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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982, n. 268

Current text a fecha 1996-12-24

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Tenuta del registro nazionale della stampa

Il servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa. Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.

Art. 2

Organizzazione del registro

Il registro nazionale della stampa consta di: 1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto; 2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicita', nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Tali atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresi' inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono del pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell'art. 11, sesto comma, della legge.

Art. 3

Obbligo di iscrizione

Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonche' gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attivita' giornalistica quotidiana con carattere di continuita' e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo e quinto comma dell'art. 27 della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa. La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 11 della legge, sempre che questi ultimi non siano gia' stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda. Accertate la regolarita' della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

Art. 4

Dichiarazione dell'editore

Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 11 della legge, gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilita' per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo. L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dall'indicazione per ciascuna di esse del luogo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Art. 5

Trasmissione di documenti

In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'art. 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere b), c) e d), dell'art. 1 della legge dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma, lettera a), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive alla avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata. Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere c) e d), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dalla assemblea che approva il bilancio della societa', se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma debbono essere effettuate dal legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera d) dello stesso comma, i legali rappresentanti delle societa' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge hanno l'obbligo di richiedere alle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' editrice o alle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote delle societa' editrici ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllino sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.

Art. 6

Disciplina dell'intestazione di azioni o quote

I titolari di azioni o quote di societa' editrici diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge, i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali. Gli obblighi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie. Il divieto di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge si riferisce alle azioni o quote delle societa' editrici nonche' delle societa' che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le societa' editrici medesime ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge si applicano alle societa' per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso decreto e successive disposizioni. Le imprese editrici costituite in forma di societa' per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell'art. 1 dodicesimo comma, della legge limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.

Art. 7

Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge, per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dall'attivita' delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprieta', in assenza di quei collegamenti, nonche' quei collegamenti in virtu' dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute.

Art. 8

Dichiarazioni ulteriori

Gli editori di cui al precedente art. 3 devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dal perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa. I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell'art. 2 della legge, nonche' i trasferimenti di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 3 della legge, devono essere comunicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della societa' cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle societa' editrici di cui al terzo comma dell'art. 1 e di cui al primo e terzo comma dell'art. 18 della legge, l'efficacia della girata e' subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi. L'iscrizione puo' essere effettuata anche a cura del dante causa.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di comunicazione

Le comunicazioni di cui all'art. 2, 1° comma, e quelle dell'art. 3, 1° comma della legge, sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.

Art. 10

Intestazioni fiduciarie

I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonche' le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facolta' di intestare fiduciariamente azioni o quote di societa' editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa: a) il testo della relativa deliberazione; b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o dalla denominazione e dall'indicazione della sede nel caso di societa'; c) copia dello statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata. La deliberazione di cui al precedente comma puo' essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilita' di adesione. Nelle ipotesi previste dal comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonche' l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti. Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o la associazione sindacale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni dalla data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni dalla data in cui, in conformita' con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione gia' aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))

Art. 12

Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione

Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonche' ogni mutamento negli elementi di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti. Allorche' il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente dalle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge, provvede ad inviare formale diffida. Trascorsi centoventi giorni dalla ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi dello Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini della iscrizione. Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Il garante e' responsabile della denuncia alla autorita' giudiziaria e delle segnalazioni all'autorita' amministrativa ai fini della applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla legge. Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli articoli 2 e 3 del codice procedura penale, sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali vengano a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.

Art. 13

Certificazioni

Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista dal nono comma dell'art. 11 della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello A. Nella domanda l'editore dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali e' tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto e' intervenuta successivamente. Il servizio dell'editoria restituira' al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformita'. Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite. Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprieta', l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potra' rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 della legge. Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.

Art. 14

Requisiti per l'accesso alle provvidenze

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).

Art. 15

Imprese concessionarie di pubblicita'

I titolari o i legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblicita' giornalistica sono tenuti a presentare al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e documenti di cui alle lettere a), b), e c) del quarto comma dell'art. 11 della legge. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresi' a comunicare contestualmente al servizio dell'editoria, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote ad essi intestate. Qualora si tratti di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, deve essere trasmesso altresi' l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che eserciti l'impresa concessionaria di pubblicita' e delle societa' che comunque le controllino direttamente o indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle quote da ciascuno di essi possedute. I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre provvedere a comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dalla circostanza, ogni variazione in ordine a quanto attestato negli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Per quanto riguarda il trasferimento di azioni, il termine di cui sopra decorre dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. I legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote di imprese concessionarie di pubblicita', ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente le controllino, sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci, nonche' a comunicare ogni variazione in ordine a quanto attestato in precedenza. I soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresi' tenuti a comunicare entro 24 ore la cessazione del contratto di esclusiva, ovvero l'effettuata cessione del medesimo. L'avvenuta stipula di contratti di affitto o di gestione dell'azienda deve essere del pari comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria da parte dell'affittuario o del gestore.

Art. 16

Limitazioni alle esclusive pubblicitarie

Ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva. La concessionaria di pubblicita' che controlli una societa' editrice ovvero che sia controllata da una societa' editrice o da societa' che controlli una societa' editrice non puo' esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

Art. 17

Limitazione dei minimi garantiti

Nel caso di violazione del divieto, previsto per gli editori dal settimo comma dell'art. 12 della legge, di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, la decadenza dai benefici previsti dagli articoli 22, 28 e 29 della legge opera con riferimento alla testata e al periodo per il quale sia garantito un minimo pubblicitario superiore al limite di cui sopra.

Art. 18

Cooperative giornalistiche

Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicisti non dipendenti dall'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti dalla stessa. Gli statuti delle societa' cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge, possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dall'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti. Agli effetti di cui all'art. 52 della legge sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici editrici di giornali quotidiani e periodici gia' costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 19

Prezzo di cessione dei giornali quotidiani

Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1 gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o piu' delle facolta' di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'art. 17 della legge.

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))

Art. 21

Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria

Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito dal primo comma dell'art. 23 della legge. Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese decadono dal diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per i periodi semestrali nei quali non e' stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell'art. 23 della legge e dovranno restituire le somme eventualmente gia' percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. E' ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi. In sede di prima applicazione del primo comma del l'art. 23 della legge, la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissate per il biennio 1981-82 dovra' essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.

Art. 22

Contributi ai giornali periodici

Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 24 della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati dalla medesima. Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovra' contenere: l'indicazione della testata cui essa si riferisce; la dichiarazione che l'impresa editrice ha gia' assolto a tutti gli obblighi cui essa e' tenuta ai sensi della legge; la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione. Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalita' prescelte per il pagamento dei contributi. Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonche' alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature. Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi moduli conformi all'allegato C al presente decreto. La certificazione degli acquisti di carta approvvigionata dalle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sara' effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare. Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica dal legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione dello stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresi' essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica dal rappresentante legale dell'impresa. Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione "supplemento (o simili) al n...... del periodico.....". La percentuale di contenuto pubblicitario dovra' essere calcolata imputando a pubblicita' ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

Art. 23

Esclusione dai benefici spettanti ai periodici

Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicita' effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualita'. Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorche' pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili. Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato dal Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 15 luglio 1960, e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce di per se' titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge.

Art. 24

Contributi alle agenzie di stampa

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge e' effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa. In caso di utilizzo di differenti velocita' di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto dalla legge, si procedera' alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocita' sulle diverse reti delle singole agenzie. L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge e' effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi. Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.

Art. 25

Contabilita' speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge, terra' una contabilita' speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge erogabili nei singoli esercizi, nonche' alle quote del contributo dello Stato di cui al secondo comma del richiamato art. 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso. Tale contabilita' dovra' essere allegata al bilancio dello Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste dalla legge, da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.

Art. 26

Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria

Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art. 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati dal comma terzo dell'art. 14 della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'art. 14, secondo comma, della legge, le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'art. 14, secondo comma, e i pareri di cui all'art. 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, art. 14 della legge. La licenza non e' trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art. 27

Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare

Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorche' contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita puo' avvenire anche fuori delle sedi medesime e non e' soggetta ad autorizzazioni di sorta.

Art. 28

Iscrizioni nel registro esercenti il commercio

Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonche' l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune. Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite e' subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))

Art. 30

Norme finali

I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica. Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, di cui all'art. 10 della legge, puo' avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.

Art. 31

Disposizioni relative al periodo transitorio

Le imprese editrici di giornali quotidiani nonche' le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere dal 1 gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge, nonche' alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa e' ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere dal 1 gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa e' ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, dalla data della regolarizzazione. Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167. La competenza all'accertamento dei requisiti per la ammissione alle provvidenze previste dalla legge e dal presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 32

Disposizioni in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi

L'indennita' aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale-CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessita' di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennita' e' determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennita' dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro. L'indennita' aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facolta' di opzione per i benefici previsti dall'art. 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge, ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge. Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"-INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge, possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed il rimborso delle quote di anzianita' maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 8

Allegato A

ALLEGATO A (Da compilare su carta in bollo) Alla Presidenza del Consiglio del Ministri - Servizio editoria - Via Boncompagni, 15 - 00187 ROMA Il sottoscritto........... rappresentante legale della...... (specificare denominazione e sede dell'impresa editrice) chiede che gli venga rilasciata certificazione dell'avvenuto adempimento durante il precedente anno finanziario degli obblighi di comunicazione a carico dell'impresa ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416. A tale scopo dichiara di aver depositato presso codesto servizio dell'editoria i seguenti dati, comunicazioni e documenti, (specificarne l'oggetto e la data di deposito): 1).............. 2).............. 3).............. 4).............. 5).............. 6).............. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita' di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali e' tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto e' intervenuta successivamente. (Data e firma autenticata del rappresentante legale) ................ QUOTIDIANI ALLEGATO B/1 Parte di provvedimento in formato grafico QUOTIDIANI ALLEGATO B/ 2 (pag. 1) Parte di provvedimento in formato grafico QUOTIDIANI ALLEGATO B/ 2 (pag. 2) Parte di provvedimento in formato grafico PERIODICI ALLEGATO C/1 Parte di provvedimento in formato grafico PERIODICI ALLEGATO C/ 2 Parte di provvedimento in formato grafico