La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.