LEGGE 14 maggio 1981, n. 219
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione. Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari: a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito; b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive, compresi quelli commerciali e turistici; c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito. ((12)) I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri. Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sara' adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo. I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.(1) I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale. Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni. I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati. Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti. Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.(1) COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.29 APRILE 1982, N. 187. Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi. Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune puo' autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire. In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale. I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica. Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3. I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza.
Art. 29
(Attivazione dei piani di recupero).
Il comune puo' individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione e' realizzata mediante interventi unitari. In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, puo' sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione. Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonche' le modalita' di utilizzazione e di assegnazione delle unita' riparate o ricostruite. Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 28, regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.
Art. 30
(Acquisizione di aree).
Per l'acquisizione di aree ((di cui alle lettere a) e b))) del secondo comma dell'articolo 28 e dell'articolo 55 valgono le disposizioni previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge.
Art. 31
(Sistemazione idrogeologica).
Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.
Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((19))
Art. 33
(Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato).
I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 28 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attivita' del commercio all'ingrosso e dell'attivita' artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonche' delle attivita' ausiliarie al commercio. La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovra' essere seguito il criterio di concentrare piu' attivita' nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte. Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorita' comunale competente.
Art. 34
Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato).
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge. I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 23. I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta. Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi. Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.
TITOLO V PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO
Art. 35
(Definizione dei progetti).
Le Regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorita' per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree piu' densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne. I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 36.
Art. 36
Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo).
Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili. I programmi indicano altresi' le priorita' di intervento, le relative modalita' di realizzazione e di gestione nonche' i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 35. Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densita' abitativa colpiti dal sisma, sia per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo articolo 35, da realizzare con le disponibilita' di cui al successivo articolo 38.
Art. 37
(Programmi speciali di metanizzazione).
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, il CIPE approva un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata con le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali, degli adduttori secondari che si rendono necessari. Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi utilizzando i contributi del fondo di sviluppo regionale. Contestualmente all'approvazione del programma, il CIPE stabilisce altresi' la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori. Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
Art. 38
(Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo).
Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilita' attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.
TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE E DI BENI CULTURALI CAPO I UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Art. 39
(Istituzione).
Con effetto dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza. L'Universita' suindicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Per le spese di funzionamento e per l'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari nella Universita' della Basilicata, e' previsto uno stanziamento di lire 15 mila milioni per gli anni finanziari 1982 e 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la presente legge.
Art. 40
(Facolta' e corsi di laurea).
L'Universita' statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facolta' e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati: a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica; b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica; c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne; d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.
Art. 41
(Organici del personale docente e non docente).
Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facolta', e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate al presente articolo. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella B. TABELLA A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POSTI DI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali POSTI Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Facolta' di ingegneria Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Facolta' di lettere e filosofia Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Facolta' di agraria Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TABELLA B POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO. POSTI Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie: primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 direttivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 POSTI Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . 2 Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie. 1 Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . . . . . . . . . . 5 Carriera di concetto dei tecnici coadiutori. . . . . . . . . . . 16 Carriera esecutiva dei tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . . 1 Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . . . 1 Carriera ausiliaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Operai di prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Operai di seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Operai di terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 In applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determinera' la corrispondenza delle qualifiche sopra indicate con i livelli di cui alla stessa legge n. 312. Il 20 per cento dei posti previsti per ciascuna carriera dalla presente tabella sara' assegnato per trasferimento; i rimanenti posti per pubblico concorso.
Art. 42
(Comitato tecnico-amministrativo).
Nella Universita' degli studi della Basilicata, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri: a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione; b) due rappresentanti della Regione; c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'Universita'. Fino all'elezione del rettore la presidenza del comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della pubblica istruzione.
Art. 43
(Comitati ordinatori).
Nell'Universita' degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facolta' dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facolta', vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Art. 44
(Rettore).
Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Universita' degli studi della Basilicata sara' eletto dai membri del comitato ordinatore nel proprio seno.
Art. 45
(Inizio dei corsi di laurea).
In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.
Art. 46
(Statuto).
Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sara' emanato, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata. Lo statuto andra' in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 47
(Norme di rinvio e finali).
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
CAPO II FACOLTA' DI INGEGNERIA NELL'UNIVERSITA' DI SALERNO
Art. 48
(Istituzione).
A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facolta' di scienza matematiche, fisiche e naturali, dell'Universita' di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facolta' e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' stabilita, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario. I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-1982. I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvedera' con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore, con le attribuzioni del consiglio di facolta', composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno parte altresi' del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma. Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara' fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
CAPO III DISPOSIZIONI VARIE.
Art. 49
(Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale).
Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' valido purche' la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attivita' teoriche non siano inferiori ad un quarto di quelli prescritti.
Art. 50
(Disposizioni per gli alunni).
Per l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni gia' frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto la iscrizione in scuole od istituti di altro comune. Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessita' in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1 settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.
Art. 51
(Abrogazione ed integrazione di norme).
Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' abrogato. Restano salve le domande di partecipazione ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo o dei ricercatori, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge, presentato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 52
(Assegnazioni provvisorie di sede).
Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede puo' essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilita' dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982. Nel caso di piu' aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.
CAPO IV BENI CULTURALI
Art. 53
(Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali).
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi. Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
TITOLO VII NORME FINALI CAPO I SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Art. 54
(Controlli).
Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'. Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Art. 55
(Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto).
((Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico. Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi. Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti: Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3))
Art. 56
(Autorizzazione ai lavori).
Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori. La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti. Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime. Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per cento. Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 8. Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 28.
Art. 57
(Intese Stato-Regioni).
Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 36.
Art. 58
Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale).
I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.
Art. 59
(Procedure di aggiudicazione dei lavori).
Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicita' prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni nonche' dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione. Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.
CAPO II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 60
(Comuni e comunita' montane).
Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3. Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia. Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunita' montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati. Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unita' sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse. I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati. Per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania. ((7))
Art. 61
(Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate).
Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate. Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Art. 62
(Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici).
Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovra' essere tratto. Alle suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti. Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sara' valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.
Art. 63
(Segreteria del CIPE).
Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico. Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'. CAPO III. DISPOSIZIONI VARIE.
Art. 64
(Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL).
Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
Art. 65
(Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico).
Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, ((o comunque di rilevante interesse pubblico,)) riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, nonche' degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo. Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilita' delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici. Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.
Art. 66
(Pubblicita' turistica all'estero).
I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicita' turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.
Art. 67
(Potenziamento dell'Istituto geografico militare).
Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso. Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unita', il Ministro della difesa e' autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi gia' banditi ovvero indicendo apposito concorso. Al fine della piu' sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sara' espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sara' accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.
Art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 69
(Relazione al Parlamento).
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza. Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 10 gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilita' di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 70
(Proroga delle aspettative).
Le aspettative a favore degli amministratori comunali, gia' autorizzate dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981.
Art. 71
(Costruzioni nelle zone sismiche).
Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, puo' essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1))
CAPO IV AGEVOLAZIONI FISCALI.
Art. 72
(Acquisto di immobili).
Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.((16)) Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovra' produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto.
Art. 73
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))
Art. 74
(Agevolazioni in materia di indennizzi).
Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.
Art. 75
(Limiti alla cumulabilita'). Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. ((Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma)). L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8. Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.
Art. 76
(Imposta locale sui redditi).
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, e' stata versata nel 1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.
Art. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 NOVEMBRE 1983, N. 623, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1983, N. 748)).
CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 78
(Prestiti esteri).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3. Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 79
(Copertura finanziaria).
Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.900 miliardi e quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate in sede di legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO VIII INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI
Art. 80
(Procedure).
E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione. Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonche' le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse.((13)) Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere da realizzare, nonche' la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione. Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilita'. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilita', alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilita' di 200 abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, puo' essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco. Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento. La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse. I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana. Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria. ---------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 6 comma 7) che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma".
Art. 81
(Modalita' dell'intervento).
Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria ((anche relative al recupero di fabbisogni arretrati)) , e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale. Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennita' ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari. Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 82
(Edilizia in aree esterne al territorio comunale).
Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente articolo 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita' abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE. Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.
Art. 83
(Compiti del CIPE).
Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonche' le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso. I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione. Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.
Art. 83-bis
(((Alloggi disponibili) Le unita' immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima. Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unita' immobiliari di cui al precedente comma ed e' tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unita' immobiliari interessate alla libera disponibilita' dei proprietari. Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unita' immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unita' immobiliare e non puo' essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta. Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalita' connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge. Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e' interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392))
Art. 84
(Attribuzioni degli organi straordinari).
Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio. Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento. Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento. Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta. Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE. (3) (6) (10) ((18))
Art. 84-bis
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