LEGGE 22 maggio 1978, n. 278

Type Legge
Publication 1978-05-22
Ultimo aggiornamento 1978-06-15
State In force
Source Normattiva
articles 5
Reform history JSON API

ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'Accordo di cooperazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonche' per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, all'atto della firma di tali Accordi hanno adottato le dichiarazioni comuni delle Parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo 2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo 3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 4. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo 5. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' 6. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo 7. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale 8. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo; preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo 2. Dichiarazione della Comunita' Economia Europea relativa all'unita' di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi 4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino. 5. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo; e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente 2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso 3. Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo 4. Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo 5. Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente Atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita' alle stesse condizioni dell'Accordo di cooperazione. Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am achtzehnten Januar neunzehnhunderstsieben - undsiebzig. Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait a' Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix - sept. Fatto a Bruxelles, addi' diciotto gennaio millenovecentosettanta - sette. Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig. Parte di provvedimento in formato grafico Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Jens CHRISTENSEN Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich GENSCHER Pour le President de la Republique francaise Luis de GUIRINGAUD For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana ARNALDO FORLANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Max van der STOEL For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Anthony CROSLAND For Radet for De europaeiske Faellesskaber Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Anthony CROSLAND Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH -------------------------------------------- Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo Le Parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'Accordo siano applicati "pro rata temporis". Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'Accordo Le Parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del Regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'Accordo e riportati nell'Allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunita', durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative in misure di effetto equivalente. Le Parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'Accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamnento (CEE) n. 1035/72, la Comunita' intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai prodotti agricoli 1. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'Accordo non si applica. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi. 2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficolta' che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 12 dell'Accordo Per quanto riguarda le restrizioni quantitative per i prodotti tessili elencati nell'Allegato B, le Parti contraenti dichiarano che sono applicabili le disposizioni dell'Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio di prodotti tessili, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla presentazione dell'Accordo al GATT da parte della Comunita' Le Parti contraenti d'Accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'Accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 24 dell'Accordo L'espressione "integrazione economica regionale" di cui all'articolo 24 dell'Accordo include tutti gli Stati membri della Lega Araba. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla cooperazione bilaterale Le Parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'Accordo concluso tra la Comunita' e l'Egitto, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con l'Egitto, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore. Dichiarazione interpretativa delle Parti contraenti relativa alla nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo Le Parti contraenti convengono d'interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche', d'altro lato, l'Egitto. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'Accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita'. -------------------------------------------- Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'Accordo La Comunita' Economica Europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 33 e 34 dell'Accordo, secondo la procedura o le modalita' dell'articolo 35, nonche' a norma dell'articolo 36, potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa all'unita' di conto europea di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 L'unita' di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del Protocollo n. 1 e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita': Marco tedesco . . . . . . . . . . . . . . 0,828 Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . . 0,0885 Franco frarcese . . . . . . . . . . . . . 1,15 Lira italiana . . . . . . . . . . . . . . 109 Fiorino olandese. . . . . . . . . . . . . 0,286 Franco belga. . . . . . . . . . . . . . . 3,66 Franco lussemburghese . . . . . . . . . . 0,14 Corona danese . . . . . . . . . . . . . . 0,217 Lira sterlina irlandese . . . . . . . . . 0,00759 Il valore dell'unita' di conto europea in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al 1° capoverso. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino L'Accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria. Dichiarazione della Comunita' economica europea relativa agli articoli 46 e 17 dell'Accordo In base ai risultati dell'Accordo e tenuto conto dell'evoluzione delle correnti di scambio tra la Comunita' e i paesi del bacino mediterraneo, per quanto riguarda arance, mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi d'agrumi, la Comunita' e' disposta a prevedere un miglioramento della concessione a favore di tali prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1 dell'Accordo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1977/1978. -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente Signor Presidente, in seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "In seguito al desiderio espresso dalla delegazione egiziana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un Accordo tra la Comunita' e l'Egitto, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunita', che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilita' e le condizioni per l'accesso dell'Egitto ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunita' o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso Signor Presidente, mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'Accordo e dei relativi testi interni alla Comunita', quest'ultima e' disposta, in collaborazione con il Suo Governo, a quanto segue: intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'Accordo; procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Egitto o, con l'Accordo dell'Egitto, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera". Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo agli articoli 32 e 45 dell'Accordo Signor Presidente, mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio Governo, relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo: "La Repubblica araba d'Egitto precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 32 e 45 dell'Accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finche' queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformita' con l'articolo 43, paragrafo 1 dell'Accordo". Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo Governo relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo. Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa agli articoli 32 e 45 dell'Accordo: "1. La Comunita' Economica Europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba d'Egitto. 2. La Comunita' Economica Europea si attende che i principi enunciati nell'Accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 32 e 45, ricevano piena applicazione. La Comunita' Economica Europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'Accordo". Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea -------------------------------------------- Scambio di lettere relativo all'articolo 19 dell'Accordo Signor Presidente, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'importo di cui e' ridotto il prelievo e' fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sara' applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato. 2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunita', che per il suddetto lotto e' stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinche' l'attestato non venga piu' rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19 paragrafo 2. Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo. 3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume di 32.000 tonnellate, dal 1 settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito pro rata temporis per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'importo di cui e' ridotto il prelievo e' fissato entro il decimo giorno del mese che precede il trimestre in cui esso sara' applicabile. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 19, paragrafo 3 corrisponde al trimestre che precede il mese in cui tale importo viene fissato. 2. L'Egitto attesta, rilasciando un documento appropriato o apponendo una dicitura speciale sul certificato di circolazione che accompagna ogni lotto di riso esportato nella Comunita', che per il suddetto lotto e' stata riscossa la tassa speciale di cui all'articolo 19, paragrafo 2. L'Egitto adotta i necessari provvedimenti affinche' l'attestato non venga piu' rilasciato una volta raggiunto il volume di 32.000 tonnellate di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Il modello del documento o la formulazione della dicitura speciale comprovante il pagamento della tassa all'esportazione saranno stabiliti di comune accordo. 3. Le importazioni di riso dell'Egitto vengono imputate sul volume annuo di 32.000 tonnellate, dal 1 settembre di ogni anno fino al 31 agosto dell'anno successivo. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1976-1977, il volume viene stabilito pro rata temporis per il periodo tra l'entrata in vigore dell'Accordo e il 31 agosto 1977. Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera e l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della stessa". Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alla considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto Scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'Accordo Signor Presidente, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1. L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, e' quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3. 2. Il punto 1 e' applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo e' pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso e' fissato. L'importo e' fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo. S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di ogni anno. Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso. 4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione e' comprovata dall'apposizione, da parte delle autorita' doganali, di una delle seguenti indicazioni nella rubrica "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci: Taxe speciale a' l'exportation appliquee Saerlig udforselsafgift opkraevet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan Parte di provvedimento in formato grafico (firma e timbro dell'ufficio). Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Comunita Economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "Ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 dell'Accordo, si conviene di adottare le seguenti disposizioni: 1) L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, e' quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 Regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, diminuito dell'importo di cui al punto 3. 2. Il punto 1 e' applicabile a condizione che l'Egitto gravi l'esportazione dei prodotti in causa di una tassa speciale il cui importo, pari a quello detratto dall'elemento mobile del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunita'. 3. L'importo detratto dall'elemento mobile del prelievo e' pari al 60 per cento della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso e' fissato. L'importo e' fissato dalla Commissione entro il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale si applica l'importo. S'intende per trimestre il periodo di tre mesi che inizia il 1 febbraio, il 1 maggio, il 1 agosto e il 1 novembre di ogni anno. Tuttavia, qualora l'entrata in vigore dell'Accordo non coincida con l'inizio di uno di questi trimestri, la prima riduzione del prelievo si applica per il mese o i mesi del trimestre in corso. 4. L'avvenuta applicazione della tassa speciale all'esportazione e' comprovata dall'apposizione, da parte delle autorita' doganali, di una delle seguenti indicazioni nella rubrica "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci: Taxe speciale a' l'exportation appliquee Saerlig udforselsafgift opkraevet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan Parte di provvedimento in formato grafico (firma e timbro dell'ufficio). Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e darmi conferma dell'accordo del Suo Governo sul contenuto della stessa". Mi pregio di accusare ricevuta della suddetta comunicazione e di confermare l'accordo del mio Governo sul suo contenuto. Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. (f.to) Presidente della delegazione della Repubblica araba d'Egitto Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Il Regno del Belgio, Il Regno di Danimarca, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica francese, L'Irlanda, La Repubblica italiana, Il Granducato di Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, in appresso denominati "Stati membri", da un lato, La Repubblica araba d'Egitto, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto concludono un Accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita', PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, HANNO deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri Accordi internazionali, DI CONCLUDERE il presente Accordo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Il Regno del Belgio: Renaat Van Elslande, Ministro degli Affari Esteri; Il Regno di Danimarca: Jens Christensen, Ambasciatore, Direttore al Ministero; La Repubblica Federale di Germania: Hans-Dietrich Genscher, Ministro federale degli Affari Esteri; La Repubblica Francese: Louis de Guiringaud, Ministro degli Affari Esteri; L'Irlanda: Garret Fitzgerald, Ministro degli Affari Esteri; La Repubblica italiana: Arnaldo Forlani, Ministro degli Affari Esteri, Il Granducato di Lussemburgo: Gaston Thorn, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; Il Regno dei Paesi Bassi: Max van der Stoel, Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi; Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Anthony Crosland M. P., Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; La Repubblica Araba d'Egitto: Zakareya Tawfik Abdel-Fattah, Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto. ARTICOLO 1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari dell'Egitto, di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, vengono eliminati secondo il seguente ritmo: Tasso Calendario di riduzione ----------------------------------------------------------------- Alla data di entrata in vigore dell'Accordo. . . . . 80% Dal 1° luglio 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 3 devono essere effettuate sono: per la Comunita' nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1 gennaio 1975; per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1 gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 vengono applicati arrotondando alla prima decimale. Fatta salva l'applicazione che la Comunita' deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 3 arrotondando alla quarta decimale.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dalla applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 4.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Gli articoli 23-36 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si applicano mutatis mutandis al presente Accordo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Se le offerte fatte da imprese egiziane sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se l'Egitto non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Il Comitato misto e' composto di rappresentanti della Comunita' e di rappresentanti dell'Egitto. 2. Il Comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e l'Egitto.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13. Gli articoli 42-48 dell'Accordo di cooperazione si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle Parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma. TIL BEKRAEFTELSE HERAF har urdertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten en Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800400160110001&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds. Geschehen zu Bruessel am achtzehnten Januar neunzehnhunderstsieben - undsiebzig. Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait a' Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix - sept. Fatto a Bruxelles, addi' diciotto gennaio millenovecentosettanta - sette. Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800400160110002&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Jens CHRISTENSEN Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich GENSCHER Pour le President de la Republique francaise Luis de GUIRINGAUD For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana Arnaldo FORLANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Max van der STOEL For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Anthony CROSLAND [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=078U027800400160110003&dgu=1978-06-15&art.dataPubblicazioneGazzetta=1978-06-15&art.codiceRedazionale=078U0278) Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

Accordo-Allegato

ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

=====================================================================

Numero della |

Nomenclatura | DESIGNAZIONE DELLE MERCI

di Bruxelles |


|

26.01 | Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di

| ferro arrostite (ceneri di piriti):

|

| A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ce-

| neri di piriti):

| II. altri

|

| B. Minerali di manganese, compresi i minerali di fer-

| ro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per

| cento o piu in peso

|

26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbri-

| cazione del ferro e dell'acciaio:

|

| A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto

| forno)

|

27.01 | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili

| solidi similari ottenuti da carboni fossili

|

27.02 | Ligniti e agglomerati di ligniti

|

27.04 | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di

| torba:

|

| A. di carbon fossile:

| II. altri

|

| B. di lignite

|

73.01 | Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lin-

| gotti, pani, salamoni o masse

|

73.02 | Ferro-leghe:

|

| A. Ferro-manganese:

| I. contenente, in peso, piu di 2 per cento di

| carbonio (ferro-manganese carburato)

|

73.03 | Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di fer-

| ro o di acciaio

|

73.05 | Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spu-

| gnoso (spugna):

|

| B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)

|

73.06 | Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse

|

73.07 | Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni;

| ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura

| o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):

|

| A. Blumi e billette:

| I. laminati

|

| B. Bramme e bidoni:

| I. laminati

|

73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio

|

73.09 | Larghi piatti, di ferro o di acciaio

|

73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a

| caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione);

| barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a

| freddo; barre forate di acciaio per la perforazione

| delle mine:

|

| A. semplicemente laminate o estruse a caldo

|

| D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, ri-

| vestite, ecc.):

| I. semplicemente placcate:

| a) laminate o estruse a caldo

|

73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a

| caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo;

| palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte

| di elementi riuniti:

|

| A. Profilati:

| I. semplicemente laminati o estrusi a caldo | IV. Placcati o lavorati alla superficie (luci-

| dati, rivestiti, ecc.):

| a) semplicemente placcati:

| 1. laminati o estrusi a caldo

|

| B. Palancole

|

73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a

| freddo:

|

| A. semplicemente laminati a caldo

|

| B. semplicemente laminati a freddo:

| I. destinati alla fabbricazione della latta

| C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla su-

| perficie:

| III. stagnati:

| a) Latta

| V. altri (ramati, ossidati artificialmente, lac-

| cati, nichelati, verniciati, placcati, par-

| cherizzati, litografati, ecc.):

| a) semplicemente placcati:

| 1. laminati a caldo

|

73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a

| freddo:

|

| A. Lamiere dette "magnetiche"

|

| B. altre lamiere:

| I. semplicemente laminate a caldo

| II. semplicemente laminate a freddo, dello spes-

| sore:

| b) di piu di 1 mm ma meno di 3 mm

| c) di 1 mm o meno

| III. semplicemente lucidate o levigate a superfi-

| cie specolare

| IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate

| alla superficie:

| b) stagnate:

| 1. Latta

| 2. altre

| c) zincate o piombate

| d) altre (ramate, ossidate artificialmente,

| laccate, nichelate, verniciate, placcate,

| parcherizzate, litografate, ecc.)

| V. altrimenti foggiate o lavorate:

| a) semplicemente tagliate in forma diversa

| dalla quadrata o dalla rettangolare:

| 2. altre

|

73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme

| indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:

|

| A. Acciai fini al carbonio:

| I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:

| b) altri

| III. Sbozzi in rotoli per lamiere

| IV. Larghi piatti

| V. Barre (comprese la vergella o bordione e le

| barre forate per la perforazione delle mine)

| e profilati:

| b) semplicemente laminati o estrusi a caldo

| d) placcati o lavorati alla superficie (luci-

| dati, rivestiti, ecc.):

| 1. semplicemente placcati:

| aa) laminati o estrusi a caldo

| VI. Nastri:

| a) semplicemente laminati a caldo

| c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati

| alla superficie:

| 1. semplicemente placcati:

| aa) laminati a caldo

| VII. Lamiere:

| a) semplicemente laminate a caldo

| b) semplicemente laminate a freddo, dello

| spessore:

| 2. inferiore a 3 mm

| c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti

| trattate alla superficie

| d) altrimenti foggiate o lavorate:

| 1. semplicemente tagliate in forma diversa

| dalla quadrata o dalla rettangolare |

| B. Acciai legati:

| I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:

| b) altri

| III. Sbozzi in rotoli per lamiere

| IV. Larghi piatti

| V. Barre (comprese la vergella o bordione e le

| barre forate per la perforazione delle mine)

| e profilati:

| b) semplicemente laminati o estrusi a caldo

| d) placcati o lavorati alla superficie (luci-

| dati, rivestiti, ecc.):

| 1. semplicemente placcati:

| aa) laminati o estrusi a caldo

| VI. Nastri:

| a) semplicemente laminati a caldo

| c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati

| alla superficie:

| 1. semplicemente placcati:

| aa) laminati a caldo

| VII. Lamiere:

| a) Lamiere dette "magnetiche"

| b) altre lamiere:

| 1. semplicemente laminate a caldo

| 2. semplicemente laminate a freddo dello

| spessore:

| bb) inferiore a 3 mm

| 3. lucidate, placcate, rivestite o altri-

| menti trattate alla superficie

| 4. altrimenti foggiate o lavorate:

| aa) semplicemente tagliate in forma di-

| versa dalla quadrata o dalla ret-

| tangolare

|

73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di

| ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie,

| aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, ro-

| taie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti,

| cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio,

| piastre e barre di scartamento e altri pezzi special-

| mente costruiti per la posa, la congiunzione e il

| fissaggio delle rotaie:

|

| A. Rotaie:

| II. altre

|

| B. Controrotaie

|

| C. Traverse

|

| D. Stecche e piastre d'appoggio:

| I. laminate

|

=====================================================================

Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e il Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte e Sua Maesta' il Re del Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, PREAMBOLO DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; RISOLUTI ad insatura re una vasta cooperazione che contribuira' allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorira' il rafforzamento delle relazioni tra la Comunita' e la Giordania; DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunita' e la Giordania e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali; RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunita' internazionale ad un ordine economico piu' giusto e piu' equilibrato; HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: RENAAT VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina di Danimarca: JENS CHRISTENSEN, Ambasciatore, Direttore al Ministero; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-DIETRICH GENSCHER, Ministro federale degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: LOUIS DE GUIRINGAUD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana: ARNALDO FORLANI, Ministro degli Affari Esteri, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: GASTON THORN, Presidente e Ministro degli Affari Esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: MAX VAN DER STOEL, Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi; Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: ANTHONY CROSLAND M. P., Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Il Consiglio delle Comunita' Europee: ANTHONY CROSLAND M. P., Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee, Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; CLAUDE CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' Europee; Sua Maesta' il Re del Regno Hashemita di Giordania: NIJMEDDIN DAJANI, Ministro per l'Industria e il Commercio; ARTICOLO 1. Il presente Accordo tra la Comunita' e la Giordania si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonche' in quello degli scambi commerciali.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. La Comunita' e la Giordania instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Giordania con un'azione complementare a quelle gia' compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi piu' ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terra' conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorita' dei piani e dei programmi di sviluppo della Giordania; - dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi; - dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Giordania ed altri Stati.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. 1. La cooperazione tra la Comunita' e la Giordania si prefigge in particolare quanto segue: - partecipazione della Comunita' alle azioni intraprese dalla Giordania per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovra' rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Giordania e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese; - commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Giordania; - cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Giordania soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunita' alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Giordania; - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Giordania e della Comunita' per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo; - agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli di brevetti e di altre proprieta' industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati, con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita'; - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati; - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico; - partecipazione degli operatori della Comunita' ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse della Giordania ed a qualsiasi attivita' volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonche' buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori; - cooperazione nel settore della pesca; - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti; - reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione. 2. Il Consiglio di cooperazione e' incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso e' abilitato a prendere decisioni.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. La Comunita' partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Giordania nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialita' di una cooperazione triangolare.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Giordania e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunita'.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo: Tasso Calendario di riduzione ----------------------------------------------------------------- Alla data di entrata in vigore dell'Accordo. . . . . 80% Dal 1 luglio 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono: - per la Comunita' nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania alla data del 1 gennaio 1975; - per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti della Giordania il 1° gennaio 1972. 2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale. Fatta salva l'applicazione che la Comunita' deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo. 2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' dei prodotti originari della Giordania, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13. Si applicano alla Giordania le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI Massimali (in tonnellate)

55.09 Altri tessuti di cotone 100

2.

Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento. 3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio), 31.03 (concimi minerali o chimici fosfatici), ex 31.05 (concimi composti contenenti fosfati), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunita' si riserva la possibilita' d'istituire massimali. 4. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, puo' essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 5. Quando le importazioni nella Comunita' di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunita' ne informa il Consiglio di cooperazione. 6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15. 1. La Comunita' si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi; - all'atto di decisione prese nel quadro di una politica commerciale comune; - oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune. 2. In questa eventualita', la Comunita' garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo. Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte. 3. Fermo restando il paragrafo, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunita'.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari della Giordania, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota di riduzione per cento

05.04 07.01 07.05 08.01 08.02 ex 08.09 09.04 09.09 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci Ortaggi e piante mangerecce, freschi o re- frigerati: F. Legumi da granella, sgranati o in bac- cello: II. Fagioli: ex a) dal 1 ottobre al 30 giugno: dal 1 novembre al 30 aprile ex III. Altri: Fave (vicia faba maior) G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commesti- bili: ex II. Carote e navoni: Carote, dal 1 gennaio al 31 marzo ex H Cipolle, scalogni e altri: Cipolle, dal 1 febbraio al 30 aprile Agli, dal 1 febbraio al 31 maggio M. Pomodori: ex I. dal 1 novembre al 14 maggio: dal 1 dicembre al 31 marzo ex S. Pimenti e peperoni dolci: dal 15 novembre al 30 aprile ex T. altri: Melanzane, dal 15 gennaio al 30 aprile Zucche e zucchine, dal 1 dicembre al- l'ultimo giorno di febbraio Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: B. altri (esclusi quelli destinati alla se- mina) Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiu (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio: H. altri (manchi, mangoste e guaiave) Agrumi, freschi o secchi: ex A. Arance: fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementi- ne, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi: freschi ex C. Limoni: freschi D. Pompelmi e pomeli ex E. Altri: Lime e limette Altre frutta fresche: Cocomeri, dal 1 aprile al 15 giugno Pepe (del genere "Piper"); pimenti (del ge- nere "Capsicum" e del genere "Pimenta") A. non tritati ne macinati: II. Pimenti: c) altri Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro 80 60 40 40 50 50 60 40 60 60 80 40 60 60 40 80 80 50 80 80

2.

Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purche' sul mercato interno della Comunita' i prezzi dei limoni importati dalla Giordania, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unita' di conto per 100 kg. 3. Le tasse all'importazione diverse, dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunita' si riserva la possibilita' di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini. Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano applicabili. 4. Fino al 1 gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato C.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18. 1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti Paesi applicano alla Comunita' nella sua composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffaria raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sara' data dalla Comunita' all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunita' puo' modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo. In tal caso la Comunita' tiene conto, in modo appropriato degli interessi della Giordania. 2. Qualora la Comunita', in applicazione del paragrafo I, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, essa concede per le importazioni originarie della Giordania un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo. 3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari della Giordania, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'affetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Giordania concede alla Comunita', nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio. 3. Inoltre la Giordania puo' derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunita'.

Accordo-art. 22

ART. 22. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. La Giordania ha facolta' di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'. Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 23

ART. 23. Qualora la Giordania, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunita' come entita' unica.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24. In occasione degli esami di cui all'articolo 43 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilita' di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Giordania.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonche' il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore, o in Giordania, non sono soggetti a restrizioni.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, nonche' la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono pero' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30. 1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare e misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32. 2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica, o di difficolta' che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 32.

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficolta' di cui all'articolo 31 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli articoli 30 e 31, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 30 e 31 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 30 e 31, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33. In caso di serie difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati della Comunita', o in quella della Giordania, la Parte contraente, interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34. 1. E' istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' altresi' formulare le risoluzioni le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo. 3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35. 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto di rappresentanti delle Comunita' e degli Stati membri, nonche' di rappresentanti della Giordania. 2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunita' e la Giordania.

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalita' da stabilire nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessita', su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37. 1. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalita' e il funzionamento di questi comitati.

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed il Parlamento giordano.

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero. Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'Accordo. 2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, puo' adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza; b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari; c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Accordo-art. 42

ARTICOLO 42. Nei settori contemplati dall'Accordo: il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro societa'; il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Giordania non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' giordani.

Accordo-art. 43

ARTICOLO 43. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonche' gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1 gennaio 1980 e dal 1 gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

Accordo-art. 44

ARTICOLO 44. I Protocolli nn. 1 e 2, nonche' gli Allegati A, B e C sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che e' parte integrante dell'Accordo.

Accordo-art. 45

ARTICOLO 45. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validita' del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo-art. 46

ARTICOLO 46. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui e' d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno hascemita di Giordania.

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48. Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma. TIL BEKRAEFTELSE HERAF har urdertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten en Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Parte di provvedimento in formato grafico Udfaerdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds. Geschehen zu Brussel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsieben - undsiebzig. Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven. Fait a' Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixantedix - sept. Fatto a Bruxelles, addi' diciotto gennaio millenovecentosettanta - sette. Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig. Parte di provvedimento in formato grafico Pour Sa Majeste' le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE For Hendes Majestaet Danmarks Dronning Jens CHRISTENSEN Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich GENSCHER Pour le President de la Republique francaise Luis de GUIRINGAUD For the President of Ireland Garret FITZGERALD Per il Presidente della Repubblica italiana ARNALDO FORLANI Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Max van der STOEL For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Anthony CROSLAND For Radet for De europaeiske Faellesskaber Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil des Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Anthony CROSLAND Claude CHEYSSON Parte di provvedimento in formato grafico Nijmeddin DAJANI

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 ESCLUSI DAL REGIME DELL'ACCORDO

Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16

Numero della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI

ex 17.04 18.06 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 ex 21.01 21.06 ex 21.07 ex 22.02 29.04 35.05 38.12 38.19 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti sacca- rosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenen- ti cacao Estratti di malto Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semoli- ni, amidi, fecole o estratti di malto, anche addi- zionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso Paste alimentari Tapioca, compresa quella di fecola di patate Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "cornflakes" e simili Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fe- cola e prodotti simili Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della pa- netteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, mie- le, uova, materie grasse, formaggi o frutta Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti dal caffe e loro estratti: esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero- caseari, cereali o prodotti a base di cereali Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non al- coliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfona- ti, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubi- li o torrefatti; colle d'amido o di fecola Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chi- miche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non no- minati ne compresi altrove; prodotti residuali del- le industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati ne compresi altrove: T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III

(a) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunita', sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: a) da un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; b) da un elemento mobile.

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C DAZI MINIMI RESIDUI CHE POSSONO ESSERE APPLICATI AI TERMINI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 4

Numero della tariffa doganale DESIGNAZIONE DELLE MERCI Aliquota dei dazi

I. DANIMARCA. 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | | | | A. Arance: | | I. Arance dolci, fresche: | | a) dal 1 aprile al 30 aprile | 2,6% | b) dal 1 maggio al 15 maggio | 1,2% | c) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% | d) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % | II. altre: | | ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre: | | fresche | 3 % | ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: | | fresche | 4 % | | | ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i | | mandarini satsuma (o sazuma); clementine, | | wilkings, e altri simili ibridi di a- | | grumi: | | | | freschi | 4 % II. IRLANDA. 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | | | | A. Arance: | | I. Arance dolci, fresche: | | a) dal 1 aprile al 30 aprile | 2,6% | b) dal 1 maggio al 15 maggio | 1,2% | c) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% | d) dal 16 ottobre al 31 marzo | 4 % | II. altre: | | a) dal 1 aprile al 15 ottobre: | | 1. fresche | 3 % | b) dal 16 ottobre al 31 marzo: | | 1. fresche | 4 % | | | B. Mandarini, compresi i tangerini e i man- | | darini satzuma (o sazuma); clementi- | | ne, wilkings, e altri simili ibridi di | | agrumi: | | I. freschi | 4 % III. REGNO UNITO. 08.02 | Agrumi, freschi o secchi: | | | | A. Arance: | | I. Arance dolci, fresche: | | a) dal 1° aprile al 30 aprile | 2,6% | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | b) dal 1 maggio al 15 maggio | 1,2% | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | c) dal 16 maggio al 15 ottobre | 0,8% | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | d) dal 16 ottobre al 31 marzo | | 1. dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | 2. dal 1 dicembre al 31 marzo | 4,4% | | | II. altre: | | a) dal 1 aprile al 15 ottobre: | | 1. fresche | 3 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | b) dal 16 ottobre al 31 marzo: | | 1. fresche: | | aa) dal 16 ottobre al 30 novembre | 4 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | | | bb) dal 1 dicembre al 31 marzo | 4,4% | | | B. Mandarini, compresi i tangerini e i man- | | darini satsuma (o sazuma); clementi- | | ne, wilkings, e altri simili ibridi di | | agrumi: | | I. freschi: | | a) dal 1 aprile al 30 novembre | 4 % | | con risc. | | min. di | | 0,0688 | | £/100 kg | b) dal 1° dicembre al 31 marzo | 4,4% | |

Protocollo n. 1-art. 1

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA ARTICOLO 1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunita' partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Giordania.

Protocollo n. 1-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadra' il 31 ottobre 1981, potra' essere impegnato un importo complessivo di 40 milioni di unita' di conto europee a concorrenza di: a) 18 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli investimenti, qui di seguito denominata "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto; b) 4 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali; c) 18 milioni di unita' di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili. Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b). 2. I prestiti di cui al paragrafo I, lettera a) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

Protocollo n. 1-art. 3

ARTICOLO 3. 1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 e' utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Giordania e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo, cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Giordania, azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunita' sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Protocollo n. 1-art. 4

ARTICOLO 4. Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

Protocollo n. 1-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente piu' elevato. 2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sara' utilizzata sino ad esaurimento, con modalita' identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

Protocollo n. 1-art. 6

ARTICOLO 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse e' fissato all'1 per cento. 3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi giordani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunita', in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

Protocollo n. 1-art. 7

ARTICOLO 7. Il contributo della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti puo', con l'accordo della Giordania, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Giordania, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Protocollo n. 1-art. 8

ARTICOLO 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: lo Stato giordano; b) con l'accordo dello Stato giordano, per progetti ed azioni da esso approvati: gli organismi pubblici di sviluppo della Giordania; gli organismi privati che operano in Giordania per lo sviluppo economico e sociale; le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione giordana; le associazioni di produttori cittadini giordani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; i borsisti e tirocinanti inviati dalla Giordania nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Protocollo n. 1-art. 9

ARTICOLO 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' e la Giordania definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo della Giordania. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Giordania, ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Giordania o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

Protocollo n. 1-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo della Giordania, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunita'. 2. La Comunita' istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato giordano e con i beneficiari, in conformita' degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

Protocollo n. 1-art. 11

ARTICOLO 11. La Giordania o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un fiananziamento a titolo del presente Protocollo. La Comunita' si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

Protocollo n. 1-art. 12

ARTICOLO 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dalla Comunita', alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Giordania. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese giordane alla esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese giordane, puo' essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunita', una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata puo' essere organizzata per bandi di gara la cui stima e' inferiore a 1.000.000 di unita' di conto europee. 3. In casi eccezionali puo' essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunita'. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi puo' essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunita' partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

Protocollo n. 1-art. 13

ARTICOLO 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, la Giordania riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunita', un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

Protocollo n. 1-art. 14

ARTICOLO 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato giordano puo' essere subordinata, da parte della Comunita', alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Protocollo n. 1-art. 15

ARTICOLO 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, la Giordania s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

Protocollo n. 1-art. 16

ARTICOLO 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Protocollo n. 2-art. 1

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)