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LEGGE 14 novembre 1981, n. 648

Current text a fecha 1990-11-03

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Natura dell'Ente

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) provvede alla promozione turistica dell'Italia all'estero. L'Ente ha personalità giuridica di diritto Pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.