La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani dei caduti per servizio.