia, - che battano bandiera di uno Stato membro, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, - che appartengano almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro, in Algeria, in Marocco o in Tunisia ed in cui lo o gli "amministratori", il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, e, inoltre, il cui capitale, per quanto concerne le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50 per cento agli Stati membri, all'Algeria, al Marocco o alla Tunisia, a collettivita' pubbliche o a cittadini dei detti Stati membri, dell'Algeria, del Marocco, o della Tunisia, - il cui equipaggio, capitano ed ufficiali compresi, sia composto almeno per il 50 per cento da cittadini degli Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti di imbarco dei prodotti originari dell'Algeria destinati alla Comunita' sono, a titolo indicativo: Algeri - AI-Hoceima - Agadir - Annaba - Arzew - Azilah - Bajaia - Beni-Saf - Biserta - Casablanca - Ceuta - Costantina - Dellys - El Jadida - Essaouira - Gabes - Ghazaouet - Ifni - Kenitra - Larache - Melilla - Mobammedia - Orano - Rabat - Safi - Sfax - Skikda - Susa - Tangeri - Tarfaya - Tenes - Tunisi. Nota 9 - ad articolo 24. Le autorita' consultate forniscono tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni nelle quali le norme di origine sono state rispettate nei vari Stati membri, in Algeria, in Marocco ed in Tunisia.
Protocollo n. 2-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE Per l'applicazione dell'articolo 28 del Protocollo, la Comunita' si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande dell'Algeria intese alla previsione di deroghe alle norme di origine dopo la firma dell'Accordo. ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e del Presidente del Consiglio della Rivoluzione, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica democratica popolare di Algeria, dall'altra, riuniti a Algeri, il ventisei aprile millenovecentosettantasei per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, nonche' per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria, all'atto della firma di tali Accordi hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo, 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune, 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'Allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, 5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva, 6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli, 7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita', 8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo, - preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo. 2. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1. 3. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi. 4. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino. - e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia, 2. Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 48 dell'Accordo, 3. Scambio di lettere relativo alla manodopera algerina occupata nella Comunita', 4. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, 5. Scambio di lettere relativo al regime particolare in vigore all'importazione in Francia di taluni prodotti originari dell'Algeria, 6. Scambio di lettere relativo agli articoli 33 e 52 dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita' alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Algeri, addi' ventisei aprile millenovecentosettantasei. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestcet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour le President de la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain-and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Pa Radet for De europeiske Fellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Germenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo I dell'Accordo Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo siano applicati "pro rata temporis". Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 15 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto Regolamento sono ammessi nella Comunita', durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente. Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunita' intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che nei casi in cui, alla luce dei risultati dell'Accordo e tenendo conto dell'evoluzione delle correnti di scambi tra la Comunita' e i paesi del bacino mediterraneo, i vantaggi risultanti dall'articolo 15 per i prodotti di cui alla voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune fossero o rischiassero di essere rimessi in questione da condizioni anormali di concorrenza, si proceda, in sede di Consiglio di cooperazione, ad un esame della situazione per individuare i problemi e ricercare le soluzioni adeguate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'Allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che l'eventuale importo aggiuntivo da applicare per la campagna 1977-1978 potrebbe essere mantenuto al suo livello precedente qualora in tale periodo sussistesse ancora la situazione eccezionale che motiva la fissazione dell'importo aggiuntivo di 10 unita' di conto per 100 kg, per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio, di oliva Le Parti contraenti convengono di cooperare strettamente per individuare le difficolta' che potrebbero eventualmente verificarsi nel settore dell'olio di oliva e di ricercare le soluzioni adeguate. A questo scopo, esse procederanno a consultazioni periodiche per seguire l'evoluzione del mercato oleicolo. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficolta' che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti" ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche', d'altro lato, la Repubblica democratica popolare d'Algeria. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo La Comunita' Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 34 e 35 dell'Accordo, secondo la procedura e le modalita' dell'articolo 36 nonche' a norma dell'articolo 37 potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 L'unita' di conto usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita': Marco tedesco 0,828 Lira sterlina 0,0885 Franco francese 1,15 Lira italiana 109 Fiorino olandese 0,286 Franco belga 3,66 Franco lussemburghese 0,14 Corona danese 0,217 Lira sterlina irlandese 0,00759 Il valore dell'unita' di conto in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, in seguito al desiderio espresso dalla delegazione algerina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' Economica Europea e l'Algeria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso dell'Algeria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "in seguito al desiderio espresso dalla delegazione algerina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' Economica Europea e l'Algeria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita' Economica Europea che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso dell'Algeria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' Economica Europa o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Messaoud AIT CHAALAL Presidente della delegazione algerina Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 48 dell'Accordo Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia algerina, l'Algeria ritiene che in caso di ampliamento della Comunita' Economica Europea ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 48 dell'Accordo tra la Comunita' e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Messaoud AIT CHAALAL Presidente della delegazione algerina Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia algerina, l'Algeria ritiene che in caso di ampliamento della Comunita' ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 48 dell'Accordo tra la Comunita' e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera e di assicurarLa che, in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo in sede di Consiglio di cooperazione adeguate consultazioni conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, dell'Accordo. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Scambio di lettere relativo alla manodopera algerina occupata nella Comunita' Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera algerina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera algerina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Messaoud AIT CHAALAL Presidente della delegazione algerina Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Algeria o, con l'accordo dell'Algeria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Algeria o, con l'Accordo dell'Algeria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Messaoud AIT CHAALAL Presidente della delegazione algerina Scambio di lettere relativo al regime particolare in vigore all'importazione in Francia di taluni prodotti originari dell'Algeria Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, ho l'onore di portare a Sua conoscenza che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea mi hanno pregato di comunicarLe quanto segue: "Il Governo francese, in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 53 dell'Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica Democratica Popolare d'Algeria, si riserva la facolta' di mantenere il regime doganale attualmente in vigore all'importazione nel suo territorio dei prodotti agricoli originari dell'Algeria per i prodotti non inclusi nell'Accordo e per taluni altri prodotti che figurano nel Titolo II (Scambi commerciali) dell'Accordo stesso." Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Il Governo francese, in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 53 dell'Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica Democratica Popolare d'Algeria, si riserva la facolta' di mantenere il regime doganale attualmente in vigore all'importazione nel suo territorio dei prodotti agricoli originari dell'Algeria per i prodotti non inclusi nell'Accordo e per taluni altri prodotti che figurano nel Titolo II (Scambi commerciali) dell'Accordo stesso." Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Messaoud AIT CHAALAL Presidente della delegazione algerina Scambio di lettere relativo agli articoli 33 e 52 dell'Accordo Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 33 e 52 dell'Accordo: "La Repubblica Democratica Popolare di Algeria precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 33 e 52 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finche' queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformita' con l'articolo 49, primo paragrafo, dell'Accordo." Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Dr. Messaoud AIT CHAALAL Presidente della delegazione algerina Algeri, 26 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 33 e 42 dell'Accordo. Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 33 e 52 dell'Accordo: "1. La Comunita' Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica democratica popolare di Algeria. 2. La Comunita' Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 33 e 52, ricevano piena applicazione. La Comunita' Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo." Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati membri", da un lato, La Repubblica democratica popolare di Algeria, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
Articolo 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio algerino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare all'Algeria un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Gli articoli 24-37 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Se le offerte fatte da imprese algerine sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se l'Algeria non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono: necessarie, per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti dell'Algeria. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e l'Algeria.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Gli articoli 47-55 dell'Accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica democratica popolare di Algeria.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. FATTO a Algeri, addi' ventisei aprile millenovecentosettantasei Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgie Robert VANDEKERCKHOVE Pa Kongeriget Danmarks vegne Mogens WANDEL-PETERSEN Fur die Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For Ireland Garret FITZGERALD Per la Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour le Grand-Duche' de Luxembourg Gaston THORN Voor het Koninkrijk der Nederlanden L.J. BRINKHORST For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Parte di provvedimento in formato grafico ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Accordo-Allegato
ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED IL REGNO DEL MAROCCO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e Il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, Sua Maesta' il Re del Marocco, dall'altra, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale del Marocco e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' ed il Marocco; DECISI a promuovere, tenuto conto dei loro rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra il Marocco e la Comunita' e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali; RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; CONSTATANDO che l'articolo 14 dell'Accordo di Associazione firmato a Rabat il 31 marzo 1969 prevede la conclusione di un nuovo Accordo su basi ampliate; HANNO DECISO di concludere il presente Accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: Robert VANDEKERCKHOVE, Ministro della Riforma e delle Istituzioni; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: Mogens WANDEL-PETERSEN, Ambasciatore, Direttore Generale; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: Jean FRANCOIS-PONCET, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: Garret FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: Francesco CATTANEI, Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: L.J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: J.E. TOMLINSON, Sottosegretario di Stato parlamentare; Il Consiglio delle Comunita' Europee: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato di Lussemburgo; Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Sua Maesta' il Re del Marocco: Dottore Ahmed LARAKI, Ministro di Stato, incaricato degli Affari Esteri. Articolo 1. Il presente Accordo tra la Comunita' Economica Europea ed il Marocco si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Marocco e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in quello degli scambi commerciali nonche' nel settore sociale.
Accordo-art. 2
Articolo 2. La Comunita' ed il Marocco instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo del Marocco con un'azione complementare delle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle Parti.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo del Marocco; - dell'interesse di concretare azioni integrate da un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra il Marocco ed altri Stati.
Accordo-art. 4
Articolo 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' ed il Marocco si prefigge in particolare i seguenti fini: - partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dal Marocco per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione del Marocco e dell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; - commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dal Marocco; - cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale del Marocco soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale del Marocco; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici del Marocco e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conforme al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; - cooperazione nel settore della pesca; - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti; - reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' autorizzato a prendere decisioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo del Marocco, nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio marocchino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari del Marocco, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare al Marocco un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. II Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Si applicano al Marocco le misure di cui all'articolo I del Protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.
Accordo-art. 12
Articolo 12. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-5; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, i massimali di cui al paragrafo I sono maggiorati annualmente del 3 per cento per le voci tariffarie 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 per cento per le altre voci tariffarie. 3. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 4. Per i manufatti di sughero delle voci 45.02, 45.03 e 45.04 le Parti contraenti esaminano, dopo il 1 luglio 1977, in sede di Consiglio di cooperazione, la possibilita' di alzare la percentuale di aumento dei massimali. 5. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.
Accordo-art. 13
Articolo 13. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; - all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune; - oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte. 3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.
Accordo-art. 14
Articolo 14. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.
Accordo-art. 15
Articolo 15. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. Parte di provvedimento in formato grafico 2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1, per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) e' del 50 per cento e si applica per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 aprile. 3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo i purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dal Marocco, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 kg. 4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.
Accordo-art. 16
Articolo 16. La Comunita' adotta tutti i provvedimenti necessari affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di frumento (grano) duro, della sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ridotto di 0,5 unita' di conto per tonnellata.
Accordo-art. 17
Articolo 17. 1. A condizione che il Marocco applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15,07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' adotta le misure necessarie affinche': a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di detto olio completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da detto paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unita' di conto per 100 kg; b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unita' di conto per 100 kg. 2. Se il Marocco non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunita' attua le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unita' di conto per 100 kg. 3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficolta' e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.
Accordo-art. 18
Articolo 18. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunita' di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'.
Accordo-art. 19
Articolo 19. 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono ammesse all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi fissati a norma dei paragrafi seguenti. 2. Per il periodo dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo I sono quelli di cui all'Allegato C. I prezzi fissati per il periodo che inizia al 1 luglio 1978 saranno perlomeno quelli riportati nel suddetto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere fra le Parti contraenti, per tener conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in esame. 3. Con decorrenza dal 1 luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 saranno concordati mediante scambio di lettere annuale tra le Parti contraenti. 4. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo.
Accordo-art. 20
Articolo 20. 1. Per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalita'.
Accordo-art. 21
Articolo 21. 1. Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti dell'80 per cento purche' i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunita', maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunita' che loro si applica. 2. I vini di cui al paragrafo 1, che beneficiano di una denominazione di origine a norma della legislazione marocchina, elencati in uno scambio di lettere da effettuarsi tra le Parti contraenti e presentati in bottiglie, sono esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunita', nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50.000 hl. Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo 1, i vini devono essere presentati entro recipienti contenenti non oltre 2 litri. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il Marocco provvede a controllare l'identita' dei vini succitati conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A questo scopo, ciascuno di detti vini viene accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalla competente autorita' marocchina, conformemente al modello riportato nell'Allegato D del presente Accordo. 3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica dopo che la verifica dell'equivalenza della legislazione marocchina in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia ha permesso di effettuare lo scambio di lettere di cui al paragrafo 2, e con decorrenza dalla data fissata in detto scambio di lettere.
Accordo-art. 22
Articolo 22. 1. Per i prodotti indicati qui di seguito, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti del 30 per cento nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 8.250 tonnellate. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino a un intero anno civile, il contingente viene aperto pro rata temporis.
Accordo-art. 23
Articolo 23. 1. La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari del Marocco sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se il Marocco applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunita' ed il Marocco. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
Accordo-art. 24
Articolo 24. 1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunita' nella stia composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 23 e' calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
Accordo-art. 25
Articolo 25. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tali casi la Comunita' tiene conto, in modo appropriato, degli interessi del Marocco. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie del Marocco un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'Accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 26
Articolo 26. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Marocco, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo I, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.
Accordo-art. 27
Articolo 27. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Marocco concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre, il Marocco puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.
Accordo-art. 28
Articolo 28. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. Il Marocco ha facolta' d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 29
Articolo 29. Qualora il Marocco, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, esso considera la Comunita' come entita' unica.
Accordo-art. 30
Articolo 30. In occasione degli esami di cui all'articolo 55 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Marocco.
Accordo-art. 31
Articolo 31. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 2.
Accordo-art. 32
Articolo 32. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
Accordo-art. 33
Articolo 33. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Accordo-art. 34
Articolo 34. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Marocco, non sono soggetti a restrizioni.
Accordo-art. 35
Articolo 35. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Accordo-art. 36
Articolo 36. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 38. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Accordo-art. 37
Articolo 37. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 38.
Accordo-art. 38
Articolo 38. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 37 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 36 e 37, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 36 e 37 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 36 e 37, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
Accordo-art. 39
Articolo 39. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella del Marocco, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Accordo-art. 40
Articolo 40. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalita', rispetto ai propri cittadini. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
Accordo-art. 41
Articolo 41. 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianita', invalidita' e decesso, nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianita', di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Accordo-art. 42
Articolo 42. 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 41. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 43
Articolo 43. Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 42 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, se detti Accordi prevedono un regime piu' favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri.
Accordo-art. 44
Articolo 44. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 45
Articolo 45. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee, e da membri della Commissione delle Comunita' Europee nonche' da membri del Governo del Regno del Marocco. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune Accordo tra la Comunita' ed il Marocco.
Accordo-art. 46
Articolo 46. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del Governo del Regno del Marocco. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo-art. 47
Articolo 47. 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunita' Europee, nonche' da rappresentanti del Regno del Marocco. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.
Accordo-art. 48
Articolo 48. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra l'Assemblea parlamentare europea e la Camera dei rappresentanti del Regno del Marocco.
Accordo-art. 49
Articolo 49. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili agli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.
Accordo-art. 50
Articolo 50. 1. Qualora la Comunita' dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinche' la Comunita' possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo. 2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
Accordo-art. 51
Articolo 51. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 52
Articolo 52. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti puo' notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Accordo-art. 53
Articolo 53. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni, contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Accordo-art. 54
Articolo 54. Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dal Marocco nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Marocco non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le societa' marocchine.
Accordo-art. 55
Articolo 55. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1979 e dal 1 gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.
Accordo-art. 56
Articolo 56. I Protocolli 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.
Accordo-art. 57
Articolo 57. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 58
Articolo 58. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.
Accordo-art. 59
Articolo 59. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Accordo-art. 60
Articolo 60. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE, For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN, Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Pour le President de la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET, For the President of Ireland Garret FITZGERALD, Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI, Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST, For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON, Pa Radet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften In the name of the Council oj the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Euro pese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN, Claude CHEYSSON, Parte di provvedimento in formato grafico Ahmed LAKARI
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 14 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune 1. Per tener conto di fattori quali - l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia marocchina, - i programmi e gli sforzi compiuti dal Marocco per il risanamento ed il miglioramento delle condizioni del proprio mercato oleicolo, - le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra il Marocco e la Comunita' Economica Europea, la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, puo' essere aumentata di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalita' identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo. 2. L'eventuale importo aggiuntivo di cui al paragrafo 1 viene fissato per ciascun anno di applicazione mediante scambio di lettere tra le Parti contraenti, in funzione delle condizioni del mercato dell'olio di oliva. 3. Per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977, considerate le circostanze eccezionali che attualmente interessano il mercato dell'olio di oliva, l'importo aggiuntivo e' fissato a 10 unita' di conto.
Accordo-Allegato C1
ALLEGATO C-1 dall'1-7-1976 al 30-6-1977 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C2
ALLEGATO C-2 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato C3
ALLEGATO C-3 dall'1-7-1977 al 30-6-1978 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 1-art. 1
PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Marocco.
Protocollo n. 1-art. 2
Articolo 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981 potra' essere impegnato un importo complessivo di 130 milioni di unita' di conto a concorrenza di: a) 56 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 58 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 16 milioni di unita' di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
Protocollo n. 1-art. 3
Articolo 3. 1. L'importo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Marocco e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Marocco, - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Protocollo n. 1-art. 4
Articolo 4. 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente. 2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate generalmente con aiuti non rimborsabili.
Protocollo n. 1-art. 5
Articolo 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sara' utilizzata sino ad esaurimento con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
Protocollo n. 1-art. 6
Articolo 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali sono concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi marocchini appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.
Protocollo n. 1-art. 7
Articolo 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo del Marocco, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo del Marocco, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.
Protocollo n. 1-art. 8
Articolo 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato marocchino; b) con l'accordo dello Stato marocchino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo del Marocco; - gli organismi privati che operano in Marocco per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione marocchina; - le associazioni di produttori di nazionalita' marocchina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dal Marocco nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.
Protocollo n. 1-art. 9
Articolo 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e il Marocco definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo del Marocco. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tenere conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica del Marocco ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dal Marocco o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Protocollo n. 1-art. 10
Articolo 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo del Marocco, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato marocchino e con i beneficiari in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
Protocollo n. 1-art. 11
Articolo 11. Il Marocco o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Protocollo n. 1-art. 12
Articolo 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del Marocco. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese marocchine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese marocchine, puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
Protocollo n. 1-art. 13
Articolo 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, il Marocco riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole quanto quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.
Protocollo n. 1-art. 14
Articolo 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato marocchino puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
Protocollo n. 1-art. 15
Articolo 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, il Marocco s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.
Protocollo n. 1-art. 16
Articolo 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
Protocollo n. 1-art. 17
Articolo 17. Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.
Protocollo n. 2-art. 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Articolo 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati: a) prodotti originari del Marocco: - i prodotti totalmente ottenuti in Marocco, - i prodotti ottenuti in Marocco e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Marocco, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3; b) prodotti originari della Comunita': - i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; - i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3. 2. A fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria, in Tunisia o nella Comunita' costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Marocco, essi sono considerati totalmente ottenuti in Marocco. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, in Tunisia o nella Comunita' sono considerate effettuate in Marocco, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunita', essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunita'. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco sono considerate effettuate nella Comunita' nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o piu' Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunita', essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunita' in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne l'Algeria e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Protocollo n. 2-art. 2
Articolo 2. Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Marocco, in Algeria ed in Tunisia o nella Comunita': a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime; i) gli scarti e residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
Protocollo n. 2-art. 3
Articolo 3. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerati sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al piu' elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria. a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o piu' composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunita'; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Protocollo n. 2-art. 4
Articolo 4. Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Marocco o nella Comunita' siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato, per quel che concerne i prodotti di cui e' comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quel che concerne i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 5
Articolo 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dal Marocco nella Comunita' o dalla Comunita' in Marocco, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita'. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunita', consistente in una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano, eventualmente, soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti della Comunita' o del Marocco: a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale e' stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione, rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci; - la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' stata effettuata la sosta delle merci. c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Protocollo n. 2-art. 6
Articolo 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente Protocollo, puo' essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unita' di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unita' di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di Consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles, sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorita' competenti, esso e' considerato come un articolo unico e si puo' presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Protocollo n. 2-art. 7
Articolo 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda e' redatta sul formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato soltanto se puo' costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo. 5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.
Protocollo n. 2-art. 8
Articolo 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
Protocollo n. 2-art. 9
Articolo 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' compilato secondo la formula il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Questa formula e' stampata in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatto l'Accordo. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello. Il formato del certificato e' di mm 210x297, ed e' consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata e' carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m quadro. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato e' munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.
Protocollo n. 2-art. 10
Articolo 10. 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Protocollo n. 2-art. 11
Articolo 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve, essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 2-art. 12
Articolo 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
Protocollo n. 2-art. 13
Articolo 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
Protocollo n. 2-art. 14
Articolo 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
Protocollo n. 2-art. 15
Articolo 15. La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione con uno o piu' altri certificati e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.
Protocollo n. 2-art. 16
Articolo 16. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle eguali e' redatto l'Accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostate oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2, per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 2-art. 17
Articolo 17. 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unita' di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unita' di conto quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 2-art. 18
Articolo 18. 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dal Marocco per un'esposizione in un paese diverso dall'Algeria e dalla Tunisia e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Marocco o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o del Marocco e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Marocco o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Marocco o nella Comunita', nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Protocollo n. 2-art. 19
Articolo 19. 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, stilla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce, - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE" Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 20
Articolo 20. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-art. 21
Articolo 21. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'Allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 22, il cui modello figura all'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Protocollo n. 2-art. 22
Articolo 22. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
Protocollo n. 2-art. 23
Articolo 23. Il Marocco e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
Protocollo n. 2-art. 24
Articolo 24. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 21.
Protocollo n. 2-art. 25
Articolo 25. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 2-art. 26
Articolo 26. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorita' doganali dello. Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del Titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorita' doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 29. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 27
Articolo 27. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 21 nei casi previsti dall'articolo 26 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Protocollo n. 2-art. 28
Articolo 28. Il Consiglio di cooperazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita', sia del Marocco.
Protocollo n. 2-art. 29
Articolo 29. 1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' Europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali del Marocco.
Protocollo n. 2-art. 30
Articolo 30. 1. La Comunita' e il Marocco adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' i formulari EUR. 2 possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo. 2. I certificati di modello A. MA. 1 ed i formulari A. MA. 2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2 stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'Accordo e che non sono conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni previste dal presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 31
Articolo 31. La Comunita' e il Marocco adottano, per quanto li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.
Protocollo n. 2-art. 32
Articolo 32. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 2-art. 33
Articolo 33. Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo i che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Marocco, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato A.MA.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2 o un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 2-art. 34
Articolo 34. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 2-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articoli 1 e 2. Le espressioni "La Comunita'" o "il Marocco" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o del Marocco. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purche' le stesse ottemperino alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6. Nota 2 - ad articolo 1. Allo scopo di determinare se una merce e' originaria della Comunita', del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 1. Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro, in Marocco, in Algeria o in Tunisia, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo I corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita', in Marocco, in Algeria o in Tunisia. Nota 4 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4. Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5 - ad articolo 1. Gli imballaggi sono considerati un tutt'unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 6 - ad articolo 2 lettera f). L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro, in Marocco, in Algeria o in Tunisia, - che battano bandiera di uno Stato membro, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, - che appartengano almeno per il 50 per cento a cittadini degli Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro, in Marocco, in Algeria o in Tunisia ed in cui lo o gli "amministratori", il presidente del Consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, e, inoltre, il cui capitale, per quanto concerne le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50 per cento agli Stati membri, al Marocco, all'Algeria o alla Tunisia, a collettivita' pubbliche o a cittadini dei detti Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia, - il cui equipaggio, capitano ed ufficiali compresi, sia composto almeno per il 50 per cento da cittadini degli Stati membri, del Marocco, dell'Algeria o della Tunisia. Nota 7 - ad articolo 4. Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8 - ad articolo 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti di imbarco dei prodotti originari del Marocco destinati alla Comunita' sono, a titolo indicativo: Algeri - Al-Hoceima - Agadir - Annaba - Arzew - Azilah - Bajaia - Beni-Saf - Biserta - Casablanca - Ceuta Costantina - Dellys - El Jadida - Essaouira - Gabes - Ghazaouct - Ifni - Kenitra - Larache - Melilla - Mohammedia - Orano - Rabat - Safi - Sfax - Skikda - Susa - Tangeri - Tarfaya - Tenes - Tunisi. Nota 9 - ad articolo 24. Le autorita' consultate forniscono tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni nelle quali le norme di origine sono state rispettate nei vari Stati membri, in Marocco, in Algeria ed in Tunisia.
Protocollo n. 2-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE COMPORTANO UN CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE NON CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE LE SUBISCONO, OPPURE LO CONFERISCONO A DETERMINATE CONDIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CHE NON DANNO LUOGO AL CAMBIAMENTO DELLA VOCE DOGANALE, MA CHE TUTTAVIA CONFERISCONO IL CARATTERE DI "PRODOTTI ORIGINARI" AI PRODOTTI CHE NE SONO OGGETTO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato VIII
ALLEGATO VIII Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 2-Allegato IX
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE COMUNE Per l'applicazione dell'articolo 28 del Protocollo, la Comunita' si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande del Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine dopo la firma dell'Accordo. ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e di Sua Maesta' il Re del Marocco, dall'altra, riuniti a Rabat, il ventisette aprile millenovecentosettantasei, per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' Economica Europea e il Regno del Marocco, nonche' per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e il Regno del Marocco, all'atto della firma di tali Accordi hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo I dell'Accordo. 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo. 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune. 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune. 5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva. 6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine. 7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli. 8. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 13, 25, 28, 49 e 50 dell'Accordo. 9. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita'. 10. Di Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo. - preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2 dell'Accordo. 2. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo. 3. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 dei Protocollo n. 1. 4. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi. 5. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino. - e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia. 2. Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune. 3. Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 50 dell'Accordo. 4. Scambio di lettere relativo alla manodopera marocchina occupata nella Comunita'. 5. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso. 6. Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro. 7. Scambio di lettere relativo agli articoli 35 e 54 dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita' alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Robert VANDEKERCKHOVE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Mogens WANDEL-PETERSEN Fur den Prdsidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI, Pour le President de la Republique franfaise Jean FRANCOIS-PONCET For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg Gaston THORN, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden L.J. BRINKHORST For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Pa Rddet for De europaliske Fcelleskabers vegne Im Namen des Rates der Europdischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Gaston THORN Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Ahmed LARAKI Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1 dell'Accordo Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo siano applicati pro rata temporis. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 15 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunita', durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente. Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunita' intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che nei casi in cui, alla luce dei risultati dell'Accordo e tenendo conto dell'evoluzione delle correnti di scambi tra la Comunita' e i paesi del bacino mediterraneo, i vantaggi risultanti dall'articolo 15 per i prodotti di cui alla voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune fossero o rischiassero di essere rimessi in questione da condizioni anormali di concorrenza, si proceda, in sede di Consiglio di cooperazione, ad un esame della situazione per individuare i problemi e ricercare le soluzioni adeguate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'Allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune Le Parti contraenti convengono che l'eventuale importo aggiuntivo da applicare per la campagna 1977-1978 potrebbe essere mantenuto al suo livello precedente qualora in tale periodo sussistesse ancora la situazione eccezionale che motiva la fissazione dell'importo aggiuntivo di 10 unita' di conto per 100 kg, per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva Le Parti contraenti convengono di cooperare strettamente per individuare le difficolta' che potrebbero eventualmente verificarsi nel settore dell'olio di oliva e di ricercare le soluzioni adeguate. A questo scopo, esse procederanno a consultazioni periodiche per seguire l'evoluzione del mercato oleicolo. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai vini che beneficiano di una denominazione di origine Le Parti contraenti convengono che, per quanto concerne i vini che beneficiano di una denominazione di origine di cui all'articolo 21 paragrafo 2 dell'Accordo, si proceda ogni anno all'esame dei risultati dell'applicazione di detta disposizione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficolta' che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alle consultazioni di cui agli articoli 13, 25, 28, 49 e 50 dell'Accordo Per l'attuazione delle consultazioni di cui agli articoli 13, 25, 28, 49 e 50 dell'Accordo, la Comunita' ed il Marocco si propongono di definire nel regolamento interno del Consiglio di cooperazione opportune procedure per garantire consultazioni adeguate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' Le Parti contraenti dell'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche', d'altro lato, il Regno del Marocco. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2 dell'Accordo In attesa che il Marocco disponga degli impianti tecnici idonei all'imbottigliamento dei vini che fruiscono di una denominazione di origine a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, la Comunita' e' disposta ad applicare, per un periodo di due anni, le disposizioni di cui sopra ai vini esportati sfusi, per quantitativi corrispondenti alla futura capacita' degli impianti in via di realizzazione, e nei limiti di un volume non superiore a 20.000 hl nel primo anno ed a 10.000 hl nel secondo. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo La Comunita' Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 36 e 37 dell'Accordo, secondo la procedura e i modalita' dell'articolo 38, nonche' a norma dell'articolo 39, potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'unita' di conto di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 L'unita' di conto usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. I e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita': Marco tedesco 0,828 Lira sterlina 0,0885 Franco francese 1,15 Lira italiana 109 Fiorino olandese 0,286 Franco belga 3,66 Franco Lussemburghese 0,14 Corona danese 0,217 Lira sterlina irlandese 0,00759 Il valore dell'unita' di conto in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica Federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania. Dichiarazione del Rappresentante della Repubblica Federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, in seguito al desiderio espresso dalla delegazione marocchina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' ed il Marocco, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso del Marocco ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "in seguito al desiderio espresso dalla delegazione marocchina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' ed il Marocco, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso del Marocco ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor, Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, il Marocco ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario. Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale del Marocco nei confronti degli altri fornitori della Comunita'. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "il Marocco ritiene che i vantaggi che risultano dalle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune dovrebbero permettere il consolidamento della sua posizione concorrenziale sul mercato comunitario. Qualora condizioni anormali di concorrenza o perturbazioni del mercato venissero a rimettere in discussione detti vantaggi, l'esame di cui alla dichiarazione comune relativa alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune avrebbe per oggetto la ricerca di soluzioni che consentano di garantire il mantenimento della posizione concorrenziale del Marocco nei confronti degli altri fornitori della Comunita'. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera. Le confermo che in questo settore la Comunita' e' decisa a fare quanto e' in suo potere onde garantire il buon funzionamento della sua organizzazione di mercato. Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europ ea Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 50 dell'Accordo Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia marocchina, il Marocco ritiene che in caso di ampliamento della Comunita' Economica Europea ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 50 dell'Accordo tra la Comunita' ed il Regno del Marocco, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia marocchina, il Marocco ritiene che, in caso di ampliamento della Comunita' ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 50 dell'Accordo tra la Comunita' ed il Regno del Marocco, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto Accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera e di assicurarLa che, in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo in sede di Consiglio di cooperazione adeguate consultazioni conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, dell'Accordo. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Scambio di lettere relativo alla manodopera marocchina occupata nella Comunita' Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera marocchina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunita' che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera marocchina occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni si proporranno di esaminare le possibilita' di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonche' dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore. Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'Accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dal Marocco, con l'accordo del Marocco, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grado se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; - procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dal Marocco o, con l'accordo del Marocco, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera." Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi, le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno Stato membro Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea hanno fatto la seguente dichiarazione: "1. Per i prodotti originari e provenienti dal Marocco che non figurano nel Titolo II (cooperazione commerciale) dell'Accordo tra il suddetto paese e la Comunita' Economica Europea, resta in applicazione il Protocollo, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri. 2. Per i prodotti che figurano nel Titolo II, l'applicazione del Protocollo di cui al paragrafo i e' sospesa per la durata dell'Accordo e riprendera' effetto se quest'ultimo non sara' piu' in vigore. 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 55." Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "1. Per i prodotti originari e provenienti dal Marocco che non figurano nel Titolo II (cooperazione commerciale) dell'Accordo tra il suddetto paese e la Comunita' Economica Europea, resta in applicazione il Protocollo, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi le quali beneficiano di uno speciale regime all'importazione in uno degli Stati membri. 2. Per i prodotti che figurano nel Titolo II, l'applicazione del Protocollo di cui al paragrafo I e' sospesa per la durata dell'Accordo e riprendera' effetto se quest'ultimo non sara' piu' in vigore. 3. Per taluni prodotti, nondimeno, si deroga alla sospensione di cui al paragrafo 2 in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 55". Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Scambio di lettere relativo agli articoli 35 e 54 dell'Accordo Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 35 e 54 dell'Accordo: "Il Regno del Marocco precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 35 e 54 dell'Accordo, i suoi impegni non lo inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finche' queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Esso vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformita' con l'articolo 51, comma 1, dell'Accordo." Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ahmed BENKIRANE Presidente della delegazione marocchina Rabat, 27 aprile 1976 Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 35 e 54 dell'Accordo. Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 35 e 54 dell'Accordo: "1. La Comunita' Economica Europea prende atto della dichiarazione del Regno del Marocco. 2. La Comunita' Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 35 e 54, ricevano piena applicazione. La Comunita' Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo." Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean DURIEUX Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO DEL MAROCCO Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati Membri", da un lato, il Regno del Marocco, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e il Regno del Marocco concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
Articolo 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio marocchino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare al Marocco un regime piu' favorevole di quello applicato nei confronti della Comunita' nella sua composizione originaria.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Gli articoli 26-39 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. Se le offerte fatte da imprese marocchine sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se il Marocco non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti del Regno del Marocco. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' ed il Marocco.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Gli articoli 49-57 dell'Accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso. FATTO a Rabat, addi' ventisette aprile millenovecentosettantasei Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgie Robert VANDEKERCKHOVE Pa Kongeriget Danmarks vegne Hogens WANDEL-PETERSEN Fur die Bundesrepublik Deutschland Hans-Juergen WISCHNEWSKI Pour la Republique francaise Jean FRANCOIS-PONCET For Ireland Garret FITZGERALD Per la Repubblica italiana Francesco CATTANEI Pour le Grand-Duche' de Luxembourg Gaston THORN Voor het Koninkrijk der Nederlanden L.J. BRINKHORST For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland J.E. TOMLINSON Parte di provvedimento in formato grafico AHMED LARAKI
Accordo-Allegato
ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO Parte di provvedimento in formato grafico