← Current text · History

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 893

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, e prorogato al 31 dicembre 1980 dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: SARTI