DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 635
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il terzo comma dell'art. 678, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi".
Art. 2
L'art. 811, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi".
Art. 3
Il quinto comma dell'art. 901, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1982
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 155