DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382
Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'. Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinata. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti. Il paesaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede. Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione. ((Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza. Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento)). (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 121
Esercizio della libera docenza
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 122
Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina
Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universita' predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. ((2)) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universita' non statali interessate: a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le universita' non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle universita' statali. (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983".
Art. 123
Norme abrogative e fiscali
Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati. Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta improduttivita' di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della gia' vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni. E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 124
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((1))
PERTINI COSSIGA - SARTI - PANDOLFI - LA MALFA - GIANNINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 28 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 8 ((1)) ------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
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