DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382
Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneita': a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62; d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche, nonche' dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa; e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica; f) i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso; g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti; h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; (11) ((13)) i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. (7) Hanno titolo di partecipare al giudizio di idoneita' gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attivita' in una o piu' delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attivita' presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979. Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria. Il congedo obbligatorio per maternita' o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneita'. Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio equivalente alla laurea italiana.
Art. 59
Giudizi di idoneita'
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneita', per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. La prima tornata e' bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto la seconda tornata e' bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed e' riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneita'. Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneita' debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della Universita' in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attivita' e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attivita' stessa sia stata esplicata. Ogni candidato non puo' presentare piu' di una domanda. I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati, per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneita' di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneita' alla prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini. Tale rapporto e' ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneita', neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della commissione. Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120. Per coloro che hanno conseguito l'idoneita', il rapporto e' prorogato fino all'inquadramento di ruolo. Resta ferma la validita', ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto. E' consentita l'integrazione della documentazione gia' prodotta. L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche e' trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre 1979.
Art. 60
Modalita' degli inquadramenti
Le facolta' provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche. Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualita' di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati all'inquadramento. Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita' sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline l'inquadramento e' disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla base dell'anzianita' di servizio, o, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base di anzianita' per eta'. Le Universita' comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero. Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'. Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi. La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento sui posti disponibili o in soprannumero. Al termine della seconda tornata si provvede con le modalita' di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero. Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30. Le Universita' non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Universita' recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Universita' statali a quelle non statali e viceversa. A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Universita' non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.
Art. 61
Commissioni giudicatrici
Per la formulazione dei giudizi di idoneita' sono nominate con decreto del rettore presso le singole facolta' apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno e' designato dal consiglio di facolta' e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
Art. 62
Formulazione del giudizio di idoneita'
La valutazione dei candidati al giudizio di idoneita' ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica da essi svolta. Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneita' del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione. La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO III RICERCA SCIENTIFICA Capo I RICERCA SCIENTIFICA NELLE UNIVERSITA' E SUO COORDINAMENTO
Art. 63
Ricerca scientifica nelle Universita'
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Art. 64
Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche
All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attivita' di ricerca. Le Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. All'Anagrafe sovritende un comitato cosi' composto: 1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato; 2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato; 3) un rappresentante del Ministro della sanita'; 4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura; 6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali; 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; 9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita'; 10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale; 11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale. ((25))
Art. 65
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
Art. 66
Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi
Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni. Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati di acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni. Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita' per l'espletamento delle prestazioni medesime. I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.
Art. 67
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
Capo II DOTTORATO DI RICERCA
Art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 69
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 70
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 73
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 74
Riconoscimenti ed equipollenze
Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non italiane. L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.
Capo III BORSE DI STUDIO
Art. 75
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 COME MODIFICATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 244)). ((17))
Art. 76
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398)).
Art. 77
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
Art. 78
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
Art. 79
Obblighi dei borsisti
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)). Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Art. 80
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
((TITOLO IV)) SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Art. 81
Avvio della sperimentazione
Nel pieno rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e' consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalita' di espletamento dell'attivita' di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.
Art. 82
Commissione di ateneo
Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facolta' richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'. Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio di facolta' elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associa ti, o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad associato nonche' un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneita' a ricercatore. Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo e' fissato per ciascuna facolta' con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato. Le universita' di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli studi di Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facolta' fanno le funzioni dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.
Art. 83
Costituzione del dipartimento
Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti e' consentito alle universita' di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' facolta' o piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'universita' interessata. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nelle universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita' si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attivita' didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli. I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalita' della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facolta' interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa localita' di dipartimenti interuniversita'. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.
Art. 84
Strutture dipartimentali
Al dipartimento afferiscono i ricercatori, il personale Amministrativo tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e della attivita' connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimento istituti. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonche' in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneita' ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione e a maggioranza relativa delle successive, ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti. Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori. Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalita' da definire. Il consiglio di dipartimento puo' inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attivita' didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalita' da definire. La giunta e' composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le Stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneita' ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati e' esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.
Art. 85
Attribuzioni del dipartimento
Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attivita' didattica. A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti attribuzioni: 1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione; 2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e lavoratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Universita' italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonche' predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati; 3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla commissione di ateneo; 4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea; 5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specifici loro specificamente assegnati. Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: 1) detta i criteri generali per: a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attivita' di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in rotazione; 2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente; 3) approva i singoli piani di stadio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; 4) da' pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facolta' limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Da' pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza; 5) collabora con gli organi di governo dell'Universita' e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente. Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonche', fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo. La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a parita' di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e' disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.
Art. 86
Autonomia del dipartimento
Il dipartimento ha autonomia ((gestionale)) ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il direttore del dipartimento puo' autorizza le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18))
Art. 88
Istituti
Gli istituti, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi. L'istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio. In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso e' affidata, con le modalita' di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato: o, in mancanza, ad altro docente. Il consiglio di istituto e' costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonche' da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre. Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Nelle Universita' dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che gli istituti che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o piu' dipartimenti vengano da questi assorbiti, sempre che su cio' vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la meta' rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.
Art. 89
Centri interdipartimentali
Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti di piu' dipartimenti o istituti. Tali attivita' possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite. L'attivita' dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 17.
Art. 90
Centri di servizi interdipartimentali
Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attivita' di studio e documentazione e qualsiasi altra attivita' connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti. Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati. Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.
Art. 91
Collaborazione interuniversitaria
Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le Universita' interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita'. In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 65. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Universita' puo' disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. ((Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessita'. Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali che perseguono le finalita' di cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale. I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane per il perseguimento di finalita' istituzionali comuni alle universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi da pertinenza di ciascuna universita' interessata, con le modalita' di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse universita')).
Art. 91-bis
(((Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a condizione che: a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica; b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico; c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca; d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri; e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca. La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori))
Art. 92
Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche
Alle Universita' e agli altri istituti di istruzione universitaria e' consentito sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalita' didattiche rivolte a rendere piu' proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative previste in via sperimenta dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici e privati esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85. Per il conseguimento di tale finalita' possono essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale anche con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi. Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di indirizzi interessati previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresi' forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami. Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi. Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale.
Art. 93
Relazioni sulla sperimentazione
Al termine di ciascun, anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attivita' di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione. Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo. Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel piu' rigoroso rispetto dell'autonomia delle Universita'.
((TITOLO V)) ORGANI
Art. 94
Consigli di corsi di laurea e di indirizzo
Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo, di laurea di cui, al decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973 n. 766. Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati. 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; 5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e di loro coordinamento con le attivita' di ricerca; 6) adotta nuove modalita' didattiche anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.
Art. 95
Consiglio di facolta'
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facolta' i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facolta' per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonche' le questioni relative alle persone dei professori ordinari. Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi' ai consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento. Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati.
Art. 96
Consiglio di amministrazione
Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari. Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dalla indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti dei professori, incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati. L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Entro sei mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di idoneita' a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Universita' sono altresi' integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente e' aumentata da uno a due.
Art. 97
Elezioni del rettore
I rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa Universita', da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati. L'elettorato attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli di facolta' dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati. I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti. Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.
Art. 98
Consiglio universitario nazionale
La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale e' sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge medesima. Qualora nelle Universita' non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a due. Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sara' disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981. Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente comma. In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai professori associati, ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai soli professori associati. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni si provvedera' al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari. Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale piu' di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La corte di disciplina e' composta dal vice presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori associati agli assistenti ordinari e agli incaricati. ((Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non piu' appartenenti al consiglio di amministrazione dell'universita')).
((TITOLO VI)) NORME FINALI E COMUNI
Art. 99
Norme per le designazioni elettive
Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.
Art. 100
Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione
Per le facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in: cui il numero dei professori ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri: a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di cui al precedente art. 9; b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non piu' di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche' titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114; c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato; d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione. Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicita' biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consigli universitario nazionale.
Art. 101
Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole
I concorsi ad assistente ordinario gia' banditi dalla Universita' di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30 da destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30. Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Universita' di Roma e della Tuscia dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facolta' interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito. Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attivita' didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25. La durata potra' essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta' che ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 102
Attivita' assistenziale
Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita', convenzionati ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica, del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico. Al personale di cui al precedente comma e' assicurata la equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il limite finanziario, entro il quale comprendere le indennita' di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue: il professore ordinario e straordinario e' equiparato al medico appartenente alla posizione apicale; il professore e' equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale. In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma. L'attribuzione della qualifica superiore e' deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facolta' sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici, didattici e scientifici comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica, superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero, il predetto servizio non e' valutabile nei concorsi ospedalieri. L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria. Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente decreto. L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10. I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino servizio per un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita' sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente secondo comma. ((33))
Art. 103
Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi
Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, e' riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualita' di professori universitari associati e professori incaricati, per la meta' il servizio effettivamente prestato in qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' in qualita' di assistente volontario.(20) Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. (20) Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita' in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente . (20) ((36)) Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' richiederlo entro un anno della predetta data. I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivita' svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20) Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali. I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario. I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in cui il presente articolo prende i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Il periodo di insegnamento universitario presso universita' straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il compoletamento del triennio di insegnamento richiesto come requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori associati. La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso universita' italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, nonche' per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo. Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attivita' di ricerca svolti presso l'istituto universitario europeo con sede in Firenze nonche' ai periodi di attivita' di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi. I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, incaricati di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneita' per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32)
Art. 104
Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca
Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, gia' in godimento di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, e' attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi. L'assegno di cui al precedente comma, e' gradualmente riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.
Art. 105
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 106
Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno
I professori ordinari che al 1° novembre 1980 ricoprono l'incarico accademico di rettore sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato. Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto a tale carica possono comunque essere eletti i professori fuori ruolo. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 107
Graduale attuazione del tempo pieno
Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 108
Attuazione del regime delle incompatibilita'
Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che gia' versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982. In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 109
Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario.
Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresi' nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facolta' presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facolta' che hanno richiesto i concorsi. ((Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto)). (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 110
Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo. ((21)) (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 111
Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati
Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori gia' incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 112
Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti
Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e in quello dei ricercatori universitari, per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il primo giudizio di idoneita', decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 113
Conservazione degli incarichi
Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso universita' statali o non statali.((5)) Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza, dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda provvedere mediante chiamata. La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova istituzione. Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa. (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 114
Conferimento di supplenze
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4)). (19) Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza. Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno. (1) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 115
Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Universita'
Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'universita' qualora versino all'ateneo un contributo anno non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo' essere adeguato con successivi decreti ministeriali. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 116
Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della prima tornata di giudici di idoneita' per professori associati.
Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facolta' possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. La stipula di questi contratti e' subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 117
Professori incaricati
Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto noi espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme. Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giudicato affine dal consiglio di facolta'; in mancanza, il corso viene diviso per numero di studenti tra i due docenti. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 118
Estensione della disciplina delle incompatibilita' ai professori incaricati stabilizzati
La disciplina delle incompatibilita' prevista dal precedente art. 13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneita'. Qualora la situazione di incompatibilita' cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita', essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 119
Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici, laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime modalita' stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente art. 108. ((1)) ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Art. 120
Passaggio ad altre amministrazioni
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