LEGGE 10 aprile 1981, n. 158

Type Legge
Publication 1981-04-10
Ultimo aggiornamento 1981-04-29
State In force
Source Normattiva
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TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE (N. 143) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parita' di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau International du Travail - B.I.T.) e ivi riunitasi il giorno 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione; Considerato che il Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro assegna all'Organizzazione stessa il compito di difendere gli "interessi dei lavoratori occupati all'estero"; Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riafferma, tra i principi basilari dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che "il lavoro non e' una merce" e che "la poverta', ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperita' di tutti", e riconosce l'obbligo solenne dell'Organizzazione di assecondare la messa in opera di programmi idonei, tra l'altro, ad attuare la piena occupazione, in particolare con "mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera..."; Considerati il Programma mondiale per l'occupazione dell'OIL nonche' la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, e rilevando la necessita' di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato o non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano; Considerato inoltre che, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica e strutturale, i governi di numerosi paesi insistono sempre piu' sulla opportunita' di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori, in funzione delle esigenze e delle richieste di tali paesi e nell'interesse reciproco dei paesi d'origine e di quelli di occupazione; Considerato altresi' il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici; Ricordando le disposizioni contenute nella Convenzione e nella Raccomandazione sui lavoratori migranti (rivedute), 1949; nella Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955; nella Convenzione e nella Raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964, nella Convenzione e nella Raccomandazione sul servizio dell'occupazione, 1948; nella Convenzione sugli Uffici di collocamento a pagamento (riveduta), 1949, le quali trattano di problemi quali la disciplina del reclutamento, dell'introduzione e del collocamento dei lavoratori migranti, della messa a disposizione degli stessi di informazioni precise sulle migrazioni, delle condizioni minime di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori migranti, nel corso del viaggio e al momento dell'arrivo, dell'adozione di una politica attiva dell'occupazione, nonche' della collaborazione internazionale in questi campi; Considerato che l'emigrazione di lavoratori dovuta alle condizioni del mercato del lavoro dovrebbe avvenire sotto la responsabilita' degli enti ufficiali per l'occupazione, conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali relativi, tra l'altro quelli che permettono la libera circolazione dei lavoratori; Considerato che, a norma dell'esistenza di traffici illeciti o clandestini di manodopera, nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive sarebbero auspicabili; Ricordato che la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, chiede ad ogni Stato membro che l'abbia ratificata di applicare agli immigranti che si trovino legalmente nei confini del proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai propri nazionali, per quanto attiene a varie materie in essa elencate, nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano dalle autorita' amministrative; Ricordato che la definizione del termine "discriminazione", nella Convenzione relativa alla discriminazione (occupazione e professione), 1958, non include obbligatoriamente le distinzioni basate sulla nazionalita'; Considerato che nuove norme sarebbero auspicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sociale, per promuovere la parita' di opportunita' e di trattamento per i lavoratori migranti e, per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla legislazione o dipendenti dalle autorita' amministrative, per garantire un trattamento almeno uguale a quello dei lavoratori nazionali; Rilevato che le attivita' relative ai diversissimi problemi riguardanti i lavoratori migranti possono raggiungere pienamente i loro obbiettivi soltanto con l'ausilio di una stretta cooperazione con le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate; Rilevato che, nell'elaborare le presenti norme, e' stato tenuto conto dei lavori delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate e che, al fine di evitare doppioni e di garantire un opportuno coordinamento, verra' proseguita una cooperazione continua, per promuovere e garantire l'applicazione di tali norme; Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai lavoratori migranti, argomento che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che tali proposte abbiano a prendere la forma di una Convenzione che venga ad integrare la Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e la Convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958, Adotta, addi' ventiquattro giugno millenovecentosettantacinque, la Convenzione di cui sotto, che verra' denominata Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975. ARTICOLO 1. Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.

Convenzione 143-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Ogni Stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore deve impegnarsi a stabilire sistematicamente se esistano lavoratori migranti illegalmente occupati sul proprio territorio e se esistano, in provenienza o a destinazione del territorio stesso, o in transito, migrazioni al fine dell'occupazione in cui i lavoratori migranti vengano sottoposti, nel corso del viaggio, all'arrivo o durante il soggiorno e l'occupazione, a condizioni contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, relativi, ovvero con la legislazione nazionale. 2. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori debbono essere largamente consultate ed avere la possibilita' di fornire le proprie informazioni in proposito.

Convenzione 143-art. 3

ARTICOLO 3. Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri Stati membri: a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti; b) contro gli organizzatori di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini dell'occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Convenzione 143-art. 4

ARTICOLO 4. Gli Stati membri debbono, tra l'altro, adottare, sul piano nazionale ed internazionale, le disposizioni necessarie per stabilire a tale proposito contatti e scambi sistematici d'informazione con gli altri Stati, consultando anche le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei Lavoratori.

Convenzione 143-art. 5

ARTICOLO 5. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 debbono, tra l'altro, tendere a far si che gli autori di traffici clandestini di manodopera possano essere perseguiti, qualunque sia il paese dal quale essi esercitano le loro attivita'.

Convenzione 143-art. 6

ARTICOLO 6. 1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonche' per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni. 2. Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtu' del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede.

Convenzione 143-art. 7

ARTICOLO 7. Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere consultate a proposito della legislazione e delle altre disposizioni previste dalla presente convenzione, al fine di prevenire o di eliminare gli abusi di cui sopra, e la possibilita' di prendere iniziative all'uopo deve esser loro riconosciuta.

Convenzione 143-art. 8

ARTICOLO 8. 1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potra' essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per se', causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro. 2. Egli dovra', quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.

Convenzione 143-art. 9

ARTICOLO 9. 1. Senza pregiudizio delle misure destinate al controllo dei movimenti migratori ai fini dell'occupazione, garantendo che i lavoratori migranti entrino nel territorio nazionale e vi siano occupati conformemente alla legislazione relativa, il lavoratore migrante deve, nei casi in cui detta legislazione non sia rispettata e in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficiare, per se' stesso e per i familiari, della parita' di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni. 2. In caso di contestazione dei diritti di cui al precedente paragrafo, il lavoratore deve avere la possibilita' di far valere i propri diritti innanzi ad un ente competente sia personalmente, sia tramite suoi rappresentanti. 3. In caso di espulsione del lavoratore o della sua famiglia, essi non dovranno sostenerne le spese. 4. Nulla, nella presente convenzione, vieta ai membri di concedere alle persone che risiedono o lavorano illegalmente nel Paese il diritto di rimanervi e di esservi legalmente occupate.

Convenzione 143-art. 10

ARTICOLO 10. Ogni Stato membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parita' di opportunita' e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonche' di liberta' individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio.

Convenzione 143-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o e emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualita' di lavoratore migrante. 2. La presente parte non si applica: a) ai lavoratori frontalieri; b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo; c) ai marittimi; d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione; e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale Paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.

Convenzione 143-art. 12

ARTICOLO 12. Ogni Stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali: a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall'articolo 10 della presente convenzione; b) emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione; c) adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attivita' diretti a far si che i lavoratori migranti conoscano nel modo piu' completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonche' le attivita' destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti; d) abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica; e) con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinche' i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parita' di opportunita' e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla societa' del paese di occupazione; f) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identita' nazionale ed etnica, nonche' i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilita', per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre; g) garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attivita', quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.

Convenzione 143-art. 13

ARTICOLO 13. 1. Ogni Stato membro puo' adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio. 2. Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonche', ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.

Convenzione 143-art. 14

ARTICOLO 14. Ogni Stato membro puo': a) subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla mobilita' geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto, non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto; b) dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero; c) respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato.

Convenzione 143-art. 15

ARTICOLO 15. La presente convenzione non vieta agli Stati membri di concludere accordi multilaterali o bilaterali al fine di risolvere i problemi derivanti dalla sua applicazione.

Convenzione 143-art. 16

ARTICOLO 16. 1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione puo', con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dalla propria accettazione la parte I o la parte II della convenzione. 2. Ogni Stato membro che faccia una simile dichiarazione puo' annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione ulteriore. 3. Qualsiasi Membro per cui una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo i del presente articolo sia in vigore dovra' indicare, nelle sue relazioni sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della propria legislazione e della propria prassi, per quanto riguarda le disposizioni della parte esclusa dalla propria accettazione, precisando la misura in cui e' stato dato seguito, o proposto di dar seguito, a tali disposizioni, nonche' i motivi per i quali non le ha ancora incluse nell'accettazione della convenzione.

Convenzione 143-art. 17

ARTICOLO 17. Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dal Direttore generale stesso registrate.

Convenzione 143-art. 18

ARTICOLO 18. 1. La presente convenzione impegnera' solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, la convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica del Membro stesso sara' stata registrata.

Convenzione 143-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dallo stesso registrato. La denunzia avra' effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione. 2. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo decennale di cui sopra - paragrafo precedente - non faccia uso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione 143-art. 20

ARTICOLO 20. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione 143-art. 21

ARTICOLO 21. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la loro registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia che egli avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Convenzione 143-art. 22

ARTICOLO 22. Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) presentera' alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di introdurre nell'ordine del giorno di detta Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Convenzione 143-art. 23

ARTICOLO 23. 1. In caso che la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione sulla revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 precedente, la denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione revisionata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe, comunque, in vigore nella sua forma e nel suo contenuto, per i membri che l'avessero ratificata e non ratificassero la convenzione di revisione.

Convenzione 143-art. 24

ARTICOLO 24. Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nel corso della sua sessantesima sessione, tenuta in Ginevra e dichiarata chiusa addi' venticinque giugno 1975. IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, addi' ventisei giugno 1975: Il Presidente della Conferenza BLAS. F. OPLE Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro FRANCIS BLANCHARD

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