LEGGE 29 novembre 1980, n. 887
ARTICOLO 50 1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti: - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa - fosfati - manganese - bauxite ed allumina - stagno - piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo. 2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.
Seconda Convenzione-art. 51
ARTICOLO 51 1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito uno speciale sistema di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 280 milioni di UCE destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro del sistema stesso: a) l'importo e' gestito dalla Commissione; b) questo importo globale e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli sara' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo; c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo; d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza; e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma del punto 2; - gli stanziamenti riportati in applicazione del punto 3. 2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 188, il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.
Seconda Convenzione-art. 52
ARTICOLO 52 1. La possibilita' di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 51 viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell'articolo 53 quando, per un prodotto contemplato dall'articolo 50 ed esportato nella Comunita', viene constatata la possibilita' che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacita' di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacita' di esportazione. 2. La predetta possibilita' di ricorso e' aperta anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficolta' tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni. 3. Una flessione del 10% costituisce una riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione.
Seconda Convenzione-art. 53
ARTICOLO 53 1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15% dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 50 puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 52. 2. Nondimeno, per gli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sara' pari a 10%. 3. La domanda di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.
Seconda Convenzione-art. 54
Art. 54 1. L'intervento di cui all'articolo 53 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 49. 2. L'importo di questo intervento destinato a finanziare progetti o programmi viene fissato dalla Commissione a seconda delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione nonche' delle corrispondenti perdite subite dagli Stati ACP, quali sono individuate all'articolo 52. 3. Un solo Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 50% dei fondi disponibili come frazione annua. 4. Le procedure da applicare all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo VII; esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.
Seconda Convenzione-art. 55
ARTICOLO 55 1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' concedere un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137. 2. Poiche' l'anticipo viene concesso a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede o prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.
Seconda Convenzione-art. 56
ARTICOLO 56 Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento sono rimborsati con le stesse modalita' e alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3.
Seconda Convenzione-art. 57
ARTICOLO 57 La Comunita' e' disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria per aiutare lo sfruttamento del potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalita' specifiche di ciascuno degli strumenti di cui essa dispone ed in conformita' della presente convenzione.
Seconda Convenzione-art. 58
ARTICOLO 58 Su richiesta di uno o piu' Stati ACP la Comunita' intraprendera' azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacita' scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione. Se del caso, la Comunita' dara' inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali. Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunita' puo' intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 105.
Seconda Convenzione-art. 59
ARTICOLO 59 La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, puo', in conformita' del proprio statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 95 in progetti di investimenti minerari ed energetici di cui sia riconosciuto il reciproco interesse da parte dello Stato ACP interessato e della Comunita'.
Seconda Convenzione-art. 60
ARTICOLO 60 La Comunita' e gli Stati membri si adoperano a mettere in atto misure di incitamento per i loro operatori economici affinche' partecipino agli sforzi di sviluppo industriale degli Stati ACP ed incoraggiano detti operatori a conformarsi agli obiettivi ed alle priorita' di sviluppo nonche' alle relative leggi e regolamenti degli Stati ACP stessi.
Seconda Convenzione-art. 61
ARTICOLO 61 Ciascuno Stato ACP fara' quanto necessario per promuovere, nell'ambito di questo titolo, un'efficace cooperazione con la Comunita' e con gli Stati membri o con gli operatori economici o cittadini degli Stati membri che si conformano agli obiettivi ed alle priorita' di sviluppo dello Stato ACP in cui sono stabiliti.
Seconda Convenzione-art. 62
ARTICOLO 62 Ciascuno Stato ACP fara' in modo da indicare piu' chiaramente possibile i suoi settori di priorita' per la cooperazione industriale e la forma nella quale gradirebbe che tale cooperazione si concretasse.
Seconda Convenzione-art. 63
ARTICOLO 63 Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo ed affermano in proposito la necessita' di azioni atte a promuovere tali investimenti nei settori di reciproco interesse.
Seconda Convenzione-art. 64
ARTICOLO 64 Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuati da Stati membri negli Stati ACP sia retto dalle disposizioni della dichiarazione comune contenuta nell'Allegato IX dell'Atto finale.
Seconda Convenzione-art. 65
ARTICOLO 65 La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessita' di promuovere lo sviluppo industriale di questi ultimi, convengono di prendere tutti i provvedimenti necessari per realizzare un'efficace cooperazione industriale.
Seconda Convenzione-art. 66
ARTICOLO 66 La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP si propone i seguenti obiettivi: a) promuovere tra la Comunita' e gli Stati ACP nuove relazioni di complementarita' dinamica nel settore industriale, specialmente instaurando nuovi legami industriali e commerciali tra le industrie della Comunita' e quelle degli Stati ACP; b) promuovere lo sviluppo e la diversificazione di tutti i tipi di industrie degli Stati ACP. e, a tal fine, favorire la cooperazione a livello sia regionale sia interregionale; c) promuovere la creazione di industrie di integrazione atte a favorire i collegamenti fra vari settori industriali degli Stati ACP in modo da fornire a questi Stati la base essenziale per lo sviluppo della loro tecnologia; d) favorire la complementarita' tra l'industria e gli altri settori dell'economia, con particolare riguardo all'agricoltura, sviluppando industrie connesse con l'agricoltura, in modo da rallentare l'esodo rurale, stimolare la produzione alimentare e le altre attivita' di produzione e promuovere la creazione di altre industrie basate sulle risorse naturali; e) facilitare il trasferimento della tecnologia e promuovere il suo adattamento alle condizioni ed alle esigenze specifiche degli Stati ACP, assistere questi ultimi nel precisare, valutare e selezionare le tecnologie necessarie al loro sviluppo, nonche' nei loro sforzi per aumentare le loro capacita' in fatto di ricerca applicata e la formazione di specialisti industriali a tutti i livelli; f) promuovere la partecipazione dei cittadini degli Stati ACP a tutti i tipi di attivita' industriali che si stanno sviluppando nei loro paesi; g) contribuire per quanto possibile a creare posti di lavoro per i cittadini degli Stati ACP, a rifornire mercati nazionali ed esteri e a procurare a questi Stati proventi in valuta estera; h) facilitare lo sviluppo industriale generale degli Stati ACP, in particolare la loro produzione di manufatti, tenendo nel debito conto le loro specifiche esigenze nella formulazione di politiche volte ad adattare le strutture industriali della Comunita' all'evoluzione che si registra a livello mondiale; i) incoraggiare negli Stati ACP la creazione di imprese industriali comuni ACP/CEE; j) incoraggiare e promuovere negli Stati ACP lo stabilimento ed il rafforzamento di associazioni industriali e commerciali che contribuiscano allo sfruttamento integrale delle risorse interne di questi Stati allo scopo di sviluppare le industrie nazionali; k) assistere negli Stati ACP la creazione ed il funzionamento di istituzioni destinate a fornire servizi all'industria sul piano regolamentare e consultivo; l) rafforzare gli istituti di finanziamento esistenti e creare le condizioni favorevoli ai prestiti in capitali per stimolare l'espansione e lo sviluppo delle industrie degli Stati ACP, ivi compresa la promozione delle piccole e medie industrie di base, rurali ed a largo impiego di manodopera.
Seconda Convenzione-art. 67
ARTICOLO 67 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Comunita' contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.
Seconda Convenzione-art. 68
ARTICOLO 68 La Comunita' fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunita' e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualita' di vita delle loro popolazioni. A questo fine la Comunita' fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali: a) insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore; b) creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP; c) messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonche' di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunita' quanto degli Stati ACP; d) definizione e promozione di attivita' volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonche' all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo; e) promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le universita' e gli istituti specializzati della Comunita' e degli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 69
ARTICOLO 69 La Comunita' contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di piccole e medie imprese industriali che gli Stati ACP considerano importanti per i loro obiettivi di sviluppo, mediante iniziative di cooperazione finanziaria e tecnica adeguate alle esigenze specifiche di queste imprese in detti Stati ed incoraggiando, per mezzo di appropriati incentivi, il trasferimento di adeguate risorse in provenienza dalle imprese private della Comunita', specialmente per il tramite di imprese comuni, tra le piccole e medie imprese industriali della Comunita' e degli Stati ACP. Queste azioni comprendono in particolare: 1) la valutazione del potenziale di sviluppo del settore delle piccole e medie imprese industriali; 2) la creazione ed il rafforzamento di istituti d'informazione, di promozione, di consultazione, di controllo e di credito, nonche' dei mezzi per promuovere la commercializzazione esterna ed interna; 3) la creazione di infrastrutture adeguate e di parchi industriali; 4) l'organizzazione di una formazione di base e di perfezionamento; 5) la creazione di strutture adeguate volte ad appropriati trasferimenti, adeguamenti ed innovazioni in materia tecnologica; 6) l'individuazione delle possibilita' di subappalto e partecipazione al loro concretamento; 7) il finanziamento di azioni per le piccole e medie imprese industriali.
Seconda Convenzione-art. 70
ARTICOLO 70 Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare attenzione merita la trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP, in modo da dare alle materie prime trasformate una parte equa e piu' importante tanto nella produzione quanto nelle esportazioni di questi Stati. In questo contesto sara' tenuto conto, se del caso, delle specifiche esigenze settoriali prestando la necessaria attenzione al settore dell'industria alimentare. La Comunita' contribuisce con i vari mezzi della cooperazione finanziaria e tecnica a quanto segue; 1) promozione, sviluppo e finanziamento delle industrie di trasformazione degli Stati ACP; 2) studi di fattibilita'; 3) valutazione delle possibilita' di trasformazione e comunicazione di informazioni sulle tecnologie di trasformazione; 4) promozione, nella Comunita' e in altri mercati, delle esportazioni di prodotti trasformati degli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 71
ARTICOLO 71 Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacita' interna di sviluppo scientifico e tecnologico, e per facilitare loro l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia a condizioni tali da massimizzare i benefici e minimizzare i costi, la Comunita' e' disposta, facendo ricorso agli strumenti di cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare a quanto segue: a) creare e rafforzare negli Stati ACP le strutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria; b) definire ed attuare programmi di ricerca e di sviluppo; c) individuare e creare possibilita' di collaborazione tra istituti di ricerca, istituti di istruzione superiore ed imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi; d) individuare, valutare ed assimilare la tecnologia, ivi compresa la negoziazione, a condizioni favorevoli, di tecnologie, brevetti ed altre proprieta' industriali straniere, specialmente mediante finanziamento e/o altri adeguati accordi con imprese ed istituti all'interno della Comunita'; e) fornire agli Stati ACP strutture di consultazione per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinino il trasferimento di tecnologie e la trasmissione dei dati disponibili, specialmente in materia di termini e condizioni dei contratti nel settore tecnologico, tipi e fonti di tecnologia ed esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi in fatto di utilizzazione di talune tecnologie; f) promuovere la cooperazione tecnologica fra gli Stati ACP nonche' fra questi ultimi ed altri paesi in via di sviluppo, per trarre il maggior vantaggio da tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente adeguate che questi Stati detenessero.
Seconda Convenzione-art. 72
ARTICOLO 72 La Comunita' contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica a creare ed ampliare negli Stati ACP le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale, specialmente nei settori dei trasporti e delle comunicazioni, dell'energia, della ricerca e dell'adeguamento tecnologico, della formazione industriale e dell'insediamento di industrie.
Seconda Convenzione-art. 73
ARTICOLO 73 1. La Comunita' contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che operino in particolare nei settori sottoindicati: a) industrie di integrazione atte a creare legami fra i vari settori dell'economia; b) industrie di trasformazione delle risorse naturali degli Stati ACP; c) industrie connesse con lo sviluppo dell'agricoltura e con la promozione della produzione agricola; d) qualsiasi altro tipo di produzione atto ad aumentare il valore aggiunto localmente, ad esercitare benefici influssi sull'occupazione o sulla bilancia commerciale, a facilitare la diversificazione o l'equilibrio regionale dell'industria o favorire la cooperazione industriale o interregionale. 2. Il finanziamento da parte della Comunita' e' effettuato in via prioritaria mediante prestiti della Banca e con capitali di rischio, che sono i modi di finanziamento specifici per le imprese industriali. Le modalita' per l'impiego dei capitali di rischio sono definite al titolo VII e sono adattate alle specifiche difficolta' del finanziamento delle imprese industriali negli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 74
ARTICOLO 74 Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si dara' corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'articolo 93.
Seconda Convenzione-art. 75
ARTICOLO 75 I programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un finanziamento comunitario si attuano conformemente al titolo VII, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli interventi nel settore industriale.
Seconda Convenzione-art. 76
ARTICOLO 76 1. La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperazione nel settore dell'energia. Al fine di sviluppare il potenziale energetico, tradizionale o meno, e l'autosufficienza degli Stati ACP, la Comunita' dara' il suo aiuto in particolare alle seguenti attivita': a) preparazione di inventari delle risorse e della domanda di energia, prestando sufficiente attenzione alla domanda di energia non commerciale; b) attuazione di strategie alternative in materia di energia in programmi e progetti che terranno specialmente conto dell'esperienza degli Stati ACP e che riguarderanno in particolare le fonti di energia eolica, solare, geotermica ed idraulica; c) sviluppo di un potenziale d'investimento per l'esplorazione ed il potenziamento di fonti di energia nazionali e regionali, nonche' per la realizzazione di aree di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' di energia; d) rafforzamento della gestione e del controllo degli Stati ACP sulle loro risorse di energia conformemente ai loro obiettivi di sviluppo con tutti i mezzi previsti dalla presente convenzione; e) compilazione di un programma di energia rurale che riservi particolare attenzione alle tecnologie energetiche rurali e alla pianificazione energetica rurale rispondente ad esigenze essenziali; f) promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione della tecnologia appropriata nonche' della formazione necessaria per soddisfare il fabbisogno di manodopera nel settore dell'energia; g) produzione negli Stati ACP delle attrezzature necessarie per la produzione e per la distribuzione dell'energia nonche' per l'applicazione delle tecniche volte ad economizzare energia; h) attuazione di misure che consentano di ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione energetica sull'ambiente e di promuovere i progetti positivi per la tutela di detto ambiente; i) conservazione delle risorse di energia presenti e future degli Stati ACP, siano esse tradizionali o no. 2. I programmi, progetti ed azioni di cooperazione nel settore dell'energia che richiedano un finanziamento comunitario vengono attuati conformemente al titolo VII. Per quanto riguarda i progetti pilota e di ricerca nonche' di esplorazione e di sviluppo che presentano un reciproco interesse, le risorse previste dal titolo VII possono essere completate da: a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita'; b) azioni volte a mobilitare capitali pubblici e privati con speciale riguardo al cofinanziamento.
Seconda Convenzione-art. 77
ARTICOLO 77 1. Vengono intraprese attivita' d'informazione e di promozione industriali per attuare ed intensificare tra la Comunita' e gli Stati ACP il regolare scambio di informazioni ed i contatti necessari nel settore industriale. 2. Queste attivita' d'informazione e di promozione industriale possono in particolare avere come oggetto: a) riunire e diffondere tutte le informazioni utili sull'evoluzione delle politiche industriali nella Comunita', negli Stati ACP ed a livello mondiale, e sulle condizioni e possibilita' di sviluppo industriale degli Stati ACP; b) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, incontri da dedicare all'esame degli argomenti indicati in a); c) organizzare e facilitare qualsiasi altra forma di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP; d) effettuare studi e valutazioni volti a mettere in evidenza le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita', al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e facilitare l'esecuzione di queste azioni; e) contribuire, mediante appropriate azioni di cooperazione tecnica, alla creazione, all'avviamento ed al funzionamento di organismi di promozione industriale degli Stati ACP; f) facilitare l'accesso alla documentazione ed alle altre fonti di dati disponibili nella Comunita' e la loro utilizzazione.
Seconda Convenzione-art. 78
ARTICOLO 78 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di quanto segue: a) passare in rassegna i progressi registrati nell'attuazione del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori; b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', ed intraprendere, se necessario, la valutazione di queste materie allo scopo di suggerire adeguate soluzioni; c) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) orientare, sorvegliare e controllare le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 79 e riferirne al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono decise dal Consiglio dei Ministri.
Seconda Convenzione-art. 79
ARTICOLO 79 Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 della convenzione ACP/CEE di Lome', contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP. Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilita' dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attivita' vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonche' la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri. Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilita' di imprese comuni e di subappalto nonche' delle potenzialita' delle piccole e medie imprese industriali. Sara' anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali. Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.
Seconda Convenzione-art. 80
ARTICOLO 80 1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro e' incaricato: a) di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunita' e degli Stati ACP; b) di fornire informazioni nonche' strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilita', allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalita' delle imprese esistenti; il Centro presta assistenza, se e' necessario, anche nella fase di attuazione; c) di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali gia' esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione; d) di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP; e) di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento. 2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.
Seconda Convenzione-art. 81
ARTICOLO 81 1. Il Comitato per la cooperazione industriale e' l'autorita' incaricata di sorvegliare il Centro. 2. Il Centro e' diretto da un direttore assistito da un vicedirettore, entrambi nominati dal Comitato. Il Comitato adotta le disposizioni che si applicano al personale del Centro. 3. Un Consiglio consultivo e' incaricato di consigliare ed assistere il Centro nella programmazione e nello sviluppo delle sue attivita' industriali. Esso viene eventualmente consultato dal direttore su tutte le operazioni in programma e su tutti gli importanti problemi derivanti dalle attivita' del Centro. Esso puo' anche, di propria iniziativa, fare qualsiasi suggerimento o sottoporre al direttore qualsiasi problema ritenga utile studiare. Esso formula un parere sul programma annuale di lavoro, sul bilancio e sulla relazione generale. 4. Il Consiglio consultivo del Centro e' composto da persone fornite di grande esperienza nel settore industriale ed in particolare nel settore manifatturiero. Esse sono scelte su babe personale tenendo conto delle loro qualifiche, fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. 5. Il bilancio del Centro, corredato del parere del Consiglio consultivo, viene esaminato ed approvato dal Comitato. Quest'ultimo approva il regolamento finanziario del Centro. La Comunita' contribuisce al finanziamento di questo bilancio mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 25 milioni di UCE, prelevata sugli importi di cui all'articolo 133 riservati per il finanziamento dei progetti di cooperazione regionale. 6. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro. 7. Lo statuto ed il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.
Seconda Convenzione-art. 82
ARTICOLO 82 Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunita' andra' incontro alle esigenze ed ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, in armonia con le priorita' fissate da tali Stati, specialmente per la trasformazione delle loro materie prime, lo sviluppo, il trasferimento e l'adeguamento della tecnologia, lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, lo sviluppo della loro infrastruttura e delle loro risorse minerarie ed energetiche, ed una adeguata formazione nei settori scientifico, tecnologico e tecnico.
Seconda Convenzione-art. 83
ARTICOLO 83 1. La cooperazione agricola tra la Comunita' e gli Stati ACP deve avere come obiettivo essenziale l'assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all'incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all'esportazione, nonche' i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni. 2. A questo scopo, la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce, all'interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare a quanto segue: a) miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, specialmente con l'aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro, in genere mediante l'aumento della produzione agricola; b) rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari degli Stati ACP, e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni, grazie tra l'altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare; c) miglioramento della produttivita' delle attivita' rurali e loro diversificazione, specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali, tenendo presenti le esigenze di protezione dell'ambiente; d) valorizzazione sul posto delle produzioni agricole, in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi; e) sviluppo socio-culturale della comunita' rurale, tra l'altro mediante azioni integrate nel settore della sanita' e dell'istruzione; f) aumento della capacita' delle popolazioni a provvedere al proprio sviluppo, in particolare migliorando la loro conoscenza dell'ambiente tecnico ed economico.
Seconda Convenzione-art. 84
ARTICOLO 84 Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l'altro: a) progetti di sviluppo rurale integrato che interessano in particolare le aziende familiari rurali e le cooperative, favorendo inoltre le attivita' artigianali e commerciali nell'ambiente rurale; b) lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili: microprogetti di idraulica di villaggio, regimentazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque; c) interventi nel settore della protezione delle colture, della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti, nonche' della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione; d) creazione di unita' agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria, la sua trasformazione, il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito; e) interventi nel settore dell'allevamento protezione, sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, valorizzazione dei prodotti; f) interventi nel settore della pesca e della piscicultura sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni, conservazione e commercializzazione dei prodotti; g) sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell'ambiente; h) attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente rurale, quali infrastrutture sociali, adduzione di acqua potabile, reti di comunicazione ecc.; i) interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell'azione di cooperazione agricola; j) interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilita' di concezione, attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale, nonche' nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata.
Seconda Convenzione-art. 85
ARTICOLO 85 Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, si inscrivono nella politica di sviluppo degli Stati ACP secondo le opzioni e priorita' che questi Stati devono definire. I mezzi finanziari e tecnici predisposti dalla Comunita', necessari alla loro realizzazione ed iscritti nei programmi indicativi, si aggiungono ai mezzi propri degli Stati ACP e sono impiegati conformemente alle disposizioni del titolo VII.
Seconda Convenzione-art. 86
ARTICOLO 86 Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all'articolo 84, ed allo scopo di migliorare l'efficienza dei vari servizi degli Stati ACP che trattano dello sviluppo rurale, tanto nazionali quanto interstatali, detti Stati possono ricorrere ad una assistenza tecnica sotto forma di singoli esperti o di gruppi di consulenti tra l'altro per i seguenti compiti: - formulazione delle politiche di sviluppo rurale; - individuazione ed elaborazione dei progetti in questo settore; - esecuzione, gestione e valutazione di questi progetti; - attivita' di ricerca applicata; - formazione di personale nazionale. L'assistenza tecnica viene messa a disposizione nell'ambito di un mandato che definisce i suoi compiti e per una durata determinata conformemente alle disposizioni del titolo VII. Le azioni di assistenza devono iscriversi nei programmi indicativi nazionali o nei programmi regionali.
Seconda Convenzione-art. 87
ARTICOLO 87 1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilita' di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunita' e' disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o piu' Stati ACP. 2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformita' delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.
Seconda Convenzione-art. 88
ARTICOLO 88 1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale. Il Centro e' a disposizione delle autorita' degli Stati ACP responsabili per lo sviluppo agricolo, per aiutarle ad ottenere un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale. Per le questioni di sua competenza, esso opera in stretto collegamento con le istituzioni e gli organi indicati nella presente convenzione o nelle dichiarazioni ad essa allegate. 2. Le funzioni del Centro sono le seguenti: a) assicurare, segnatamente su richiesta degli Stati ACP, la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche relative a particolari problemi di sviluppo agricolo sollevati da questi Stati; b) orientare verso gli organismi qualificati a rispondervi le domande degli Stati ACP relative a tecniche specifiche o al loro adeguamento nel settore agricolo; c) facilitare la messa a disposizione degli istituti di ricerca agraria degli Stati ACP delle pubblicazioni scientifiche in materia agricola nonche' l'accesso alle banche dei dati; d) facilitare la circolazione dell'informazione sulla programmazione della ricerca agronomica in funzione delle esigenze di sviluppo; e) promuovere incontri fra ricercatori, pianificatori ed agenti di sviluppo, in modo da migliorare lo scambio di esperienze acquisite su argomenti concernenti determinate zone ecologiche e temi precisi; f) stimolare lo scambio di informazioni e di risultati di lavori sul terreno tra gli organismi specializzati nei vari aspetti dell'agricoltura tropicale e della comunita' rurale; g) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze della divulgazione e dello sviluppo; h) facilitare l'accesso dei formatori e divulgatori degli Stati ACP all'informazione necessaria per l'espletamento dei loro compiti; i) orientare le domande di formazione specifica verso gli organismi competenti attualmente in funzione; j) in linea generale, contribuire a facilitare l'accesso degli Stati ACP ai risultati delle attivita' degli organismi nazionali, regionali ed internazionali, con particolare riguardo a quelli situati nella Comunita' e negli Stati ACP, competenti per le questioni tecniche in materia di sviluppo agricolo e rurale, con i quali esso si terra' in rapporto. 3) Per definire le soluzioni adeguate ai problemi incontrati dagli Stati ACP, allo scopo di migliorare specialmente il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche ed alla ricerca nel settore dello sviluppo rurale, il Centro organizza riunioni di delegati degli organismi degli Stati ACP e degli Stati membri specializzati nella ricerca agraria applicata, in particolare in materia di agricoltura tropicale e/o di problemi di sviluppo rurale, che sono stati riconosciuti dal Comitato degli Ambasciatori o dagli organi da quest'ultimo delegati. 4. a) Il Comitato degli Ambasciatori e' l'autorita' di tutela del Centro. b) Il Centro e' diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori sin dall'entrata in vigore della presente convenzione. c) Il direttore del Centro rende conto delle attivita' del Centro stesso al Comitato degli Ambasciatori. d) Le modalita' di funzionamento e la procedura relativa all'approvazione del bilancio del Centro sono decise dal Comitato degli Ambasciatori. Il bilancio del Centro e' finanziato secondo le disposizioni in materia di cooperazione finanziaria e tecnica enunciate dalla convenzione. Il direttore del Centro sara' assistito da collaboratori assunti entro i limiti stabiliti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.
Seconda Convenzione-art. 89
ARTICOLO 89 L'aiuto alimentare e' una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati ACP e' di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare. La Comunita' e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunita' a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.
Seconda Convenzione-art. 90
ARTICOLO 90 Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una speciale priorita' ai problemi e difficolta' specifici degli Stati ACP meno sviluppati, particolarmente per quanto riguarda produzione, trasformazione, formazione, ricerca, trasporto, commercializzazione, condizionamento e creazione di infrastrutture di magazzinaggio.
Seconda Convenzione-art. 91
ARTICOLO 91 1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP in base alle priorita' definite da detti Stati, nel reciproco interesse delle parti. 2. Tale cooperazione e' complementare e armonizzata agli sforzi degli Stati ACP. Essa verte sulla preparazione, sul finanziamento e sull'esecuzione dei progetti e programmi di azioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e la cui natura e' adeguata al fabbisogno ed alle caratteristiche di ciascuno di detti Stati. 3. Essa deve aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari a superare gli ostacoli specifici che frenano i loro sforzi di sviluppo. 4. Essa deve favorire la cooperazione regionale degli Stati ACP.
Seconda Convenzione-art. 92
ARTICOLO 92 1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessita' di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorita' che si e' prefissa, nonche' le potenzialita' ed i mezzi propri. 2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati: a) fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale; b) contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonche' la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie; c) migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP; d) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza; e) consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche pia equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonche' una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali. 3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunita', a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonche' alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'articolo 108.
Seconda Convenzione-art. 93
ARTICOLO 93 1. I progetti e programmi possono riguardare: - investimenti, compresi gli aiuti di accompagnamento e supplementari definiti agli articoli 152 e 153; - azioni di cooperazione tecnica. 2. Detti progetti e programmi possono applicarsi, nel quadro delle priorita' prescelte a livello della programmazione ed in quello della cooperazione regionale, in particolare ai seguenti fini: a) sviluppo rurale, industrializzazione, artigianato, energia, miniere, turismo ed infrastruttura economica e sociale; b) miglioramento strutturale dei settori economici produttivi; c) protezione dell'ambiente; d) ricerca, esplorazione e valorizzazione delle risorse naturali; e) formazione, ricerca scientifica e tecnica applicate, adeguamento od innovazione delle tecnologie e trasferimento delle stesse; f) promozione ed informazione industriali; g) commercializzazione e promozione delle vendite; h) promozione delle piccole e medie imprese nazionali; i) microprogetti di sviluppo di base. 3. Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi. 4. La cooperazione finanziaria e tecnica puo' riguardare le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento, che sono a carico degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari, soltanto alle condizioni fissate agli articoli 152 e 153. 5. Per tener conto dei problemi specifici ai quali si trovano di fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare a causa della loro posizione geografica, la Comunita' accorda una priorita': a) a studi, progetti, programmi nonche' ad azioni di formazione e di assistenza tecnica presentati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare intesi a ridurre le difficolta' speciali risultanti da tale situazione, specie le difficolta' di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento di energia; b) alla ricerca necessaria allo sviluppo delle risorse energetiche e minerarie ed eventualmente, all'attuazione dei relativi progetti di investimenti. 6. Consapevole degli speciali problemi degli Stati ACP insulari, in particolare delle difficolta' in materia di trasporto e comunicazione all'interno dei rispettivi territori, tra di loro e con la Comunita', quest'ultima si dedica in via prioritaria a ricercare misure appropriate volte: a) a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri; b) a sviluppare le attivita' di pesca in mare; c) a contribuire, se necessario, all'esplorazione ed allo sviluppo delle risorse energetiche; d) a ridurre gli effetti sfavorevoli delle particolari difficolta' che incontrano tali Stati che sono anche svantaggiati dalla loro lontananza dai mercati d'oltremare, dal carattere fisico frammentario del loro territorio e dalla particolare esposizione a catastrofi naturali.
Seconda Convenzione-art. 94
ARTICOLO 94 1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' offerta: a) agli Stati ACP; b) agli organismi regionali od interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP autorizzati da questi ultimi; c) agli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, specie nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre offerta, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi approvati da questi ultimi: a) agli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro banche di sviluppo; b) agli enti locali e agli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale; c) alle imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 161; d) alle associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP o ad organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, ai produttori stessi; e) ai borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.
Seconda Convenzione-art. 95
ARTICOLO 95 Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 5.227 milioni di UCE. Detto importo comprende: 1) 4.542 milioni di UCE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", cosi' ripartiti: a) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, 3.172 milioni di UCE di cui: - 2.928 milioni di UCE in forma di sovvenzioni - 504 milioni di UCE in forma di prestiti speciali - 280 milioni di UCE in forma di capitali di rischio. b) ai fini precisati nel titolo II, fino a 550 milioni di UCE in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; c) ai fini precisati nel titolo III, capitolo 1, fino a 280 milioni di UCE come sistema speciale di finanziamento; 2) ai fini precisati negli articoli 91 e 92, fino a 685 milioni di UCE in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono di un abbuono d'interesse al tasso del 3%, alle condizioni di cui all'articolo 104, il cui onere e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).
Seconda Convenzione-art. 96
ARTICOLO 96 Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Particolare attenzione e' rivolta soprattutto: a) ai grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento; b) ai progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri istituti di finanziamento; c) ai progetti per i quali puo' rivelarsi vantaggiosa una diversificazione dei finanziamenti dal punto di vista delle condizioni di finanziamento o del costo degli investimenti, specie ai progetti di natura sociale; d) ai progetti a carattere regionale o interregionale.
Seconda Convenzione-art. 97
ARTICOLO 97 I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o paralleli. La preferenza e' data alla formula che porta al minor costo ed alla migliore efficacia.
Seconda Convenzione-art. 98
ARTICOLO 98 Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad ogni istituto finanziario, gli interventi della Comunita' e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti, durante la concezione e l'attuazione del progetto o programma di azioni cofinanziato, a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare nonche' a consentire uno snellimento delle stesse.
Seconda Convenzione-art. 99
ARTICOLO 99 Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunita' puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione del progetto o programma cofinanziato.
Seconda Convenzione-art. 100
ARTICOLO 100 Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti al cui finanziamento essi partecipano.
Seconda Convenzione-art. 101
ARTICOLO 101 1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestito speciale, capitali di rischio, prestito della Banca sulle sue risorse proprie, combinando due o piu' di questi modi di finanziamento. 2. Il finanziamento dei progetti di investimenti produttivi dei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e di produzione d'energia connessa con un investimento in detti settori e' assicurato in via prioritaria mediante prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, il modo od i modi di finanziamento sono determinati di comune accordo in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati, in modo da garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Si potra' altresi' tener conto del loro impatto economico e sociale. 4. Per le risorse gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.
Seconda Convenzione-art. 102
ARTICOLO 102 I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1%.
Seconda Convenzione-art. 103
ARTICOLO 103 1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale. 2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento. 3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento. 4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.
Seconda Convenzione-art. 104
ARTICOLO 104 1. L'esame della Banca sull'ammissibilita' di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie e' effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonche' in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; tale durata puo' prolungarsi per un massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero. Detto tasso di abbuono e' tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalita' che la Comunita' dovra' fissare, e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all'articolo 95 ed e' versato direttamente alla Banca.
Seconda Convenzione-art. 105
ARTICOLO 105 1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attivita' agroindustriali, miniere, turismo e, in circostanze eccezionali, nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, nonche' nella produzione di energia connessa con l'investimento in detti settori, che presentino un interesse generale per l'economia dello Stato o degli Stati ACP interessati, la Comunita' puo' concedere contributi finanziari in forma di capitali di rischio. 2. I contributi in forma di capitali di rischio possono essere versati in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, private o ad economia mista e concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese; b) finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonche' assistenza alle imprese nel periodo iniziale; c) finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti nei settori minerario ed energetico. 3. Per conseguire tali obiettivi, la Comunita' puo' acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono effettuarsi congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP. 4. Gli altri contributi in quasi capitale possono assumere la forma di: a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari; b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata siano subordinati al verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori citati al paragrafo I non appena tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunita', con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un cofinanziamento. c) prestiti globali da concedere ad istituti negli Stati ACP, specializzati nel finanziamento dello sviluppo, quando lo consenta la natura delle loro attivita' e gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese. 5. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 4 vengono determinate caso per caso in base alle caratteristiche dei progetti finanziati. Tuttavia, le condizioni di concessione di contributi in quasi capitale sono in genere piu' favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono. 6. Qualora siano concessi a societa' di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la societa' promotrice in caso di attuazione del progetto.
Seconda Convenzione-art. 106
ARTICOLO 106 1. Uno speciale trattamento e' concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si e' tenuto altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare o insulari. 2. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato meno sviluppato. Consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. 3. I prestiti speciali per gli Stati meno sviluppati sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di pagamento di 10 anni. Essi comportano un tasso d'interesse ridotto dello 0,75% all'anno. 4. La Comunita' agevola in via prioritaria l'accesso degli Stati ACP meno sviluppati ai contributi in capitali di rischio gestiti dalla Banca. 5. Possono essere inoltre concessi prestiti sulle risorse proprie della Banca negli Stati ACP meno sviluppati tenuto conto dei criteri definiti dall'articolo 104.
Seconda Convenzione-art. 107
ARTICOLO 107 Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' puo', alle condizioni di cui all'articolo 139, paragrafo 4, dare il suo contributo allo studio delle soluzioni dei loro problemi d'indebitamento, di servizio del debito e della bilancia dei pagamenti.
Seconda Convenzione-art. 108
ARTICOLO 108 1. Gli Stati ACP e la Comunita' attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunita' stessa. 2. Spetta agli Stati ACP: a) definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi; b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare alla Comunita' per il finanziamento; c) preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi; d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; e) eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'; f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' puo' fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficolta' incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni. 4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente: a) definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica; b) stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario; c) istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorita' nonche' della loro conformita' alle disposizioni della presente convenzione; d) attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parita' delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti; e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione; f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 5. Spetta alla Comunita' elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi. 6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure. b) Detto Comitato e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato. c) Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza. d) Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti: i) raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse; ii) esamina, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, le difficolta' specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica; iii) comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'articolo 119; iv) presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; v) esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 110, per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli; vi) esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri. e) Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi. f) Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviatagli dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'articolo 119. 7. Purche' si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.
Seconda Convenzione-art. 109
ARTICOLO 109 1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, s'integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' di sviluppo che essi determinano sul piano nazionale e regionale. 2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica e programmata in modo da consentire: a) ad ogni Stato ACP, di disporre al piu' presto, prima della definizione del programma indicativo, di un'indicazione, per quanto possibile chiara, dell'importo dei contributi finanziari gestiti dalla Commissione di cui puo' beneficiare durante tale periodo, nonche' delle eventuali modalita' e condizioni dei medesimi; b) alle parti contraenti, di vigilare che sia fatta un'utilizzazione ottimale dei vari strumenti e mezzi di cooperazione previsti nella presente convenzione per conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica; c) alla Comunita', di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo fissati da ogni Stato ACP, nonche' i progetti e programmi che questi ultimi decidono di presentare ai fini di un finanziamento, nell'ambito dei loro obiettivi e priorita'. 3. La Comunita' ed i singoli Stati ACP stabiliscono di comune accordo un programma indicativo sulla base delle proposte presentate da questi ultimi. Tale programma cita: a) gli orientamenti ed il campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, quali risultano dagli scambi di vedute fra i rappresentanti dello Stato ACP e della Comunita'; b) gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP per i quali si rivela particolarmente appropriato il sostegno finanziario della Comunita'; c) progetti e programmi specifici atti a conseguire gli obiettivi di sviluppo, purche' siano chiaramente individuati. Questi progetti e programmi e quelli successivamente individuati tenendo conto degli obiettivi e delle priorita' iscritti al programma indicativo vengono quindi istruiti conformemente all'articolo 112. 4. In base a questi diversi elementi, viene definito un ritmo ottimale d'impegno alle condizioni citate all'articolo 110. 5. I programmi indicativi devono essere sufficientemente flessibili, in modo da poter tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle priorita' e degli obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione. 6. Detti programmi non riguardano ne' gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 137 ne' le azioni di stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui al titolo II. 7. In occasione dell'elaborazione del programma indicativo di uno Stato ACP, i suoi rappresentanti e quelli della Comunita' procedono ad uno scambio di vedute sulle priorita' e sugli obiettivi dello Stato ACP a livello regionale. Si prende nota dei progetti e programmi specifici, intesi a conseguire tali obiettivi nell'ambito della cooperazione regionale.
Seconda Convenzione-art. 110
ARTICOLO 110 1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Commissione, viene definito annualmente con lo Stato ACP interessato un ritmo ottimale d'impegno globale, in funzione dei vari obblighi delle parti e delle priorita' che esse devono osservare. b) Questo ritmo ottimale e' determinato in modo che l'importo globale delle somme da impegnare ogni anno sia ripartito nel modo piu' regolare possibile su tutta la durata d'applicazione della presente convenzione. c) L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sara' utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste nella presente convenzione. 2. Se lo Stato ACP ha presentato un fascicolo completo di progetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione e lo Stato ACP interessato fissano un calendario di previsione per l'istruzione che dura fino alla fase dell'elaborazione della proposta di finanziamento. 3. La proposta di finanziamento comporta uno scadenzario provvisorio di esecuzione tecnica e finanziaria del progetto riportato nell'accordo di finanziamento il quale verte sulla durata delle diverse fasi di esecuzione. 4. L'ordinatore nazionale ed il delegato della Commissione redigono ogni anno un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti per determinare le cause dei ritardi riscontrati nell'esecuzione del calendario indicativo e proporre le misure di risanamento che s'impongono.
Seconda Convenzione-art. 111
ARTICOLO 111 1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi. b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto. c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunita' dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati. 3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformita' del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.
Seconda Convenzione-art. 112
ARTICOLO 112 1. a) La Comunita' istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione con gli Stati ACP o gli altri eventuali beneficiari. b) L'istruzione verte sui vari aspetti dei progetti e programmi, in particolare sugli aspetti economici, sociali, tecnici, finanziari ed amministrativi. c) L'istruzione deve garantire che i progetti e programmi rispondano effettivamente ai criteri definiti al paragrafo 2. 2. I criteri utilizzati per l'istruzione dei progetti e programmi sono i seguenti: a) i progetti o programmi devono rispondere agli obiettivi ed alle priorita' dello Stato ACP. Devono tener conto degli sforzi nazionali e delle altre fonti di origine esterna ed essere coerenti con essi e con le disposizioni della presente convenzione; b) l'efficacia dei progetti e programmi e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, economico e finanziario; vengono esaminate le possibili varianti; c) la possibilita' di esecuzione dei progetti e programmi e' valutata per i vari operatori economici interessati, che si tratti dello Stato, di un'impresa o di enti locali. Questa parte dell'istruzione deve consentire di accertarsi che il progetto produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per il tipo di azione in questione. Essa deve inoltre consentire di accertarsi della disponibilita' effettiva sul posto del personale e degli altri mezzi, soprattutto finanziari, necessari al funzionamento ed alla manutenzione degli investimenti, nonche' alla copertura degli eventuali oneri finanziari del progetto. A tal fine sono elaborati bilanci di previsione e sono valutate le possibilita' di adeguamento del progetto alle esigenze e risorse locali; d) quanto alla redditivita', l'istruzione e' diretta ai vari effetti attesi del progetto, soprattutto sugli effetti fisici, economici, sociali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi; e) l'istruzione deve tener conto degli effetti non quantificabili dei progetti. Essa considera con particolare attenzione gli effetti del progetto sull'ambiente. 3. Le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati e che incidono sull'efficacia, sulla possibilita' di esecuzione e sulla redditivita' dei progetti e programmi sono prese in considerazione al momento dell'istruzione di questi ultimi.
Seconda Convenzione-art. 113
ARTICOLO 113 1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituira' la base per la decisione della Comunita'. 2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunita', sono trasmesse agli Stati ACP interessati. 3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunita' consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunita' di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione. b) Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunita' nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto. 4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunita' consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato cosi' com'e' agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato. 5. Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessita' di presentare il progetto cosi' com'e' all'organo decisionale della Comunita', puo' trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP puo' inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunita' Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra. 6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato e informato dei motivi di questa decisione.
Seconda Convenzione-art. 114
ARTICOLO 114 1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare: a) complessi di azioni di formazione, b) programmi di microprogetti, c) complessi di azioni di cooperazione tecnica e di promozione commerciale. Le decisioni di finanziamento riguardanti le azioni e i singoli progetti sono prese nell'ambito di detti programmi ed importi globali. 2. Per lo stesso motivo, per progetti e programmi di importo limitato si puo' ricorrere ad una procedura accelerata di decisione. 3. Per il complesso dei progetti e programmi da realizzare ai sensi della presente convenzione, verranno presi comunque i necessari provvedimenti di snellimento ed accelerazione delle procedure.
Seconda Convenzione-art. 115
ARTICOLO 115 1 Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o programma per cui e' stata presa una decisione di finanziamento, da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti e' allegato all'accordo di finanziamento. 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', ed il mutuatario.
Seconda Convenzione-art. 116
ARTICOLO 116 Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.
Seconda Convenzione-art. 117
ARTICOLO 117 1. a) I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati, ferme restando le disposizioni che seguono. b) Gli accordi di finanziamento prevedono tuttavia per ogni progetto stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi ed alle spese impreviste. c) Gli Stati ACP possono altresi' prevedere al riguardo una riserva nei loro programmi indicativi. 2. Non appena si manifesti un rischio di supero, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale e' contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta di prendere per far fronte a tale supero, vale a dire riduzione del progetto o programma, ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 3. Qualora risultasse impossibile ridurre il progetto o programma oppure coprire il supero con risorse nazionali o con altre risorse non comunitarie, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo', caso per caso, prendere una decisione d'impegno supplementare e finanziare le relative spese. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e di concerto con l'ordinatore principale, l'ordinatore nazionale assegna le rimanenze di cui all'articolo 116 per coprire il supero riscontrato su un progetto o programma nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per detto progetto o programma.
Seconda Convenzione-art. 118
ARTICOLO 118 1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione. Gli Stati ACP interessati e la Comunita' redigono congiuntamente, secondo una periodicita' convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati. b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione. 2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunita' procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonche' sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti. b) Le autorita' competenti della Comunita' e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.
Seconda Convenzione-art. 119
ARTICOLO 119 1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari. 2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario, nonche' i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi. 3. A queste informazioni sono allegati i risultati dei lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficolta' o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle. 4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
Seconda Convenzione-art. 120
ARTICOLO 120 Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all'articolo 94 eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'. Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.
Seconda Convenzione-art. 121
ARTICOLO 121 1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'esecuzione delle decisioni di finanziamento ed e' responsabile della gestione degli stanziamenti del Fondo stesso. A questo titolo, tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110, egli impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' dei suddetti impegni ed ordinativi. 2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta pia vantaggiosa dal punto di vista economico. A questo titolo, da' il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'articolo 123. 3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 122, paragrafo 4, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelassero necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti alle migliori condizioni economiche e tecniche.
Seconda Convenzione-art. 122
ARTICOLO 122 1. a) Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. b) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte di queste funzioni; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. 2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti, l'ordinatore nazionale: a) in stretta cooperazione con l'ordinatore principale, vigila affinche' siano assicurate le parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare di appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico; b) prepara il capitolato d'appalto che sottopone all'accordo del delegato prima della sua indizione; c) indice le gare d'appalto; d) riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte che trasmette al delegato con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; e) firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi, notificandoli al delegato della Commissione. 3. Nei limiti dei fondi assegnati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento tenendo conto specialmente dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 110. L'ordinatore nazionale resta responsabile per i fondi affidatigli fino a quando la Commissione autorizza l'esecuzione delle operazioni relative ai fondi affidatigli. 4. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per garantire che i progetti e programmi approvati siano eseguiti nelle migliori condizioni economiche e tecniche. A questo titolo decide: a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio; b) modifiche di dettaglio dei preventivi durante l'esecuzione; c) storni da un articolo all'altro all'interno dei preventivi; d) cambiamenti di sede per progetti comportanti piu' unita' se cio' e' giustificato da motivi tecnici od economici; e) applicazione o remissione delle penalita' di mora.; f) atti per lo svincolo delle cauzioni; g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine; h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri ne' degli Stati ACP dei quali non esiste una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP; i) subappalti; j) collaudi definitivi; il delegato e' pero' tenuto ad assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare quando l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio renda necessari lavori sostanziali di consolidamento. 5. Per i contratti d'appalto inferiori a 3,5 milioni di UCE e, in genere, per tutti i contratti d'appalto oggetto di una procedura accelerata, le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito delle attribuzioni conferitegli sono ritenute approvate dalla Commissione nei trenta giorni successivi alla loro notifica al delegato della Commissione.
Seconda Convenzione-art. 123
ARTICOLO 123 1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un delegato che la rappresenti per agevolare l'attuazione della presente convenzione. Il delegato della Commissione e' riconosciuto dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinche' il delegato sia rappresentato da un agente in ciascuno degli Stati in cui non e' residente. 2. La Commissione impartisce al suo delegato le istruzioni e conferisce le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui e' l'interlocutore a nome della Commissione. A questo titolo decide: a) approva il capitolato d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o, negli altri casi, trasmette detto capitolato per accordo all'ordinatore principale; b) assiste all'apertura delle offerte e riceve copia della stessa nonche' dei risultati del loro esame; c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: l'offerta prescelta e' la piu' bassa, essa costituisce l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso; d) approva, in tutti i casi e nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata; e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non siano assolte le condizioni di cui alla lettera c); l'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; f) partecipa alla preparazione ed al negoziato dei contratti di servizi. 5. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti ed i programmi di azioni finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico. b) A questo titolo, il delegato vista i contratti, i protocolli aggiuntivi e preventivi, nonche' gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale. 4. Il delegato procede ad una sintesi annuale degli interventi del Fondo nello Stato o negli Stati ACP presso i quali e' designato. La relazione e' inviata dalla Commissione allo Stato o agli Stati ACP interessati. 5. Il delegato collabora con le autorita' nazionali alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. Dette valutazioni danno luogo alla stesura di relazioni che vengono inviate agli Stati ACP interessati ed alla Commissione. 6. Il delegato informa le autorita' nazionali delle attivita' comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione fra gli Stati ACP e la Comunita'. 7. a) Il delegato mantiene un contatto permanente con l'ordinatore nazionale per analizzare i problemi specifici incontrati durante l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica al fine di ovviarvi. b) A questo titolo, esamina regolarmente la conformita' dell'andamento delle operazioni con le scadenze previste dai calendari indicativi elaborati a norma dell'articolo 110. 8. Invia allo Stato ACP tutti i dati ed i documenti appropriati sulle procedure di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. 9. Il delegato prepara le proposte di finanziamento.
Seconda Convenzione-art. 124
ARTICOLO 124 1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario nazionale, statale o parastatale, scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e tenuto conto del calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 110. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP man mano che questi pagamenti giungono alla scadenza. 3. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi. 4. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.
Seconda Convenzione-art. 125
ARTICOLO 125 1. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo di applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP. Le societa' di cui al comma precedente sono quelle conformi alla definizione data all'articolo 161. 2. Sono messe in atto misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati. 3. Il paragrafo 1 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri e negli Stati ACP. 4. L'eventuale partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' deve rivestire carattere eccezionale ed essere autorizzata, caso per caso, su richiesta motivata dello Stato ACP interessato, dall'organo competente della Comunita'. A meno che prevalgano altri elementi adeguati, si tiene conto della preoccupazione di evitare un rincaro eccessivo del costo delle opere dovuto alle distanze e alle difficolta' dei trasporti, oppure ai termini di consegna, specie nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 5. La Commissione e lo Stato ACP interessato prendono i provvedimenti adeguati perche' l'organo competente della Comunita' disponga degli elementi necessari per una decisione sulle deroghe. Tale organo esamina questi elementi con particolare attenzione nel caso degli Stati ACP la cui posizione geografica riduca fortemente la capacita' di concorrenza dei fornitori ed assegnatari della Comunita' e degli Stati ACP. 6. Quando la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi nonche' al finanziamento delle opere in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.
Seconda Convenzione-art. 126
ARTICOLO 126 1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto piu' estesa possibile, a parita' di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare: a) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione; b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni; c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.
Seconda Convenzione-art. 127
ARTICOLO 127 1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta. 2. Tuttavia, per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni, quando si constati l'urgenza, o se la natura, la scarsa entita' o le caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP, d'intesa con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale: - la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata; - la conclusione di contratti di appalto con trattativa privata; - l'esecuzione in economia. 3. Inoltre, per le operazioni il cui costo sia inferiore a 3,5 milioni di UCE, l'esecuzione in economia puo' essere autorizzata qualora esista nello Stato ACP beneficiario una sufficiente disponibilita' di attrezzature adeguate e di personale qualificato nei servizi nazionali.
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