DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 182
Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancora esistenti nel territorio della regione stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto, e' delegato alla regione se non diversamente disposto dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal presente decreto.
Art. 74
Personale statale assegnato alla regione
Con le procedure ed i limiti stabiliti dall'art. 48 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono estese alla regione le disposizioni dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salvo che per quanto riguarda il personale del genio civile che resta alle dipendenze del magistrato per il Po. La regione provvede, altresi', con legge a disciplinare l'accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3, della legge 5 agosto 1981, n. 453.
Art. 75
Posizione economica del personale trasferito
Al personale trasferito alla regione, a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come esteso alla regione medesima in forza dell'art. 74 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
Art. 76
Affari pendenti
Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare alla regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con elenchi nominativi, gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Capo III TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641.
Art. 77
Trasferimento di funzioni e di compiti
Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, e salvo quanto previsto nel comma seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel suo territorio agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano anche per la regione le seguenti disposizioni del precitato decreto-legge: la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-bis concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.; le disposizioni dell'art. 1-sexies, concernenti l'assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti gia' attribuiti all'E.N.A.O.L.I.
Art. 78
Trasferimento di strutture e di beni
Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo precedente passano alla regione: a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati; b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel suo territorio, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione e l'acquisto degli stessi; c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti. I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione. I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.
Art. 79
Trasferimento del personale
Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nella regione Valle d'Aosta alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 77 e' posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche gia' acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale. Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponde a detto personale il trattamento economico di cui essa fruiva presso gli enti di provenienza. Con legge regionale, si provvede al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali e si provvede, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze. Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
Art. 80
Continuita' delle prestazioni
Fino a quando non siano disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuita' del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'art. 77 del presente decreto.
Capo IV TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, NON SOPPRESSI.
Art. 81
Trasferimento di funzioni, di personale e di beni
Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, le funzioni, nonche' i beni e il personale, qualora esistenti nella regione, delle strutture operative periferiche degli enti non compresi tra quelli di cui al precedente art. 77 e previsti nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti alla regione secondo le disposizioni ed entro i limiti contenuti nell'art. 1-ter e seguenti del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili. In particolare, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferite alla regione le funzioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento delle funzioni di carattere assistenziale e non previdenziale svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Art. 82
Procedure per il trasferimento di strutture e di beni
Per il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti del precedente art. 78.
Art. 83
Procedure per il trasferimento di personale
Per il trasferimento di personale degli enti di cui all'art. 81 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 79, salvo il disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, di cui al citato art. 81, secondo comma.
Capo V ULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DI PERSONALE E DI BENI
Art. 84
Ulteriore trasferimento di funzioni di personale e di beni
Le disposizioni di cui alle annotazioni finali delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano anche alla regione.
Capo VI NORMA TRIBUTARIA
Art. 85
Norma tributaria
Tutti gli atti, contratti, formalita' e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Capo VII DISPOSIZIONI VARIE
Art. 86
Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali
Il personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferiti ai comuni medesimi secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con legge della regione. Gli enti e le istituzioni di cui al primo comma operanti esclusivamente nell'ambito della regione o nell'interesse della sua popolazione si intendono soppressi alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma medesimo.
Art. 87
Fondi nazionali di rotazione
Si applicano alla regione le disposizioni dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 88
Percezione e ripartizione delle entrate gia' spettanti agli enti pubblici
Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione, in corrispondenza delle funzioni alla medesima trasferite, se nel territorio di questa si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni.
Art. 89
Le quote escluse dalla soppressione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato a norma dell'art. 126, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e destinate alla regione, sono attribuite alla medesima per le finalita' previste dalle leggi che hanno istituito i relativi fondi.
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 1
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