LEGGE 29 novembre 1980, n. 887

Type Legge
Publication 1980-11-29
Ultimo aggiornamento 1980-12-29
State In force
Source Normattiva
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Protocollo n. 2-art. 2

ARTICOLO 2 La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute della Comunita' o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 2-art. 3

ARTICOLO 3 Gli arbitri designati a norma dell'articolo 176 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

Protocollo n. 3-art. 1

PROTOCOLLO N° 3 sui privilegi e sulle immunita' LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione. Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale, Considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori ACP; che detti organi del gruppo degli Stati ACP sono assistiti dal segretariato generale ACP; HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunita' Europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i Membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'assemblea consultiva della convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.

Protocollo n. 3-art. 2

ARTICOLO 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.

Protocollo n. 3-art. 3

ARTICOLO 3 Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.

Protocollo n. 3-art. 4

ARTICOLO 4 Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogni qualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Protocollo n. 3-art. 5

ARTICOLO 5 Il Consiglio dei Ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere veduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

Protocollo n. 3-art. 6

ARTICOLO 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Protocollo n. 3-art. 7

ARTICOLO 7 Il(I) Segretario (Segretari) e il(i) Segretario (Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo che gli Stati ACP devono designare beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilita' del presidente in carica del comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Protocollo n. 3-art. 8

ARTICOLO 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Protocollo n. 3-art. 9

ARTICOLO 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACT sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.

Protocollo n. 3-art. 10

ARTICOLO 10 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Protocollo n. 3-art. 11

ARTICOLO 11 L'articolo 176 della convenzione e' applicabile alle vertenze relative al presente protocollo. Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato,

Protocollo n. 4-art. 1

PROTOCOLLO N° 4 relative alle banane La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione. ARTICOLO 1 In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

Protocollo n. 4-art. 2

ARTICOLO 2 Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo sara' perseguito con tutti i mezzi disponibili ai sensi della cooperazione finanziaria e tecnica. Dette azioni saranno concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni 1 speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori: - miglioramento delle condizioni di produzione, raccolta, trattamento e trasporto interno, - promozione commerciale.

Protocollo n. 4-art. 3

ARTICOLO 3 Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare allo scopo di suggerire soluzioni.

Protocollo n. 4-art. 4

ARTICOLO 4 Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunita' apportera' il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le saranno presentata per appoggiare le attivita' di detta organizzazione che rientrano tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

Protocollo n. 5-art. 1

PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum ARTICOLO 1 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.

Protocollo n. 5-art. 2

ARTICOLO 2 a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40%, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18% per gli altri mercati della Comunita'. b) Qualora l'applicazione del punto a) ostacolasse lo sviluppo duna corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione. c) La Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente, d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Protocollo n. 5-art. 3

ARTICOLO 3 Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.

Protocollo n. 5-art. 4

ARTICOLO 4 Su richiesta degli Stati ACP, la comunita', nel quadro delle disposizioni del titolo I, capitolo 3 aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunita' stessa.

Protocollo n. 6-art. 1

PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' ARTICOLO 1 1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita. Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in via di sviluppo. 2. Perno restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

Protocollo n. 6-art. 2

ARTICOLO 2 I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario. Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.

Protocollo n. 6-art. 3

ARTICOLO 3 1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza finanziati dalla Comunita', non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario. 2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunita' sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purche' le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attivita' stabile o purche' la durata di esecuzione dei contratti aia superiore a sei mesi.

Protocollo n. 6-art. 4

ARTICOLO 4 1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunita' sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunita' che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura. 3. Le esenzioni di riscossione sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.

Protocollo n. 6-art. 5

ARTICOLO 5 Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonche', in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunita' sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

Protocollo n. 6-art. 6

ARTICOLO 6 Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro domanda, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.

Protocollo n. 6-art. 7

ARTICOLO 7 I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purche' tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.

Protocollo n. 6-art. 8

ARTICOLO 8 1. L'importazioni di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

Protocollo n. 6-art. 9

ARTICOLO 9 1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono insediati. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.

Protocollo n. 6-art. 10

ARTICOLO 10 Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli articoli 101 e 105 della convenzione.

Protocollo n. 6-art. 11

ARTICOLO 11 Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati aderenti alla convenzione.

Protocollo n. 6-art. 12

ARTICOLO 12 Le precedenti disposizioni sono applicabili alla esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunita', stipulati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Protocollo n. 7-art. 1

PROTOCOLLO N° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACI-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP ARTICOLO 1 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Protocollo n. 7-art. 2

ARTICOLO 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Protocollo n. 7-art. 3

ARTICOLO 3 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados 49.300 Figi 163.600 Giamaica 118.300 Guyana 157.700 Kenya 5.000 Madagascar 10.000 Malawi 20.000 Maurizio 487.200 Repubblica popolare del Congo 10.000 Swaziland 116.400 Tanzania 10.000 Trinidad 8 Tobago 69.000 Uganda 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non Possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados 29.600 Figi 25.600 Giamaica 83.800 Guyana 29.600 Madagascar 2.000 Maurizio 65.300 Swaziland 19.700 Trinidad e Tobago 54.200.

Protocollo n. 7-art. 4

ARTICOLO 4 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Protocollo n. 7-art. 5

ARTICOLO 5 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Protocollo n. 7-art. 6

ARTICOLO 6 L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e' assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.

Protocollo n. 7-art. 7

ARTICOLO 7 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi, la Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Protocollo n. 7-art. 8

ARTICOLO 8 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione ai puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima. 2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Protocollo n. 7-art. 9

ARTICOLO 9 I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Protocollo n. 7-art. 10

ARTICOLO 10 Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.

Allegato

Allegato Dichiarazioni relative al protocollo n° 3 della convenzione ACP-CEE di Lome' 1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n° 3 Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame. (1) ------------------------- (1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. 2. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam a) La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi: Belize 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 14.800 tonnellate Surinam 4.000 tonnellate b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti: Belize 14.800 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 7.900 tonnellate (1) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del protocollo n° 3 La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo. (2) ---------------------- (1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. (2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'.

Atto Finale

ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e I plenipotenziari del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, del Presidente della Repubblica Popolare del Benin, del Presidente della Repubblica di Botswana, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica Unita del Camerun, del Presidente della Repubblica di Capo Verde, del Presidente della Repubblica Centroafricana, del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica di Gibuti, del Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica, del Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina delle Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Presidente della Repubblica del Gana, del Capo di Stato di Grenada, del Presidente della Repubblica della Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica di Guyana, del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenia, del Presidente della Repubblica di Kiribati, di Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica di Liberia, del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Presidente della Repubblica del Mali, del Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica del Niger, del Capo del Governo Federale della Nigeria, del Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea, del Presidente della Repubblica del Ruanda, del Presidente della Repubblica di Santa Lucia, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica delle Seychelles, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, del Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone, del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Presidente della Repubblica del Surinam, di Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, di Sua Maesta' il Re Taufaahau Tupou IV di Tonga, del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, di Sua Maesta' la Regina di Tuvalu, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, riuniti a Lome', il trentuno ottobre millenovecentosettantanove, per la firma della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' i seguenti protocolli: Protocollo n° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni Protocollo n° 3 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n° 4 relativo alle banane Protocollo n° 5 relativo al rum Protocollo n° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunita' Protocollo n° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT (Allegato I) 2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (Allegato II) 3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione (Allegato III) 4. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato V) 6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale (Allegato X) 11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione (Allegato XIII) 14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo (Allegato XIV) 15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato XV) 16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato XVI) 17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione (Allegato XVII) 18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (Allegato XVIII) 19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (Allegato XIX) 20. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 (Allegato XX) 21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXI) 22. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 (Allegato XXII) 23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 (Allegato XXIII) 24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 (Allegato XXIV) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXV) 2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XXVI) 3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione (Allegato XXVII) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione (Allegato XXVIII) 5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione (Allegato XXIX) 6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione (Allegato 2000 7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXI) 8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXII) 9. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della convenzione (Allegato XXXIII) 10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXXIV) 11. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XXXV) 12. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 (Allegato XXVI) 13. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XXXVII) 14. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 (Allegato XXXVIII) 15. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni (Allegato XXXIX) 16. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 3 (Allegato XL) I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (Allegato XLI) 2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari (Allegato XLII) 3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XLIII) 4. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XLIV) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegati I

ALLEGATO I Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT Le parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della convenzione.

Allegati-Allegati II

ALLEGATO II Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione Le parti contraenti riaffermano che i capitoli 1 e 3 del Titolo I della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Durante il periodo di validita' della convenzione, la Comunita' avra' la possibilita' di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 2, paragrafo 2 in funzione delle necessita' di sviluppo economico di tali dipartimenti. Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilita', la Comunita' prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

Allegati-Allegati III

ALLEGATO III Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo n° 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

Allegati-Allegati IV

ALLEGATO IV Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

Allegati-Allegati V

ALLEGATO V Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n° 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunita' riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che: - i tre governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; - questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; - i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con la applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.

Allegati-Allegati VI

ALLEGATO VI Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione ACP-CEE di Lome' per i seguenti Stati ACP: Burundi, Etiopia, Guinea Bissau, Ruanda, Swaziland, Comore, Lesotho, Samoa occidentale, Seicelle, Tonga, Capo Verde, Salomone e Tuvalu.

Allegati-Allegati VII

ALLEGATO VII Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dai proventi da esportazione su scala mondiale Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Allegati-Allegati VIII

ALLEGATO VIII Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari Allo scopo di incoraggiare gli investimenti europei nei progetti di sviluppo minerario ed energetico promossi dagli Stati ACP, la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro possono anche concludere, nell'ambito degli obiettivi generali di trattamento degli investimenti di cui al titolo IV, accordi relativi a progetti specifici qualora la Comunita', ed eventualmente imprese europee, partecipino al loro finanziamento.

Allegati-Allegati IX

ALLEGATO IX Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione 1. Qualora uno Stato ACP abbia concluso o concluda con uno Stato membro un accordo intergovernativo relativo al trattamento degli investimenti, esso riconosce che il diritto al trattamento non discriminatorio degli investimenti effettuati dagli Stati membri della Comunita' negli Stati ACP prende effetto dall'entrata in vigore della convenzione. 2. a) L'applicazione di questo diritto si basera' su accordi bilaterali intergovernativi di investimento che serviranno come accordi di riferimento. b) Per quanto riguarda gli accordi bilaterali intergovernativi di investimento conclusi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, l'applicazione del trattamento non discriminatorio terra' conto di tutte le disposizioni dell'accordo di riferimento. Gli Stati ACP avranno il diritto di modificare o adeguare tale trattamento qualora obblighi internazionali e/o circostanze cambiate de facto lo richiedano. 3. Ai fini dell'applicazione del trattamento non discriminatorio ai sensi del paragrafo 2, lettera a), gli Stati contraenti ricorreranno ad accordi intergovernativi bilaterali sotto forma di scambi di lettere o in altra forma adeguata determinata dalla legislazione di uno Stato contraente. 4. Gli Stati contraenti hanno il diritto di richiedere la conclusione di siffatti accordi. L'accordo concluso entra in vigore quanto prima in conformita' della legislazione dello Stato membro interessato. 5. I suddetti accordi dirimeranno soltanto le controversie relative agli investimenti sorte dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione. 6. Il trattamento degli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione dovra' essere esaminato dalle due parti alla luce delle disposizioni dell'accordo di riferimento.

Allegati-Allegati X

ALLEGATO X Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale 1. In fase di negoziato dell'accordo inteso a fare seguito alla convenzione ACP-CEE di Lome', gli Stati ACP e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessita' di mobilitare risorse finanziarie supplementari, in modo da disporre di forti capitali per lo sviluppo industriale. In questo contesto, gli Stati ACP e la Comunita' hanno convenuto, dato il carattere tecnico della cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP, di ricercare e trovare soluzioni adeguate a questo scopo. 2. La Comunita' riconosce l'importanza che gli Stati ACP attribuiscono allo sviluppo industriale nel quadro della loro cooperazione con la Comunita'. Essa afferma la propria volonta' di studiare a fondo con gli Stati ACP i mezzi per mobilitare risorse finanziarie supplementari ai fini dello sviluppo industriale degli Stati ACP. 3. La complessita' e la molteplicita' degli aspetti del problema, cui si aggiunge la necessita' di trovare e di mobilitare risorse supplementari, richiedono profonda riflessione, con l'assistenza degli esperti. 4. La Comunita' e gli Stati ACP, quindi, decidono di intraprendere insieme un'analisi dettagliata di questo problema e dei mezzi per procurarsi risorse supplementari, analisi che dovra' essere conclusa al piu' presto possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la firma della convenzione. La relazione su questo studio sara' immediatamente presentata, tramite il comitato degli ambasciatori, al Consiglio dei ministri per esame e perche' siano prese le misure del caso.

Allegati-Allegati XI

ALLEGATO XI Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione Le parti contraenti riconoscono che alcuni degli Stati meno sviluppati, privi di sbocchi sul mare o insulari si trovano in una posizione particolarmente svantaggiata che tende a renderli meno attraenti per gli investimenti rispetto ad altri paesi in via di sviluppo. Pertanto, le parti contraenti convengono che sarebbe auspicabile adottare speciali misure particolari per attirare gli investimenti verso alcuni di questi Stati. In tale prospettiva, le parti contraenti convengono di intraprendere, al piu' presto dopo l'entrata in vigore della convenzione, uno studio comune per individuare quali misure specifiche sia opportuno adottare nei confronti di questi Stati per migliorarne le possibilita' di attirare gli investimenti.

Allegati-Allegati XII

ALLEGATO XII Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione Sino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 131, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di appalto pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinati: - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1959, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975; - per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o prassi stabilite per i contratti internazionali.

Allegati-Allegati XIII

ALLEGATO XIII Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione A titolo transitorio ed in attesa che sia messa in applicazione la decisione di cui all'articolo 132, tutte le controversie saranno composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Allegati-Allegati XIV

ALLEGATO XIV Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo Articolo 24 I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d'appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura. Articolo 25 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo ad una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per l'azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare. 2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati. Articolo 26 Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il delegato". Articolo 27 La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri. Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo n° 2 a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del protocollo n° 2, l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo e' disciplinata: - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo; - per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali. b) La Comunita' e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel piu' breve tempo dopo l'entrata in vigore della convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.

Allegati-Allegati XV

ALLEGATO XV Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP 1. Ciascuno Stato membro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. Ciascuno Stato ACP concede questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente. 2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitino legalmente un'attivita' dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonche' i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime senza discriminazioni basate sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro. Ciascuno Stato ACP concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1. 3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime piu' favorevole. 4. Le parti di questa dichiarazione sono d'accordo perche' le questioni da essa derivanti siano risolte in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante trattative bilaterali per concludere accordi appropriati.

Allegati-Allegati XVI

ALLEGATO XVI Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali Il Consiglio dei Ministri adotta le misure che permettono alla Comunita' dell'Africa orientale e alla Comunita' dei Caraibi di essere rappresentate in seno al Consiglio dei Ministri e al Comitato degli Ambasciatori in qualita' di osservatori. Esso esamina caso per caso le richieste di simili misure per altri raggruppamenti regionali di Stati ACP.

Allegati-Allegati XVII

ALLEGATO XVII Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte IV del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in tale forma.

Allegati-Allegati XVIII

ALLEGATO XVIII Dichiarazione comune sulla pesca marittima 1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati ACP costieri quale contributo allo sviluppo complessivo degli stessi. Queste attivita' rientreranno nel quadro di politiche di conservazione e di utilizzazione di queste risorse definite da ciascuno Stato ACP interessato. 2. Consapevoli della necessita' di continuare la loro cooperazione nel settore della pesca, gli Stati ACP si dichiarano disposti a negoziare con la Comunita' accordi bilaterali di pesca che possano offrire condizioni reciprocamente soddisfacenti alle attivita' di pesca di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nelle acque marittime poste sotto la giurisdizione di Stati ACP. Gli Stati ACP che concludono siffatti accordi eviteranno qualsiasi discriminazione fra gli Stati membri o nei confronti della Comunita' stessa, fatti salvi eventuali accordi speciali tra Stati vicini di una stessa sub-regione, ivi compresi gli accordi reciproci di pesca. 3. La Comunita' opera nello stesso spirito qualora gli Stati ACP situati nella stessa sub-regione dei territori ai quali si applica il trattato di Roma auspichino di esercitare attivita' di pesca nella zona corrispondente. 4. Le condizioni reciprocamente soddisfacenti cui si fa riferimento al punto 2 riguardano in particolare la natura e l'entita' delle contropartite di cui beneficeranno gli Stati ACP interessati nel quadro di questi accordi bilaterali. Queste contropartite potranno consentire di favorire lo sviluppo dell'industria della pesca di questi Stati ACP; esse si distinguono dagli stanziamenti relativi a progetti nello stesso settore nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dalla presente convenzione. 5. Le parti contraenti cooperano direttamente o su base regionale o tramite appropriate organizzazioni internazionali, per assicurare la conservazione delle risorse alieutiche, ivi comprese quelle delle specie tipicamente migratrici, e per conseguire l'obiettivo della loro utilizzazione ottimale.

Allegati-Allegati XIX

ALLEGATO XIX Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi 1. a) Le parti contraenti riconoscono che l'armonico sviluppo di servizi di trasporti marittimi efficaci e sicuri, in condizioni economicamente soddisfacenti dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo e la promozione degli scambi fra gli Stati ACP e la Comunita'. b) Esse mettono in risalto l'importanza del contributo portato dalla Comunita' in questo contesto con l'adozione del regolamento relativo alla convenzione delle Nazioni Unite su un codice di condotta per le conferenze marittime. Questo regolamento si propone assicurare ai paesi in via di sviluppo parti del codice la possibilita' di beneficiare delle sue disposizioni. c) La Comunita' riconosce le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. 2. in questa prospettiva, le parti contraenti si dichiarano disposte ad esaminare, in sede di Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione, gli argomenti di interesse comune che si riferiscono a questo settore. 3. La Comunita' riconosce l'importanza dei trasporti marittimi in quanto propulsori dell'espansione economica e dello sviluppo degli Stati ACP. Essa si dichiara disposta, nel quadro degli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica istituiti dalla convenzione, a contribuire allo sviluppo di questo settore negli Stati ACP che ne faranno richiesta. Questo contributo potrebbe includere in particolare quanto segue: i) studi per migliorare i servizi di trasporto marittimo in modo da rispondere al meglio alle esigenze attuali e future degli scambi internazionali, specialmente tra gli Stati ACP e la Comunita', nonche' tra i vari Stati ACP; ii) creazione e sviluppo di compagnie marittime degli Stati ACP e incoraggiamento di imprese comuni ACP-CEE nel settore dei trasporti marittimi; iii) fornitura di assistenza tecnica in materia di formazione dei marinai, politica dei trasporti marittimi, regolamentazioni marittime, problemi di esportazione e di importazione, documentazione, assicurazione marittima, ecc.; iv) esecuzione di studi di fattibilita' ed assistenza tecnica volti a migliorare il funzionamento dei porti degli Stati ACP nonche' valutazione di progetti relativi ai porti ed ai cantieri navali. La Comunita' dara' il suo aiuto anche allo studio di qualsiasi altro problema o difficolta' che si presenti in materia di trasporti marittimi.

Allegati-Allegati XX

ALLEGATO XX Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunita' equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare. 2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali. 4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinche' il centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunita' e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori. Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

Allegati-Allegati XXI

ALLEGATO XXI Dichiarazione comune sull'origine dai prodotti alieutici La Comunita' riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione. Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessita' di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del paragrafo precedente. Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunita' decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunita' dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame avra' luogo in un ambito appropriato non appena possibile dopo la firma della convenzione e continuera', se necessario, dopo la sua entrata in vigore in sede di comitato di cooperazione doganale. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno d'applicazione della convenzione, al comitato degli ambasciatori e, al piu' tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinche' lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento. Fin da ora, e per quanto riguarda le attivita' di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunita' terra' conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati dovrebbero garantire un normale mercato a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale.

Allegati-Allegati XXII

ALLEGATO XXII Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sara' applicato dalle autorita' nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

Allegati-Allegati XXIII

ALLEGATO XXIII Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 Qualora adottasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, la Comunita' si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

Allegati-Allegati XXIV

ALLEGATO XXIV Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 Le parti contraenti costatano che la Comunita' ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, purche' a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel sul programma indicativo nazionale, b) l'accordo della Comunita' non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicita' per l'alcole.

Allegati-Allegati XXV

ALLEGATO XXV Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi La Comunita' e' consapevole della necessita' di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunita' risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi. La Comunita' si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

Allegati-Allegati XXVI

ALLEGATO XXVI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione la Comunita', allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, e' disposta ad avviare l'esame delle richieste degli Stati ACP di far beneficiare di un regime particolare altri prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione. Saranno esaminate nuove produzioni agricole per le quali esistano effettive possibilita' di esportazione nella Comunita' o altri prodotti non contemplati dalle disposizioni di applicazione del regime suddetto, nella misura in cui assumessero una parte rilevante nelle esportazioni di uno o piu' Stati ACP.

Allegati-Allegati XXVII

ALLEGATO XXVII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione L'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione non pregiudica il regime particolare riservato alle importazioni di veicoli a motore e all'industria del montaggio in Irlanda che sono oggetto del protocollo n° 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

Allegati-Allegati XXVIII

ALLEGATO XXVIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della convenzione ACP-CEE di Lome', la Comunita' mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP concedono alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non concedano agli Stati ACP preferenze piu' ampie di quelle concesse dalla Comunita'.

Allegati-Allegati XXIX

ALLEGATO XXIX Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

Allegati-Allegati XXX

ALLEGATO XXX Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunita' ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

Allegati-Allegati XXXI

ALLEGATO XXXI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione 1. La Comunita' si impegna a imputare al bilancio generale delle Comunita' Europee, a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, le spese di funzionamento delle delegazioni della Commissione negli Stati ACP, che precedentemente erano imputate al bilancio del Fondo europeo di sviluppo. L'importo stimato delle spese delle delegazioni per la durata della nuova convenzione e' di 180 milioni di UCE. 2. L'importo massimo degli interventi della Banca Europea per gli Investimenti sulle sue risorse proprie e' fissato all'articolo 95, paragrafo 2 della convenzione. Tuttavia, interventi aggiuntivi della Banca sulle sue risorse proprie potranno essere utilizzati, conformemente all'articolo 59, per il finanziamento di progetti di investimenti minerari ed energetici che presentino un reciproco interesse per la Comunita' e lo Stato ACP interessato. A norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, tali interventi aggiuntivi saranno soggetti ad autorizzazioni del Consiglio dei Governatori della Banca, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma di detto statuto. Le parti intendono portare questi finanziamenti aggiuntivi a 200 milioni di UCE nel periodo di applicazione della convenzione. 3. L'importo complessivo dei contributi finanziari che la Comunita' si sforzera' di mettere a disposizione degli Stati ACP sara' pertanto di 5.607 milioni di UCE. Qualora l'importo di 180 milioni di UCE di cui al secondo comma del paragrafo 1 della presente dichiarazione non venga integralmente utilizzato per le spese delle delegazioni, la rimanenza disponibile sara' destinata agli aiuti finanziari della Comunita' agli Stati ACP.

Allegati-Allegati XXXII

ALLEGATO XXXII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione Gli importi di cui all'articolo 95 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunita' sono espressi in UCE; queste sono state definite dalla decisione del Consiglio del 21 aprile 1975 relativa alla definizione ed alla conversione dell'unita' di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lome'. Con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee che sara' comunicata agli Stati ACP, l'UCE potra' essere sostituita dall'Ecu quale definito nel Regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978. Qualora fosse presa una tale decisione e nell'intento di semplificare i metodi di gestione delle diverse convenzioni, l'Ecu sarebbe altresi' applicato alle operazioni impegnate o da impegnare a titolo delle convenzioni precedenti.

Allegati-Allegati XXXIV

ALLEGATO XXXIV Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

Allegati-Allegati XXXIII

ALLEGATO XXXIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della convenzione La Comunita' conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 157, di cui la Comunita' aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 156 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 156 e 157.

Allegati-Allegati XXXV

ALLEGATO XXXV Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione La seconda convenzione ACP-CEE di Lome' si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

Allegati-Allegati XXXVI

ALLEGATO XXXVI Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 La Comunita' riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate. Essa avviera' procedure che le consentano di attuare al piu' presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumono carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

Allegati-Allegati XXXVII

ALLEGATO XXXVII Dichiarazione della Comunita' relativa al Protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali Ricordando che i principi riconosciuti e pertinenti di diritto internazionale limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunita' dichiara che applichera' le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogni qualvolta il protocollo fara' riferimento a questo concetto.

Allegati-Allegati XXXVIII

ALLEGATO XXXVIII Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunita', tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinche' il segretariato possa disporre del personale che risulta necessario,

Allegati-Allegati XXXIX

ALLEGATO XXXIX Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni La Comunita', consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, e' disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle Istituzioni della Convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

Allegati-Allegati XL

ALLEGATO XL Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 3 Il protocollo no 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospitante potrebbero tuttavia essere disciplinati con un accordo bilaterale con detto Stato. La Comunita' ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato degli Stati ACP. La Comunita' e' disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto. In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato degli Stati ACP e il suo personale: 1) da' prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sara' definita di comune accordo; 2) riconosce i poteri delegati dal presidente del Consiglio dei Ministri ACP al presidente del Comitato degli ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo; 3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del segretariato degli Stati ACP in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante; 4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato degli Stati ACP ed il suo personale.

Allegati-Allegati XLI

ALLEGATO XLI Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione piu' favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunita', ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sara' quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello concesso dalla Comunita' ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo piu' favorito. Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora: a) uno o piu' Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o piu' prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime piu' favorevole; b) uno o piu' Stati ACP intendano esportare nella Comunita' uno o piu' prodotti specifici per i quali degli Stati terzi preferenziali usufruiscono di un regime piu' favorevole.

Allegati-Allegati XLII

ALLEGATO XLII Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari 1. Gli Stati ACP si compiacciono per l'istituzione di un sistema di regolazione degli scambi ACP-CEE per quanto riguarda i prodotti minerari. 2. Gli Stati ACP deplorano tuttavia che le disposizioni del Titolo III, non stabilizzando i proventi che gli Stati ACP traggono dall'esportazione di tali prodotti, non risolvano in modo sufficiente i problemi incontrati dagli Stati ACP le cui economie dipendono in larga misura dalle esportazioni di prodotti minerari. 3. Gli Stati ACP chiedono alla Comunita' di accettare un riesame del sistema nel suo complesso, all'inizio del periodo di applicazione, per migliorarlo e ampliarlo in modo da tener conto degli effetti economici dell'instabilita' dei proventi derivanti dall'esportazione dei prodotti minerari sugli Stati produttori. 4. Gli Stati ACP hanno inoltre presentato, nel corso dei negoziati per la nuova convenzione di Lome', una serie di richieste relative all'inserimento di un certo numero di prodotti minerari nel sistema applicabile a questa categoria di prodotti. 5. La Comunita' ha tuttavia rifiutato l'inserimento di taluni di questi prodotti. 6. Gli Stati membri sottolineano l'importanza di tali prodotti per le economie di taluni Stati ACP ed insistono sulla necessita' che la Comunita' continui ad esaminare tali richieste in vista dell'inserimento di tali prodotti nel corso del periodo di applicazione della seconda convenzione di Lome'.

Allegati-Allegati XLIII

ALLEGATO XLIII Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione Sebbene, in uno spirito di cooperazione, gli Stati ACP abbiano accettato, ai fini della presente convenzione, un importo globale per l'assistenza di 5.607 milioni d'UCE, essi desiderano dichiarare che secondo loro tale cifra e' non solo inadeguata ma che non rispecchia fedelmente l'accordo sul volume di assistenza finanziaria raggiunto dai Copresidenti del Consiglio dei ministri nel corso dei negoziati del mese di giugno 1979. Inoltre, secondo l'interpretazione degli Stati ACP, l'assistenza finanziaria della Comunita' ai sensi della presente convenzione non sara' inferiore alla cifra sopra indicata.

Allegati-Allegati XLIV

ALLEGATO XLIV Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

Scambio di Lettere

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLE CARNI BOVINE ACP Signor Presidente, Lome', addi 31 ottobre 1979 mi pregio di informarLa che la Comunita' e' d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori. Tali misure prevedono una riduzione del 90% degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati. Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile: Botswana 18.916 t Kenya 142 t Madagascar 7.579 t Swaziland 3.363 t Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate. Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non e' in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali. Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamita' quali la siccita', i cicloni o le malattie degli animali, la Comunita' e' disposta a studiare adeguate misure affinche' parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente, o nell'anno successivo. Il carattere eccezionale di queste misure e' basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunita' e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunita', nonche' sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunita'. La Comunita' e' d'accordo affinche', in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo I, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunita' compatibile con questo regime. Jeg vil vare Dem meget taknemmelig, safremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse. Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmaerkede hojagtelse. Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens best tigen wurden. Genehmigen Sie, Herr President, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. I should be grateful if you would acknowledge receipt of this letter and I ask you to accept. Sir, the assurance of my highest consideration. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser reception de la presente lettre et je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute consideration. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ik moge U verzoeken mij de ontvangst van deze brief te bevestigen. Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden. For Radet for De europeiske Fellesskaber Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautes europeennes A nome del Consiglio delle Comunita' Europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Parte di provvedimento in formato grafico Signor Presidente, Lome', addi 31 octobre 1979 mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue: "Mi pregio di informarLa che la Comunita' e' d'accordo, nell'osservanza della normativa comune concernente il mercato delle carni bovine, di mettere in atto per un periodo di cinque anni speciali misure per consentire agli Stati ACP tradizionali esportatori di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario, e per offrire cosi' un determinato livello di reddito ai loro produttori. Tali misure prevedono una riduzione del 90% degli oneri diversi dai dazi doganali all'importazione di carni bovine originarie degli Stati ACP indicati qui di seguito, a condizione che una tassa di importo equivalente venga riscossa all'atto dell'esportazione dagli Stati ACP interessati. Questa riduzione si applica sui seguenti quantitativi espressi in carne disossata o non disossata e considerati per anno civile: Botswana 18.916 t Kenya 142 t Madagascar 7.579 t Swaziland 3.363 t Il quantitativo globale autorizzato nel corso di un determinato anno non deve superare 30.000 tonnellate di carni bovine disossate o non disossate. Se, nel corso di un dato anno, uno dei succitati Stati ACP non e' in grado di fornire il quantitativo totale deciso e non desidera beneficiare delle misure indicate nel paragrafo seguente, la Commissione puo' riassegnare il quantitativo mancante, entro i limiti del quantitativo globale annuo, agli altri Stati ACP che beneficiano di questo regime. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1 luglio di ciascun anno, lo Stato o gli Stati ACP che saranno in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non e' in grado di fornire la totalita' del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea lascia salvi i quantitativi iniziali. Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione di queste esportazioni dovuta a calamita' quali la siccita', i cicloni o le malattie degli animali, la Comunita' e' disposta a studiare adeguate misure affinche' parte dei quantitativi compromessi in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno precedente o nell'anno successivo. Il carattere eccezionale di queste misure e' basato sull'esistenza della convenzione tra la Comunita' e gli Stati ACP, sul fatto che gli Stati ACP interessati sono i meno sviluppati tra i paesi esportatori di carni bovine nella Comunita', nonche' sulla grandissima importanza che assume per l'economia di questi paesi l'esportazione di carni bovine nella Comunita'. La Comunita' e' d'accordo affinche', in caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione nel settore delle carni bovine, siano messe in atto le misure necessarie per mantenere il volume delle esportazioni degli Stati ACP destinate alla Comunita' compatibile con questo regime". Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma plus haute consideration. Modtag, hr. Formand, forsikringen om min mest udmarkede hojagtelse. Genehmigen Sie, Herr President, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden. On behalf of the Governments of the ACP States Au nom des gouvernements des Etats ACP For AVS-staternes regeringen Fur die Regierungen der AKP-Staaten A nome dei governi degli Stati ACP Namens de Regeringen van de ACS-Staten Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

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