DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753
TITOLO VI INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
Art. 68
Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell'intervento dell'autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza. Uguale facolta' e' attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle autorita' di cui al primo comma, in relazione alle necessita' dell'esercizio.
Art. 69
Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprieta' dell'azienda esercente, detto materiale puo' essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza, nonche', in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.
Art. 70
In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facolta', anche prima dell'intervento dell'autorita' giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni. Tale materiale e' inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell'autorita' giudiziaria da revocarsi, pero', appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari. Per le ferrovie in concessione le facolta' di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo art. 71.
TITOLO VII ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI Capo I GENERALITA'
Art. 71
La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII. e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni. Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello. Per la legalita' dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge. Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonche' ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni. Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attivita' di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori ((, previa verifica della possibilita' di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo)). Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identita', nonche' tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualita' di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Il Ministero dell'interno puo' mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.
Capo II PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI
Art. 72
Nelle contravvenzioni per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa. Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo della oblazione e' quello previsto dallo stesso testo unico. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art. 73
La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore. Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.
Art. 74
Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione. Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione. Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio. Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente articolo 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale puo' chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni. Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.
Art. 75
Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
Art. 76
Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
Art. 77
Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonche' delle condanne a pene pecuniarie, e' devoluto allo Stato. Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 e' devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.
Capo III PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 78
Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 79
Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere l'infrazione e' obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.
Art. 80
E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'inflazione commessa. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, puo' provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art. 81
L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa. Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.
Art. 82
Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione. Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio. Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni. Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 83
Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione. L'organo territorialmente competente e' quello del luogo ove e' stata constatata l'infrazione. Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il reato. Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non e' obbligatoria, salva, comunque, la facolta' di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.
Art. 84
Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido. L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui e' avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Art. 85
Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento. L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi. Nel procedimento di opposizione l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni, il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art. 86
Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione. Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'. Per l'impugnabilita' del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 87
Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritte per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata constatata l'infrazione.
Art. 88
Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, e' devoluto allo Stato. Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonche' delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 e' devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi.
TITOLO VIII OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 89
Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di piu' direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto. Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., puo' essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse. Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000. Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.
Art. 90
null
Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresi' fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione. La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneita' fisica o morale. Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facolta', devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102. Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che e' fissata da L. 250.000 a L. 750.000.
Art. 91
Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarita'. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonche' delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locati territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarita' che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilita' delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni. Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimita' di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale e' preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonche' dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per l'eventualita' di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 92
Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonche' alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende: 1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato; 2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarita' dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000; 3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio: a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000; 4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarita' dell'esercizio; a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000; c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000. Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. e di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.
Art. 93
Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarita' dell'esercizio. Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare. Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve i disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalita' dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio. Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.
Art. 94
Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente. Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione. E' ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale. Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.
TITOLO IX DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI E DI DISPOSIZIONI INTERNE Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 95
Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative: 1) alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli; 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere; 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti; 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.
Capo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
Art. 96
Il direttore generale delle F.S. emana: 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalita' di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario; 2) le disposizioni interne riguardanti: a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonche' dei veicoli di ogni specie; b) le modalita' e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni; c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica; d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonche' degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica; e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo; f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni; g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni; h) la determinazione della velocita' massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura; i) la condotta e la scorta dei treni; l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi; m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri; n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni; o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.
Art. 97
Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: 1) le modalita' e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale notabile nonche' le modalita' delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti; 2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza; 3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.
Art. 98
Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: 1) le modalita' e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte; 2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d'arte.
Art. 99
Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti: 1) le modalita' e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali; 2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonche' di quelli di sicurezza e di segnalamento.
Capo III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 100
Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti: 1) le modalita' e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonche' per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio; 2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarita' dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto; 3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile; 4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione; 5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio; 6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge, agli effetti del quarto comma del precedente art. 71; 7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi; 8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonche' per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attivita' di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi. Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente, primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarita' dell'esercizio, gli organi regionali. I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facolta' di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonche' sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio. In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali. Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumita', i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonche' quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni. Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art. 101
Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarita' dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti: 1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonche' di quelle di cui al precedente art. 100; 2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali; 3) le modalita' per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme; 4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma; 5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.
Art. 102
Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme: 1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarita' del servizio; 2) le disposizioni interne riguardanti: a) l'impiego delle apparecchiature di trazione; b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature; c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile; d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne; e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni; f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonche' il numero delle fermate; g) l'ubicazione delle fermate; h) le velocita' ammesse e gli orari; i) la composizione dei treni, la capacita' dei veicoli e le relative condizioni di frenatura; l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni; m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle relative operazioni; n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli. Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non e' peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f). Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonche' il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 103
Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.
Art. 104
Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati: - gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; - il regolamento approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687; - gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688; - il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; - il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385; - la legge 27 dicembre 1896, n. 561; - il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4; - la legge 21 dicembre 1899, n. 446; - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143; - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145; - gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306; - il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369; - il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522; - gli articoli 1, ultimo comma 2, commi primo e secondo 8, commi secondo e terzo 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272; - l'art. 7 e la dizione "e 7" dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372; - gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione ", in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 108 - le dizioni "118, ultimo comma," e "e 166" dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; - il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730; - gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375; - il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608; - il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684; - il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686; - il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328; - il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46; - il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175; - il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059; - gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110; - il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867; - il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265; - il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694; - gli articoli 13, 18, comma primo. 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752; - l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148; - il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300; - il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966; - il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062; - il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995; - il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285; - gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; - gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; - il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710; - il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344; - il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173; - il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139; - gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; - il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367; - la legge 27 luglio 1967, n. 660; - la legge 20 marzo 1968, n. 304; - gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202; - la legge 4 marzo 1969, n. 89; - il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; - tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonche' i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584. Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto. ((1))
PERTINI COSSIGA - FORMICA - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 25
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