DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886
Le condotte sottomarine per il trasporto a distanza degli idrocarburi liquidi e gassosi prodotti dal sottofondo marino nelle aree indicate nell'art. 1 devono rispondere ai requisiti di resistenza, devono presentare giunti sicuri e devono essere adeguatamente protette contro le corrosioni nonche' contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali. I progetti relativi devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorita' marittima competente almeno tre mesi prima dell'installazione e devono contenere ragguagli sulle caratteristiche delle tubazioni e dei materiali impiegati, sulle condizioni del fondo marino lungo il tracciato, sulle modalita' di messa in opera, sulle ispezioni e controlli iniziali e su quelli previsti nel corso dell'esercizio. Le autorita' competenti, sentito il progettista, possono imporre varianti al tracciato o chiedere l'adozione di particolari accorgimenti, ivi compreso lo spostamento a spese del permissionario o del concessionario degli impianti di telecomunicazioni preesistenti, per prevenire il rischio di danni ad altre opere sottomarine o per evitare indebite interferenze con altre attivita' di preminente interesse pubblico che si svolgono in mare. Nelle aree in cui sussistano concreti rischi di danneggiamento da parte di ancore, attrezzi di pesca, ecc., le autorita' competenti possono richiedere l'interramento, parziale o totale, delle tubazioni. Per l'installazione delle condotte devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti e' accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 75.
Art. 80
Protezione delle condotte sottomarine
Le condotte sottomarine di cui agli articoli 78 e 79 devono essere munite di sensori di alta-bassa pressione in numero adeguato. Il segnale di alta o bassa pressione deve provocare automaticamente l'interruzione del flusso di idrocarburi. Il flusso di idrocarburi nelle condotte non deve essere ripristinato sino a quando non siano state sicuramente individuate e rimosse le cause dell'anormale aumento o calo di pressione. Analoghi dispositivi di protezione devono essere installati nei collettori, nei separatori ed in genere in tutti gli apparecchi in pressione destinati al trasporto, al contenimento ed al trattamento degli idrocarburi nelle piattaforme di produzione e strutture assimilabili. In caso di fughe di idrocarburi o di altri eventi che possono costituire pericolo di danno a persone o a cose, l'operatore deve darne immediata comunicazione alla sezione idrocarburi ed all'autorita' marittima per i provvedimenti di competenza. In tal caso il ripristino dell'esercizio delle condotte e' subordinato ad esplicito consenso dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi, previa reiterazione del collaudo. Nel caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente si applica il disposto del quarto comma dell'art. 61.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMUNI Capo I
Art. 81
Deroghe
Per le unita' mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, puo' concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purche' le unita' offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate. A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unita' mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unita' estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine. Il rapporto deve indicare altresi' gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorita' preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi. La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unita' di perforazione e della societa' costruttrice, il programma di attivita' con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unita' deve operare, nonche', per le unita' costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione: 1) la rispondenza dell'unita' alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale; 2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorita' preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni. Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unita' entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.
Art. 82
Adeguamento impianti fissi
Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili gia' installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto. Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.
Art. 83
Commissione consultiva
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78)) Il presidente ha facolta' di convocare rappresentanti delle societa' istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine puo' disporre sopralluoghi di uno o piu' membri della commissione agli impianti. Le spese relative sono a carico delle societa' istanti. In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione puo' essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed e' altresi' consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687 ter del decreto n. 128 del 1959. ((3))
TITOLO VI DIFFIDE - DENUNCE INTERVENTI AMMINISTRATIVI VARI - RICORSI
Art. 84
Verbali
Gli ingegneri e i periti addetti alle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne il verbale. Resta ferma la competenza attribuita in materia di polizia giudiziaria ai comandanti, ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni dall'art. 1235 del codice della navigazione. Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si e' contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati. Il verbale e' compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione. Copia del verbale deve essere trasmessa all'autorita' marittima competente. Nel caso di violazione commessa da lavoratori una copia dell'atto e' notificata anche all'imprenditore.
Art. 85
Notizia di reato e diffida
Per le infrazioni sanzionate a norma dei successivi articoli 90, 91, 92 e 93, l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorita' giudiziaria, dandone avviso all'autorita' marittima competente e all'interessato. Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.
Art. 86
Controllo
Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo puo' ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nell'atto relativo. Nel caso in cui sia constatata la permanenza della infrazione, l'ingegnere capo puo' ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce.
Art. 87
Situazioni di pericolo
Nel caso in cui riconosca una situazione di pericolo sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, l'ingegnere capo, sentito il direttore responsabile, impone un termine per ovviare a tale situazione. Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore responsabile a redigere e presentare, entro un termine stabilito, un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione. Il direttore responsabile e' tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi. Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettate, ne da' avviso al direttore ed ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito. L'ingegnere capo ha facolta' di prescrivere in via cautelare al direttore responsabile e/o al capo piattaforma le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori.
Art. 88
Ricorso gerarchico
Contro i provvedimenti emanati dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla comunicazione.
TITOLO VII DISPOSIZIONI PENALI
Art. 89
Sanzioni
La violazione delle norme di cui al presente decreto e' punita a norma dei seguenti articoli, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.
Art. 90
Sanzioni
E' punita ((con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni)) la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80.
Art. 91
Sanzioni
E' punita ((con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni)) la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46; 50; 51; 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma.
Art. 92
Sanzioni
E' punita ((con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni)) la violazione degli articoli 8, secondo comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43, 48, 72, primo, secondo e terzo comma; 73.
Art. 93
Sanzioni
E' punita ((con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni)) la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma; 12; 13; 16, secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62, terzo comma; 68.
Art. 94
Sanzioni
E' punita ((con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni)) la violazione degli articoli 5, secondo comma; 6, quarto, quinto e ottavo comma; 7, quinto comma; 8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78, secondo comma; 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati.
PERTINI ANDREOTTI - NICOLAZZI - FORLANI - ROGNONI - RUFFIONI - MORLINO - SCOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 27
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