DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 263
Articolo V. Quote di investimento 1) Le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate sulla base dell'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT. Ogni Firmatario avra' una quota di investimento pari alla sua percentuale del totale dell'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT da parte di tutti i Firmatari. L'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT si misura sulla base dei canoni percepiti dall'Organizzazione per l'utilizzazione del settore spaziale INMARSAT conformemente all'articolo 19 della convenzione e all'articolo VIII del presente accordo. 2) Per la determinazione delle quote di investimento, l'utilizzazione nei due sensi sara' divisa in due parti uguali, una corrispondente al territorio, una corrispondente alla nave. La parte corrispondente alla nave da cui proviene o alla quale e' destinato il traffico sara' attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorita' sulla nave. La parte corrispondente al territorio del Paese dal quale proviene o al quale e' destinato il traffico verra' attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale proviene o al quale il traffico e' destinato. Tuttavia allorche' per un dato Firmatario il rapporto fra la parte corrispondente alla nave e la parte corrispondente al territorio e' superiore al rapporto di 20 a 1 (20: 1), a tale Firmatario sara' attribuita, dopo che egli ne avra' fatto richiesta al consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio oppure ad una quota di investimento dello 0,1% se questa e' piu' elevata. Ai fini del presente paragrafo si considerano navi le strutture utilizzate nell'ambiente marino per le quali il consiglio ha autorizzato l'accesso al settore spaziale INMARSAT. 3) Prima di determinare le quote di investimento sulla base della utilizzazione conformemente ai paragrafi 1), 2) e 4) sara' fissata la quota di investimento di ogni Firmatario conformemente all'allegato del presente accordo. 4) La prima determinazione delle quote di investimento sulla base dell'utilizzo del settore spaziale INMARSAT conformemente ai paragrafi 1) e 2) avra' luogo a non meno di due anni e a non piu' di tre anni dall'entrata in servizio operativo del settore spaziale INMARSAT nelle zone dell'Atlantico, del Pacifico e dell'Oceano Indiano; la data esatta della determinazione sara' decisa dal consiglio. Ai fini di questa prima determinazione l'utilizzo si misura su un periodo di un anno anteriormente alla prima determinazione delle quote di investimento. 5) Dopo la prima determinazione delle quote di investimento che si fondano sulla utilizzazione, le quote di investimento dovranno essere rideterminate per essere effettive: a) ad intervalli di un anno dopo la prima determinazione delle quote di investimento basate sulla utilizzazione, prendendo per base l'utilizzazione di tutti i Firmatari durante l'anno precedente; b) alla data di entrata in vigore del presente accordo per un nuovo Firmatario; c) alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario. 6) La quota di investimento di un Firmatario che divenga tale dopo la prima determinazione delle quote di investimento sulla base della utilizzazione viene determinata dal consiglio. 7) Nella misura in cui una quota di investimento viene determinata conformemente ai commi b) o c) del paragrafo 5) o al paragrafo 8), le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari verranno adeguate mantenendo le proporzioni in cui si trovavano le loro rispettive quote di investimento prima di tale adeguamento. Nel caso di un ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario, le quote di investimento dello 0,05% fissate conformemente alle disposizioni del paragrafo 8) non verranno aumentate. 8) A prescindere da qualsiasi disposizione del presente articolo, nessun Firmatario deve disporre di una quota di investimento inferiore allo 0,05% del totale delle quote di investimento. 9) In ogni rideterminazione delle quote di investimento, la quota di un Firmatario non puo' essere aumentata in una sola volta di oltre il 50% del suo valore iniziale, ne' essere diminuita di oltre il 50% del suo valore corrente. 10) Dopo l'applicazione dei paragrafi 2) e 9), le quote di investimento non attribuite, saranno rese disponibili e ripartite dal consiglio tra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento. Tale attribuzione addizionale non deve accrescere di oltre il 50% la quota di investimento corrente di un Firmatario. 11) Dopo l'applicazione del paragrafo 10), le restanti quote di investimento non attribuite saranno ripartite fra i Firmatari proporzionalmente alle quote di investimento che sarebbero toccate loro a seguito di qualsiasi rideterminazione, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 8) e 9). 12) Su richiesta di un Firmatario, il consiglio puo' attribuirgli una quota di investimento ridotta rispetto a quella attribuitagli sulla base dei paragrafi da 1) a 7) e da 9) a 11) se altri Firmatari compensano totalmente tale riduzione accettando volontariamente un aumento delle proprie quote di investimento. Il consiglio adottera' le procedure da seguire per ripartire equamente la quota o le quote resesi disponibili tra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento.
Accordo - art. VI
Articolo VI. Adeguamenti finanziari tra Firmatari 1) In occasione di ogni determinazione delle quote di investimento posteriormente alla determinazione iniziale effettuata al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, vengono effettuati adeguamenti finanziari tra i Firmatari, tramite l'Organizzazione, sulla base di una valutazione effettuata conformemente al paragrafo 2). L'ammontare dei suddetti adeguamenti finanziari sara' determinato, per ogni Firmatario, applicando alla suddetta valutazione la differenza, ove esista, tra la nuova quota di investimento di ogni Firmatario e la sua quota di investimento anteriormente a tale determinazione. 2) La suddetta valutazione viene effettuata nel seguente modo: a) dal costo di acquisto iniziale di tutti i beni, cosi' come esso e' registrato nei conti dell'Organizzazione alla data dell'adeguamento, compresa la totalita' degli introiti capitalizzati e delle spese capitalizzate, viene dedotta la somma: i) degli ammortamenti cumulativi cosi' come registrati nei conti dell'Organizzazione alla data dell'adeguamento; e ii) delle somme prese a prestito e di altre somme dovute dall'Organizzazione alla data dell'adeguamento; b) saranno adeguati i risultati ottenuti in applicazione del comma a), addizionando o sottraendo, a seconda del caso, un'altra somma che rappresenta l'insufficienza o l'eccesso, a seconda del caso, nei pagamenti effettuati dall'Organizzazione, a titolo di remunerazione del capitale dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo fino alla data in cui la valutazione prende effetto, in rapporto all'ammontare cumulativo delle somme dovute in virtu' del presente accordo, ai tassi di remunerazione del capitale in vigore nel corso dei periodi in cui i tassi relativi, fissati dal consiglio in virtu' dell'articolo VIII, erano applicabili. Ai fini della valutazione della somma indicante ogni insufficienza o eccedenza nei pagamenti, la remunerazione esigibile sara' calcolata mensilmente e si riferira' all'ammontare netto degli elementi indicati al comma a). 3) I pagamenti dovuti dai o ai Firmatari conformemente al presente articolo saranno effettuati entro la data fissata dal consiglio. Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sara' aggiunto dopo tale data ad ogni somma non pagata.
Accordo - art. VII
Articolo VII. Pagamento dei canoni di utilizzo 1) I canoni di utilizzo fissati in applicazione dell'articolo 19 della convenzione saranno pagabili dai Firmatari o dagli organismi delle telecomunicazioni autorizzati conformemente alle modalita' adottate dal consiglio. Tali modalita' si atterranno il piu' strettamente possibili ai metodi di contabilita' riconosciuti in materia di telecomunicazioni internazionali. 2) A meno che il consiglio non decida altrimenti, i Firmatari e gli organismi di telecomunicazione autorizzati saranno incaricati di fornire informazioni alla Organizzazione per consentirle di determinare l'utilizzazione totale del settore spaziale INMARSAT e di determinare le quote di investimento. Il consiglio adottera' la procedura da seguire per fornire tali informazioni all'Organizzazione. 3) Il consiglio adottera' le sanzioni appropriate nel caso in cui il pagamento dei canoni di utilizzo sia in ritardo di quattro mesi o piu' rispetto alla scadenza. 4) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal consiglio sara' aggiunto ad ogni somma che non sia stata saldata alla scadenza fissata dal consiglio.
Accordo - art. VIII
Articolo VIII. Entrate 1) A meno che il consiglio non decida diversamente, le entrate della Organizzazione saranno normalmente impiegate, nella misura in cui il loro ammontare lo consente, nel seguente ordine di priorita': a) per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione; b) per costituire quei fondi di rotazione che il consiglio puo' giudicare necessari; c) per pagare ai Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento, le somme rappresentanti un rimborso del capitale in un ammontare corrispondente alle spese di ammortamento fissate dal consiglio e registrate nei conti dell'Organizzazione; d) per versare, a beneficio di un Firmatario, ritiratosi dall'Organizzazione o che sia stato privato della qualita' di membro, le somme che possono essergli dovute in applicazione dell'articolo XIII; e) per il versamento cumulativo, a beneficio dei Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento del saldo disponibile a titolo di remunerazione del capitale. 2) In occasione della determinazione del tasso di remunerazione del capitale dei Firmatari, il consiglio istituira' un'indennita' per i rischi legati agli investimenti effettuati nell'INMARSAT e, tenendo conto di tale indennita', fissera' un tasso il piu' vicino possibile al costo del danaro sul mercato internazionale. 3) Nella misura in cui le entrate dell'Organizzazione non basteranno a coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell'Organizzazione, il consiglio potra' decidere di colmare il deficit utilizzando i fondi di cassa corrente dell'Organizzazione, concludendo accordi sugli scoperti bancari, contraendo prestiti o richiedendo ai Firmatari il versamento di contributi al capitale, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento; le suddette misure potranno essere adottate cumulativamente.
Accordo - art. IX
Articolo IX. Regolamento dei conti 1) Il regolamento dei conti fra i Firmatari e l'Organizzazione per quanto attiene alle transazioni finanziarie effettuate in virtu' degli articoli III, VI, VII e VIII, sara' effettuato in modo da mantenere al livello piu' basso possibile sia i trasferimenti di fondi tra i Firmatari e l'Organizzazione, sia i fondi a disposizione dell'Organizzazione in eccedenza rispetto ai fondi di esercizio che il consiglio giudichera' necessari. 2) Tutti i pagamenti fra i Firmatari e l'Organizzazione in virtu' del presente accordo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile accettata dal creditore.
Accordo - art. X
Articolo X. Scoperti e prestiti 1) Per fare fronte ad insufficienze di liquidi, in attesa dell'introito di fondi sufficienti o di contributi al capitale, l'Organizzazione potra', su decisione del consiglio, concludere accordi sugli scoperti bancari. 2) In circostanze eccezionali e allo scopo di finanziare ogni attivita' da essa intrapresa conformemente all'art. 3 della convenzione o per fare fronte a qualsiasi responsabilita' da essa assunta, l'Organizzazione potra' contrarre prestiti su decisione del consiglio. L'ammontare scoperto di tali prestiti sara' considerato come un impegno contrattuale in capitale ai fini dell'articolo IV.
Accordo - art. XI
Articolo XI. Responsabilita' 1) Se l'Organizzazione e' tenuta in virtu' di un giudizio definitivo emesso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal consiglio, a pagare un risarcimento che comprenda costi e spese, in relazione ad atti commessi o ad obblighi assunti dall'Organizzazione in applicazione della convenzione o del presente accordo, nella misura in cui il suo ammontare non possa essere interamente versato ne' mediante indennizzo ne' in esecuzione di un contratto assicurativo ne' di altre disposizioni finanziarie, i Firmatari dovranno versare all'Organizzazione la parte rimasta inevasa dell'indennizzo, proporzionalmente alle proprie quote di investimento quali esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilita', a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall'articolo IV o stabilita in applicazione di tale articolo. 2) Se un Firmatario, in quanto tale, e' tenuto in virtu' di un giudizio definitivo reso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal consiglio a versare un risarcimento, compresi oneri e spese, in relazione ad un atto commesso o ad un obbligo assunto dall'Organizzazione in applicazione della convenzione o del presente accordo, l'Organizzazione rimborsera' al Firmatario l'ammontare dell'indennizzo versato. 3) Se una richiesta di indennizzo viene presentata ad un Firmatario, questi deve, ai fini di un rimborso da parte dell'Organizzazione, informarne senza indugio l'Organizzazione e metterla in condizione sia di suggerire un parere sulla difesa o su qualsiasi altro mezzo di risolvere il caso, sia di assicurare tale difesa o tale soluzione e, nei limiti consentiti dalla legge della giurisdizione in cui e' stata intentata l'azione, di intervenire nel procedimento sia con il Firmatario che in sostituzione di esso. 4) Ove l'Organizzazione sia tenuta a rimborsare un Firmatario in virtu' del presente articolo, i Firmatari, nella misura in cui il rimborso non potra' essere interamente effettuato mediante indennizzo, o in esecuzione di un contratto assicurativo o di altre disposizioni finanziarie, dovranno versare all'Organizzazione la parte non saldata della somma reclamata proporzionalmente alle rispettive quote di investimento, cosi' come esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilita', a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall'articolo IV o stabilita in applicazione di esso.
Accordo - art. XII
Articolo XII. Esonero dalla responsabilita' derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione L'Organizzazione, i Firmatari in quanto tali, allorche' agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell'una o degli altri, i membri del consiglio d'amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi dell'Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilita' nei confronti di un Firmatario o dell'Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.
Accordo - art. XIII
Articolo XIII. Regolamento finanziario in occasione del ritiro volontario o obbligatorio 1) Entro i tre mesi successivi alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario dell'Organizzazione in virtu' degli articoli 29 e 30 della convenzione, il consiglio informa il Firmatario della valutazione fatta in merito alla sua posizione finanziaria nei confronti dell'Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario od obbligatorio prende effetto e delle modalita' proposte per il regolamento cosi' come previsto al paragrafo 3). La notifica comprendera' una nota: a) della somma dovuta dall'Organizzazione al Firmatario, che sara' calcolata moltiplicando la quota di investimento del Firmatario, alla data in cui prende effetto il ritiro volontario o obbligatorio, per la cifra fissata al termine della valutazione effettuata conformemente all'articolo VI, alla suddetta data; b) di ogni somma dovuta dal Firmatario all'Organizzazione e rappresentante la sua quota di contributo al capitale a titolo di impegni contrattuali espressamente autorizzati prima della data di ricevimento dell'avviso della sua decisione di ritirarsi, o, a seconda del caso, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto; tale nota sara' accompagnata da un progetto di scadenzario dei pagamenti; c) di ogni altra somma dovuta dal Firmatario all'Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario o obbligatorio prende effetto. 2) Nella sua valutazione delle somme previste al paragrafo 1), il consiglio puo' decidere di liberare totalmente o parzialmente il Firmatario del suo obbligo di versare la sua quota di contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati ed alle responsabilita' derivanti da atti od omissioni antecedenti al ricevimento della notifica della decisione del ritiro oppure, secondo il caso, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto. 3) Con riserva del pagamento da parte del Firmatario di ogni somma dovuta ai sensi dei commi b) e e) del paragrafo 1), l'Organizzazione deve, tenuto conto dell'articolo VIII, rimborsare al Firmatario le somme di cui ai commi a) e b) del paragrafo 1), entro gli stessi termini in cui gli altri Firmatari saranno rimborsati dei propri contributi al capitale o in termini piu' brevi se il consiglio avra' deciso in tal senso. Il consiglio fissera' il tasso di interesse da versare al o dal Firmatario in relazione ad ogni somma che possa restare in sospeso in qualsiasi momento. 4) A meno che il consiglio non decida diversamente, un regolamento concluso in virtu' delle disposizioni del presente articolo non ha l'effetto di sciogliere il Firmatario dal suo obbligo di versare la sua quota di contributi al capitale necessari per fare fronte alle responsabilita' non contrattuali derivanti da atti od omissioni dell'Organizzazione precedentemente alla data del ricevimento della notifica della decisione del ritiro o, secondo il caso, prima della data effettiva del ritiro obbligatorio. 5) Il Firmatario non perdera' nessuno dei diritti acquisiti in quanto tale, diritti che egli, a prescindere dal suo ritiro volontario od obbligatorio, conservera' dopo la data del suddetto ritiro e per i quali egli non abbia ricevuto compensazione nel quadro del regolamento concluso in virtu' del presente articolo.
Accordo - art. XIV
Articolo XIV. Approvazione delle stazioni terrestri 1) Per poter utilizzare il settore spaziale INMARSAT, tutte le stazioni terrestri dovranno essere approvate dall'Organizzazione conformemente ai criteri e alle procedure fissate dal consiglio in applicazione del comma c) dell'articolo 15 della convenzione. 2) Qualsiasi richiesta per tale approvazione sara' presentata all'Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre su terraferma e' o sara' situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l'autorita' della quale la stazione terrestre situata su di una nave o su di una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza oppure, nel caso di stazioni terrestri situate su un territorio, su una nave o su una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo delle telecomunicazioni autorizzato. 3) Chiunque richieda l'approvazione di cui al paragrafo 2) assumera' nei confronti dell'Organizzazione, per quanto riguarda le stazioni terrestri per le quali egli ha presentato una richiesta, la responsabilita' di far rispettare le procedure e le norme previste dall'Organizzazione a meno che, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non si assuma tale responsabilita'.
Accordo - art. XV
Articolo XV. Utilizzazione del settore spaziale INMARSAT 1) Ogni richiesta di utilizzazione del settore spaziale INMARSAT sara' presentata all'Organizzazione da un Firmatario o, nel caso di un territorio non sottoposto alla giurisdizione di una Parte, da un organismo di telecomunicazioni autorizzato. 2) L'utilizzazione sara' autorizzata dall'Organizzazione secondo i criteri e le procedure fissate dal consiglio ai sensi del comma c) dell'articolo 15 della convenzione. 3) Ogni Firmatario od organismo di telecomunicazioni autorizzato a servirsi del settore spaziale INMARSAT e' tenuto a rispettare le condizioni fissate dall'Organizzazione a proposito di tale utilizzazione, a meno che, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non accetti di assumersi tale responsabilita' per le autorizzazioni concesse a favore di tutte o di alcune stazioni terrestri che non siano di proprieta' del detto Firmatario ne' da esso usate.
Accordo - art. XVI
Articolo XVI. Composizione delle controversie 1) Ogni controversia tra i Firmatari o fra questi e l'Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla convenzione o dal presente accordo, deve essere risolta mediante negoziati tra le parti in contrasto. Se, nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle parti ha chiesto un regolamento, questo non e' intervenuto e se le parti in contrasto non hanno approvato un'altra procedura di regolamento, la controversia viene sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della convenzione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in contrasto. 2) A meno che le parti non si accordino diversamente, ogni controversia che metta in causa l'Organizzazione e uno o piu' firmatari in virtu' di accordi che li vincolano, viene sottoposta ad arbitrato conformemente all'allegato della convenzione, su richiesta di una delle parti in contrasto, nel termine di un anno a partire dalla data in cui tale regolamento e' stato richiesto da una qualsiasi delle parti in contrasto. 3) Ogni Firmatario che abbia cessato di essere tale resta vincolato dal presente articolo per quanto riguarda le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal fatto che e' stato firmatario del presente accordo.
Accordo - art. XVII
Articolo XVII. Entrata in vigore 1) Il presente accordo entrera' in vigore nei confronti di un Firmatario alla data in cui entrera' in vigore la convenzione nei confronti della Parte interessata conformemente all'art. 33 della convenzione. 2) L'accordo restera' in vigore fino a che sara' in vigore la convenzione.
Accordo - art. XVIII
Articolo XVIII. Emendamenti 1) Ogni Parte od ogni Firmatario puo' proporre emendamenti al presente accordo. Le proposte di emendamento verranno presentate all'organo direttivo che ne informera' le altre Parti e gli altri Firmatari. Occorre un preavviso di tre mesi per l'esame da parte del consiglio di una proposta di emendamento. Durante questo periodo, l'organo direttivo richiedera' il parere di tutti i Firmatari e lo rendera' noto. Il consiglio esaminera' gli emendamenti nei sei mesi successivi alla data della loro diffusione. L'assemblea esaminera' la proposta di emendamento non prima di sei mesi dopo l'approvazione da parte del consiglio. In casi particolari, l'assemblea puo' ridurre tale periodo con una decisione adottata conformemente alla procedura prevista per le questioni di fondo. 2) Se sara' stato adottato dall'assemblea dopo essere stato approvato dal consiglio, l'emendamento entrera' in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto la notifica dell'approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che, alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, avevano la qualita' di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Solamente la Parte interessata e' abilitata a notificare la approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarra' ad accettazione dell'emendamento dalla detta Parte. Dal momento dell'entrata in vigore, l'emendamento diverra' vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l'hanno accettato.
Accordo - art. XIX
Articolo XIX. Depositario 1) Depositario del presente accordo sara' il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, 2) Il Depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che firmano la convenzione o che vi aderiscono e tutti i Firmatari: a) di ogni firma del presente accordo; b) dell'entrata in vigore del presente accordo; c) dell'adozione di ogni emendamento al presente accordo e della sua entrata in vigore; d) di ogni notifica di ritiro; e) di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio; f) di altre notifiche e comunicazioni relative al presente accordo. 3) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Depositario ne trasmettera' una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. (1) FATTO a Londra il tre settembre millenovecentosettantasei nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso il Depositario il quale ne inviera' una copia certificata conforme al Governo di ognuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale per la creazione di un sistema marittimo internazionale via satellite, al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca e ad ogni Firmatario. ------------ (*) La lista delle firme non e' riprodotta.
Accordo - Allegato
ALLEGATO QUOTE DI INVESTIMENTO ANTERIORI ALLA PRIMA DETERMINAZIONE SULLA BASE DELL'UTILIZZAZIONE a) Le quote di investimento iniziali dei Firmatari designati dagli Stati sotto elencati saranno stabilite come segue: Stati Uniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 URSS, RSS di Bielorussia e RSS Ucraina. . . . . . . . . . . . . 11,00 Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,45 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,37 Germania, Repubblica federale di . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Olanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Brasile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,48 Polonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,48 Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 Repubblica democratica tedesca . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,74 Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 Nuova Zelanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,44 Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 Cile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 Algeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Repubblica unita del Camerun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Thailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Turchia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,45 b) Ogni Firmatario dell'accordo operativo designato da uno Stato sopra menzionato puo', prima dell'entrata in vigore della convenzione e dell'accordo operativo accettare una quota di investimento iniziale superiore a quella menzionata al paragrafo a) se: i) altri Firmatari accettano una riduzione corrispondente della loro quota di investimento iniziale; o ii) la convenzione e l'accordo operativo non sono entrati in vigore ventiquattro mesi dopo essere rimasti aperti alla firma. I Firmatari interessati informeranno il Depositario il quale stabilira' un elenco modificato delle quote di investimento iniziali e lo comunichera' a tutti gli Stati menzionati nell'elenco delle quote di investimento iniziali. c) Il Firmatario designato da uno Stato non menzionato al paragrafo a), se firmera' l'accordo operativo prima della sua entrata in vigore, indichera' al Depositario la sua quota di investimento iniziale, che corrispondera' alla relativa utilizzazione del settore spaziale INMARSAT che egli prevede di fare. Il Depositario aggiungera' il nuovo Firmatario e la sua quota di investimento iniziale all'elenco delle quote di investimento iniziali figuranti al paragrafo a). L'elenco cosi' modificato sara' comunicato a tutti gli Stati in esso menzionati. La quota iniziale di investimento del nuovo Firmatario sara' successivamente sottoposta al consiglio per la sua approvazione o modifica. Se il consiglio modifichera' tale quota, dovra' modificare proporzionalmente le quote di investimento di tutti i Firmatari. d) Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo operativo, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate modificando proporzionalmente le quote di investimento iniziali dei Firmatari in modo che la somma di tutte le quote di investimento rappresenti il 100%. e) La quota di investimento iniziale di ogni Firmatario che non sia menzionato al paragrafo a) e che firmi l'accordo operativo dopo la sua entrata in vigore e la quota di investimento iniziale di ogni Firmatario che e' menzionato nell'elenco delle quote di investimento iniziar, e per il quale l'accordo operativo non sia entrato in vigore trentasei mesi dopo l'apertura alla firma, sono determinate dal consiglio e sono incluse in un elenco modificato delle quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari. f) Quando una nuova Parte diviene Membro dell'Organizzazione, o quando una Parte si ritira dall'Organizzazione o la sua qualita' di Membro le viene ritirata, le quote di investimento di tutti i Firmatari vengono determinate modificando in proporzione le quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari in modo che la somma di tutte le quote di investimento rappresenti il 100%. g) Le quote di investimento dello 0,05% h determinate conformemente al paragrafo 8) dell'articolo V dell'accordo operativo non saranno aumentate sulla base dei paragrafi c), d), e) e f) del presente allegato.
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