LEGGE 29 novembre 1980, n. 887

Type Legge
Publication 1980-11-29
Ultimo aggiornamento 1980-12-29
State In force
Source Normattiva
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Seconda Convenzione-art. 128

ARTICOLO 128 Per favorire la piu' ampia partecipazione delle societa' degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione: a) viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed agli Stati ACP vicini nonche', per il deposito delle offerte, termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilita' che la Commissione proponga allo Stato ACP interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale; b) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Questa preferenza riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o piu' Stati ACP; c) per la consegna delle forniture, le imprese di produzione industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Seconda Convenzione-art. 129

ARTICOLO 129 Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda una priorita' particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori: a) aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all'articolo 128; b) stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all'articolo 127; c) esecuzione in economia alle condizioni precisate all'articolo 127; d) stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi; e) predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.

Seconda Convenzione-art. 130

ARTICOLO 130 1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico. 2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consenta la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP. 3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d'appalto.

Seconda Convenzione-art. 131

ARTICOLO 131 Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 132

ARTICOLO 132 La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che, su proposta degli Stati ACP o della Comunita', viene approvato con decisione del Consiglio dei Ministri non oltre la prima sessione dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 133

ARTICOLO 133 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi: a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse; b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita'; d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati; e) promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini; f) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP; g) potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali; h) attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni. 2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all'articolo 95 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE e' riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonche' alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.

Seconda Convenzione-art. 134

ARTICOLO 134 1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o piu' Stati ACP o tra uno o piu' Stati ACP ed uno o piu' paesi terzi vicini. b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o piu' organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o piu' Stati ACP ed un'organizzazione regionale. 2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o piu' Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.

Seconda Convenzione-art. 135

ARTICOLO 135 1. Il campo di applicazione della cooperazione regionale ed interregionale comprende in particolare: a) l'accelerazione dell'industrializzazione degli Stati ACP mediante la creazione di imprese regionali ed interregionali, tenendo conto della realizzazione delle necessarie infrastrutture; b) i trasporti e le comunicazioni: strade, ferrovie, trasporti aerei e marittimi, vie fluviali, poste e telecomunicazioni; c) la produzione di energia e lo sfruttamento comune delle risorse naturali; d) la ricerca e la tecnologia applicate all'intensificazione della cooperazione regionale ed interregionale; e) l'agricoltura, in particolare l'allevamento, l'industria e la promozione del commercio dei prodotti di questi settori fra gli Stati ACP; f) l'insegnamento e la formazione, compresa la creazione di istituzioni comuni di tecnologia avanzata, nell'ambito di programmi di formazione volti alla piena partecipazione dei cittadini allo sviluppo economico; g) la lotta contro le grandi endemie e, piu' in generale, le azioni tendenti a migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni; h) la cooperazione nel settore del turismo, compresi la creazione o il potenziamento dei centri di promozione turistica su base regionale, per incrementare il turismo regionale ed internazionale; i) l'assistenza tecnica per la creazione di organismi regionali di cooperazione o per lo sviluppo di nuove attivita' in organismi regionali esistenti, compresa l'elaborazione di programmi e progetti specifici; l) l'assistenza per le azioni delle organizzazioni professionali ACP-CEE tendenti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri. 2. Al fine di promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano in via prioritaria delle disposizioni a tal fine previste per i progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, specie quando si tratti di progetti d'infrastrutture dei trasporti, di comunicazioni, telecomunicazioni, energia e sviluppo della produzione.

Seconda Convenzione-art. 136

ARTICOLO 136 1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale puo' chiedere alla Comunita' di finanziare la parte del progetto che gli compete. 2. Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare, alla Comunita' una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito. 3. Quando un progetto o programma finanziato dalla Comunita' tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunita' e detto istituto regionale.

Seconda Convenzione-art. 137

ARTICOLO 137 1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficolta' economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. 2. Per il finanziamento degli aiuti d'urgenza di cui al paragrafo 1, viene costituita una dotazione speciale nell'ambito del Fondo. 3. a) La dotazione speciale e' inizialmente fissata ad una somma di 60 milioni di UCE. Al termine di ogni anno di applicazione della presente convenzione, tale dotazione e' ricostituita al suo livello iniziale. b) L'importo degli stanziamenti del Fondo che possono essere stornati alla dotazione speciale per tutta la durata di applicazione della presente convenzione non puo' superare 200 milioni di UCE. c) Allo scadere della presente convenzione, gli stanziamenti stornati alla dotazione speciale e non impegnati per aiuti d'urgenza saranno riversati alla massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri. d) In caso di esaurimento della dotazione speciale prima dello scadere della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunita' decidono, nell'ambito delle istituzioni paritetiche competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui al paragrafo 1. 4. Gli aiuti d'urgenza non sono rimborsabili e vengono concessi caso per caso. 5. a) Gli aiuti d'urgenza devono contribuire a finanziare i mezzi piu' adeguati per ovviare in modo piu' efficace e rapido alle gravi difficolta' di cui al paragrafo 1. b) Detti mezzi possono consistere in lavori, forniture o prestazioni di servizi, nonche' in versamenti in contanti e, a titolo eccezionale, in rimborso totale o parziale delle somme gia' spese dallo Stato ACP per l'esecuzione delle operazioni di cui all'accordo di finanziamento relativo all'aiuto d'urgenza in questione. c) Lo Stato ACP beneficiario dell'aiuto d'urgenza si approvvigiona sui mercati comunitari, degli Stati ACP o dei paesi terzi alle condizioni di cui all'articolo 125. d) Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente, con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione. 6. Gli aiuti d'urgenza non si applicano agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione di cui al titolo II. 7. Per le modalita' di concessione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di utilizzazione sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale puo' concedere anticipi. 8. a) Le operazioni oggetto di un aiuto d'urgenza devono essere realizzate al piu' presto, e comunque, gli stanziamenti devono essere utilizzati entro sei mesi dall'elaborazione delle modalita' di utilizzazione, salvo indicazione contraria fissata da queste ultime e purche' circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, sulla proroga di tale termine. b) Qualora tutti gli stanziamenti aperti non siano stati utilizzati nei termini fissati, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti utilizzati nei termini previsti. c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Seconda Convenzione-art. 138

ARTICOLO 138 La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori: a) studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione; b) studi specifici ad un progetto o programma; c) prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma; d) prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.

Seconda Convenzione-art. 139

ARTICOLO 139 1. La cooperazione tecnica puo' essere connessa con i progetti e programmi oppure essere generale. 2. La cooperazione tecnica connessa con i progetti e programmi riguarda in particolare: a) studi di sviluppo; b) studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonche' ricerche e prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi; c) aiuto per la preparazione dei fascicoli; d) aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori; e) temporanea assunzione a carico delle spese per tecnici e fornitura dei mezzi necessari alla buona esecuzione della loro missione; f) azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'esecuzione, la messa in funzione, la gestione o la manutenzione di un determinato progetto compresa eventualmente un'adeguata assistenza tecnica e la formazione dei cittadini del paese o dei paesi interessati. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare: a) studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonche' su problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati; b) studi settoriali e per prodotti; c) invio negli Stati ACP di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati; d) fornitura di materiale didattico, di sperimentazione e di dimostrazione; e) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione. 14. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' concede una priorita' speciale alle azioni di cooperazione tecnica intese a: a) individuare, preparare ed eseguire progetti e programmi che rientrano nel quadro dei programmi indicativi; b) agevolare l'attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione; c) sviluppare la cooperazione tecnica fra Stati ACP; d) eseguire studi e ricerche orientati verso la soluzione di problemi specifici dello sviluppo economico e sociale, specie per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico alle condizioni e alle caratteristiche particolari degli Stati ACP meno sviluppati.

Seconda Convenzione-art. 140

ARTICOLO 140 1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una societa' di studi o di consulenza, con un tecnico consulente od un esperto, scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare. A parita' di competenza, sara' data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi degli Stati ACP. Eccezionalmente, esse possono essere realizzate in economia. 2. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, ivi compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi, dall'ordinatore nazionale su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi di azioni.

Seconda Convenzione-art. 141

ARTICOLO 141 1. Le azioni di cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in base a programmi pluriennali di formazione e ad azioni specifiche. 2. I programmi pluriennali si prefiggono: a) la formazione dei cittadini degli Stati ACP secondo le priorita' stabilite da questi ultimi in materia d'istruzione, e formazione professionale; b) la formazione dei dirigenti, in particolare di tipo intermedio e tecnico, in relazione con i vari progetti di sviluppo finanziati dalla Comunita' nei singoli Stati ACP, per poter progressivamente sostituire il personale di assistenza tecnica ed affidare interamente e stabilmente a cittadini degli Stati ACP la gestione degli investimenti. 3. Le azioni specifiche consistono in operazioni ad hoc nei settori della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, a livello degli Stati o degli organismi regionali. Esse si prefiggono la qualificazione ed il perfezionamento del personale dei servizi e degli enti pubblici o delle imprese agricole, industriali, commerciali e di servizi, nonche' la formazione degli istruttori per questi stessi settori. 4. La cooperazione tecnica nel campo della formazione si attua attraverso: a) l'assegnazione di borse di studio e di tirocinio a cittadini degli Stati ACP; b) l'invio negli Stati ACP di esperti ed istruttori, cittadini degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati; c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione o di perfezionamento per i cittadini degli Stati ACP; d) la fornitura di materiale pedagogico, didattico, di sperimentazione, dimostrazione e ricerca; e) la collaborazione fra istituti di formazione e di ricerca ed universita' degli Stati membri ed analoghi istituti degli Stati ACP. 5. Le azioni sopra indicate si svolgono preferibilmente nello Stato ACP beneficiario o sul piano regionale. Se necessario, esse possono svolgersi in un altro Stato ACP o in uno Stato membro. Per formazioni specializzate e particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP, alcune azioni di formazione possono svolgersi eccezionalmente in un altro paese in via di sviluppo. 6. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' concede una priorita' speciale alle azioni che si prefiggono: a) la formazione dei dirigenti e di altro personale delle amministrazioni del settore pubblico e dei servizi tecnici responsabili dello sviluppo economico e sociale allo scopo di aumentarne l'efficacia e trarre in tal modo pienamente profitto delle possibilita' offerte dalla presente convenzione; b) la formazione ed il perfezionamento dei dirigenti e di altro personale del settore privato.

Seconda Convenzione-art. 142

ARTICOLO 142 1. Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di servizi sono determinate con una decisione del Consiglio dei Ministri in occasione della sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. 2. Fino all'entrata in vigore di tale decisione, tuttavia, le disposizioni degli articoli da 24 a 27 del protocollo n. 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' della dichiarazione comune relativa all'articolo 26 del succitato protocollo allegata all'Atto finale della presente convenzione sono applicabili ai contratti di servizi conclusi dopo il 1 marzo 1980.

Seconda Convenzione-art. 143

ARTICOLO 143 1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. 2. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo e' limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.

Seconda Convenzione-art. 144

ARTICOLO 144 1. La Comunita' finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati. 2. L'assistenza tecnica della Comunita' contribuisce a rafforzare l'attivita' degli organismi degli Stati ACP orientati verso lo sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese. 3. I finanziamenti della Comunita', mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile, prendono di norma la forma di contributi globali, ma possono anche assumere la forma di contributi diretti. I contributi globali sono attribuiti in via prioritaria ogniqualvolta esista, nello Stato ACP interessato, una banca od altro organismo nazionale che partecipi al conseguimento dell'obiettivo prefisso. Tali contributi globali possono essere concessi: - dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche; - dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori artigiano, commerciale ed agricolo. 4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo e' responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma precedentemente approvato, nonche' della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. Le modalita' e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunita' e l'organismo intermedio. 5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, sotto la propria responsabilita' finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni simili nello Stato ACP considerato. 6. Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto della necessita' che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonche' il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Seconda Convenzione-art. 145

ARTICOLO 145 1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta degli Stati ACP. 2. Gli importi a tal fine necessari sono inclusi nel programma indicativo di aiuto comunitario di cui all'articolo 109, paragrafo 3, ed i relativi stanziamenti sono prelevati dalle sovvenzioni previste all'articolo 95, punto 1, lettera a), primo trattino per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 3. Speciale priorita' e' data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

Seconda Convenzione-art. 146

ARTICOLO 146 1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria constatata a livello locale; - comportare la partecipazione attiva degli enti locali. b) L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 150.000 UCE. 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e comunita' degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali, ma la Comunita' puo' partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane. 3. I microprogetti riguardano in particolare: dighe, pozzi ed adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazioni rurale, strade poderali e ponti, piste di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione scuole elementari, scuole di apprendistato, attivita' artigiane quali centri e cooperative, maternita', enti sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attivita' commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Seconda Convenzione-art. 147

ARTICOLO 147 1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve essere originato da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne beneficera'. Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura tripartita con le seguenti provenienze: - amministrazione beneficiaria, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazioni di servizio, adeguate alla sua capacita' contributiva; - Stato ACP, in forma di partecipazione finanziaria, di partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi; - Fondo. 2. Il totale delle parti a carico dello Stato ACP e dell'amministrazione locale interessata deve, di massima, essere almeno pari alla sovvenzione richiesta al Fondo. La disponibilita' delle prestazioni dei tre partecipanti sara' concomitante. L'amministrazione locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente con il sostegno delle autorita' nazionali.

Seconda Convenzione-art. 148

ARTICOLO 148 1. a) Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare. b) Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione, questo programma viene sottoposto, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunita', a norma dell'articolo 113. 2. Nel quadro dei programmi annuali cosi' definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni.

Seconda Convenzione-art. 149

ARTICOLO 149 Per ciascun programma di microprogetti che venga portato a termine, lo Stato ACP beneficiario, d'intesa con il delegato della Commissione, inoltra ai servizi della Commissione una relazione sull'esecuzione.

Seconda Convenzione-art. 150

ARTICOLO 150 Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' e' riportato nel protocollo n° 6.

Seconda Convenzione-art. 151

ARTICOLO 151 La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP alle condizioni di cui al titolo XI comporta, per le parti contraenti, l'obbligo di adeguare gli importi dei mezzi finanziari previsti nella presente convenzione. Tale adeguamento e' altresi' applicabile, alle condizioni fissate negli articoli 185 e 186, in caso di accessione di Stati. ACP alla presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 152

ARTICOLO 152 1. Il finanziamento dei progetti e programmi puo' riguardare le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento, quali manutenzione e funzionamento degli impianti non ancora pienamente produttivi, purche' tali spese, specificate nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione degli investimenti. 2. Speciale priorita' e' concessa all'utilizzazione degli aiuti di accompagnamento negli Stati ACP meno sviluppati.

Seconda Convenzione-art. 153

ARTICOLO 153 1. In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, si possono concedere aiuti supplementari alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Gli aiuti supplementari possono coprire le spese di funzionamento, manutenzione e gestione degli investimenti precedentemente eseguiti per garantire la loro piena utilizzazione, soprattutto con la fornitura di materiale di manutenzione e/o con l'esecuzione di grosse riparazioni. 3. Tali aiuti sono utilizzati in modo temporaneo e decrescente. 4. Essi devono conservare carattere eccezionale, tenuto conto del fabbisogno e dei mezzi propri a ciascuno Stato ACP interessato. 5. Speciale priorita' e' concessa per l'utilizzazione degli aiuti supplementari negli Stati ACP meno sviluppati.

Seconda Convenzione-art. 154

ARTICOLO 154 Allo scadere della presente convenzione: - gli stanziamenti di cui all'articolo 95 in forma di capitali di rischio, non impegnati, si aggiungono a quelli previsti allo stesso articolo in forma di prestiti speciali; - gli stanziamenti di cui all'articolo 133 per finanziare progetti regionali, non ancora impegnati, diventano disponibili per il finanziamento prioritario degli altri progetti e programmi regionali della stessa sottoregione.

Seconda Convenzione-art. 155

ARTICOLO 155 1. Nel quadro della presente convenzione, viene riservato un particolare trattamento agli Stati ACP meno sviluppati e sono previsti provvedimenti speciali per gli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari perche' possano superare le difficolta' e gli ostacoli specifici risultanti rispettivamente dalla natura delle loro necessita' e dalla loro situazione geografica e trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione. 2. Le disposizioni specifiche stabilite in applicazione del presente titolo a favore degli Stati ACP meno sviluppati e degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari sono riportate negli articoli: 15, 21, 46, 47, 53, 82, 90, 93, 106, 107, 112, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 152 e 153 e nell'articolo 30 del protocollo n° 1. 3. A seconda delle loro necessita' e caratteristiche, beneficiano dei provvedimenti speciali previsti dal presente articolo gli Stati ACP che figurano nei seguenti tre elenchi: a) Stati ACP meno sviluppati Benin Botswana Burundi Capo Verde Repubblica centrafricana Comore Gibuti Dominica Etiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Grenada Alto Volta Saint Lucia Lesotho Malawi Mali Mauritania Niger Uganda Ruanda Salomone Samoa occidentale Sao Tome' e Principe Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Tuvalu b) Stati ACP senza sbocco sul mare Botswana Burundi Repubblica centrafricana Alto Volta Lesotho Malawi Mali Niger Uganda Ruanda Swaziland Ciad Zambia c) Stati ACP insulari Bahama Barbados Capo Verde Comore Dominica Figi Grenada Giamaica Saint Lucia Madagascar Maurizio Papua Nuova Guinea Salomone Samoa occidentale Sao Tome' e Principe Seicelle Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu 4. Gli elenchi degli Stati ACP citati al paragrafo 3 possono essere modificati con decisione del Consiglio dei Ministri: - qualora un paese terzo che si trovi in una situazione comparabile acceda alla presente convenzione; - qualora la situazione economica di uno degli Stati si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare piu' una tale inclusione.

Seconda Convenzione-art. 156

ARTICOLO 156 Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative a scambi; scambi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Seconda Convenzione-art. 157

ARTICOLO 157 1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. 2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Seconda Convenzione-art. 158

ARTICOLO 158 Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 95, ciascuno degli Stati ACP si impegna: a) a rendere disponibili per i beneficiari di cui all'articolo 94 le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; b) a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Seconda Convenzione-art. 159

ARTICOLO 159 Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 156, 157 e 158. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Seconda Convenzione-art. 160

ARTICOLO 160 Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.

Seconda Convenzione-art. 161

ARTICOLO 161 Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro. Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo efficace e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

Seconda Convenzione-art. 162

ARTICOLO 162 Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 160 e 161. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

Seconda Convenzione-art. 163

ARTICOLO 163 Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'assemblea consultiva.

Seconda Convenzione-art. 164

ARTICOLO 164 1. Il Consiglio dei Ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' Europee e di membri della Commissione delle Comunita' Europee, da un lato, e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro. 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' Europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.

Seconda Convenzione-art. 165

ARTICOLO 165 La presidenza del Consiglio dei Ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' Europee e da un membro del governo di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.

Seconda Convenzione-art. 166

ARTICOLO 166 1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri stabilisce che i copresidenti, assistiti da consiglieri aventi un incarico ufficiale, potranno procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

Seconda Convenzione-art. 167

ARTICOLO 167 1. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. 2. La Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, determinano, ciascuno con un protocollo interno, la procedura da seguire per definire le rispettive posizioni.

Seconda Convenzione-art. 168

ARTICOLO 168 1. Il Consiglio dei Ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. 2. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Il Consiglio dei Ministri puo', a tal fine, prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'assemblea consultiva. 3. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione. 4. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi e per, il buon funzionamento della presente convenzione. 5. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile. 6. Il Consiglio dei Ministri puo' prendere tutte le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP. 7. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione. 8. Nei casi previsti dalla presente convenzione, hanno luogo, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri in conformita' del suo regolamento interno. 9. Il Consiglio dei Ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari. 10. Su richiesta di una parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni in diretta relazione con le materie contemplate dalla presente convenzione. 11. Di comune accordo, le parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.

Seconda Convenzione-art. 169

ARTICOLO 169 Se necessario, il Consiglio dei Ministri puo' delegare una delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 167.

Seconda Convenzione-art. 170

ARTICOLO 170 Il Comitato degli Ambasciatori e' composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ciascuno Stato ACP, dall'altra.

Seconda Convenzione-art. 171

ARTICOLO 171 1. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue qualsiasi mandato conferitogli dal medesimo. 2. Il Comitato degli Ambasciatori esercita le altre competenze attribuitegli dal Consiglio dei Ministri ed assume i compiti assegnatigli dal medesimo. 3. Il Comitato degli Ambasciatori esamina il funzionamento della presente convenzione ed i progressi fatti nel conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio dei Ministri. 4. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni. 5. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri. 6. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Seconda Convenzione-art. 172

ARTICOLO 172 1. La presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunita' e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP. 2. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Seconda Convenzione-art. 173

ARTICOLO 173 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri o del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

Seconda Convenzione-art. 174

ARTICOLO 174 I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Seconda Convenzione-art. 175

ARTICOLO 175 1. L'assemblea consultiva e' composta, su base paritetica, di Membri del Parlamento Europeo, per la Comunita', e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'assemblea consultiva considera i modi e i mezzi atti a consolidare la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP e a favorire il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Essa potra' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le raccomandazioni che riterra' adeguate, specie all'atto dell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri. 3. L'assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento. 4. L'assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 5. Un Comitato paritetico prepara le delibere dell'assemblea consultiva. Quest'ultima puo' creare inoltre Comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'assemblea consultiva esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 168, paragrafo 5. 7. L'assemblea consultiva puo', su una base ad hoc, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali sulla cooperazione nell'ambito della presente convenzione. 8. L'assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate. 9. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'assemblea consultiva sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno dell'assemblea consultiva stessa.

Seconda Convenzione-art. 176

ARTICOLO 176 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei Ministri. 2. Qualora non riesca a dirimere la controversia, il Consiglio dei Ministri puo', su richiesta di una delle parti contraenti interessate, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito e' comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva. 3. a) Se non si giunge alla composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri designa un arbitro su richiesta di una delle parti contraenti interessate. Altri due arbitri sono successivamente designati entro un termine di due mesi, da ciascuna delle parti in causa, quali definite al paragrafo 1. b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro diciotto mesi. c) Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Seconda Convenzione-art. 177

ARTICOLO 177 Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

Seconda Convenzione-art. 178

ARTICOLO 178 I privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

Seconda Convenzione-art. 179

ARTICOLO 179 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 180

ARTICOLO 180 Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare ivi enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e alle condizioni precisate da detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

Seconda Convenzione-art. 181

ARTICOLO 181 In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita', le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.

Seconda Convenzione-art. 182

ARTICOLO 182 1. a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti contraenti. b) Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. c) La ratifica della presente convenzione vale altresi' come ratifica dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato in data odierna. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunita'.

Seconda Convenzione-art. 183

ARTICOLO 183 1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al piu' tardi entro sei mesi da tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 182, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri. 5. Il regolamento interno delle istituzioni stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 182. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' piu' procedere alla ratifica della presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 184

ARTICOLO 184 1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. Il Consiglio dei Ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di accessione d'un paese ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

Seconda Convenzione-art. 185

ARTICOLO 185 1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte IV del trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri. 2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese accede alla presente convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari. 3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Seconda Convenzione-art. 186

ARTICOLO 186 1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. 3. Tale accordo puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. 4. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

Seconda Convenzione-art. 187

ARTICOLO 187 A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE di Lome' sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

Seconda Convenzione-art. 188

ARTICOLO 188 1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985. 2. Diciotto mesi prima della fine di tale periodo, le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le relazioni fra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. 3. Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

Seconda Convenzione-art. 189

ARTICOLO 189 La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Seconda Convenzione-art. 190

ARTICOLO 190 I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

Seconda Convenzione-art. 191

ARTICOLO 191 La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario. Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 1-art. 1

PROTOCOLLI PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa ARTICOLO 1 1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 9, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), ne' una loro combinazione. 6. I prodotti riportati nell'elenco c dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Protocollo n. 1-art. 2

ARTICOLO 2 Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari od oceani; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, cola' nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Protocollo n. 1-art. 3

ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, nell'elenco A e nell'elenco B, il valore dei prodotti realizzati che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, abbiano esci o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate in ciascuno dei due elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso piu' elevato, se sono diversi. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni, sono sempre considerate come inefficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria: a) le manipolazioni, destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc, e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o piu' componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio; ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o piu' componenti soddisfino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito; f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.

Protocollo n. 1-art. 4

ARTICOLO 4 Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono: - da un lato, per i prodotti di cui e' comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Protocollo n. 1-art. 5

ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunita' o nei paesi e territori oppure dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purche' l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purche' i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e vi abbiano subito, eventualmente, soltanto operazioni di scarico o ricarico o altre operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purche' in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo ed abbiano subito unicamente operazioni destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo i e' fornita con la presentazione alle competenti autorita' doganali comunitarie: a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario d'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito; b) di un attestato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito, contenente: - un'esatta descrizione delle merci; - la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazioni delle navi utilizzate; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Protocollo n. 1-art. 6

ARTICOLO 6 1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo. b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizione postale (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 1.420 unita' di conto europee, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo e' fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo. c) Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unita' di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunita' e' l'equivalente in quella moneta nazionale dell'unita' di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avra' il controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio. d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonche' all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese. e) Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro interessato. 2. Quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorita', esso e' considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina o il veicolo considerato. 4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale sono considerati originaria condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari e considerato come originario nel suo complesso purche' il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.

Protocollo n. 1-art. 7

ARTICOLO 7 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda e' fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo per l'applicazione della convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.

Protocollo n. 1-art. 8

ARTICOLO 8 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo. 2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorita' doganali hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee Qualora tale parte not sia completare utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga, e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. la data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Protocollo n. 1-art. 9

ARTICOLO 9 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Detto formulario e' stampato in una o piu' delle lingue nelle quali e' redatta la convenzione. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. 2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Protocollo n. 1-art. 10

ARTICOLO 10 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Protocollo n. 1-art. 11

ARTICOLO 11 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate. 2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validita' di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorita' doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati: - la dicitura "transito" - il nome del paese di transito; - il timbro a data. Questa procedura entra in vigore dopo che e stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 3. Uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o piu' altri certificati EUR. 1, purche' la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

Protocollo n. 1-art. 12

ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Protocollo n. 1-art. 13

ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto dall'articolo il possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Protocollo n. 1-art. 14

ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che esso corrisponde alle merci presentate.

Protocollo n. 1-art. 15

ARTICOLO 15 Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatta la convenzione, ed in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. Il formulario EUR. 2 e' costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2. Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ciascun formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

Protocollo n. 1-art. 16

ARTICOLO 16 1. Sono annesse al beneficio delle disposizioni del presente protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 90 unita' di conto europee, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 285 unita' di conto europee, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Protocollo n. 1-art. 17

ARTICOLO 17 1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purche' soddisfino alle condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' sia fornita la prova alle autorita' doganali competenti: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite nella Comunita' durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni alle quali esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Protocollo n. 1-art. 18

ARTICOLO 18 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3: - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT" "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "TYDSTEDT EFTERFOLGENDE".

Protocollo n. 1-art. 19

ARTICOLO 19 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DLTPLIKAT"I, "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Protocollo n. 1-art. 20

ARTICOLO 20 1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato. 2. L'ufficio doganale interessato puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per informazioni supplementari.

Protocollo n. 1-art. 21

ARTICOLO 21 La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Protocollo n. 1-art. 22

ARTICOLO 22 Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Protocollo n. 1-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.

Protocollo n. 1-art. 24

ARTICOLO 24 Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Protocollo n. 1-art. 25

ARTICOLO 25 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatta le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della Convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

Protocollo n. 1-art. 26

ARTICOLO 26 Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

Protocollo n. 1-art. 27

ARTICOLO 27 Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri terra' conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Protocollo n. 1-art. 28

ARTICOLO 28 1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo, e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27. 3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo. 4. Il comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione che si occupano di problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro.

Protocollo n. 1-art. 29

ARTICOLO 29 Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

Protocollo n. 1-art. 30

ARTICOLO 30 1. Il comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP chiedano una pronuncia del comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati notificano alla Comunita' la loro richiesta, in base ad una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 10. 2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto: a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilita' di continuare le proprie esportazioni nella Comunita', e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attivita'; c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisce l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive. 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema. 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dei seguenti fattori: a) incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; b) necessita' di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato e delle sue difficolta'. 5. Nell'esame delle domande caso per caso si tiene conto in particolare della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via di sviluppo vicini, o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP mantengono relazioni particolari, purche' possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa. 6. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinche' una decisione possa essere presa al piu' presto, comunque non oltre tre mesi dopo la notifica della richiesta alla Comunita'. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dalla data di ricezione della domanda. 7. a) Le deroghe hanno validita' per un periodo deciso dal comitato, che sara' di norma di due anni. Questo periodo puo' essere portato ad un massimo di tre anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato. b) La decisione di deroga puo' prevedere un rinnovo per un anno senza necessita' di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo che sono oggetto della deroga. c) In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina prima possibile e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 6. Saranno prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

Protocollo n. 1-art. 31

ARTICOLO 31 Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi domanda di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe contemporaneamente alla data di entrata in vigore della convenzione.

Protocollo n. 1-art. 32

ARTICOLO 32 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Protocollo n. 1-art. 33

ARTICOLO 33 La Comunita' e gli Stati ACP adottano, per quanto li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1, ad articoli 1 e 2 (1) Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-fattoria" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono, purche' rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 6. Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunita', o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonche' i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3, ad articolo 1 Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 4, ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4 Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5, ad articolo 1 Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 6 L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP; - che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP; - che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati che sono parti della convenzione o ad una societa' la cui sede principale e' in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50% a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi; - il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, e' composto almeno per il 50% di cittadini degli Stati parti della convenzione. Nota 7, ad articolo 4 Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8, ad articolo 23 Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati. Nota 9, ad articolo 1, paragrafo 3 Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte IV del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Nota 10, ad articolo 30, paragrafo 1 Per facilitare al comitato di cooperazione doganale l'esame delle domande di deroga, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, una documentazione piu' possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito. - Denominazione del prodotto finito - Natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi - Natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati - Processo di fabbricazione - Valore aggiunto - Personale impiegato nell'impresa interessata - Volume delle esportazioni previste nella Comunita' - Altre possibilita' d'approvvigionamento in materie prime - Giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento - Altre osservazioni. Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe. Il termine di cui al paragrafo 6 dell'articolo 30 decorre dalla data di presentazione della domanda alla Comunita'.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV Elenco C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione, del presente protocollo Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII COMUNITA' EUROPEE Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2-art. 1

PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda aia le pose di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

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