DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1979, n. 509
Art. 46. Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza I trattamenti di previdenza di cui all'[art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art14), sono adeguati, ove previsto dai preesistenti ordinamenti, alle nuove retribuzioni attribuibili al 30 dicembre 1978 al personale in servizio con le modalita' previste dal precedente art. 40. Ai soli fini del trattamento di previdenza spettante alla data del 30 dicembre 1978 lo stipendio annuo tabellare di cui al primo comma del richiamato art. 40 e' rideterminato mediante applicazione, con riferimento al 30 dicembre 1975, delle disposizioni di cui all'[art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art39), ove piu' favorevoli. I fondi aggiuntivi del trattamento di quiescenza, per quali sia cessata o non sia stata adeguata la contribuzione possono essere liquidati sulla base del trattamento spettante nell'ipotesi di cessazione dal servizio alla data di entrata in vigore della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 47
Art. 47. Nomine in ruolo e passaggi di qualifica intervenuti nel periodo di validita' del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411) Ai dipendenti che nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e la data di entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), abbiano conseguito, mediante concorsi o esami espletati per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio, il passaggio di categoria e' conferita, con effetto dalla data del passaggio stesso, la classe di stipendio risultante dall'applicazione dell'art. 39 del predetto decreto; ove il passaggio di qualifica sia stato conseguito nel periodo fra il 16 giugno 1976 e il 29 dicembre 1978, l'importo dello stipendio annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma dell'art. 40 e' incrementato della quota percentuale prevista dal precedente art. 23, primo comma. I dipendenti che nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e il 29 dicembre 1978 sono stati trasferiti, a norma dell'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art6), da un ruolo ad un altro conservano nella corrispondente qualifica del ruolo in cui sono stati collocati la classe di stipendio fruita nel ruolo di provenienza. Nei confronti dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1974, nominati in ruolo nel periodo di validita' del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), l'importo dello stipendio annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma del precedente art. 40 e' rideterminato mediante applicazione, con riferimento alla data di nomina in ruolo, delle disposizioni di cui all'art. 39 del citato decreto.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 48
Art. 48. Modalita' di applicazione dell'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art35) L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma dell'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art35), e' effettuato secondo la corrispondenza tra le precedenti posizioni funzionali e le nuove qualifiche, anche prescindendo dalla categoria, nei casi in cui dette posizioni siano previste dalla tabella n. 6 allegata al suddetto decreto in via alternativa o sostitutiva rispetto alle qualifiche del preesistente ordinamento. Le equiparazioni tra le pregresse posizioni funzionali e le nuove qualifiche previste dalla suddetta tabella per il personale con rapporto d'impiego non di ruolo di cui all'art. 35, comma secondo, del citato decreto sono riferibili anche al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto stesso ricopriva tali posizioni in base a provvedimenti formali adottati in conformita' alle norme legislative o regolamentari all'epoca vigenti. In applicazione del disposto di cui al terzo comma del richiamato art. 35, nei confronti del personale passato di ruolo o di qualifica nel periodo dal 1 ottobre 1973 al 30 dicembre 1975 nell'ambito del preesistente ordinamento, che abbia fruito, in sede di applicazione del predetto decreto, di uno stipendio inferiore a quello previsto per la qualifica rivestita prima del passaggio di ruolo o di qualifica, la differenza tra i relativi trattamenti determinati ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto stesso e' garantita mediante attribuzione di un assegno personale - utile agli effetti del trattamento di previdenza e di quiescenza - da riassorbire con gli incrementi di stipendio a qualsiasi titolo conseguiti fino al 29 dicembre 1978.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 49
Art. 49. Modalita' di applicazione dell'[art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art39) Agli effetti dell'[art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art39), i pregressi servizi svolti in qualita' di salariato o operaio si valutano per intero se prestati in mansioni proprie della qualifica attribuita a norma dell'art. 35 del decreto medesimo e nella misura del 60% se prestati in mansioni della qualifica inferiore.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 50
Art. 50. Attribuzione delle qualifiche al personale operante nell'area automazione dati Nei confronti dei dipendenti di ruolo che al 1 ottobre 1973 venivano utilizzati nell'area automatizzata dati e che da atti formali risultino essere stati individuati per l'equiparazione al personale di cui alla nota E) della tabella "allegato 6", categoria I, livello I del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411) sono attribuite le qualifiche di assistente tecnico o di collaboratore tecnico secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del predetto decreto, con riferimento alla posizione funzionale rivestita alla data del 14 giugno 1976 e con decorrenza economica dal 30 dicembre 1978. L'inquadramento del personale di cui alla suindicata nota E), assunto a tempo indeterminato per le funzioni connesse alla elaborazione automatizzata dei dati, e' effettuato con esclusivo riferimento alla posizione contrattuale attribuita agli interessati, analogamente a quanto gia' operato, con riferimento alle qualifiche rivestite, nei confronti del personale di ruolo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 51
Art. 51. Personale non di ruolo assunto per l'espletamento di attivita' professionali Nei confronti del personale non di ruolo, assunto per l'espletamento di attivita' professionale di cui all'art. 15, ultimo comma, della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), si applica il [terzo comma dell'art 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art36-com3) ai fini dell'ammissione ai concorsi riservati di cui all'art. 43 della predetta legge.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 52
Art. 52. Definizione della posizione del personale operaio Il personale utilizzato in via continuativa a tempo pieno, da data anteriore al 31 dicembre 1974, con mansioni di operaio, in base a rapporti caratterizzati sostanzialmente dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, e' inquadrato nel ruolo tecnico con le qualifiche di agente tecnico o operatore tecnico; secondo i profili professionali di cui alle rispettive declaratorie delle mansioni, con effetto dal 30 dicembre 1978. I pregressi servizi continuativi prestati presso l'ente dal personale di cui al precedente comma sono riconosciuti nella misura del 60% ai fini della determinazione della classe di stipendio spettante alla data della nomina e per intero a tutti gli altri effetti.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 53
Art. 53. ((Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per sopperire alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma del precedente art. 5 potra' essere ricoperta, per una sola volta, all'istitutostesso attraverso speciali concorsi interni,riservati al personale che sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che appartenga alla qualifica immediatamenteinferiore. Ai concorsi di cui al precedente comma e' ammesso, per la copertura di non piu' del 30 per cento dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia conseguito la idoneita' in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovra' essere adeguata alla qualita' e complessita' dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi. In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riservera' il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'[art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art6). Beneficiano di tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso: siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego; risultino disoccupati; siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'; abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'[art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art21), sia per il personale assunto in applicazione del citato art. 6 della medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a 40 unita')).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 54
Art. 54. Personale straordinario a tempo determinato In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, ciascun ente riservera' il 20% dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'ente stesso lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'[art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art6). Beneficiano della riserva predetta coloro che alla data di indicazione del concorso: siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego; risultino disoccupati; siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; non abbiano superato il 35° anno di eta'; abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati - sia per il personale beneficiano della riserva di cui all'[art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art21), sia per il personale di cui al primo comma - a cura dell'ente che indice il concorso. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a quaranta unita'.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 55
Art. 55. Norma di rinvio Ad integrazione di quanto previsto dall'[art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art30) e con il procedimento di cui ai primi due commi del precedente art. 3, per il personale degli enti di ricerca e degli altri enti caratterizzati da attivita' organizzate secondo modalita' di tipo industriale o svolte in regime di paragone o concorrenza con aziende private, saranno individuale, a parita' di presupposti oggettivi e soggettivi, le norme dei contratti collettivi istitutive di speciali indennita' per situazioni lavorative che, per la natura o per la dislocazione delle attivita' o in relazione a vincoli legislativi di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle popolazioni, comportino indeclinabili obblighi accessori rispetto alla normale prestazione di lavoro, disagio, rischio o gravosita' (quali ad esempio l'obbligo di reperibilita', l'intervento urgente per emergenze, la dislocazione della sede di servizio in localita' lontana da centri urbani in zone prive di infrastrutture sociali e di ricettivita' abitativa e prive di adeguati servizi di trasporto, le campagne oceanografiche, la responsabilita' di operazioni di impianti, il rischio di cambio di valuta, il trasporto di valori).
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 56
Art. 56. Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di validita' dell'accordo Al dipendente cessato anteriormente al periodo di validita' del presente accordo e riassunto ai sensi dell'[art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art13), e' attribuito lo stipendio risultante dalla ricostruzione del trattamento economico secondo le norme di inquadramento giuridico ed economico previste nel tempo per il personale rimasto in servizio. A tali effetti non si computa l'anzianita' maturata nella classe in godimento all'atto della cessazione dall'impiego.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 57
Art. 57. Disposizioni regolamentari in materia di equo indennizzo Ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e delle spese di cura nei casi di menomazioni dell'integrita' fisica verificatesi, manifestatesi o consolidatasi prima dell'entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), per la cui definizione gli enti avevano, precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo, adottato apposite norme regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, si applicano le disposizioni regolamentari stesse.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 58
Art. 58. Disposizioni per il personale degli enti confermati ai sensi dell'[art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art3) Gli enti inclusi nella tabella allegata alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), in attuazione dell'art. 3 della legge stessa in sede di adozione o modifica del regolamento organico ai sensi dell'art. 25 della suddetta legge, prevederanno norme per l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e qualifiche nonche' per l'attribuzione delle classi di stipendio, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui agli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art35), [36](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art36), [38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art38), [39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art39), [40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art40) e in base ad apposite tabelle di equiparazione con le categorie e le qualifiche dei preesistenti ordinamenti, conformi a quelle relative agli enti con analogo ordinamento del personale contenute negli allegati n. 6 e n. 7 al citato decreto. L'inquadramento ha decorrenza agli effetti economici dalla data del decreto di conferma dell'ente. Al personale operaio la classe di stipendio, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 38, comma settimo, del citato [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411), e' attribuita in base all'anzianita' di servizio, secondo le norme di cui all'art. 39 del decreto medesimo. Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonche' i limiti previsti dall'[art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art8-com5) e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione. Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla data del decreto di conferma e fino al 29 dicembre 1978, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei dipendenti nel predetto periodo si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianita' di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. L'anzianita' eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente comma si considera come anzianita' maturata nella classe stessa ai fini del conseguimento degli aumenti biennali di stipendio. In caso di inquadramento in ruolo nello stesso periodo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti stessi le disposizioni di cui all'[art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art27). Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi del presente articolo, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, dovesse risultare alla data del 29 dicembre 1978 complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennita' di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorieta' - l'eccedenza e' computata come assegno personale ai fini dell'art. 40 del presente accordo. Per gli enti il cui personale non e' ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico il trattamento economico spettante al personale con decorrenza dalla data del decreto di conferma sara' stabilito in base ad apposite tabelle di equiparazione con le modalita' di cui al primo comma avendo riguardo alle tabelle contenute nell'allegato n. 8 al [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411). Gli eventuali problemi che dovessero insorgere per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi saranno definiti da ciascun ente sentita la commissione prevista dall'art. 2 del presente accordo. Al personale dipendente dall'Istituto italiano di idrobiologia e dagli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente mediante il [decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-04;430) e il [decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-04;439), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Le norme relative all'inquadramento del personale di cui al presente accordo si applicano nei confronti del personale statale, in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e presso gli istituti talassografici incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, per il quale venga disposto il trasferimento alle dirette dipendenze dei suddetti enti, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 59
Art. 59. Benefici di natura assistenziale e sociale Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti: 1) sussidi; 2) borse di studio; 3) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; 4) prestiti; 5) mutui edilizi. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti. E' fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli gia' in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 60
Art. 60. Unita' produttive Agli effetti di cui all'[art. 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art55), costituiscono unita' funzionali la Direzione generale e, qualora strutturate in unita' organica, le dipendenze provinciali.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 61
Art. 61. Congedi e permessi sindacali I congedi vanno richiesti e connessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti. A richiesta dell'organizzazione sindacale interessata, nelle province ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui all'[art. 57, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art57-num3), puo' essere ridotto a 20 ore settimanali. La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale. I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, collocati in congedo sindacale ai sensi dell'[art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art57), conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da quelli destinatari della [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70).((5))
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 62
Art. 62. Dirigenti sindacali L'ente, qualora intenda disporre il trasferimento di un dirigente sindacale ad altra unita' funzionale, e' tenuto a comunicare per iscritto - in conformita' all'[art. 56, terzo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art56-com3-lete) - i motivi del provvedimento proposto alla competente organizzazione sindacale. La predetta organizzazione notifica, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il proprio nulla-osta ovvero i motivi dell'opposizione. In mancanza di riscontro da parte dell'organizzazione sindacale nei termini suindicati l'ente ha facolta' di disporre il trasferimento. Agli effetti del presente articolo non si considera trasferimento l'assegnazione ad altra provincia a seguito di promozione o di passaggio di qualifica nonche' ad altra unita' operativa nell'ambito della stessa provincia.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 63
Art. 63. Assemblee Il personale ha diritto a riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonche', nel limite individuale di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unita' funzionale. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'[art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19). La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali e' comunicata al dirigente l'unita' funzionale di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore, e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilita' dei locali, l'indicazione dell'ora di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno. Durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario non possono aver lungo nei locali dell'ente riunioni che siano indette da associazioni od organismi diversi da quelli di cui al precedente terzo comma. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle comunicazioni all'amministrazione, tenuto conto delle date stabilite per ciascuna assemblea. Quando nell'unita' funzionale l'orario di lavoro sia articolato in turni, l'assemblea puo' avere luogo in due riunioni nella medesima giornata. Il personale che partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro deve apporre, su appositi fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora in cui si allontana dal posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il personale deve nuovamente apporre la firma annotando l'ora di rientro. In caso di mancata apposizione, non adeguatamente motivata, della firma di rientro l'assenza relativa al periodo di allontanamento dal posto di lavoro e' considerata ingiustificata. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente sono stabilite, previo accordi con le organizzazioni sindacali interessate, dal direttore generale o da persona da lui delegata per la direzione generale e dal dirigente l'unita' funzionale per le strutture periferiche.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici- art. 64
Art. 64. Contributi sindacali I contributi sindacali di cui all'[art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art59), sono versati alle federazioni nazionali di categoria entro il giorno 25 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta dei contributi medesimi.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici-Allegato 1
ALLEGATO 1 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DECLARATORIA DELLE MANSIONI DI CUI ALL'ALLEGATO N. 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 MAGGIO 1976, N. 411. RUOLO AMMINISTRATIVO Qualifica di "commesso" Con inizio dalla quinta riga sono soppresse le parole da "e' preposto" a "stabiliti". Ottava riga: sono soppresse le parole da "nonche'" a "uffici". Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti: Profilo differenziato di professionalita'. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per responsabilita' o modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla chiusura e apertura degli uffici e alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali; portavalori". Qualifica di "archivista-dattilografo" Sono aggiunte le seguenti parole: "Profilo differenziato di professionalita'. Svolge le attivita' amministrative e contabili a contenuto esecutivo proprie della qualifica che implicano un maggiore impegno o permanente gravosita' in relazione alle specifiche cognizioni richieste ovvero alla ripetitivita' dell'esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla conservazione e al movimento di documenti probatori; dattilografo a tempo pieno o con compiti di stenografia". Qualifica di "assistente" Ottava riga: sono soppresse le parole "di studio". Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti: "Qualifica di "assistente coordinatore". Nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge le attivita' amministrative e contabili proprie della qualifica che richiedono una professionalita' integrata da cognizioni complementari e/o strumentali al fine della elaborazione, controllo, revisione di atti comportanti l'applicazione di norme complesse ovvero assicura il coordinamento di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: addetto ad attivita' ispettiva di vigilanza esterna; addetto alla istruttoria di pratiche che comporta applicazione di norme particolarmente complesse; sovraintendente ad attivita' di settore." Qualifica di "collaboratore" Il testo e' sostituito con il seguente: "Svolge funzioni di collaborazione direttiva che presuppongono elevata capacita' professionale e specifica competenza ed implica anche discrezionalita' operativa nella realizzazione dell'attivita' dell'ente. Partecipa ad attivita' di studio e programmazione ed elabora autonomamente atti del procedimento amministrativo. Puo' sovraintendere a settori di attivita' non complessi. Qualifica di "collaboratore-coordinatore". Svolge funzioni di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione dell'assetto organizzativo derivante dallo sviluppo della tecnologia e della legislazione. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in caso di assenza o impedimento, assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: responsabile di studi o programmazioni; responsabile di unita' operativa. RUOLO TECNICO Qualifica di "agente tecnico" Quinta riga: e' soppressa la parola "autista". Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti: Profilo differenziato di professionalita'. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per modalita' e tempi di esecuzione. Indicazioni esemplificative di profili: addetto al magazzino e alle relative consegne; addetto ai servizi di portineria; conduttore di veicoli a motore." Qualifica di "operatore tecnico" Sono soppresse le parole "operaio specializzato". Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti: Profilo differenziato di professionalita'. Svolge attivita' tecniche proprie della qualifica che implicano maggiore professionalita' o gravosita' o impegno in relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzione di rischi rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovvero all'osservanza di particolari orari di servizio. Indicazioni esemplificative di profili: guardia giurata; responsabile di squadra di lavoro; infermiere generico; guardiaparco; operatore con specifica specializzazione di mestiere (falegname, idraulico, cuoco, fabbro, ecc.); centralinista telefonico a tempo pieno; massofisioterapista; massaggiatore." Qualifica di "assistente tecnico". Sono soppresse le parole "programmatore di centro elettronico". Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti: "Qualifica di "assistente tecnico coordinatore". Nell'ambito del settore cui e' assegnato svolge mansioni tecniche specializzate proprie della qualifica che comportano una professionalita' emergente soggetta a dinamico aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della tecnologia e all'osservanza di particolari orari di lavoro, ovvero assicura il coordinamento tecnico di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attivita' di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse. Indicazioni esemplificative di profili: programmatore; responsabile della gestione di unita' o procedimenti complessi di elaborazione dati, interprete simultaneo." Qualifica di "collaboratore tecnico" Il testo e' sostituito con il seguente: "Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono elevate capacita' professionali e specifica competenza nella elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori. Indicazioni esemplificative di profili: analista programmatore; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali; maestro di sport. Qualifica di"collaboratore tecnico coordinatore". Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unita' organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione di responsabilita' nell'attivita' svolta. E' richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica della tecnologia. Coadiuva il dirigente esplicando attivita' di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento assicurando la continuita' dell'azione dell'unita' organica. Indicazioni esemplificative di profili: analista di sistemi che svolge l'intera gamma delle attivita' proprie della posizione di lavoro; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali a piu' alto livello di esperienza e di qualificazione professionale; responsabile di unita' operativa tecnica; docente di psicologia o di altre discipline universitarie." RUOLO PROFESSIONALE Sono aggiunte le seguenti parole: "Profilo differenziato di professionalita' per la seconda qualifica. Svolge attivita' della professione che si caratterizzano per una specifica assunzione di responsabilita' o rischi o per una maggiore gravosita' in relazione all'espletamento dei peculiari compiti ovvero ad attivita' di sovraintendenza. Indicazioni esemplificative di profili: collaudatore di impianti, apparecchi o macchine complesse, direttore di lavori; infermiera sovraintendente a gruppo di lavoro." DIRIGENZA Al primo comma le parole: "la responsabilita' degli atti relativi" sono sostituite con le seguenti: "potere decisorio in ordine alle materie di propria competenza". Tra il primo e il secondo comma sono inseriti i seguenti: "Rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed e' responsabile della legalita', imparzialita', efficienza, produttivita', economicita' e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli obiettivi definiti dalla amministrazione.; Al secondo comma sono soppresse le parole da"potesta'" a "responsabilita'" e da "coordinamento" a "energie" e le parole "rappresentanza, nei casi previsti, della amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "ha la rappresentanza legale dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni".
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici-Allegato 2
ALLEGATO 2 TABELLA DEI PARAMETRI RETRIBUTIVI Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici-Allegato 3
ALLEGATO 3 TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E QUELLO DEGLI ENTI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70, PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici-Allegato 4
ALLEGATO 4 EQUO INDENNIZZO Parte di provvedimento in formato grafico
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici-Allegato 5
ALLEGATO 5 CRITERI PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE DI COORDINAMENTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PARAMETRI PREVISTI PER I LIVELLI DIFFERENZIATI DI PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART. 41. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 41 del presente accordo sono valutati i seguenti titoli con attribuzione del punteggio indicato a fianco di ciascun titolo stesso: 1) Espletamento delle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalita': punti 1 per ogni semestre o frazione superiore a tre mesi; 2) Anzianita' nella qualifica rivestita alla data del 30 dicembre 1978: punti 0,60 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; 3) Anzianita' di servizio comunque prestato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi. La graduatoria sara' formata sulla base del punteggio complessivo riportato; in caso di parita' avranno la precedenza i dipendenti con maggiore eta'.
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici-Allegato 6
ALLEGATO 6 PRINCIPI INFORMATORI PER LA DISCIPLINA CON CRITERI OMOGENEI DEI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovra' uniformarsi ai seguenti principi informatori: 1) I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessita' determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire.((3)) 2) Le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facolta' universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire, da attribuire secondo una priorita' determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso.((3)) 3) L'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari. 4) I prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entita' del prestito, con applicazione del saggio di interesse legale. 5) I mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a condizione che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato. L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potra' superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
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