DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915
Art. 95. Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno. Nei casi di cui al precedente comma la liquidazione dell'assegno e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato. Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell'assegno al decorato dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come corrisposte al decorato.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 96
Art. 96. Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle Forze armate, l'amministrazione competente da' notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza. La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 97
Art. 97. Inizio del procedimento di liquidazione Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o d'ufficio. All'atto della liquidazione della pensione, sono liquidati anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento del diritto a pensione risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi. Le domande tendenti al riconoscimento di diritti in materia di pensioni di guerra e di assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra, devono essere presentate al Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti, a termini del presente testo unico, a quest'ultima. Le domande di cui al precedente comma, possono anche essere spedite a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale. In tal caso, dell'avvenuta consegna fa fede il bollo dell'ufficio postale e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni e degli assegni previsti dal presente testo unico nonche' il pagamento di detti trattamenti sano esenti da qualsiasi tassa, imposta o diritto a favore di chiunque.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 98
Art. 98. Liquidazione d'ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermita' riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare, al termine dell'eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza, e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione o assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d'ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 99
Art. 99. Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi Fuori dai casi previsti dal precedente art. 98, per il riconoscimento del diritto a pensione gli interessati debbono presentare apposita domanda. Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno o indennita' di guerra si prescrive((,)) per i militari, dopo trascorsi i cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra comunque avvenuta e, per i civili, trascorsi i cinque anni dal verificarsi degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Per i militari di carriera i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra o attinente alla guerra una invalidita' debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo. Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidita' di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermita' che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' elevato ad anni dieci. Per i minori ed i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 100
Art. 100. Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra La domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione di irreperibilita' e' stata notificata al richiedente. Se la domanda e' prodotta oltre un anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o allo stato di inabilita' dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilita' presunta per eta', dalla data di compimento del 65° anno. Quando le altre condizioni generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni. Se la domanda e' prodotta entro un anno dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data; ove la domanda sia prodotta oltre l'anno, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. In ogni caso, le lesioni, ferite o infermita' dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, devono essere state constatate dalle competenti autorita' militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo conseguente ad una infermita' contratta nelle circostanze indicato nel penultimo comma del precedente art. 99, il termine di cui al presente comma e' di anni dieci. Per i minori e dementi i termini di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma, rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 101
Art. 101. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 102
Art. 102. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))((13))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 103
Art. 103. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 104
Art. 104. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 105
Art. 105. Commissioni mediche per le pensioni di guerra Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto tra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110. La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo. Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della [legge 13 maggio 1978, n. 180](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180), la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato. La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'. Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377))) Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 106
Art. 106. Commissione medica superiore Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialita' relative alle lesioni o infermita' in esame, di liberi docenti universitari, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purche' docenti universitari ovvero purche' specializzati in materie relative alle lesioni o infermita' in esame. Un quarto dei membri della commissione predetta e' scelto tra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro puo' integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109. La commissione e' presieduta da un tenente generale medico. (20) ((22))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 107
Art. 107. Funzionamento della commissione medica superiore La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri. Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame. Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. ((Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava. Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita')).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 108
Art. 108. Nomina dei membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore - Emolumenti ad essi spettanti Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le Pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo, anche se appartenenti al ruolo d'onore, sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al precedente comma, gli ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi della [legge 24 maggio 1970, n. 336](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-24;336), e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere richiamati in servizio a termini dell'[art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;355~art1). I richiami in servizio di cui ai precedenti commi sono effettuati per un periodo non superiore ad anni cinque e possono essere rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il limite di eta' previsto dall'[art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art63), per le varie categorie di ufficiali medici. In relazione al sopravvenuto mutamento delle esigenze di servizio, la competente autorita', su richiesta del Ministro del tesoro, puo' disporre in qualunque tempo la cessazione dal servizio degli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi. Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore, non dipendenti dallo Stato, e' dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma nonche' l'emolumento mensile da liquidarsi, ove competa, ai sanitari civili che, ai sensi del sesto comma del precedente art. 105 ((,))vengano nominati presidenti delle commissioni mediche. L'onere per stipendi ed indennita' dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al quinto comma, per l'emolumento eventualmente spettante ai sanitari nominati presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e per il funzionamento in genere delle commissioni stesse e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 109
Art. 109. Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore ((Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834~art22), puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati)). I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 750 anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 750 anno di eta', ma non oltre il 78ª anno di eta', nel limite di 4 unita' e purche' non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110. L'attivita' svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-12-29;1092) e non e' incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attivita' prevista dalla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833), concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 110
Art. 110. Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore ((Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unita' per la commissione medica superiore e di duecentoventi unita' per le commissioni mediche periferiche. Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici. La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo)).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 111
Art. 111. Decadenza dal diritto agli accertamenti sanitari per mancata presentazione a visita medica Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno temporaneo, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza dell'assegno gia' attribuito, se tale termine sia piu' favorevole, questi, per ottenere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari per scadenza, deve presentare apposita domanda e la liquidazione dell'eventuale trattamento spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e l'eventuale piu' favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le commissioni mediche di cui all'art. 105 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 112
Art. 112. Procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno Nei casi previsti dall'art. 81 ((salvo quello indicato nel nono comma del presente articolo)) la revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno e' disposta dal Ministro del tesoro su proposta del comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale devono far parte almeno due magistrati della Corte dei conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, scelti tra i membri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 102. Qualora il Ministro del tesoro ritenga che sussistano elementi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 81, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione, costituito in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti gia' autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia all'autorita' giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro del tesoro puo', in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti gia' autorizzati dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale. Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie o documenti. Ove lo richieda, l'interessato puo' essere udito personalmente ed a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato. Sulla proposta del comitato il Ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al procuratore generale della Corte dei conti. Avverso tale decisione e' ammesso, da parte degli interessati e del procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 116. La procedura di cui ai commi precedenti deve essere seguita anche per la revoca o modifica dei provvedimenti di liquidazione di pensione o assegni di guerra adottati dalle Direzioni provinciali del tesoro salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi su proposta del comitato di liquidazione di cui all'art. 102, puo', nel caso in cui faccia luogo alla sospensione cautelare di cui al secondo comma del presente articolo, disporre, ove gli interessati ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni economiche di cui al precedente art. 70 ((e successive modificazioni)) , la corresponsione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda, di un assegno a titolo alimentare in misura da determinarsi in relazione al trattamento pensionistico che spetti legittimamente all'interessato o che potrebbe a questi spettare. Detto assegno e' recuperato integralmente sull'eventuale trattamento pensionistico da liquidarsi all'interessato a conclusione del procedimento di cui al presente articolo. ((Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento puo' essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorita' che l'ha emanato. I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione)).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 113
Art. 113. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 114
Art. 114. Segnalazione della Corte dei conti ai fini dell'eventuale procedimento di revoca Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi·luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 115
Art. 115. Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377) Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377) In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 AGOSTO 2000, N.236](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-18;236))) COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834) COME MODIFICATO DALLA [L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 116
Art. 116. Ricorso alla Corte dei conti ((Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento)). La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dal sindaco, dal segretario comunale o da loro delegati o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere proseguito dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. L'atto di prosecuzione deve essere depositato nella segreteria della Corte dei conti nel termine perentorio di un anno dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti il processo si estingue. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della legge tributaria sulle successioni, approvata con [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;637), e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dal coniuge o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834) COME MODIFICATO DALLA [L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656))). Nel ricorso giurisdizionale possono farsi anche deduzioni nuove rispetto a quelle del ricorso gerarchico.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 117
Art. 117. Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria. ((Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla piu' recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la su indicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso e' ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purche' la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario)). Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto contro il primo provvedimento e questo sia stato notificato posteriormente a quello emesso in un tempo successivo.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 118
Art. 118. Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti. Le predette sezioni decidono con un numero di cinque votanti, dei quali non piu' di due primi referendari o referendari. I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato. La segreteria della sezione alla quale il ricorso e' stato assegnato, da' comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso stesso all'amministrazione. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'amministrazione trasmette alla segreteria suddetta il fascicolo degli atti. Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 119
Art. 119. Notificazione dei provvedimenti (( Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennita' disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalita' previste dalla [legge 20 novembre 1982, n. 890](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890))).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 120
Art. 120. Controllo sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro ((I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono sottoposti al riscontro delle ragionerie provinciali dello Stato ed al controllo della Corte dei conti. I provvedimenti di cui al primo comma acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute e sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimita' in via successiva. Sono esclusi dal riscontro e dal controllo di cui al precedente primo comma i provvedimenti adottati in via provvisoria)).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 121
Art. 121. Pagamento della pensione e degli assegni ((L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum, l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69 e gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;423~art8))).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 122
Art. 122. Autorizzazione del pagamento della pensione e degli assegni I provvedimenti di prima liquidazione di pensione o di assegno di guerra nonche' quelli relativi a variazioni di trattamenti gia' conferiti costituiscono autorizzazione di pagamento per le direzioni provinciali del tesoro. Tuttavia, fino a quando non saranno emanate disposizioni per la modifica della procedura concernente il pagamento delle pensioni a carico dello Stato prevista dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, gli uffici competenti continueranno ad emettere, in deroga alla disposizione di cui al primo comma, il ruolo di iscrizione relativo al primo pagamento di pensione o di assegno.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 123
Art. 123. Corresponsione dei ratei lasciati insoluti e dei trattamenti liquidati posteriormente alla morte del titolare In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno temporaneo il rateo di trattamento pensionistico, ivi compresi gli assegni accessori, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata separazione personale a lui addebitabile con sentenza passata in giudicato. In mancanza del coniuge ovvero quando nei confronti di questi sia intervenuta la predetta sentenza di separazione, il rateo lasciato insoluto spetta ai figli del pensionato. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo e' devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le norme di legge in materia di successione. La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi in cui il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico venga emesso dopo l'avvenuto decesso del titolare in tale ipotesi il rateo e' devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le norme di legge in materia di successione.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 124
Art. 124. Riscontro della Corte dei conti sui titoli di spesa relativi a liquidazione di indennita' una tantum Gli ordinativi diretti emessi per la liquidazione di indennita' per una volta tanto sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti per l'accertamento sulla regolarita' formale del titolo di spesa estinto. Detti ordinativi, dopo il visto di impegno della ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, sono trasmessi ai competenti organi per il pagamento.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 125
Art. 125. Esenzione dalle tasse postali Le corrispondenze concernenti i procedimenti amministrativi di cui al presente testo unico, spedite dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra all'indirizzo degli interessati, hanno corso senza affrancatura, purche' siano munite di apposito contrassegno. Al rimborso delle relative tasse postali a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede il Ministero del tesoro in base a convenzione.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 126
Art. 126. Certificazione I documenti militari, sanitari, di stato civile e tutti gli altri documenti necessari per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere i trattamenti previsti dal presente testo unico sono acquisiti d'ufficio. Gli enti militari e gli istituti ospedalieri debbono trasmettere la certificazione, agli uffici richiedenti, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Gli interessati, allo scopo di rendere piu' sollecito il completamento dell'istruttoria, possono direttamente chiedere ai competenti uffici comunali il rilascio, ad uso esclusivo di pensione di guerra e con esenzione da ogni diritto e tassa, dei documenti anagrafici o di stato civile, occorrenti per la definizione delle domande intese a conseguire trattamento pensionistico di guerra.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 127
Art. 127. Termini per la presentazione delle domande di pensione diretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico Le domande per conseguire trattamento pensionistico diretto di guerra riguardanti eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico possono essere presentate entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se piu' favorevoli, i termini previsti dal secondo, terzo e quinto comma dell'art. 99 del presente testo unico. Per i soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 3 del presente testo unico il termine di cui al secondo comma dell'art. 99 decorre, se piu' favorevole, dalla data in cui e' avvenuta la notifica del provvedimento di riconoscimento della necessaria qualifica. Le domande di cui al precedente comma sono ammesse sempreche' le lesioni, le ferite e le infermita' dalle quali e' derivata l'invalidita' siano state constatate dalle competenti autorita' militari o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi indicati negli articoli 8 e 9. Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infermita' che risulti contratta durante il servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui al precedente comma e' di anni dieci. Nei confronti degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari, degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose e ideologiche, dei partigiani e dei patrioti, per la constatazione sanitaria delle lesioni, ferite o infermita' che si assumano conseguenti allo stato di cattivita' sofferta o alla partecipazione all'attivita' partigiana si prescinde dal termine di cui al secondo comma del presente articolo. Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato entro il termine di cui al secondo comma abbia subito ricovero ospedaliero o accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, si prescinde dal predetto termine. In tale ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidita' denunciate, puo' tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidita' medesime e di ogni altro elemento di prova. Per i minori e i dementi i termini di cui la presente articolo restano sospesi finche' duri la incapacita' di agire.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 128
Art. 128. Termini per la presentazione delle domande di pensione indiretta per eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico I congiunti del militare o del civile deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico i quali, alla data medesima, siano in possesso dei prescritti requisiti, possono produrre domanda intesa a conseguire il trattamento pensionistico entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se pie' favorevoli, i termini previsti dal primo, terzo e quarto comma dell'art. 100 del presente testo unico. Per i minori e i dementi il termine di cui ((al)) comma precedente rimane sospeso finche' duri l'incapacita' di agire. Le domande di cui al presente articolo sono ammesse sempreche' le lesioni, ferite o infermita' dalle quali e' derivata la morte del militare e del civile siano state constatate nei modi e nei termini previsti nel secondo e terzo comma del precedente art. 127 ovvero si verifichino le circostanze di cui al quarto o al quinto comma dell'articolo stesso.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 129
Art. 129. Termine per la revisione amministrativo dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale La revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale di cui all'[art. 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art13), deve essere ultimata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Qualora, allo scadere del predetto termine non sia stato possibile, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra, completare la necessaria istruttoria, i provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura della predetta direzione generale, alla Corte dei conti per la definizione del ricorso giurisdizionale anche sulla base della documentazione eventualmente acquisita in sede di revisione.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 130
Art. 130. Liquidazione di indennita' per una volta tanto e di assegno rinnovabile riferiti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico Ove debba farsi luogo a liquidazione di indennita' per una volta tanto su domanda presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, l'importo di ogni annualita' di 8ª categoria da conferirsi a detto titolo, non puo' in alcun caso essere inferiore a quello previsto, per tale categoria, dalla tabella C, annessa alla [legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313). Nell'ipotesi in cui debba farsi luogo, su domande prodotte prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, a liquidazione di assegni rinnovabili non commutabili in pensione per sopravvenuta guarigione o perche' l'invalidita' risulti, alla scadenza, ascrivibile alla tabella B, l'ammontare di detti assegni non puo' essere inferiore a quello previsto dalla tabella C, annessa alla [legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313). Restano terme le liquidazioni effettuate con provvedimento emesso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 131
Art. 131. Cumulabilita' detta pensione di guerra con la pensione di riforma La pensione di guerra e' cumulabile con la pensione di riforma di cui all'art. 96 del testo unico approvato con [regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70), liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-12-29;1092).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 132
Art. 132. Minore eta' ai fini del trattamento pensionistico di guerra Ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra e ad ogni altro beneficio previsto dal presente testo unico si considerano minorenni coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di eta'.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 133
Art. 133. Fatti disciplinati dal testo unico e data di entrata in vigore. Applicazione delle disposizioni piu' favorevoli Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui al presente testo unico si applicano a tutti i casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia sorto o sorga per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma i nuovi e maggiori benefici sono accordati dal 1 gennaio 1979, sempreche' gli interessati si trovino nelle condizioni richieste dal testo unico stesso per conseguire detti benefici. A decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, sono soppressi i seguenti assegni: l'assegno di previdenza di cui agli [articoli 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art20), [46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art46), [54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art54), [60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art60), [65](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art65) e [66 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art66), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico; l'assegno di incollocamento di cui all'[art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art22), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo Unico; l'assegno di cura di cui all'[art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art16), e successive modificazioni e integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico; l'assegno complementare di cui all'[art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art11), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nella tabella C annessa al presente testo unico; l'assegno speciale annuo previsto dalla [legge 18 ottobre 1969, n. 751](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-18;751), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E annessa al presente testo unico; l'assegno supplementare di cui all'[art. 8 della legge 29 novembre 1977, n. 875](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art8), in quanto sostituito dall'assegno di maggiorazione istituito dall'art. 39 del presente testo unico; l'assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al [terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art21-com3), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sostituito dal trattamento previsto dall'art. 134 del presente testo unico. Le tabelle I ed L annesse al presente testo unico si applicano, nei riguardi dei soggetti previsti dal terzo comma del successivo art. 135, con effetto dal 1 gennaio 1979. Dalla stessa data del 1 gennaio 1979 sono soppresse tutte le tabelle annesse alla citata legge n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altro assegno previsto dalla legge stessa limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del precedente secondo comma, agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo, un trattamento piu' favorevole ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico. A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i piu' favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dal presente testo unico, sono corrisposti d'ufficio, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento piu' favorevole e' conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del tesoro. Le piu' favorevoli assegnazioni delle invalidita' alle tabelle A, E ed F-1, previste dal presente testo unico, sono effettuate a domanda.((3)) L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni piu' favorevoli introdotte dal presente testo unico deve essere richiesta, con apposita domanda, al Ministero del tesoro. Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine del presente testo unico, dalle direzioni provinciali del tesoro. La domanda di cui al sesto ed all'ottavo comma del presente articolo deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Se la domanda di cui ai precedenti sesto, settimo ed ottavo comma sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le piu' favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 134
Art. 134. Attribuzione del trattamento di incollocabilita' agli invalidi, ex incollocabili, titolari dell'assegno pari al minimo INPS A favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal [terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art21-com3), e' liquidato a vita, d'ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del presente testo unico.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 135
Art. 135. Salvaguardia dei diritti quesiti In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nel presente testo unico richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore del testo unico medesimo. Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente testo unico ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore, salvo quanto previsto dal comma successivo. Agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro di cui agli articoli 45 e 51 che non siano in possesso del requisito delle condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, e' liquidato il trattamento previsto, rispettivamente, dalla tabella I e dalla tabella L, annesse ((al)) presente testo unico. In tutti i casi in cui una pensione debba essere ripartita tra piu' soggetti e per alcuni di essi trovino applicazione i commi precedenti, le quote attribuite ai soggetti medesimi devono essere calcolate sulla base degli importi ad essi spettanti a termini dei commi stessi. La differenza tra l'importo della maggiore quota che sarebbe ad essi spettata qualora si fossero trovati nelle condizioni richieste dal presente testo unico e l'importo della quota calcolata in base al presente comma, viene divisa in parti uguali tra gli altri compartecipi. Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano titolari, in aggiunta alla pensione di guerra, dell'aumento di integrazione di cui agli articoli 22 e 43 nonche' a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal sesto comma del precedente art. 133, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dal presente testo unico a decorrere dal 1 gennaio 1979. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra, in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dal presente testo unico, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali titolari. Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento gli attuali titolari e' inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari. Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente testo unico, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso. Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 133, alla vedova ed agli orfani degli invalidi di guerra di 1ª categoria che, alla data del 1 gennaio 1979, fruiscano dello speciale trattamento previsto dall'[art. 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art43), e successive modificazioni, viene conservato, se piu' favorevole, il trattamento stesso nella misura fruita fino alla scadenza del triennio di cui al citato art. 43. In tutti gli altri casi, ai soggetti indicati nel presente comma viene liquidato il trattamento ad essi spettante ai sensi del precedente art. 38 o del ((quarto)) comma dell'art. 133 del presente testo unico. Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente testo unico, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 136
Art. 136. Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in base a disposizioni modificate dal testo unico medesimo sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti. Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda sempreche' questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero, se piu' favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 137
Art. 137. Norme abrogate. Proroga eccezionale Sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, tutte le disposizioni di cui alla [legge 18 marzo 1968, n. 313](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313), e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle espressamente richiamate nel testo unico medesimo e quelle concernenti l'applicazione del disposto dei precedenti articoli 133 e 135. Dalla anzidetta data e' altresi' abrogata ogni altra disposizione legislativa in materia di pensione di guerra che sia contraria o non compatibile con le norme contenute nel presente testo unico. La composizione ed il funzionamento degli organi collegiali, previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, nonche' i compensi spettanti ai componenti degli organi stessi continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico fino a quando non saranno emanati, da parte delle competenti autorita', i prescritti decreti in esecuzione delle norme contenute negli articoli del testo unico medesimo che disciplinano la materia. Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui al presente testo unico sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempreche' queste non contrastino con quelle contenute nel testo unico stesso. Per gli invalidi di guerra restano in vigore le eccezioni stabilite dall'[art. 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-08-18;1175~art26), convertito nella [legge 5 maggio 1949, n. 178](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-05;178), e successive modificazioni.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 138
Art. 138. Decorrenza dell'applicazione dell'[art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art11) La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'[art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art11), costituisce interpretazione autentica della precedente normativa in materia ed e' applicabile anche ai casi gia' disciplinati dal [quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art25-com5). Le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennita' integrativa speciale in base al disposto del [quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art25-com5), e non dovute ai sensi dell'art. 11 della predetta [legge 29 novembre 1977, n. 875](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875), sono abbuonate.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 139
Art. 139. Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste L'indennizzo da liquidarsi ai sensi del [secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-10-06;2043~art13-com2), modificato dall'articolo unico della [legge 14 marzo 1968, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-14;211), a favore dei cittadini italiani che non abbiano potuto produrre la relativa domanda nei termini prescritti per cause di comprovata forza maggiore o che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla provvidenza a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministro del tesoro di cui al secondo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e' concesso senza far luogo ad ulteriore stato di riparto. L'indennizzo e' liquidato nelle misure e con i criteri stabiliti per l'attribuzione delle singole quote ai beneficiari della ripartizione principale effettuata ai sensi dell'art. 10 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 2043. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo versato dalla Repubblica federale tedesca da erogarsi ai sensi della [legge 6 febbraio 1963, n. 404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-06;404)". Tali disponibilita', valutabili al 31 dicembre 1978 in circa 670 milioni di lire, saranno versate all'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1979 con imputazione al cap. 2368 (entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro) per essere successivamente iscritte al cap. 6172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sul quale graveranno gli indennizzi di cui al precedente primo comma. L'eventuale onere eccedente le predette disponibilita' fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo art. 140. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.((5))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 140
Art. 140. Copertura finanziaria In relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della legge finanziaria dell'anno 1979, all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 484 miliardi per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Tabella A
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