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LEGGE 20 febbraio 1981, n. 31

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso) è equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra e sono conseguentemente ad esso applicabili tutte le provvidenze e le norme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI