LEGGE 10 aprile 1981, n. 157
ARTICOLO 10. 1. La presente Convenzione modifica la convenzione sull'eta' minima (industria) 1919, la convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo) 1920, la convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, la convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, la convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito. 2. L'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro non industriale) 1937, la convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965. 3. La convenzione sull'eta' minima (industria), 1919 convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1920, la convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, e la convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta Convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione, o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. 4. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione: a) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione e fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, una eta' minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937; b) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali), 1932; c) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937; d) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936; e) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente Convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, una eta' minima di almeno quindici anni, o specifichi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959; f) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente Convenzione e, o fissi, in conformita' dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'eta' minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale eta' si applica, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965. 5. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione: a) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'eta' minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12; b) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9; c) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sulla eta' minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, in applicazione del suo articolo 12.
Convenzione 138-art. 11
ARTICOLO 11. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 138-art. 12
ARTICOLO 12. 1. La presente Convenzione non sara' vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale. 2. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale. 3. Successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Convenzione 138-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della propria facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, dovra' ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 138-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione 138-art. 15
ARTICOLO 15. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformita' dei precedenti articoli.
Convenzione 138-art. 16
ARTICOLO 16. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 138-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica dei membri. 2. La presente Convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.
Convenzione 138-art. 18
ARTICOLO 18. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantottesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973. IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, oggi, ventisette giugno 1973: Il Presidente della Conferenza, BINTU' A TSHIABOLA. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.
Convenzione 139-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 139 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI PROFESSIONALI DOVUTI A SOSTANZE E AGENTI CANCEROGENI La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi, il 5 giugno 1974, per la sua cinquantanovesima sessione; Preso atto dei termini della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, nonche' della Convenzione e della raccomandazione sul benzene del 1971; Considerato che e' auspicabile fissare norme internazionali sulla protezione contro sostanze o agenti cancerogeni; Tenuto conto del pertinente lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali, ed in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro internazionale di ricerche sul cancro, con cui l'Organizzazione internazionale del Lavoro collabora; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla prevenzione ed al controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, ventiquattro giugno millenovecentosettantaquattro, la Convenzione che segue, che verra' denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974. ARTICOLO 1. 1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l'esposizione professionale sara' vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare. 3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, occorrera' considerare i dati piu' recenti contenuti nelle raccolte di direttive pratiche nonche' i prontuari elaborati dall'Ufficio internazionale del lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.
Convenzione 139-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrera' tener conto delle loro proprieta' cancerogene, tossiche o altro. 2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.
Convenzione 139-art. 3
ARTICOLO 3. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.
Convenzione 139-art. 4
ARTICOLO 4. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori che sono, sono stati e rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.
Convenzione 139-art. 5
ARTICOLO 5. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovra' prendere le opportune misure affinche' i lavoratori beneficine durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.
Convenzione 139-art. 6
ARTICOLO 6. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione: a) dovra' adottare, per via legislativa o per altra via conformemente alla prassi ed alle condizioni del Paese, previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; b) dovra' designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente Convenzione; c) dovra' demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o accertarsi che un'ispezione adeguata venga assicurata.
Convenzione 139-art. 7
ARTICOLO 7. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 139-art. 8
ARTICOLO 8. 1. La presente convenzione vincolera' unicamente i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sia stato registrato dal Direttore generale. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica di due membri da parte del Direttore generale. 3. Successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data dell'avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.
Convenzione 139-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunziarla allo scadere del decennio successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nei termini contemplati dal presente articolo.
Convenzione 139-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunzie trasmessigli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione 139-art. 11
ARTICOLO 11. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denunzie registrate in conformita' con i precedenti articoli.
Convenzione 139-art. 12
ARTICOLO 12. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se convenga iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o globale revisione.
Convenzione 139-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione: a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comportera' di diritto, nonostante l'atricolo 9 di cui sopra, la immediata denunzia della presente Convenzione, purche' la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente Convenzione restera' in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.
Convenzione 139-art. 14
ARTICOLO 14. Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantanovesima sessione, tenutasi a Ginevra e conclusasi il 25 giugno 1974. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, ventisei giugno 1974: Il Presidente della Conferenza, PEDRO SALA OROSCO. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, FRANCIS BLANCHARD.
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