LEGGE 4 giugno 1982, n. 440

Type Legge
Publication 1982-06-04
Ultimo aggiornamento 1982-07-30
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

ARTICOLO 21. 1) L'Istituzione competente che ha ricevuto la domanda compilera' il formulario di cui all'articolo precedente, inviando due esemplari dello stesso all'Ufficio di collegamento o all'Istituzione competente, secondo il caso, dell'altra parte contraente. 2) L'invio dei formulari all'Istituzione spagnola competente sara' effettuato in ogni caso per il tramite dell'organismo di collegamento.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22. 1) L'Istituzione competente dell'altra parte contraente, una volta ricevuti i formulari di cui ai precedenti articoli, determinera' gli eventuali diritti del richiedente, in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica, oppure, secondo il caso, quelli che eventualmente derivino dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione delle due parti contraenti. L'Istituzione competente inviera' quindi all'Istituzione competente dell'altra parte contraente una copia del formulario completato dai dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione e con l'indicazione dei diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente. 2) L'Istituzione competente presso la quale sia stata presentata la domanda, una volta ricevuto il formulario e determinati i diritti del richiedente in base alla sua legislazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione delle due parti contraenti, si pronuncera' sulla domanda presentata e ne dara' comunicazione all'altra Istituzione competente. 3) I dati personali contenuti nel formulario saranno debitamente autenticati dall'Istituzione competente che invia il formulario alla detta Istituzione confermando che le notizie contenute nel formulario corrispondono a quelli dei documenti originali. L'invio dei formulari sostituisce la trasmissione dei documenti originali presentati dagli interessati.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23. Entrambe le Istituzioni dell'una e dell'altra parte, si invieranno copia dei provvedimenti adottati e notificati agli interessati.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24. 1) L'istituzione competente del luogo di residenza dell'interessato dovra' effettuare i controlli amministrativi e sanitari che le siano richiesti dall'Istituzione competente dell'altra parte contraente relativi ai suoi pensionati. Dovra' altresi' inviare di ufficio i risultati dei propri controlli sanitari. 2) Gli organismi di collegamento e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si comunicheranno d'ufficio reciprocamente, qualsiasi circostanza a loro conoscenza che possa influire sul diritto, sull'ammontare o sul pagamento delle prestazioni o pensioni. 3) Allo stesso scopo potranno richiedere direttamente ai beneficiari nei termini prestabiliti dalla loro legislazione, l'invio di certificati di convivenza, di vivenza a carico, di esistenza in vita e di stato civile nonche' ogni altro documento necessario a comprovare il diritto a continuare a percepire le prestazioni.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25. 1) La concessione di anticipi sulla pensione prevista dall'articolo 50 della Convenzione sara' regolata nel modo seguente: a) se l'interessato ha diritto all'anticipo della pensione secondo la legislazione dell'Istituzione del luogo di residenza, l'anticipo gli sara' concesso da detta Istituzione; b) nel caso che l'interessato non abbia diritto all'anticipo sulla pensione da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, detto anticipo gli sara' concesso dall'istituzione dell'altra parte contraente. 2) Per l'applicazione di quanto stabilito nel paragrafo terzo dell'articolo 50 della Convenzione, relative alla trattenuta degli arretrati per il recupero degli anticipi, le competenti Istituzioni delle parti contraenti si informeranno reciprocamente sulla concessione di tali anticipi.

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26. 1) Il pagamento delle prestazioni dovute da ciascuna delle competenti Istituzioni sara' effettuato direttamente agli interessati, secondo la legislazione applicata da detta Istituzione. Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati della pensione sara' applicato quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo. 2) Gli arretrati di pensione trattenuti in conformita' a quanto disposto dell'articolo 25 del presente accordo, saranno trasferiti interamante all'Istituzione dell'altra parte, la quale versera' al beneficiario la eventuale differenza a favore dello stesso, una volta dedotte le somme anticipate.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27. 1) Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'Istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra parte contraente. 2) Tale attestato e' rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente dell'altra parte contraente. Qualora l'interessato non presenti tale attestato, quest'ultimo sara' richiesto dall'Istituzione competente alla Istituzione dell'altra parte contraente.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28. L'attestato previsto dall'articolo 27 del presente accordo e' rilasciato: a) in Italia dalle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; b) in Spagna dalla delegazione provinciale competente dell'Instituto nacional do prevision.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29. 1) Nei casi previsti dall'articolo 23 della Convenzione, il disoccupato dovra' presentare all'Istituzione competente della parte contraente in cui si reca, un attestato, rilasciato, a richiesta del disoccupato medesimo, dall'istituzione competente dell'altra parte contraente, dal quale risulti che il disoccupato medesimo ha diritto alle prestazioni. Detto attestato indichera', in particolare, il termine entro il quale il disoccupato deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento della parte contraente in cui si reca, il periodo massimo durante il quale il disoccupato medesimo ha diritto a presentarsi, l'importo delle prestazioni espresso nella valuta della parte contraente da cui proviene nonche' i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'Istituzione competente della parte contraente in cui il medesimo si e' recato si rivolgera' per ottenerlo all'Istituzione competente dell'altra parte contraente. 2) Il termine entro il quale il disoccupato deve iscriversi presso l'Ufficio di collocamento e' di quindici giorni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato di cui al paragrafo precedente. Qualora il disoccupato si iscriva dopo il termine suddetto, perde il diritto alle prestazioni per i giorni precedenti l'iscrizione. 3) L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno procede al controllo dei beneficiari delle prestazioni come se si trattasse di propri assicurati. 4) L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno eroga le prestazioni ai beneficiari per conto dell'Istituzione competente, in base all'attestato di cui al paragrafo i del presente articolo applicando il cambio del giorno in cui il pagamento viene disposto. 5) Il pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituzione del luogo di residenza e' effettuato secondo le modalita' previste dalla suddetta Istituzione.

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30. 1) Le prestazioni di disoccupazione erogate dall'istituzione del luogo di soggiorno o residenza sono rimborsate dall'Istituzione competente conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2) L'Istituzione di una parte contraente che ha erogato le prestazioni per conto dell'Istituzione competente dell'altra parte contraente ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione, inviera' entro il, primo trimestre di ogni anno civile, alla predetta Istituzione competente una distinta delle prestazioni erogate nel corso dell'anno precedente, contenente in particolare i seguenti dati: a) cognome, nome e data di nascita del disoccupato; b) indicazione dell'Istituto competente che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo i dell'articolo 27 del presente accordo; c) periodo per il quale sono state concesse le prestazioni; d) numero delle giornate per le quali debbono essere rimborsate le prestazioni; e) importo totale delle prestazioni da prendere in conto ai fini del rimborso. Le Istituzioni competenti potranno concordare fra loro che i rimborsi vengano effettuati con diversa periodicita'. 3) Alla ricezione delle distinte dei pagamenti effettuati cui si riferisce il paragrafo precedente, l'Istituzione competente, previe le opportune verifiche, procedera' nei sei mesi successivi alla ricezione, al trasferimento all'Istituzione competente dell'altra parte contraente dell'importo totale delle prestazioni erogate.

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31. 1) Il lavoratore che in base all'articolo 25 della Convenzione fa valere il diritto alle prestazioni familiari in una delle due parti contraenti per le persone a carico che risiedono o soggiornano nell'altra parte contraente, deve presentare, all'Istituzione competente del luogo di lavoro, eventualmente per il tramite del datore di lavoro, una domanda in cui sono indicati i nominativi, la data ed il luogo di nascita, nonche' il luogo di residenza delle persone a carico per le quali egli richiede il beneficio delle prestazioni familiari. Alla domanda deve essere allegato il certificato, o altro documento equipollente, relativo allo stato di famiglia, rilasciato dagli uffici del luogo di residenza delle persone a carico competenti in materia, e, ove occorra, ogni altro documento comprovante il diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione alla quale il lavoratore e' assoggettato. 2) Il lavoratore e' tenuto ad informare, se del caso, tramite il datore di lavoro, le Istituzioni competenti, di qualsiasi variazione riguardante il proprio stato di famiglia, nonche' di qualsiasi esercizio di un'attivita' professionale che possa dar luogo alla sospensione delle prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione. 3) Qualora non intervengano variazioni nello stato di famiglia del lavoratore, la durata della validita' del relativo certificato e' di un anno. Il rinnovo deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun anno di permanenza del lavoratore nell'altra parte contraente. 4) Le prestazioni familiari di cui al presente articolo sono corrisposte direttamente agli aventi diritto dall'Istituzione competente.

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32. Per la corresponsione delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori disoccupati e dei titolari di pensione o di rendite, nei casi contemplati rispettivamente agli articoli 26 e 27 della Convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 31 del presente Accordo.

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33. 1) Per beneficiare delle prestazioni in natura in caso di residenza o di soggiorno nel territorio della Parte contraente che non sia quella competente, il lavoratore vittima di infortunio o di malattia professionale deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato dal quale risulti il diritto a dette prestazioni. Tale attestato, redatto su apposito formulario, e' rilasciato dalla Istituzione competente la quale, se del caso, precisa il limite di durata delle prestazioni. 2) Se il lavoratore non presenta l'attestato previsto al paragrafo 1, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge alla Istituzione competente per ottenerlo e, nell'attesa, eroga all'interessato le prestazioni dell'assicurazione malattia purche' soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto. 3) In caso di ricovero ospedaliero, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno notifica all'istituzione competente dell'altra Parte, entro 3 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonche' la data di uscita dell'assistito. 4) Le istituzioni competenti pagano direttamente ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente le rendite e le altre prestazioni in denaro loro dovute.

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34. 1) L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno cui sia stata presentata una domanda di fornitura o rinnovo di un apparecchio di protesi ovvero di altra prestazione in natura di grande importanza provvede alla erogazione solo dopo che l'Istituzione competente, alla quale essa deve trasmettere la documentazione giustificativa della richiesta, ha espresso il suo benestare e, in ogni caso, ove siano trascorsi 15 giorni dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego. 2) Le protesi e le altre prestazioni in natura di grande importanza sono quelle di cui all'elenco allegato al presente accordo (allegato 2). 3) Qualora tali prestazioni debbano essere fornite in via di assoluta urgenza, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone senza indugio l'Istituzione competente.

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35. 1) Nei casi di cui agli articoli 33 e 34, 1° comma, della Convenzione, la domanda di prestazioni puo' essere presentata all'Istituzione competente ovvero all'Istituzione del luogo di residenza nell'altra Parte contraente. 2) L'Istituzione che ha ricevuto la domanda, qualora accerti che il lavoratore ha svolto da ultimo nel territorio dell'altra Parte un'attivita' suscettibile di provocare o aggravare la malattia professionale considerata, trasmette senza indugio tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, alla Istituzione competente dell'altra Parte, informandone l'interessato. 3) Nei casi di cui all'articolo 34, 1° comma, della Convenzione l'Istituzione della Parte competente, qualora constati che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica: a) trasmette, senza indugio, all'Istituzione dell'altra Parte contraente la domanda e tutti i documenti (compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto) che la corredano, nonche' una copia della decisione di cui alla lettera b); b) notifica la sua decisione all'interessato indicando i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda alla Istituzione dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36. 1) Per "attivita' suscettibile di provocare o aggravare la pneumoconiosi sclerogena" si intende l'attivita' rischiosa tutelata indipendentemente dalla durata della stessa. 2) Ai fini della ripartizione degli oneri di cui all'articolo 34, 20 comma, della Convenzione, l'Istituzione della Parte competente utilizza un formulario sul quale sono riportati la rilevazione ed il riepilogo dei periodi di assicurazione-vecchiaia compiuti dall'assicurato sotto la legislazione di entrambe le Parti contraenti. 3) L'Istituzione della Parte competente procede alla ripartizione degli oneri fra se stessa e l'Istituzione dell'altra Parte e notifica, per l'accordo, detta ripartizione con le giustificazioni appropriate. 4) Alla fine di ogni anno civile, l'Istituzione competente trasmette all'Istituzione dell'altra Parte il rendiconto delle prestazioni in denaro, erogate nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'importo che le deve essere rimborsato. L'Istituzione debitrice procede al rimborso al piu' presto possibile e comunque entro il termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta. 5) Nei casi di cui all'articolo 36, lettera b), prima frase, della Convenzione, l'istituzione competente notifica all'Istituzione dell'altra Parte, ai fini della ripartizione degli oneri, le decisioni adottate in merito alle prestazioni per l'aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Nei casi di cui all'articolo 36, lettera b), seconda frase, della Convenzione, l'Istituzione competente notifica, per l'accordo, l'importo degli oneri facente carico, a seguito dell'aggravamento, all'Istituzione dell'altra Parte, con le giustificazioni appropriate.

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37. 1) L'assicurato e' tenuto a fornire alla Istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per l'aggravamento della malattia professionale ovvero per il nuovo infortunio o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi. 2) L'Istituzione competente per gli eventi precedenti e' tenuta a fornire alla Istituzione dell'altra Parte, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38. Le spese sostenute per la erogazione delle prestazioni in natura nonche' per gli accertamenti medici e quelli ad essi connesse, di cui, rispettivamente, agli articoli 29, 31 e 38 della Convenzione, sono rimborsate dalla Istituzione competente alla Istituzione che vi ha provveduto sulla base degli importi effettivi quali risultano dalla contabilita' di quest'ultima Istituzione. A tal fine non possono essere richieste tariffe superiori a quelle in vigore per le prestazioni fornite dalla Istituzione che ha erogato le prestazioni agli assistiti soggetti alla legislazione che essa applica. Il pagamento delle somme e' effettuato entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso per la quale viene utilizzato un apposito formulario.

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39. Gli Organismi di collegamento stabiliranno, di comune accordo, i formulari e ogni altra documentazione necessaria per l'applicazione della Convenzione e del presente Accordo che saranno approvati dalle Autorita' competenti.

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40. Per l'applicazione della legislazione spagnola si considerera' un lavoratore in una situazione assimilata a quella di affiliazione, ai fini della concessione delle prestazioni in virtu' della totalizzazione e del prorata previsto all'articolo 18 della Convenzione, quando detto lavoratore si trovi soggetto alla legislazione dell'altra Parte contraente o abbia diritto a prestazioni da parte di quest'ultima.

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41. La validita' del presente Accordo decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione e avra' termine alla data alla quale la Convenzione stessa cessera' di essere in vigore ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione. FATTO a Madrid il 30 ottobre 1979, in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana GIORGIO SANTUZ Per lo Stato Spagnolo CARLOS ROBLES PIQUER

Accordo-Allegato 1

ALLEGATO N. 1. ELENCO DELLE PROTESI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA CONSIDERATE DI GRANDE IMPORTANZA 1) Apparecchi di protesi ed apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo; 2) Calzature ortopediche; 3) Occhiali e lenti a contatto; 4) Apparecchi acustici, in particolare quelli elettro-acustici e quelli elettro-fonetici; 5) Protesi dentarie (fisse od amovibili) e protesi otturatrici della cavita' boccale.

Accordo-Allegato 2

ALLEGATO N. 2. ELENCO DELLE PROTESI E DELLE ALTRE PRESTAZIONI IN NATURA CONSIDERATE DI GRANDE IMPORTANZA 1) Apparecchi di protesi ed apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonche' le parti complementari e gli accessori e gli attrezzi necessari; 2) Calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche); 3) Protesi mascellari e facciali, parrucche; 4) Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta; 5) Apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici; 6) Protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavita' boccale; 7) Carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione; 8) Rinnovo delle apparecchiature di cui ai numeri precedenti; 9) Soggiorno e trattamento medico: in un convalescenziario, centro idrofangotermale o elioterapico; 10) Cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale. Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)