DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 490
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Viste le direttive n. 76/628 e n. 78/609 del 20 luglio 1976 e 10 ottobre 1978, emanate dal Consiglio delle Comunita' europee concernenti i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
All'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 351, e' aggiunto il seguente comma: "I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo".
Art. 2
Il n. 19) dell'allegato alla legge 30 aprile 1976, n. 351, e' sostituito dal seguente: "Cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non piu' di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunti: a) latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale e totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga piu' del 5 per cento in peso di materia secca totale d'origine lattica, di cui l'1,25 per cento al massimo di grasso butirrico; b) mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto".
Art. 3
Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' consentito confezionare i prodotti di cui al precedente art. 1 in pesi netti unitari diversi da quelli previsti dal medesimo articolo.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 11