DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915

Type DPR
Publication 1978-12-23
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 141
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Art. 34. Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 ad altri soggetti Le norme di cui all'art. 33 si applicano altresi' ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono. Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 33 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 35

Art. 35. Facolta' di opzione fra trattamento pensionistico e indennita' dovute da Stati esteri Nei casi di invalidita' o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in formazioni militari impiegate per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui all'art. 30 e al successivo art. 36, fra il trattamento stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dell'O.N.U. o dei Governi di detti territori. L'opzione per il trattamento pensionistico di guerra implica rinuncia all'indennita'. In tal caso le somme pagate dall'O.N.U. o dai Governi esteri sono devolute all'erario. Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte o per conto di Governi esteri o istituti assi curativi esteri purche' non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore degli interessati.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 36

Art. 36. Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'autorita' giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 37

Art. 37. Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G. La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile. Agli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti.(4) ((Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purche' risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volonta' delle parti. Le medesime disposizioni sono altresi' applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternita')). (4)

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 38

Art. 38. Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di 1ª categoria Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduti poi cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso siano titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377))) Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra. (5) COMMA ABROGATO DALLA [L. 6 OTTOBRE 1986, N.656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656)

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 39

Art. 39. Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani Alla vedova, alla vedova assimilata ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa di guerra nonche' alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta di cui all'annessa tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di L. 474.000 annue.((5)) Qualora la vedova e gli orfani fruiscano gia' del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo e' liquidato, in presenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. L'assegno di maggiorazione puo' essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento. I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso. Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 40

Art. 40. Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio La vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermita', non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per I civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione. La vedova ha altresi' diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.((9))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 41

Art. 41. Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32, 33 e 34 Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 32, 33 e 34, abbiano acquistato il diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilita' ad essi spettante, conseguono, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione di guerra. ((Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani e' liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, con l'aumento di anni sei nei casi in cui questo e' previsto per il dante causa)). L'assegno integratore e' liquidato dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di conferimento della pensione di guerra, l'assegno di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 42

Art. 42. Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70.((10)) Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 43

Art. 43. Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta alla pensione di guerra spettante, e' liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 144.000 per ciascun orfano finche' minorenne. L'aumento di cui al comma precedente spetta anche per gli orfani che abbiano superato la minore eta' purche', in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70. Nel caso di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 650 anno di eta'. L'aumento di integrazione compete, altresi', per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. L'aumento di integrazione e' liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e' prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 44

Art. 44. Diritto a pensione dei figli. Cumulabilita' delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano, altresi', privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art 43. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'. Per il calcolo dell'aumento di integrazione di cui all'art. 43 il primo orfano non viene computato. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto a conseguire due distinti trattamenti pensionistici.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 45

Art. 45. Diritto a pensione dei figli maggiorenni Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. Nei casi di inabilita' temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilita' e' da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 46

Art. 46. Figli equiparati ai legittimi I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di eta' da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagiono' la morte del militare o del civile.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 47

Art. 47. Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 37. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto. Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato. L'aumento di integrazione di cui all'art. 43 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi. Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 48

Art. 48. Vedova priva di potesta' sui figli. Poteri dell'autorita' giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione Se la vedova e' privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla potesta' sul figlio, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui puo' disporre, l'autorita' giudiziaria competente, in applicazione della [legge 13 marzo 1958, n. 365](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365), e successive modificazioni, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'art. 47. L'autorita' giudiziaria, nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, puo' ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente all'istituto. Analogo provvedimento l'autorita' giudiziaria puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli [articoli 147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art147) e [148 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art148). Le ordinanze dell'autorita' giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 49

Art. 49. Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 43, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso. Agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono, altresi', nel caso in cui la vedova alla quale sia stato attribuito il trattamento pensionistico venga a perderne il diritto, a liquidare a favore degli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46 che ne facciano richiesta, la pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti non risultino inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 50

Art. 50. Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per invalidita' di guerra Nei casi di cui agli articoli 37, 44, 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª alla 8ª categoria, e' liquidato, in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella N o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 135, nella misura prevista dalla allegata tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 51

Art. 51. Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra Quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella N purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Il trattamento di cui alla tabella N non spetti alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stati pronunciata separazione personale a lei addebitabile.((11)) Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle con dizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46. Nel caso in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli equi parati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui a primo comma del presente articolo viene ripartito in base a criteri stabiliti dall'art. 47. L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi. Alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale. Ove da parte dell'amministrazione centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione gia' attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento del trattamento provvisorio di cui a comma precedente. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e sempreche' non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione gia' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero di partita contabile gia' attribuito in precedenza dalla direzione provinciale del tesoro. Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura piu' favorevole. Il trattamento economico di cui alla tabella N, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad altre nozze.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 52

Art. 52. Integrazione della pensione di cui alla tabella N per coesistenza di prole In caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 51, e' liquidato a domanda, un aumento di integrazione di annue L. 72.000 per ciascun orfano finche' minorenne. L'aumento di integrazione di cui al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore eta' purche', in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70. Nei casi di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al raggiungimento del 65° anno di eta'. L'aumento di integrazione compete, altresi', per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di eta'. L'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla tabella N siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art. 51. Per il calcolo dell'aumento di integrazione il primo orfano non viene computato. L'aumento di integrazione e' liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e' prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento economico di cui alla annessa tabella N, l'aumento di integrazione previsto dal presente articolo e' liquidate, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 53

Art. 53. Perdita del diritto a pensione dei figli Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore eta' salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 54

Art. 54. Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100. Il riparto tra piu' aventi diritto ad una pensione o ad un assegno gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 55

Art. 55. Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonche' al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita'.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 56

Art. 56. Indennita' speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate Ai titolari di pensione di guerra indiretta di cui alla tabella G, annessa al presente testo unico, che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 e' liquidata, a domanda, una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre. L'indennita' ((speciale)) pari ad una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre compete, a domanda, anche alla vedova e agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella N, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. La domanda di cui ai precedenti commi e' utile per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni pro scritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa. Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 57

Art. 57. Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge e figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, e' liquidata: a) al padre che abbia raggiunto l'eta' di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12; b) alla madre vedova; c)((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 6 OTTOBRE 1986, N.656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656))) Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi 1 genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori. Quando il militare od il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto. Nel calcolare l'eta' del padre, dell'equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. La misura del trattamento economico di cui al primo comma e' determinata dall'annessa tabella M.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 58

Art. 58. Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro. Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 59

Art. 59. Equiparazione ai genitori legittimi Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza di genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte. In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato. In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 60

Art. 60. Genitori separati, madre vedova passate a nuove nozze Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del tiglio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. ((18)) Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. ((18)) In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze Ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 61

Art. 61. Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, e' liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata tabella S, purche' sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58. La pensione di cui al precedente comma non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 30 e successivi. La pensione speciale e' elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento e' liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 62

Art. 62. Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra Il genitore di piu' militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. ((Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 90% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo)). Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione sempreche' si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 63

Art. 63. Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o piu' figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui al precedente art. 62. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la liquidazione e', peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, essa viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 62 sono liquidati dall'amministrazione del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 64

Art. 64. Genitore rimasto privo di prole Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete aumentata della meta'. Il genitore che abbia perduto l'unico figlio, ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 65

Art. 65. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 6 OTTOBRE 1986, N.656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656)))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 66

Art. 66. Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'art. 65. Qualora non esistano collaterali con diritto a pensione, la pensione gia' fruita dal genitore si devolve a favore del patrigno o della matrigna di cui al terzo comma dell'art. 57 sempreche' questi siano in possesso dei requisiti richiesti. Al consolidamento e alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 67

Art. 67. Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre Perdono il diritto a pensione i fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore eta' e la madre che contragga matrimonio salvo quanto previsto dall'art. 65 e dall'ultimo comma dell'art. 60.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 68

Art. 68. Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100. Il riparto, tra piu' aventi diritto, di un trattamento pensionistico gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiano, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 69

Art. 69. Indennita' speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate Ai titolari del trattamento pensionistico indiretto di cui al presente titolo che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 e' liquidata, a domanda, una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre. La domanda di cui al comma precedente e' utile per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve con tenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa. Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 70

Art. 70. Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art10), e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000. (3a) (5) ((7)) Il Ministro del tesoro puo', con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche. Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorita' consolare.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 71

Art. 71. Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente testo unico. Nel caso di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita' che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nel primo e secondo comma dell'art. 10 del presente testo unico e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte. Per i militari, nei confronti dei quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita', e per i civili la scomparsa puo' essere comprovata mediante atto di notorieta' ricevuto in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 72

Art. 72. Irripetibilita' degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l'esistenza in vita Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione e' revocata con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi all'interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo. Nelle ipotesi in cui ai militari od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi assegni arretrati a carico dello Stato, le rate gia' corrisposte a titolo di pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare o del civile e' avvenuta in un tempo successivo a quello della presunta morte.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 73

Art. 73. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 74

Art. 74. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834)))((3))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 75

Art. 75. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834)))((3))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 76

Art. 76. Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra L'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennita' di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 77

Art. 77. Irrilevanza dei redditi pensionistici ((Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali)). Restano ferme le disposizioni di cui all'[art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-03-02;30~art3), convertito con modificazioni in. [Legge 16 aprile 1974, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-04-16;114).

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 78

Art. 78. Modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell'eventuale attribuzione di trattamento piu' favorevole I provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono, ai fini della liquidazione dei trattamenti stessi o di trattamenti piu' favorevoli e salvi, comunque, i diritti riconosciuti, essere modificati o revocati d'ufficio, da parte della stessa autorita' che li ha emanati, quando ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettera a), b), c) del successivo art. 81. L'eventuale nuova liquidazione ha effetto dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra. Le richieste avanzate dagli interessati intese ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti ed i ricorsi gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili hanno valore di denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e), del successivo art. 81 e' ammesso, su domanda degli interessati, il riesame dei relativi provvedimenti. Il riesame a richiesta degli interessati e' ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame. Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine previsto dal successivo art. 100 e producono effetti, in caso di accoglimento, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. La revisione a domanda di parte e' ammessa anche nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), del successivo art. 81. La domanda di cui al presente comma deve essere presentata entro trenta giorni dal rinvenimento del documento nuovo e l'eventuale accoglimento dell'istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 79

Art. 79. Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. ((Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge)). Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 80

Art. 80. Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico. Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 81

Art. 81. Revoca e modificazione dei provvedimenti I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati, quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377))) Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo' mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni salvo quanto disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 82

Art. 82. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-09-30;377)))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 83

Art. 83. Delimitazione della responsabilita' dello Stato per danni di guerra alle persone Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.((6))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 84

Art. 84. Preliminare pronuncia del Ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata ordinaria per invalidita' riportate in tempo di guerra Qualora sia presentata domanda al fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermita' che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al trattamento richiesto puo' essere emessa dall'amministrazione competente soltanto dopo che il Ministero del tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che l'infermita' o la lesione non e' dipendente da causa di guerra. Ove da parte del Ministero del tesoro si riscontri, invece, che l'infermita' o la lesione e' dipendente da causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per l'emissione dei conseguenti provvedimenti. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, da parte del Ministero del tesoro viene emessa la necessaria pronuncia sulla dipendenza della invalidita' da causa di guerra anche nei casi in cui il diritto a pensione risulti prescritto perche' l'interessato ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale diritto non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico di guerra per mancanza di un qualsiasi altro requisito richiesto dal presente testo unico. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui la domanda per il trattamento privilegiato ordinario sia presentata da parte dei congiunti per la morte del militare o del civile.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 85

Art. 85. Casi di invalidita' o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio ordinario e quello di guerra Una stessa lesione o infermita' o la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente spettante in forza dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o del deceduto dallo Stato o da ente pubblico. Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico, siano stati liquidati a favore del medesimo soggetto entrambi i predetti trattamenti in quanto si sia riconosciuto che sulla invalidita' del militare o del civile o sulla morte degli stessi abbiano influito e le cause di guerra e l'attivita' svolta successivamente dagli stessi, gli interessati possono scegliere, con domanda da presentare alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, quale dei due trattamenti fruiti debba continuare ad essere loro corrisposto. A seguito della domanda di cui al precedente comma ovvero nel caso che sia trascorso il termine stabilito nel comma stesso senza che da parte degli interessati sia stata esercitata la facolta' di scelta ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorche' sia in proposito intervenuta decisione giurisdizionale, alla revoca del provvedimento con il quale e' stato liquidato il trattamento cui l'interessato rinuncia o, in mancanza di scelta, di quello concernente il trattamento economicamente meno favorevole per gli interessati. Ove, pur verificandosi il concorso delle due diverse cause nell'insorgere o nell'evolversi dell'invalidita' o nel decesso del militare o del civile, sia stato conferito o conservato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, un solo trattamento pensionistico, gli interessati possono chiedere, con domanda da presentarsi alla competente amministrazione entro novanta giorni dalla predetta data, che sia loro liquidato, in presenza dei requisiti prescritti dalla relativa legislazione, il trattamento piu' favorevole in luogo di quello di cui fruiscono. L'eventuale nuova liquidazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 86

Art. 86. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni Le risultanze anagrafiche e di stato civile possono essere attestate, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici di guerra, anche mediante dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni. Mediante dichiarazione possono essere, altresi', attestati la frequenza a corsi legali di studi presso universita' o istituti superiori equiparati, in tutti i casi in cui, nel concorso degli altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino diritti a termini del presente testo unico, nonche' lo stato di non occupazione ai fini del conseguimento dei benefici il cui conferimento e' subordinato all'esistenza di tale stato. Alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della [legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15). Per comprovare l'esistenza delle condizioni economiche previste dall'art. 70 si applicano le disposizioni contenute nell'[art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art24).

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 87

Art. 87. Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di guerra I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 88

Art. 88. Estensione agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di eta', purche' si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 e non esplichino attivita' lavorativa.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 89

Art. 89. Esonero dal servizio militare ((L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di la categoria e di 2ª categoria su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio)).

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 90

Art. 90. Estensione ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta I trattamenti liquidati, a titolo di assegno alimentare, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati a termini del presente testo unico si considerano pensione di guerra ai fini assistenziali, previdenziali e per il conseguimento di ogni altra beneficio che, ai sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 91

Art. 91. Devoluzione e liquidazione alla vedova, all'assimilata a vedove e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra L'assegno straordinario annesso alle medaglie d'oro al valor militare di cui all'[art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-21;358~art1), e successive modificazioni ed integrazioni, e' devoluto nell'identica misura prevista dall'articolo stesso alle vedove, alle assimilate a vedove ed agli orfani. Alla vedova, alla assimilata a vedova ed agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare conferita alla memoria e' attribuito l'assegno straordinario nella misura prevista dal comma precedente. Gli assegni di cui ai precedenti commi sostituiscono per i soggetti contemplati nei commi stessi quelli previsti dalle [leggi 31 marzo 1966, n. 172; 1 marzo 1968, n. 190; 7 aprile 1968, n. 459](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-07;459). Gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art1) e [3 della legge 5 marzo 1961, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art3), e successive modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell'assimilata a vedova e degli orfani nella misura prevista dalla [legge 30 ottobre 1969, n. 831](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-30;831). Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal titolo V del presente testo unico, a prescindere dal requisito delle condizioni economiche nei casi in cui tale requisito e' richiesto per il conferimento dei trattamenti pensionistici di cui al titolo stesso. Alla liquidazione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 92

Art. 92. Liquidazione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra Quando non esistano i soggetti di cui al precedente art. 91 aventi titolo all'assegno straordinario annesso alla medaglia d'oro al valor militare ovvero quando questi ne abbiano perduto definitivamente il diritto, l'assegno stesso spetta, nell'identica misura prevista dall'articolo medesimo, ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'art. 57 e con le norme degli articoli 59, 60, 66 e 67. L'assegno di cui al precedente comma sostituisce quello previsto dalla [legge 31 marzo 1966, n. 172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-03-31;172) e dalla [legge 1 marzo 1968 numero 190](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-01;190). Ove ricorrano le condizioni stabilite dal primo comma gli assegni annessi alla medaglia d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art1) e [3 della legge 5 marzo 1961, n. 212](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art3), e successive modificazioni ed integrazioni, si devolvono a favore dei soggetti di cui al presente articolo nella misura prevista dalla [legge 30 ottobre 1969, n. 831](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-30;831). Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 93

Art. 93. Termini di decorrenza della liquidazione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito Gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra di cui al presente titolo sono liquidati a favore dei congiunti aventi diritto, su presentazione di apposita domanda, a decorrere dalla data di morte dell'insignito ovvero dalla data del fatto d'armi nel caso in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso posteriormente al decesso del decorato. I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o, qualora si tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione della irreperibilita' e' stata notificata al richiedente, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nei casi in cui il provvedimento di conferimento della decorazione venga emesso successivamente alla trascrizione dell'atto di morte o alla partecipazione di irreperibilita' il termine di un anno di cui al precedente comma decorre dalla data della notificazione del provvedimento di conferimento. Per i minori e i dementi il termine di cui ai precedenti commi rimane sospeso finche' duri la incapacita' di agire. Qualora si tratti di croci di guerra al valor militare, la liquidazione dei relativi assegni non puo' in alcun caso avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 94

Art. 94. Condizioni per la liquidazione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerre Per la liquidazione degli assegni di cui agli articoli 91 e 92 e' necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della competente Direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'[art. 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-04;1423~art20), e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 95

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