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LEGGE 30 marzo 1981, n. 122

Current text a fecha 1981-04-26

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei "Volontari della Libertà", di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, è prorogato al 30 giugno 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1981 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI