DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979, n. 348
La regione puo' avvalersi nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato. La regione puo' inoltre avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, a modifica del primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250. Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi della regione secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti. La regione puo', altresi', avvalersi, a norma del primo comma, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.
Art. 74
Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, e' delegato alla regione, se non diversamente disposto dal presente decreto medesimo.
Art. 75
Le funzioni, il personale ed i beni degli enti soppressi dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, aventi strutture periferiche operanti in Sardegna, sono trasferiti alla regione con le modalita' previste negli articoli seguenti.
Art. 76
Oltre ai beni mobili ed immobili esistenti in Sardegna appartenenti agli enti di cui all'articolo precedente, sono altresi' trasferiti alla regione il numerario, i titoli di credito e partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentita la regione. Dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici, attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi. Si applicano anche per la Sardegna le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 1-bis dei decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'ONIG e le disposizioni contenute nell'art. 1-sexies della stessa legge, concernenti l'assunzione da parte dell'INPS e dell'INAM di alcuni compiti gia' attribuiti all'ENAOLI.
Art. 77
Fino a quando non saranno disposti con legge regionale il riordino ed il decentramento delle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 75, la regione assicura la continuita' del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'articolo precedente.
Art. 78
Il personale di ruolo, organicamente assegnato in Sardegna alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti di cui all'art. 75, e' posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge statale prevista dal successivo art. 83 del presente decreto. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge statale di cui al primo comma, e' disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche gia' acquisite. Fino a quando non si sia proceduto nei modi previsti dal precedente comma la regione applica a detto personale le norme in vigore presso gli enti di provenienza alla data del 24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza e assistenza. Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici, di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi. Le norme regionali che provvedono al riordino e al decentramento delle funzioni trasferite dispongono anche nella definitiva assegnazione di detto personale agli enti locali, che assumono le nuove competenze.
Art. 79
Per gli enti non compresi nell'art. 75 e previsti nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'eventuale trasferimento dei relativi beni, funzioni e personale, sara' effettuato con apposite norme di attuazione, sulla base dei risultati derivanti dalla applicazione dell'art. 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica su citato. Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma precedente si applica, nel territorio della Sardegna, la disposizione di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.
Art. 80
L'amministrazione regionale provvede, di norma, al funzionamento degli uffici trasferiti dallo Stato ai sensi delle precedenti norme, fino a quando non venga diversamente disposto con legge regionale, con il personale in servizio presso gli uffici stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti alla regione. La regione provvede, con legge, all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito con decorrenza dalla data indicata nei precedenti commi, salvaguardando la posizione economica acquisita. In corrispondenza dei trasferimenti di cui al secondo comma i relativi ruoli organici delle amministrazioni dello Stato interessate vengono ridotti con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 81
Per la sistemazione degli affari pendenti per effetto delle presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480. La data di cui al secondo comma dell'art. 26 succitato e' sostituita con la data del 31 dicembre 1979.
Art. 82
Restano ferme tutte le funzioni amministrative gia' trasferite o delegate alla regione con norme di attuazione, con legge o atti aventi forza di legge, anteriori al presente decreto, tranne quelle diversamente attribuite con il presente decreto.
Art. 83
Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto Si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello statuto. La legge di cui al comma precedente prevede l'assegnazione delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative direttamente attribuite agli enti locali territoriali. Le norme del presente decreto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ad eccezione di quella contenuta nel precedente art. 24.
PERTINI ANDREOTTI - ROGNONI - VISENTINI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 21
Tabella A
TABELLA A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO TRASFERITI 1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici; 2) Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro; 3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, esclusi gli uffici del genio civile per le opere marittime; 4) Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico; 5) Commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; 6) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato; 7) Comitati provinciali prezzi; 8) Ispettorati alimentazione. I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alla regione e nei limiti necessari all'esercizio delle Funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.
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