DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1979, n. 575
La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO G ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI SANITARIE PER GLI SCAMBI ITALO-POLACCHI DI PESCI E PRODOTTI ITTICI ALIMENTARI. 1) I pesci e i prodotti ittici alimentari, di acqua dolce o salata, interi, eviscerati, con o senza testa, pinne e coda, possono essere presentati all'esportazione refrigerati o congelati (la congelazione puo' essere fatta individualmente o in blocco) o altrimenti conservati. I pesci refrigerati o congelati oltre ad essere decapitati, depennati, decaudati, possono anche essere presentati in trance o in filetti. 2) I pesci e i prodotti ittici alimentari refrigerati o congelati - fatta eccezione per il pesce di grossa taglia ridotto in trance, o decapitato, depinnato, decaudato, nonche' per il pesce intero ed eviscerato - devono essere confezionati in contenitori igienicamente rispondenti. Tali contenitori devono riportare, direttamente o con etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili: della denominazione del prodotto; del peso netto; del nome, ragione sociale, marchio depositato, e sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione. Ogni contenitore dovra' contenere pesci, o prodotti ittici alimentari, della medesima specie. 3) I pesci e i prodotti ittici alimentari salati, essiccati, affumicati contenuti in confezioni originali nonche' quelli conservati in scatola devono riportare sulla confezione o su etichette appostevi in caratteri leggibili ed indelebili, oltre le indicazioni di cui al precedente punto 2) anche quelle relative agli ingredienti.
Annesso H
La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO H ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI SANITARIE PER GLI SCAMBI ITALO-POLACCHI DI ORGANI, GHIANDOLE E TESSUTI DESTINATI AD USO OPOTERAPICO. Gli organi, ghiandole, tessuti di bovini, equino, suino, ovino, caprino, devono essere presentati all'importazione in stato di congelamento, confezionati in cartoni, scatole o casse, aventi rivestimento interno di plastica o di carta pergamenata. Ogni cartone, scatola o cassa, dovra' contenere pezzi identici e provvisti di un'etichetta recante le indicazioni seguenti: denominazione anatomica e di specie; ditta esportatrice; bollo ufficiale del controllo veterinario. Tutte le confezioni devono successivamente, essere imballare in cartoni, scatole o casse o altro idoneo contenitore, legate con filo metallico o con altro sistema che ne impedisca la manomissione, recanti all'esterno stampigliata a caratteri leggibili e indelebili, direttamente ovvero con un'etichetta fissata solidamente con un piombo inviolabile o in modo da doverla parzialmente rompere all'atto dell'apertura, oltre il bollo di controllo sanitario, le indicazioni seguenti: a) denominazione della specie animale; b) peso netto; c) stabilimento produttore. Gli organi, ghiandole e tessuti destinati ad uso opoterapico dovranno provenire da stabilimenti riconosciuti idonei all'esportazione inclusi nelle liste I, II, III, IV di cui all'articolo 14 dell'Accordo, ed essere scortati dal certificato sanitario utilizzato per le carni, nel quale saranno, oltre al resto, indicati gli eventuali trattamenti di denaturazione cui la merce e' stata sottoposta all'origine.
Annesso I
La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO I ELENCO A DELLE MALATTIE A DENUNCIA OBBLIGATORIA APPROVATO DAL COMITATO DELL'O.I.E. Afta epizootica; Peste bovina; Pleuropolmonite contagiose dei bovini; Esantema vescicolare bovino; Carbonchio ematico; Vaiolo degli ovini; Febbre catarrale maligna; Peste equina; Morva; Morbo coitale maligno; Peste suina classica; Peste suina africana; Malattia vescicolare dei suini; Encefalomielite infettiva dei suini; Peste aviare; Pseudo-peste aviare; Rabbia;
Annesso I-Annesso 1
ANNESSO 1 CERTIFICATO SANITARIO PER EQUINI (DA ALLEVAMENTO O DA MACELLO) Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 2
ANNESSO 2 CERTIFICATO SANITARIO PER CAVALLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE PER MANIFESTAZIONI IPPICO-SPORTIVE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 3
ANNESSO 3 CERTIFICATO SANITARIO PER BOVINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 4
ANNESSO 4 CERTIFICATO SANITARIO PER OVINI E CAPRINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 5
ANNESSO 5 CERTIFICATO SANITARIO PER SUINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 6
ANNESSO 6 CERTIFICATO SANITARIO PER BOVINI DA MACELLO Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 7
ANNESSO 7 CERTIFICATO SANITARIO PER OVINI E CAPRINI DA MACELLO Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 8
ANNESSO 8 CERTIFICATO SANITARIO PER SUINI DA MACELLO Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 9
ANNESSO 9 CERTIFICATO SANITARIO PER CONIGLI VIVI Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 10
ANNESSO 10 CERTIFICATO SANITARIO PER LEPRI VIVE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 11
ANNESSO 11 CERTIFICATO SANITARIO PER SELVAGGINA DA PENNA VIVA Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 12
ANNESSO 12 CERTIFICATO SANITARIO PER API Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 13
ANNESSO 13 CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI EQUINE, BOVINE, SUINE, OVINE E CAPRINE, REFRIGERATE O CONGELATE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 14
ANNESSO 14 CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI DI VOLATILI ALLEVATI E DI CONIGLI DOMESTICI REFRIGERATE O CONGELATE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 15
ANNESSO 15 CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI DI SELVAGGINA UCCISA REFRIGERATE O CONGELATE (selvaggina da penna, lepri) Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 16
ANNESSO 16 CERTIFICATO SANITARIO PER CARNI PREPARATE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 17
ANNESSO 17 CERTIFICATO SANITARIO PER UOVA DI VOLATILI IN GUSCIO Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 18
ANNESSO 18 CERTIFICATO SANITARIO PER UOVA SGUSCIATE DI VOLATILI COMPLETE, TUORLI, ALBUMI, CONGELATE O ESSICCATE Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 19
ANNESSO 19 CERTIFICATO SANITARIO PER LATTE E PRODOTTI LATTIERI Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 20
ANNESSO 20 CERTIFICATO SANITARIO PER PESCI E PRODOTTI ITTICI ALIMENTARI REFRIGERATI, CONGELATI, O ALTRIMENTI CONSERVATI Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso I-Annesso 21
ANNESSO 21 CERTIFICATO SANITARIO PER PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ALLO STATO GREZZO Parte di provvedimento in formato grafico
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