DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 826

Type DPR
Publication 1978-10-02
Ultimo aggiornamento 1978-12-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 220. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali, il cui esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 228, 229, 230, 231, 232 e 233, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 228. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 229. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 230. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. Art. 231. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 232. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia. Insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: Insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia. Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi). Insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori). Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: Insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche. Insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia II. Art. 233. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 250, 251 e 252, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 250. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di gerontologia e geriatria e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno allo inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 251. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia; principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore; anatomia e istologia patologica I; biologia della senescenza I; fisiopatologia I; geriatria sociale I; semeiotica I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I. 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria; anatomia e istologia patologica II; biologia della senescenza II; fisiopatologia II; geriatria sociale II; semeiotica II; radiologia e radioterapia I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno: neurologia; principi e tecniche della riabilitazione neurologica; psicologia; radiologia e radioterapia II; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I; terapia medica I; pratica geriatrica extraospedaliera I. 4° Anno: chirurgia geriatrica; formazione degli operatori geriatrici; principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori; principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia; psicogeriatria; clinica geriatrica II; terapia medica II; pratica geriatrica extraospedaliera II. Art. 252. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1978

Registro n. 131 Istruzione, foglio n. 47

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