DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327

Type DPR
Publication 1980-03-26
Ultimo aggiornamento 2021-03-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 49. Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono: a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio. I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce puo' essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori. Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-10;967~art11). Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresi' lavate e semicotte o cotte. I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento. Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma. La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al piu' presto dopo ultimato lo scarico. Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria provvedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 50

Art. 50. Idoneita' igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed ai contenitori provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari. I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine, dal quale risulti l'idoneita' igienico-sanitaria del veicolo o contenitore. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda ne' consenta il rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera di trasporto puo' chiedere tale attestazione al Ministero della sanita' che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni. Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere igienico-sanitario, l'attestazione puo' essere rilasciata dal Ministero della sanita' direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di trasporto. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 51

Art. 51. Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalita' atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente comma. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 52

Art. 52. Sostanze alimentari per cui sano prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto l'elenco delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria, e' necessario adottare le misure che seguono. Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati: 1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere; 2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario; 3) la localita' di destinazione; 4) l'indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed il loro quantitativo; 5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi alle norme vigenti. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che e' tenuto a conservarla per almeno trenta giorni a disposizione dei predetti organi di vigilanza. Nel caso di tentata vendita all'ingrosso, nella dichiarazione di cui sopra sono omesse le indicazioni previste ai punti 2) e 3) e che sono sostituite dalla indicazione che la merce e' destinata alla tentata vendita. L'incaricato della vendita e' tenuto a comunicare entro dieci giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la sede, il domicilio dell'acquirente e la localita' di consegna o, nel caso in cui la tentata vendita non sia conclusa delle persone alle quali e' stata effettuata la consegna. Il fornitore e' tenuto a conservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 53

Art. 53. Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari potenzialmente nocive Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino che le sostanze stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e regolamenti speciali e vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, l'autorita' sanitaria puo' disporre il sequestro delle sostanze alimentari trasportate con l'osservanza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 20 del presente regolamento. L'eventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve avvenire sotto scorta sanitaria. A tal fine, l'autorita' sanitaria dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario di cui all'ultimo comma dell'art. 3, all'uopo incaricato con l'ordine di servizio di cui nel successivo comma Detto personale e' responsabile della regolarita' del trasferimento delle sostanze alimentari poste sotto sequestro e dell'ottemperanza alle norme che verranno impartite al riguardo con speciale ordine di servizio, dall'autorita' che ha disposto il sequestro ed il trasferimento delle sostanze predette. L'ordine di servizio deve essere redatto in quattro copie una delle quali viene rilasciata al trasportatore, una viene trattenuta dall'autorita' sanitaria che ha disposto il trasferimento delle sostanze sotto scorta sanitaria e le altre vengono consegnate, all'inizio del servizio, al personale di scorta. Su queste due copie debbono essere annotati a cura del predetto personale gli eventuali inconvenienti verificatisi durante il trasferimento. Una delle due copie, che debbono essere firmate dall'autorita' sanitaria destinataria per la presa in consegna delle sostanze alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta per la restituzione all'autorita' sanitaria che ha disposto il servizio e la seconda viene trattenuta dall'autorita' sanitaria destinataria. L'autorita' sanitaria territorialmente competente riguardo alla localita' di destinazione delle sostanze alimentari poste sotto sequestro verra' immediatamente informata del trasferimento delle sostanze stesse, da parte dell'autorita' sanitaria che ha disposto il sequestro ed il trasferimento ed e', a sua volta, tenuta ad informare quest'ultima degli ulteriori provvedimenti adottati. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 54

Art. 54. Confezioni delle materie coloranti Le materie coloranti indicate nell'elenco di cui all'art. 10 della legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, debbono essere poste in commercio in confezioni chiuse all'origine su cui debbono essere riportate le seguenti indicazioni: a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o confezionatrice e sede dello stabilimento di produzione o confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati nello ambito della C.E.E., il nome o ragione sociale e la sede della ditta commerciale responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E.; b) la dicitura "colorante" da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne e' consentito l'impiego, oppure "per sostanze alimentari (uso limitato)"; c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura indicata nell'elenco di cui al citato art. 10 della legge; d) il peso netto. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 55

Art. 55. Sostanze alimentari trattate con materie coloranti Le sostanze alimentari colorate debbono recare sulla confezione e, se vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del presente regolamento denominante le sostanze alimentari, la dicitura: "colorato con..." seguita dalla denominazione o dalla corrispondente sigla della sostanza colorante, secondo la nomenclatura riportata nei decreti ministeriali di cui all'art. 10 della legge. L'osservanza dell'obbligo stabilito dal comma precedente esime dall'osservanza degli obblighi concernenti l'indicazione della colorazione stabilita da altre norme regolamentari. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 56

Art. 56. Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario Le disposizioni previste dagli articoli 54 e 55 del presente regolamento non si applicano alle sostanze naturali dotate di proprieta' aromatiche, saporose o nutritive che esplicano un effetto colorante secondario quali la paprica, la curcuma, lo zafferano e il legno di sandalo. L'aggiunta di tali sostanze deve essere indicata tra gli ingredienti sulla confezione o su etichetta appostavi e, nel caso di sostanze alimentari vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui al successivo art. 66 denominante le sostanze alimentari, secondo le modalita' e nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 63 del presente regolamento. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 57

Art. 57. Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione di sostanze alimentari composte Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza di piu' sostanze possono essere impiegate sostanze colorate a norma di legge anche quando non e' autorizzata la colorazione del prodotto alimentare finito, purche' non si determini la colorazione di massa del prodotto stesso. I semilavorati destinati alla preparazione di sostanze alimentari di cui e' ammessa la colorazione possono essere colorati, fermo restando per essi quanto stabilito dal precedente art. 55. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 58

Art. 58. Impiego di additivi chimici autorizzati nella produzione di sostanze alimentari Con decreto emanato ai sensi dell'art. 22 della legge, il Ministro della sanita' stabilisce apposite norme per l'impiego di additivi chimici autorizzati, in particolare per quanto riguarda le miscele degli stessi, le mescolanze di additivi chimici con diluenti e solventi, supporti, sostanze alimentari, nonche' il loro impiego nei semilavorati. Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di cui al comma precedente e per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di impiego degli additivi chimici, si fa rinvio al decreto ministeriale del 31 marzo 1965, e successive modificazioni, in materia di disciplina di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione di sostanze alimentari. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 59

Art. 59 ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-19;514) ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 60

Art. 60 ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-19;514) ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 61

Art. 61. Indicazioni per le confezioni di additivi Gli additivi chimici debbono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine sulle quali sono riportate, salvo deroghe previste da altre norme, le seguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento di produzione, preparazione e confezionamento; oppure, ove si tratti di prodotti fabbricati in altri Paesi della C.E.E., il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa commerciale responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, individuato in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E. in cui essa risiede; b) la dicitura "additivo" da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne e' consentito l'impiego, oppure la dicitura "per alimenti (uso limitato)"; c) la indicazione del gruppo di appartenenza, seguita dalla denominazione chimica o dalla corrispondente sigla, secondo la nomenclatura riportata nei decreti di cui all'art. 22 della legge e, nel caso di miscele, anche le relative percentuali; d) il peso netto. Le indicazioni di cui alla lettera c) vengono stabilite, per gli aromi, dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 22 della legge. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 62

Art. 62. Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici Salvo quanto previsto nei decreti del Ministro della sanita', emanati ai sensi dell'art. 22 della legge, le sostanze alimentari trattate con gli additivi chimici o che, comunque li contengano, debbono recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del presente regolamento, denominante la sostanza alimentare, oltre alle indicazioni di cui all'art. 64, anche l'indicazione del gruppo funzionale di appartenenza dell'additivo (es. conservativi, antiossidanti, ecc.) seguito dalla denominazione o dalla corrispondente sigla secondo la nomenclatura riportata nei predetti decreti. E' fatto divieto di adoperare o aggiungere denominazioni differenti da quelle con le quali gli additivi figurano nell'apposito elenco. Le indicazioni di cui al primo comma non sono obbligatorie per i prodotti disciplinati dal [decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-12;162), contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 63

Art. 63. Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti naturali o artificiali Nell'autorizzazione di cui all'art. 25 del presente regolamento e' compresa la facolta' di estrarre con mezzi fisici aromi naturali da parte delle imprese alimentari che utilizzano i detti aromi unicamente nella produzione degli alimenti e bevande di propria produzione. In tal caso la domanda di cui all'art. 26 del presente regolamento deve contenere anche le indicazioni previste dal precedente art. 59, quinto ed ultimo comma. Le sostanze aromatizzanti di cui al precedente comma possono essere impiegate sia singolarmente che in miscela. Le sostanze alimentari aromatizzate debbono riportare sulla confezione o sul cartello di cui all'art. 66, denominante la sostanza alimentare allo stato sfuso, la dicitura "aromi naturali" e/o "aromi artificiali", a caratteri leggibili e indelebili, senza obbligo di specificare la sostanza aromatizzante. Nel caso dell'aromatizzazione complementare prevista dalle norme vigenti la dicitura "aromi naturali" non e' obbligatoria per i liquori, i vini aromatizzati e le bevande disciplinate dal regolamento approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), e per le acquaviti. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 64

Art. 64. Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate Le sostanze alimentari poste in commercio in confezioni debbono riportare sulla confezione o su etichetta saldamente appostavi le seguenti indicazioni: 1) denominazione legale, ove prevista, o merceologica, che caratterizza il prodotto; nel caso di prodotti tipici regionali o esteri, anche se di produzione nazionale, che non abbiano una corrispondente denominazione italiana, e' consentito riportare la denominazione originaria; 2) nome o ragione sociale o marchio depositato dall'impresa, produttrice o dall'impresa confezionatrice; 3) sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento; nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, situati in localita' diverse, e' consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo di produzione e di confezionamento venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno particolare; nel caso dell'impresa che provvede alla distribuzione e vendita di sostanze alimentari prodotte da terzi per suo conto deve essere indicato anche l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento; 4) gli ingredienti, in ordine decrescente, determinato in base alla quantita' rispettivamente ponderale o volumetrica dei singoli ingredienti impiegati, a seconda che il contenuto sia espresso in peso o volume; 5) in quantitativo netto in peso o volume espresso in base al sistema metrico decimale indicato con maggiore ed immediata evidenza rispetto a quelli impiegati per l'indicazione dei singoli ingredienti. Salvo quanto previsto da norme speciali, ai fini della prescrizione di cui al precedente punto 5), sulle confezioni di prodotti alimentari ai quali siano stati aggiunti i liquidi di governo, l'indicazione del contenuto netto complessivo deve essere accompagnata da quella del peso del prodotto sgocciolato. Si intende per liquido di governo quello di copertura ordinariamente non destinato alla consumazione. Le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma possono essere omesse quando si tratta di confezioni di sostanze alimentari non destinate alla vendita al dettaglio purche' risultino nei documenti di vendita e di consegna; dette indicazioni debbono risultare dai documenti di vendita e di consegna, anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati, oggetto di commercio internazionale o di scambio tra produttori e utilizzatori professionali che vengono venduti al dettaglio previa trasformazione e frazionamento. In entrambi i casi l'eventuale presenza di additivi deve risultare dai documenti di accompagnamento. L'indicazione del peso (o volume) netto non e' obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio a peso, purche' sugli involucri sia riportata la dizione "da vendersi a peso". La denominazione legale costituisce denuncia di ingredienti. Le indicazioni di cui al punto 1) del presente articolo debbono essere riportate di seguito, con caratteri di dimensioni uniformi. Tutte le indicazioni obbligatorie debbono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta in lingua italiana ed in modo ben, visibile, con caratteri facilmente leggibili indelebili salvo quanto previsto al punto 1) del presente articolo. Le indicazioni richieste specificamente da leggi o regolamenti speciali debbono essere riportate quando non costituiscono indicazioni equipotenti a quelle prescritte dal presente regolamento. Gli imballaggi di qualsiasi specie, anche se comprendenti una singola unita' di vendita al dettaglio e contenenti prodotti confezionati eterogenei, possono non riportare le indicazioni previste nel presente articolo, purche' esse figurino sulle singole confezioni dei prodotti contenuti. I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio costituente una singola unita' di vendita al dettaglio possono non riportare le predette indicazioni, purche' esse figurino sull'imballaggio stesso. L'indicazione del peso netto puo' essere riferita al contenuto complessivo della unita' di vendita. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 65

Art. 65. Indicazione della data di confezionamento per talune sostanze alimentari Le sostanze alimentari elencate nell'allegato B al presente regolamento, oltre alle indicazioni di cui all'articolo precedente, debbono riportare la data di confezionamento in chiaro, riferita a giorno, mese ed anno, se incluse nella sezione I, o riferita soltanto a mese ed anno, se incluse nella sezione II di tale allegato. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 66

Art. 66. Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari sfuse o poste in vendita in confezioni non piu' integre. Le sostanze alimentari non confezionate vendute allo stato sfuso e quelle confezionate all'origine la cui confezione non sia piu' integra, debbono essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni di cui ai punti da 1) a 4) del primo comma dell'art. 64. Tale cartello deve essere tenuto bene in vista possibilmente applicato al recipiente contenente la sostanza alimentare cui si riferisce, e le varie indicazioni obbligatorie debbono figurare in lingua italiana, a caratteri ben leggibili e indelebili. Le confezioni non superiori a g 40 possono riportare la sola indicazione del nome o ragione sociale del produttore, o il marchio depositato, sempreche' sul loro contenitore figurino le indicazioni previste per i prodotti confezionati. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 67

Art. 67. Tolleranza di peso o volume Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve le tolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze, nonche' quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche. Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, il relativo controllo, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione dell'art. 8 della legge, deve essere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura da prelevarsi in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1000 o ml 1000. L'indicazione del peso o volume netto e' considerata irregolare quando il contenuto complessivo, all'atto del controllo di cui al comma precedente, risulti inferiore tenuto conto delle tolleranze previste per ciascun tipo di prodotto nella prima parte dell'allegato D al presente regolamento rispettivamente, al decuplo, quintuplo o triplo, del peso o volume indicato sulle confezioni. Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potra' in ogni caso essere inferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D. Ove a seguito dell'analisi di primo grado emerga una irregolarita' nel peso o volume netto, in caso di mancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma dei risultati dell'analisi di prima istanza, l'autorita' sanitaria competente trasmette denuncia all'autorita' giudiziaria. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 68

Art. 68. Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari sono tenute a controllare la rispondenza degli stessi alle rispettive disposizioni sanitarie ed a dimostrare in ogni momento di avere provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale di oggetti di cui al precedente comma, e' subordinata all'accertamento della loro idoneita' allo scopo cui sono destinati. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 69

Art. 69 Limiti di cariche microbiche negli alimenti Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprie ordinanze i limiti delle cariche microbiche di cui all'art. 5, lettera c), della legge. Con le ordinanze vengono indicati i criteri di valutazione delle risultanze degli accertamenti microbiologici effettuati sui singoli campioni prelevati. L'assenza dei germi patogeni nelle sostanze alimentari deve intendersi riferita a quantita' determinate di prodotto che saranno all'uopo fissate con le ordinanze di cui al presente articolo. Qualora i valori emersi dagli accertamenti microbiologici risultino tali da rendere configurabile l'ipotesi prevista dall'articolo 5, lettera d), della legge, deve esserne fatta specifica menzione nel referto di analisi. La eventuale revisione di analisi, in materia di cariche microbiche, non comporta necessariamente la ripetizione della analisi. Ove venga proposta istanza di revisione, il laboratorio di primo grado deve fornire una relazione dettagliata indicando le modalita' operative degli accertamenti effettuati. In funzione della particolare natura delle sostanze alimentari, le ordinanze di cui all'art. 5, lettera c), della legge, stabiliscono in quali casi si addiviene alla ripetizione dell'analisi ed in quali altri ad un giudizio di revisione sulla base degli elementi emergenti dall'analisi di primo grado. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 70

Art. 70. Detenzione, per ragioni di studio, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti La detenzione di additivi chimici, sostanze aromatizzanti, materie coloranti, coadiuvanti tecnologici e sostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti e' ammessa nei laboratori di ricerca annessi agli stabilimenti produttori con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9 della legge e a condizione che la loro quantita' sia rapportata alle esigenze di studio e che in ogni caso tali sostanze non siano impiegate nella produzione di alimenti da immettere al commercio. La detenzione delle sostanze di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'autorita' sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 71

Art. 71. Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti E' ammessa la detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti. La detenzione di tali sostanze deve essere autorizzata dalla autorita' sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 72

Art. 72. Importazioni in Italia di sostanze alimentari. Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura,del tipo, della quantita', della omogeneita', dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonche' della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari. Resta salva l'osservanza delle modalita' prescritte da altre leggi o regolamenti speciali,nonche' da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 73

Art. 73. Disposizioni per gli esercizi gia' autorizzati in regola con le prescrizioni del regolamento I titolari degli stabilimenti, dei laboratori o dei depositi all'ingrosso, di cui al presente regolamento, gia' in corso di esercizio, sono tenuti, ancorche' in regola con le prescrizioni previste dal presente regolamento, a rinnovare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di autorizzazione sanitaria, all'autorita' competente secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 25 e 26. L'autorita' competente, effettuati gli opportuni accertamenti, provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda a rilasciare la relativa autorizzazione, la quale, decorso tale termine, si intende rilasciata sempreche' lo stabilimento, il laboratorio o il deposito corrispondano alla prescrizione di cui al presente regolamento. Resta comunque a carico dell'autorita' competente l'onere di emanare il provvedimento formale di autorizzazione. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercizi di cui all'art. 59 tenuto conto delle modalita' previste dall'art. 60. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 74

Art. 74. Disposizioni per gli esercizi gia' autorizzati non in regola con le prescrizioni del regolamento I titolari di stabilimenti, laboratori o depositi gia' in corso di esercizio, che abbiano necessita' di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento ne danno comunicazione all'autorita' competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche. Tale periodo non puo' essere superiore ad un anno, qualora occorra adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 59, comma quinto. Nel caso in cui occorra procedere alle modifiche strutturali dei locali di cui agli articoli 28 e 30 il periodo di tempo e' protratto a tre anni. Effettuati nei termini anzidetti gli adempimenti, i titolari degli esercizi di cui al primo comma devono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'autorita' competente, secondo le modalita' di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento. L'autorita' e' tenuta a provvedere secondo quanto stabilito dal precedente art. 73. L'autorita' sanitaria, puo', ove occorra, prescrivere per, il periodo necessario all'adeguamento, obblighi sostitutivi. L'autorita' sanitaria, comunque, in casi di necessita' ed urgenza, puo' stabilire con proprio decreto un termine piu' breve per l'adeguamento degli esercizi di cui ai commi precedenti agli obblighi previsti dal presente regolamento, per quanto concerne: a) la separazione tra i banchi di lavorazione e i banchi di vendita; b) la separazione della rete di distribuzione interna delle acque potabili; c) i requisiti dei servizi igienici. Sono fatti salvi, in ogni caso, i requisiti minimi previsti per talune lavorazioni, dal [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-03-19;303), recante norme generali per l'igiene del lavoro. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 75

Art. 75. Disposizioni particolari per distributori automatici di alimenti e bevande I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari attualmente in funzione debbono essere adeguati alle prescrizioni di cui al precedente art. 32 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 76

Art. 76. Etichette - Termine per la nuova disciplina Per l'adeguamento ai nuovi oneri di cui agli articoli 62, 64 e 65 e' consentita l'utilizzazione in sede di produzione, per la durata di un anno, delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del regolamento. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 77

Art. 77. Disposizioni particolari per i mezzi di trasporto I mezzi di trasporto di cui agli articoli 48, 49 e 50 debbono adeguarsi alle prescrizioni contenute negli articoli stessi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 78

Art. 78. Norma di rinvio Il procedimento e le modalita' di prelevamento dei campioni previsti nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, all'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al [regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361), di esecuzione del [regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2033). ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 79

Art. 79. Applicazione del regolamento Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-Allegato A

ALLEGATO A Par. 1. QUANTITA' DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE Natura del campione Cereali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Paste alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Paste alimentari speciali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1500 Pane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Pane speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 2000 Prodotti da forno diversi dal pane . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Prodotti dolciari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Olio (di oliva o di semi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Burro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Margarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Grassi idrogenati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Strutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Grassi emulsionati per panificazione . . . . . . . . . . . . . g 1000 Cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Cioccolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Cioccolati farciti e/o ripieni . . . . . . . . . . . . . . . . g 1500 Latte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 Latte condensato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 750 Latte in polvere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Crema di latte o panna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Crema per pasticceria e budini. . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Formaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Gelati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Vini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 5 Birra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 Acquaviti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1,5 Liquori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1,5 Aperitivi a base di vino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 Alcool etilico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 Aceti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2,5 Acque gassate e bevande analcooliche. . . . . . . . . . . . . . l 2,5 Polveri per acqua da tavola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 20 Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Miele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 50 Caramelle, confetti e chewing-gum . . . . . . . . . . . . . . . g 500 Caffe' ed estratti di caffe' e surrogati. . . . . . . . . . . . g 500 Frutta, ortaggi freschi e surgelati . . . . . . . . . . . . . . g 500 Frutta e vegetali secchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta . . . . . g 1000 Succhi e nettari di frutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Sciroppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Conserve di origine vegetale . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Carne fresca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Carni conservate - insaccati . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1000 Conserve e semiconserve di origine animale . . . . . . . . . . g 1000 Estratti alimentari e prodotti affini . . . . . . . . . . . . . g 500 (1) Deroghe alle quantita' indicate in allegato sono previste e possono essere introdotte da norme speciali. Par. 2. QUANTITA' DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE, NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE Natura del campione Additivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . non meno di 250 grammi Coloranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . non meno di 250 grammi In casi particolari l'autorita' che ordina il prelevamento puo' disporre il prelievo di quantita' diverse indicando anche le modalita' per i prodotti allo stato gassoso. Par. 3. NORME GENERALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DA ANALIZZARE a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva una quantita' rappresentativi della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi. b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti ii piu' recipienti, se ne prelevano quantita' parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantita' parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantita' parziali nella parte superiore, centrale e inferiori della massa; l'insieme delle quantita' parziali rappresentativi della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne prelevano quantita' parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantita' parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotte e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotti dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi; f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. In ogni caso il peso complessivo del campione non deve essere interiore a quello previsto nell'apposito tabella. g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano cinque, indipendentemente dal loro volume. Par. 4. NORME SPECIALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI PARTICOLARI SOSTANZE Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il contenuto di umidita', i campioni prelevati debbono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al fine di preservarli dall'assorbimento o dalla perdita di acqua. Nel confezionamento dei campioni dei prodotti che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a chiusura ermetica, si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare sacchetti di carta resistente o altro materiale idoneo. In questi casi, come pure ogni volta che si debba controllare il contenuto di umidita' e per mancanza di recipienti a chiusura ermetica si impieghino sacchetti di carta od altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica, si dovra' determinare mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singolo campione all'atto del prelevamento: peso lordo che dovra' essere annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme alla data ed ora della pesatura. Il peso di ciascun campione dovra' essere riportato, inoltre, anche sul verbale di prelevamento e la pesatura dovra' essere esatta al decigrammo per ciascuna aliquota. Il responsabile dello stabilimento, deposito od esercizio presso cui e' state prelevato il campione od il suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-Allegato B

ALLEGATO B ELENCO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI CONFEZIONATE CHE DEBBONO RIPORTARE LA DATA DEL CONFEZIONAMENTO. Sezione I PRODOTTI ALIMENTARI CHE DEBBONO RECARE LA DATA DI CONFEZIONAMENTO RIFERITA A GIORNO, MESE ED ANNO Latte, bevande a base di latte e simili, crema dessert, da consumarsi crudi o sottoposti a trattamento di pastorizzazione Latti fermentati; Sfarinati riconfezionati; Paste alimentari fresche con ripieno di carne o ricotta (con indicazione del periodo di durata e delle condizioni di conservazione); Carni, pollame e selvaggina freschi o congelati; Prodotti ittici freschi o congelati; Latte o crema di latte sottoposti a trattamento UHT e sterilizzazione; Lieviti naturali; Prodotti d'uovo; Camomilla (limitatamente all'anno di produzione); Carni preparate, escluse quelle in scatola sterilizzate; Semiconserve ittiche; Pane in cassetta e altri tipi di pane in confezione. Sezione II PRODOTTI ALIMENTARI CHE DEBBONO RECARE LA DATA DI CONFEZIONAMENTO RIFERITA A MESE ED ANNO Alimenti surgelati; Succhi di frutta e polvere di frutto; Estratti alimentari e prodotti affini; Salse non sterilizzate; Derivati del latte; Margarina e grassi idrogenati; Condimenti per panificazione; Grassi ed oli alimentari confezionati; Droghe e spezie; Latte condensato, latte in polvere e prodotti a base di latte sterilizzati. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-Allegato C

ALLEGATO C Parte I CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI CONGELATE E SURGELATE

```

```

| Temperatura |

| massima | Rialzo termico

Sostanze alimentari | al momento | tollerabile

| del carico | per periodi

| e durante | di breve durata

| il trasporto |

-------------------------------|------------------|-----------------

Gelati alla frutta e succhi di | - 10° C ||

frutta congelati | ||

Altri gelati.................. | - 15° C ||

Prodotti della pesca congelati | - 18° C ||

o surgelati | ||

Altre sostanze alimentari sur- | - 18° C ||

gelate | |> + 3° C

Burro o altre sostanze grasse | - 10° C ||

congelate | ||

Frattaglie, uova sgusciate, | - 10° C ||

pollame e selvaggina conge- | ||

lata | ||

Carni congelate............... | - 10° C ||

Tutte le altre sostanze ali- | - 10° C ||

mentari congelate | ||

Parte II ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NE' SURGELATE. Sostanze alimentari Temperatura durante il trasporto Latte in cisterna crudo o pastorizzato, destinato agli stabilimenti di trattamento e confezionamento per il consumo diretto (1). da 0° C a + 4° C Latte pastorizzato in confezione (2) da 0° C a + 4° C Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) (2) da 0° C a + 4° C Burro (2) Burro concentrato (anidro) (3) da +1° C a + 6° C Burro anidro liquido superiore a + 32° C Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio) da 0° C a + 4° C Carni (2) da - 1° C a + 7° C Pollame e conigli (2) da - 1° C a + 4° C Selvaggina (2) da - 1° C a + 3° C Frattaglie (2) da - 1° C a + 3° C ---------- (1) Per il latte crudo o pastorizzato trasportato in cisterna su percorsi superiori a 200 chilometri e' tollerato, rispetto al valore prescritto nel presente allegato, per la durata del trasporto stesso, un aumento massimo di temperatura di 2° C. (2) Durante il tempo di distribuzione frazionata - da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo - che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura: latte pastorizzato in confezioni + 9° C panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni + 9° C ricotta + 9° C burro prodotto con crema di latte pastorizzata + 14° C yoghourt od altri latti fermentati in confezioni + 14° C formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidita' e di pronto consumo, quali robiole, petit suisse, cottage-cheese, quark, etc.) purche' prodotti con latte pastorizzato + 14° C carni + 10° C pollame e conigli + 8° C selvaggina + 8° C frattaglie + 8° C Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia, non e' vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreche' il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai requisiti di idoneita' igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici. (3) Il burro concentrato (anidro) puo' essere trasportato anche a temperature da + 6° C a + 18° C. ((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-Allegato D

ALLEGATO D Parte I SCARTI IN MENO CONSENTITI RISPETTO ALLE INDICAZIONI APPOSTE SULLE CONFEZIONI DI SOSTANZE ALIMENTARI (IN PESO O VOLUME)

=====================================================================

| Sostanze alimentari

|------------------------------------------

| I | II | III

|----------|--------------|----------------

Peso dichiarato | | Torroni |

(in g o ml) | Olio | Cioccolato | Tutti

| di oliva |alle nocciole |gli altri prodotti

| Olio | Prodotti cavi| non compresi

| di semi |Frutta candita| nelle categorie

| | Prodotti da | I e II

| | forno | | | lievitati |

------------------------|----------|--------------|-----------------

1 - 250.................| 1% | 4% | 3%

251 - 1000..............| 0,75% | 3% | 2%

1000....................| 0,50% | 2% | 1%

5000....................| 0,25% | - | -

Parte II Sono ammessi come limiti massimi di scarti in meno rispetto alle indicazioni apposte sulle confezioni prelevate per il controllo e per una sola di esse, i seguenti valori:

=====================================================================

| | Torroni | Tutti

| | Cioccolato | gli altri

| Olio | alle nocciole | prodotti

|di oliva| Prodotti | cavi non

| Olio | Frutta candita | compresi

|di semi | Prodotti | nelle

| | da forno | categorie

| | lievitati | I e II

|--------|------------------|-----------

| I | II | III

|--------|------------------|-----------

Fino a g o ml 100.......... | 5% | 12% | 10%

Da g o ml 101 a g o ml 300 | 4% | 10% | 8%

Da g o ml 301 a g o ml 750 | 2,50% | 7% | 5%

Da g o ml 751 a g o ml 1500 | 1,50% | 5% | 3%

Oltre g o ml 1501.......... | 1% | 3% | 2%

g o ml 5000 ed oltre....... | 0,50% - | -

((11))

Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-Allegato E

ALLEGATO E Parte di provvedimento in formato grafico ((11))

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