LEGGE 24 ottobre 1980, n. 745

Type Legge
Publication 1980-10-24
Ultimo aggiornamento 1980-11-12
State In force
Source Normattiva
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Articolo 36 La Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' con l'articolo 35, primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito successivamente. La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, a meno che non venga denunciata. Ogni denuncia sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni. Essa potra' limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione restera' in vigore tra gli altri Stati contraenti.

Convenzione-art. 37

Articolo 37 Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, nonche' agli Stati che abbiano aderito in conformita' con le disposizioni dell'articolo 31: 1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 30; 2) la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' con le disposizioni dell'articolo 35; 3) le adesioni di cui all'articolo 31 e la data alla quale esse avranno effetto; 4) le estensioni di cui all'articolo 32 e la data alla quale esse avranno effetto; 5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 31 e 32; 6) le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e 32; 7) le denunce di cui all'articolo 36; 8) le riserve previste negli articoli 26 e 34, e il ritiro delle riserve previsto nell'articolo 34. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sara' inoltrata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione. (Seguono le firme).

Convention

CONVENTION SUR LA LUI APPLICARLE AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese. CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando fissare delle disposizioni comuni relative alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti, Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, Hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La presente Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da relazioni familiari, di parentela, di matrimonio oppure di affinita', ivi incluse le obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio non legittimo.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 La Convenzione regola solo i conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari. Le decisioni emanate in applicazione della Convenzione non pregiudicano l'esistenza di una delle relazioni di cui all'articolo 1.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 La legge indicata dalla Convenzione si applica indipendentemente da qualsiasi condizione di reciprocita', anche se si tratti della legge di uno Stato non contraente.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 La legge interna della residenza abituale del creditore degli alimenti regola le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1. In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore, la legge interna della nuova residenza abituale si applichera' a decorrere dal momento in cui il cambiamento e' avvenuto.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 La legge nazionale comune si applica quando il creditore non puo' ottenere gli alimenti dal debitore in virtu' della legge di cui all'articolo 4.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 La legge interna dell'autorita' investita si applica quando il creditore non puo' ottenere gli alimenti dal debitore in virtu' delle leggi di cui agli articoli 4 e 5.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore puo' contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalita' comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 6, la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio e' concesso oppure riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni. Il paragrafo precedente verra' anche applicato in caso di separazione legale e in caso di matrimonio dichiarato nullo oppure annullato.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Il diritto di un Ente pubblico ad ottenere il rimborso della prestazione fornita al creditore e' sottoposto alla legge che regola l'Ente.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 La legge applicabile all'obbligazione alimentare stabilisce in particolare: 1) se, in quale misura ed a chi il creditore puo' richiedere gli alimenti; 2) chi ha diritto ad intentare una azione per ottenere gli alimenti e i termini per la instaurazione di tale azione; 3) i limiti dell'obbligazione del debitore, quando l'Ente pubblico che ha fornito gli alimenti al creditore richiede il rimborso della sua prestazione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 L'applicazione della legge indicata dalla presente Convenzione puo' essere negata solo se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico. Tuttavia, anche se la legge applicabile prevede altrimenti, si deve tenere conto dei bisogni del creditore e dei beni del debitore nella determinazione dell'ammontare della prestazione alimentare.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 La Convenzione non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo precedente alla sua entrata in vigore in detto Stato.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari: 1) tra coniugi e ex-coniugi; 2) nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia stata gia' coniugata.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari: 1) tra collaterali;. 2) tra affini; 3) tra coniugi divorziati, separati legalmente, o il cui matrimonio e' stato dichiarato nullo oppure annullato, quando la decisione di divorzio, di separazione sia stata resa in contumacia in uno Stato nel quale l'inadempiente non aveva la sua residenza abituale.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, fare una riserva ai sensi della quale le sue autorita' applicheranno la legge interna se il creditore ed il debitore possiedono ambedue la nazionalita' di detto Stato e se il debitore vi ha la sua abituale residenza.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Se la legge di uno Stato che ha, in materia di obbligazioni alimentari, due o piu' sistemi di legislazione d'applicazione territoriale o personale, - come in caso di riferimento alla legge della residenza abituale del creditore o del debitore oppure alla legge nazionale comune - si applichera' il sistema indicato dalle norme vigenti in detto Stato oppure, in mancanza di dette norme, il sistema con il quale gli interessati hanno dei piu' stretti legami.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Uno Stato contraente nel quale diverse unita' territoriali hanno le loro proprie norme legislative in materia di obbligazioni alimentari non e' tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di leggi che interessano esclusivamente le sue unita' territoriali.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 La Convenzione sostituira', nei rapporti tra gli Stati Parti a detta Convenzione, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 24 ottobre 1956. Tuttavia, il paragrafo precedente non viene applicato allo Stato che, in virtu' della riserva prevista nell'articolo 13, ha escluso l'applicazione della presente Convenzione alle obbligazioni alimentari verso una persona che non abbia compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia gia' stata coniugata.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 La Convenzione non pregiudichera' gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente e' oppure sara' Parte e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione. La Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Ogni Stato che e' divenuto membro della Conferenza solo dopo la Dodicesima sessione, o che appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una istituzione specializzata di detta Organizzazione, o che e' Parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo 25, paragrafo primo. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, potra' dichiarare che la Convenzione verra' estesa a tutti i territori che essa rappresenta sul piano internazionale, oppure ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato. In seguito, ogni estensione verra' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Basi.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Ogni Stato contraente che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali sistemi legislativi diversi vengono applicati in materia di obbligazioni alimentari potra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, o dell'adesione, che la presente Convenzione verra' estesa a tutte le sue unita' territoriali oppure solamente ad una o piu' di esse e potra' in qualsiasi momento modificare la sua dichiarazione presentandone una nuova. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente l'unita' territoriale alla quale la Convenzione verra' applicata.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Ogni Stato potra', non oltre la data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una o piu' riserve previste negli articoli da 13 a 15. Nessun'altra riserva sara' ammessa. Ogni Stato potra', al momento della notifica di una estensione della Convenzione conformemente all'articolo 22, fare una o piu' di dette riserve applicabili a tutti oppure ad alcuni dei territori menzionati nell'estensione. Ogni Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Il ritiro di detta riserva verra' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Una tale riserva cessera' di avere effetto il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica citata nel precedente paragrafo.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o d'approvazione di cui all'articolo 20. In seguito, la Convenzione entrera' in vigore: - per ogni Stato firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione; - per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento d'adesione; - per i territori ai quali la Convenzione e' stata estesa conformemente all'articolo 22, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica di cui al detto articolo.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 La Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, anche per gli Stati che l'avranno successivamente ratificata, accettata o approvata oppure che vi avranno aderito. La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata almeno sei mesi prima della scadenza dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Potra' essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto solamente nei confronti dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza nonche' agli Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 21: 1) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 20; 2) la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 25; 3) le adesioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto; 4) le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto; 5) le dichiarazioni menzionate nell'articolo 23, nonche' le loro modifiche e la data in cui queste dichiarazioni e le loro modifiche avranno effetto; 6) le denuncie di cui all'articolo 26; 7) le riserve di cui agli articoli da 13 a 15 e 24 ed il ritiro delle riserve previste all'articolo 24. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione. (Seguono le firme).

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