LEGGE 10 aprile 1981, n. 157

Type Legge
Publication 1981-04-10
Ultimo aggiornamento 1981-04-29
State In force
Source Normattiva
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TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 135 CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva (1949), che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la liberta' sindacale in materia di impiego; Considerato che e' auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi, ventitre' giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971: ARTICOLO 1 I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualita' di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attivita' in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attivita' sindacali, purche' agiscano in conformita' alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.

Convenzione 135-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni. 2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche del sistema di relazioni professionali predominante nel Paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilita' dell'azienda interessata. 3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell'azienda interessata.

Convenzione 135-art. 3

ARTICOLO 3. Ai fini della presente convenzione, i termini "rappresentanti dei lavoratori" indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano: a) rappresentanti sindacali, cioe' rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati; b) oppure rappresentanti eletti, cioe' rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformita' con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attivita' riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

Convenzione 135-art. 4

ARTICOLO 4. La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

Convenzione 135-art. 5

ARTICOLO 5. Qualora in un'azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sara' necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall'altro.

Convenzione 135-art. 6

ARTICOLO 6. L'applicazione delle disposizioni della Convenzione potra' essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

Convenzione 135-art. 7

ARTICOLO 7. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 135-art. 8

ARTICOLO 8. 1. La presente Convenzione vincolera' solo i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 135-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione che - entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente - non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 135-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno trasmesse dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione 135-art. 11

ARTICOLO 11. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformita' dei precedenti articoli.

Convenzione 135-art. 12

ARTICOLO 12. Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 135-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comportera' di pieno diritto, nonostante l'articolo 5 sopracitato, la immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperti alla ratifica dei membri. 2. La presente Convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificherebbero la Convenzione riveduta.

Convenzione 135-art. 14

ARTICOLO 14. Le versioni francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantaseiesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971 IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi trenta giugno 1971, Il Presidente della Conferenza, PIERRE WALINE. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.

Convenzione 136-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 136 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI INTOSSICAZIONE DOVUTI AL BENZENE La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, che figura al punto sesto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione che sara' denominata Convenzione sul benzene, 1971: ARTICOLO 1. La presente Convenzione si applica a tutte le attivita' che comportano l'esposizione dei lavoratori: a) a idrocarburo aromatico benzene C6 H6 , qui di seguito chiamato "benzene"; b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento in volume, qui di seguito chiamati "prodotti contenenti benzene".

Convenzione 136-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) sulla produzione del benzene; b) all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica; c) all'uso del benzene nei carburanti; d) ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.

Convenzione 136-art. 3

ARTICOLO 3. 1. In ogni Paese, l'autorita' competente potra' concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell'articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se ve ne sono. 2. In tal caso, lo Stato membro interessato indichera', nelle sue relazioni sull'applicazione della presente Convenzione che e' tenuto a presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni della convenzione. 3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza una relazione speciale sull'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterra' opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.

Convenzione 136-art. 4

ARTICOLO 4. 1. L'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovra' essere vietato da alcuni lavori che la legislazione nazionale dovra' fissare. 2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti, salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.

Convenzione 136-art. 5

ARTICOLO 5. Misure di prevenzione tecnica e d'igiene del lavoro devono essere applicate allo scopo di assicurare una adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene od a prodotti contenenti benzene.

Convenzione 136-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro. 2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l'autorita' competente dovra' fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3 ). 3. Direttive dell'autorita' competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell'atmosfera di luoghi di lavoro.

Convenzione 136-art. 7

ARTICOLO 7. 1.1 lavori che comportano l'uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi. 2. Quando non e' possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare la evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.

Convenzione 136-art. 8

ARTICOLO 8. 1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle. 2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell'esposizione deve essere limitata il piu' possibile.

Convenzione 136-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti: a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell'impiego, comprendente una analisi del sangue; b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza e' fissata dalla legislazione nazionale. 2. Previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorita' competente di ogni Paese puo' concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.

Convenzione 136-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Le visite mediche previste al paragrafo i dell'articolo 9 della presente Convenzione devono: a) essere effettuate sotto la responsabilita' di un medico riconosciuto qualificato dall'autorita' competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti; b) essere corredate di relativi certificati appropriati. 2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.

Convenzione 136-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Le donne in stato di gravidanza accertato da un medico e le madri nel periodo dell'allattamento non devono essere adibite a lavori che comportino l'esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene. 2. I giovani di eta' inferiore ai diciotto anni non possono essere adibiti a lavori che comportino l'esposizione al benzene o a prodotti contenenti benzene; tale divieto non puo' tuttavia applicarsi ai giovani nel periodo di istruzione o di formazione professionale se sono tenuti sotto controllo tecnico e sanitario adeguato.

Convenzione 136-art. 12

ARTICOLO 12. La parola "Benzene" nonche' i simboli di pericolo appropriati devono essere chiaramente visibili su ogni recipiente contenente benzene o prodotti contenenti benzene.

Convenzione 136-art. 13

ARTICOLO 13. Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinche' tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonche' sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.

Convenzione 136-art. 14

ARTICOLO 14. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione: a) prendera', per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione; b) designera', in conformita' alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; c) s'impegnera' ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.

Convenzione 136-art. 15

ARTICOLO 15. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 136-art. 16

ARTICOLO 16. 1. La presente Convenzione vincolera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 136-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, rimarra' vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 136-art. 18

ARTICOLO 18. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrera' in vigore.

Convenzione 136-art. 19

ARTICOLO 19. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutte le denunzie da lui registrate in conformita' ai precedenti articoli.

Convenzione 136-art. 20

ARTICOLO 20. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera', se sara' il caso, la possibilita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Convenzione 136-art. 21

ARTICOLO 21. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe pieno diritto, nonostante l'articolo 17 di cui sopra, di immediata denunzia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Convenzione 136-art. 22

ARTICOLO 22. Il testo francese ed il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' quello autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, trenta giugno 1971: Il Presidente della Conferenza, PIERRE WALINE. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.

Convenzione 137-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 137 CONVENZIONE SULLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DEI NUOVI METODI DI MANUTENZIONE NEI PORTI La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono modificati e continuano a subire importanti modifiche - per esempio in seguito all'adozione di unita' di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (roll-on/roll-off), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor piu' in avvenire; Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio della economia del Paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita; Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli ripercussioni sul livello dell'impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano; Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l'introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall'elaborazione e dall'adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonche' alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei porti; Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatre, la seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973: ARTICOLO 1. 1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo. 2. Ai fini della presente convenzione, i termini "scaricatori" e "lavoro nei porti" indicano persone e attivita' definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultate all'atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovra' inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.

Convenzione 137-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinche' venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare. 2. Si dovra' comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.

Convenzione 137-art. 3

ARTICOLO 3. 1. Saranno istituiti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di parto, secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti. 3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Convenzione 137-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessita' del porto. 2. Qualora si rendera' necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verra' presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.

Convenzione 137-art. 5

ARTICOLO 5. Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare i datori di lavoro o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall'altro, a collaborare per il miglioramento della produttivita' nei porti, con il concorso, all'occorrenza, delle autorita' competenti.

Convenzione 137-art. 6

ARTICOLO 6. Gli Stati membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.

Convenzione 137-art. 7

ARTICOLO 7. Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.

Convenzione 137-art. 8

ARTICOLO 8. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 137-art. 9

ARTICOLO 9. 1. La presente Convenzione vincolera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente, questa convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 137-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione, e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un altro decennio e, successivamente, potra' denunziare la presente Convenzione alo scadere di ogni decennio, nelle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 137-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione 137-art. 12

ARTICOLO 12. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denunzia da lui registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Convenzione 137-art. 13

ARTICOLO 13. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 137-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 10 sopracitato, l'immediata denunzia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Convenzione 137-art. 15

ARTICOLO 15. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantottesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973. IN FEDE DI CHE, hanno apposto le loro firme questo ventisettesimo giorno di giugno 1973: Il Presidente della Conferenza, BINTU' A TSHIABOLA. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.

Convenzione 138-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 138 CONVENZIONE SULL'ETA' MINIMA PER L'ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'eta' minima per l'assunzione all'impiego, tema che figura al punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Preso atto dei termini della Convenzione sull'eta' minima (industria), 1919, della Convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo) 1920, della Convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali) 1932, della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta), sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965; Considerato che e' giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti gia' esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile; Dopo aver deciso che tale strumento prendera' la forma di una Convenzione internazionale; Adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sull'eta' minima, 1973: ARTICOLO 1. Ciascun membro per il quale la presente Convenzione e' in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'eta' minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il piu' completo sviluppo fisico e mentale.

Convenzione 138-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovra' specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'eta' minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di eta' inferiore a quella minima potra' essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione. 2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potra', in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'eta' minima precedentemente specificata. 3. L'eta' minima specificata in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo non dovra' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, ne' in ogni caso inferiore ai quindici anni. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potra', previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo, tempo, una eta' minima di quattordici anni 5. Ogni membro che avra' specificato una eta' minima di quattordici anni in virtu' del precedente paragrafo dovra' dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro: a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione; b) o che rinuncia ad avvalerei del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Convenzione 138-art. 3

ARTICOLO 3. 1. L'eta' minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, puo' compromettere la salute, la sicurezza o la moralita' degli adolescenti non dovra' essere inferiore ai diciotto anni. 2. I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono. 3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorita' competente potra', dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'eta' di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralita' siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attivita' corrispondente.

Convenzione 138-art. 4

ARTICOLO 4. 1. Se sara' necessario e dopo avere consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorita' competente potra' non applicare la presente Convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente Convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficolta' d'esecuzione. 2. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovra' indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima, che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo i del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura e' stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda dette categorie. 3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall'articolo 3.

Convenzione 138-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potra', previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo I del presente articolo dovra' specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attivita' economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione. 3. Il campo di applicazione della presente Convenzione dovra' comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia ed i lavori pubblici; l'elettricita', il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati. 4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della Convenzione in virtu' del presente articolo: a) dovra' indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini nei settori di attivita' che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione, nonche' i progressi realizzati in vista di una piu' ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione; b) potra', in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Convenzione 138-art. 6

ARTICOLO 6. La presente Convenzione non si applica ne' al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, ne' al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorita' competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante: a) o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilita' spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale; b) o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorita' competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda; c) o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Convenzione 138-art. 7

ARTICOLO 7. 1. La legislazione nazionale potra' autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di eta' dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che: a) non danneggino la loro salute o il loro sviluppo; b) non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorita' competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta. 2. La legislazione nazionale potra' altresi', con riserva delle condizioni previste al comma a) e b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo. 3. L'autorita' competente determinera' le attivita' nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fissera' la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si e' avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 2 puo', fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di eta' di tredici e quindici anni di cui al paragrafo I con dodici e quattordici anni, e il limite di eta' di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

Convenzione 138-art. 8

ARTICOLO 8. 1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorita' competente potra' autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attivita' quali gli spettacoli artistici. 2. Le autorizzazioni cosi' concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.

Convenzione 138-art. 9

ARTICOLO 9. 1. L'autorita' competente dovra' adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione. 2. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione. 3. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovra' avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'eta' o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di eta' inferiore ai diciotto anni.

Convenzione 138-art. 10

ARTICOLO 10. 1. La presente Convenzione modifica la convenzione sull'eta' minima (industria) 1919, la convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo) 1920, la convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, la convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, la convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito. 2. L'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro non industriale) 1937, la convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965. 3. La convenzione sull'eta' minima (industria), 1919 convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1920, la convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, e la convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta Convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione, o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 4. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione: a) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione e fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, una eta' minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937; b) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932; c) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937; d) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936; e) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente Convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, una eta' minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959; f) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente Convenzione e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale eta' si applica, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965. 5. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione: a) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'eta' minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12; b) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9; c) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sulla eta' minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, in applicazione del suo articolo 12.

Convenzione 138-art. 11

ARTICOLO 11. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 138-art. 12

ARTICOLO 12. 1. La presente Convenzione non sara' vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale. 2. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale. 3. Successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione 138-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della propria facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, dovra' ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 138-art. 14

ARTICOLO 14. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione 138-art. 15

ARTICOLO 15. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformita' dei precedenti articoli.

Convenzione 138-art. 16

ARTICOLO 16. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 138-art. 17

ARTICOLO 17. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente Convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.

Convenzione 138-art. 18

ARTICOLO 18. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantottesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973. IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, oggi, ventisette giugno 1973: Il Presidente della Conferenza, BINTU' A TSHIABOLA. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.

Convenzione 139-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 139 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI PROFESSIONALI DOVUTI A SOSTANZE E AGENTI CANCEROGENI La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi, il 5 giugno 1974, per la sua cinquantanovesima sessione; Preso atto dei termini della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, nonche' della Convenzione e della raccomandazione sul benzene del 1971; Considerato che e' auspicabile fissare norme internazionali sulla protezione contro sostanze o agenti cancerogeni; Tenuto conto del pertinente lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali, ed in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro internazionale di ricerche sul cancro, con cui l'Organizzazione internazionale del Lavoro collabora; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla prevenzione ed al controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, ventiquattro giugno millenovecentosettantaquattro, la Convenzione che segue, che verra' denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974. ARTICOLO 1. 1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l'esposizione professionale sara' vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare. 3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, occorrera' considerare i dati piu' recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche nonche' i prontuari elaborati dall'Ufficio internazionale del lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.

Convenzione 139-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrera' tener conto delle loro proprieta' cancerogene, tossiche o altro. 2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

Convenzione 139-art. 3

ARTICOLO 3. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.

Convenzione 139-art. 4

ARTICOLO 4. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori che sono, sono stati e rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.

Convenzione 139-art. 5

ARTICOLO 5. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori beneficine durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.

Convenzione 139-art. 6

ARTICOLO 6. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione: a) dovra' adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; b) dovra' designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente Convenzione; c) dovra' demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o accertarsi che un'ispezione adeguata venga assicurata.

Convenzione 139-art. 7

ARTICOLO 7. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Convenzione 139-art. 8

ARTICOLO 8. 1. La presente convenzione vincolera' unicamente i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sia stato registrato dal Direttore generale. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica di due membri da parte del Direttore generale. 3. Successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data dell'avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.

Convenzione 139-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunziarla allo scadere del decennio successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nei termini contemplati dal presente articolo.

Convenzione 139-art. 10

ARTICOLO 10. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunzie trasmessigli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione 139-art. 11

ARTICOLO 11. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denunzie registrate in conformita' con i precedenti articoli.

Convenzione 139-art. 12

ARTICOLO 12. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se convenga iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o globale revisione.

Convenzione 139-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione: a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comportera' di diritto, nonostante l'atricolo 9 di cui sopra, la immediata denunzia della presente Convenzione, purche' la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente Convenzione restera' in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.

Convenzione 139-art. 14

ARTICOLO 14. Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantanovesima sessione, tenutasi a Ginevra e conclusasi il 25 giugno 1974. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, ventisei giugno 1974: Il Presidente della Conferenza, PEDRO SALA OROSCO. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, FRANCIS BLANCHARD.

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