La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni: all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo"; all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso; all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58".