DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655
Art. 73. Condizioni per effettuare spedizioni in abbonamento Le stampe periodiche che abbiano tutti i requisiti indicati nei precedenti articoli sono ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale, a condizione che siano spedite di prima mano, in via ordinaria e siano presentate, nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, agli uffici postali di partenza indicati dall'Amministrazione stessa in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite. L'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti. I giornali e gli altri periodici, il cui invio sia fatto in forme diverse da quelle prescritte per le stampe periodiche dal codice postale e dal presente regolamento, sono sottoposti al trattamento delle stampe non periodiche, anche se spediti direttamente dagli editori od amministratori.
Regolamento - art. 74
Art. 74. Computo delle tasse per le stampe spedite in abbonamento La tassa delle stampe periodiche, ammesse come tali alla tariffa ridotta, si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono riuniti in pieghi. Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna copia costituisce un esemplare. La tassa delle stampe non periodiche od assimilate a queste si computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia la quantita' degli oggetti che contenga, siano questi uguali o diversi, purche' tutti allo stesso indirizzo. Se sono invece a piu' indirizzi, la tassa complessiva di francatura deve essere pari a quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti separatamente. Per le stampe spedite di seconda mano non e' tenuta in alcun conto la tassa che possa essere stata gia' pagata per una prima spedizione delle stampe medesime.
Regolamento - art. 75
Art. 75. Supplementi dei periodici e programmi di abbonamento Sono considerati supplementi, e debbono essere francati separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 74, applicando la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli altri fogli redazionali spediti separatamente. I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano accordati abbonamenti a parte. I supplementi debbono essere spediti dalle stesse localita' da cui sono spediti i fogli principali, debbono avere una intestazione a se' e recare l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si riferiscono. Sono assimilati ai supplementi anche i programmi di abbonamento, qualunque ne sia il formato, con o senza le relative schede stampate assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si riferiscono, purche' il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva relazione con le pubblicazioni stesse. I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi fra le stampe non periodiche a seconda dei casi. Ai supplementi si applicano le norme degli articoli 68, terzo comma, e degli articoli 69 e 70 del presente regolamento.
Regolamento - art. 76
Art. 76. Modi di francatura delle stampe L'importo delle tasse per le stampe periodiche spedite in abbonamento e' corrisposto mediante versamento anticipato eseguito dagli editori od amministratori, con l'apertura di apposito conto. Le stampe periodiche francate con francobolli o con impronte di macchine affrancatrici sono soggette alle tasse stabilite per quelle non periodiche. Le stampe non periodiche debbono essere francate mediante francobolli o impronte di macchine affrancatrici da applicare al di sopra dei rispettivi indirizzi. L'Amministrazione, tuttavia, puo' consentire l'apertura di conti in abbonamento a tariffa intera, per le spedizioni non inferiori a 1.000 esemplari identici di una stessa pubblicazione, a condizione che la tassa di francatura sia applicata esemplare per esemplare, che sui relativi pieghi sia stampata l'indicazione "spedizione in abbonamento a tariffa intera" e che siano presentate, nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione stessa in una sola partita per ciascun numero o quanto meno in grosse partite; con lo stesso sistema possono essere corrisposti anche i diritti dovuti per eventuali servizi accessori.
Regolamento - art. 77
Art. 77. Richiesta di spedizione in abbonamento Gli amministratori e gli editori di giornali o di altri periodici che vogliono fruire della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del codice postale devono farne richiesta in carta legale alla direzione o alle direzioni provinciali p.t. nella cui giurisdizione intendono effettuare le spedizioni dei loro giornali o periodici, presentandone due o tre esemplari, a seconda che la consegna dei giornali o periodici debba essere effettuata ad un ufficio principale o locale. Essi devono, altresi', presentare una attestazione dell'autorita' competente, da cui risulti che abbiano ottemperato alle disposizioni di legge concernenti le stampe periodiche. A garanzia della periodicita' dichiarata gli amministratori e gli editori debbono costituire un deposito infruttifero la cui entita' e' determinata moltiplicando il numero degli esemplari da spedire per la differenza tra la tariffa delle stampe non periodiche e quella ridotta accordata. Detto deposito deve essere integrato se, prima della spedizione del secondo numero, vengano effettuate ulteriori spedizioni del primo numero. Dopo la spedizione del secondo numero il deposito, a richiesta, e' restituito; viene incamerato invece, quando, per inosservanza della periodicita', l'Amministrazione determina la chiusura del conto in abbonamento ai sensi del successivo art. 81.
Regolamento - art. 78
Art. 78. Apertura del conto e termini per richiedere il rimborso dei crediti residuali L'apertura del conto in abbonamento e' accordata dalla direzione provinciale delle poste nell'ambito della cui circoscrizione sono pubblicate le stampe. Il conto puo' essere aperto per un solo numero di una determinata pubblicazione od essere continuativo per piu' numeri secondo le norme e le modalita' stabilite dall'Amministrazione. Qualora non sia effettuata alcuna spedizione le tasse anticipate sono restituite purche' chieste entro novanta giorni dalla data di apertura del conto. Nel caso di chiusura del conto o di sospensione della pubblicazione il rimborso del credito residuale deve essere richiesto per i conti non continuativi entro i novanta giorni successivi a quello dell'apertura del conto e per i conti continuativi entro i novanta giorni dalla scadenza del termine utile per la spedizione del numero successivo all'ultimo spedito, tenendo conto, della periodicita' dichiarata. Ai rimborsi previsti dai due precedenti commi si procede in seguito a domanda su carta legale presentata alla competente direzione provinciale delle poste direttamente o mediante lettera raccomandata. Quando la domanda e' inviata a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Regolamento - art. 79
Art. 79. Termini per la presentazione delle domande di apertura del conto in abbonamento La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se presentata direttamente ad una direzione provinciale p.t., o tre giorni prima, se ad un ufficio postale. Nella domanda deve essere indicato il peso approssimativo di ciascuna pubblicazione.
Regolamento - art. 80
Art. 80. Conti di abbonamento sussidiari Puo' essere concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello principale, presso uffici di province diverse da quella nella quale i periodici vengono normalmente spediti; la domanda relativa deve essere presentata alla direzione provinciale p.t. che possiede il conto principale. Non sono soggette alle restrizioni del quantitativo minimo di mille esemplari per ciascun numero, previsto dall'art. 56 del codice postale, le spedizioni effettuate mediante conti sussidiari, ma i numeri spediti a mezzo di conti sussidiari non possono concorrere con quelli spediti con il conto principale per il raggiungimento del quantitativo richiesto in base alla periodicita' dichiarata.
Regolamento - art. 81
Art. 81. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 19 LUGLIO 1993, N. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243)))
Regolamento - art. 82
Art. 82. Formalita' per l'accettazione dei periodici in abbonamento All'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufficio postale una dichiarazione da cui risulti il numero degli esemplari consegnati. E' vietato agli uffici postali accettare consegne non accompagnate dalla suddetta dichiarazione o la cui tassa complessiva sia superiore al credito disponibile. I dipendenti p.t. che contravvenissero a tali divieti sono responsabili in proprio dei danni di cui l'Amministrazione potesse risentire, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Regolamento - art. 83
Art. 83. Riscontro dei quantitativi di stampe spedite Il riscontro delle quantita' dichiarate e' fatto, di regola, dividendo il peso complessivo per il peso unitario medio di ciascun esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari. Il riscontro delle spedizioni di piccola entita' puo' essere fatto mediante contazione dei singoli esemplari, anziche' mediante pesatura. Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti non continuativi deve essere fatto sempre all'atto di ciascuna consegna e, qualora risulti qualche differenza che renda insufficiente il credito disponibile, gli editori debbono pagare la somma mancante prima che sia effettuata la spedizione. Anche la pesatura degli oggetti non compresi nel comma precedente e' normalmente fatta all'atto di ciascuna consegna; ma per i quotidiani, o quando lo impongano esigenze di servizio specialmente in rapporto alla rilevante entita' delle spedizioni, puo' essere fatta saltuariamente in giorni non prestabiliti. Le differenze riscontrate e gli addebiti delle relative tasse vanno annotati sul conto a detrazione del credito.
Regolamento - art. 84
Art. 84. Modalita' di esecuzione dei riscontri All'atto di ciascun riscontro assistono due dipendenti dall'Amministrazione che, nel caso di constatata irregolarita', compilano e sottoscrivono apposito verbale. L'incaricato della consegna all'ufficio postale puo' assistere alle operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale. Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte le operazioni o si rifiuti di firmarlo. Nei confronti degli editori ed amministratori che dichiarino quantita' inferiori a quelle effettive presentate per la spedizione si applica la sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale. Qualora si riscontrino ripetute e notevoli differenze in piu' nelle quantita' spedite rispetto al numero degli esemplari dichiarati, od altre gravi e ripetute irregolarita', l'Amministrazione ha facolta' di chiudere il conto in abbonamento, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente.
Regolamento - art. 85
Art. 85. Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni Non sono ammesse al trattamento previsto dall'art. 56, primo comma, del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 68 e 69 e le eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione. E' ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno o piu' supplementi, o di piu' periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ogni esemplare, alla stessa francatura.
Regolamento - art. 86
Art. 86. Errore nella riscossione delle tasse: obbligo di pagarle a carico degli speditori Qualora emergano errori nella riscossione delle tasse dovute per la spedizione di stampe periodiche, gli editori e gli amministratori sono tenuti a versare all'Amministrazione quanto pagato in meno, anche se errori od irregolarita' siano rilevati nel corso di verifiche eseguite dopo l'accettazione delle stampe da parte dell'ufficio postale. Se l'errore sia conseguente ad una errata qualificazione delle stampe periodiche ai fini del loro trattamento tariffario, l'Amministrazione ha diritto di riscuotere dall'utente quanto pagato in meno per il numero della pubblicazione che ha formato oggetto di rilievo nonche' per i numeri impostati nei dodici mesi precedenti la data del rilievo stesso.
Regolamento - art. 87
Art. 87. Trattamento delle stampe recanti l'abusiva indicazione di e "spedizione in abbonamento postale" Le stampe di qualsiasi genere, impostate senza francatura e sulle quali sia stata fatta indebitamente la indicazione di "spedizione in abbonamento postale" o simile, debbono essere tolte di corso e trattenute per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale.
Regolamento - art. 88
Art. 88. Campioni o pacchetti Sono considerati campioni i pacchetti, di peso non superiore a quello indicato nei provvedimenti tariffari, contenenti piccoli quantitativi di merci, aventi anche valore commerciale, esclusi denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Sono del pari considerati campioni i pacchetti di cui sopra contenenti incisioni foniche, ossia le registrazioni di prosa, poesia, musica, pubblicita', ecc., fatte su dischi, su nastro o su filo, purche' non contengano comunicazioni attuali e personali e non realizzino un linguaggio convenzionale. I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni: a) essere posti in sacchetti, scatole od altri involucri aperti o facilmente apribili, in modo che si possano agevolmente verificare, salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione; b) non recare altre indicazioni oltre il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, il titolo dell'opera, l'autore, l'editore, il marchio di fabbrica, il numero d'ordine o di registrazione, i prezzi e le indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla quantita' disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce e gli estremi della lettera di offerta o di conferma con la quale il mittente ha preannunziato la spedizione. E' consentito, pero', includervi una lettera di accompagnamento alle stesse condizioni previsto dal precedente art. 65 per i pieghi di stampo. E' altresi' consentito includervi la fattura relativa alla merce spedita; c) essere confezionati con le modalita' volute dall'Amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, maioliche, oggetti acuminati o taglienti, liquidi, olio, grassi, polveri secche coloranti o non, api vive, oggetti di storia naturale, animali e piante, disseccati o conservati, campioni geologici e simili.
Regolamento - art. 89
Art. 89. Campioni che non hanno corso. Scritti non ammessi I campioni che oltrepassino i limiti di peso e di dimensioni prescritti o che siano in contrasto con il disposto della lettera c) del precedente art. 88, non hanno corso. Nel caso di mancata osservanza delle condizioni prescritte dalla lettera a) del medesimo art. 88 sono tassati come lettere insufficientemente francate; tuttavia se gli invii rechino la indicazione di campioni e siano francati come tali, possono essere aperti per la verifica con trattamento analogo a quello previsto dal terzo comma dell'art. 64. Ai fini previsti dall'art. 46, secondo comma, del codice postale le incisioni foniche che realizzino comunicazioni epistolari o un linguaggio convenzionale sono considerate scritti non ammessi.
Regolamento - art. 90
Art. 90. Definizione della cartolina illustrata Si considera cartolina illustrata qualsiasi cartoncino spedito senza busta od altro involucro e che abbia da un lato l'indirizzo e dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure e simili. Non sono ammesse le cartoline illustrate di materia diversa dalla carta nonche' quelle decorate con polveri vitree o con altre sostanze nocive. Esso non hanno corso. L'indicazione di stampato, od altra simile, impressa sul cartoncino non esclude il trattamento della cartolina illustrata quando ricorrano le suddette condizioni.
Regolamento - art. 91
Art. 91. Contenuto delle cartoline illustrate La meta' destra della faccia anteriore delle cartoline illustrate e' riservata all'indirizzo ed alle indicazioni del servizio postale. Sull'altra meta' o sulla faccia posteriore e' consentito aggiungere, oltre la data di spedizione, il nome, la qualita' e l'indirizzo del mittente, anche frasi di convenevoli od altre comunicazioni.
Regolamento - art. 92
Art. 92. Cartoline illustrate tassate colme lettere Le cartoline illustrate, incluse in busta o in altro involucro o spedite sottofascia, e quelle che superino i limiti di peso o di dimensioni per esse stabiliti, sono tassate come lettere.
Regolamento - art. 93
Art. 93. Cartoline illustrate trattate come stampe Le cartoline illustrate che, oltre l'indirizzo, rechino soltanto l'indicazione del mittente e della data di spedizione, sono assimilate alle stampe, se spedite allo scoperto; se invece sono incluse in busta aperta o sotto fascia sono trattate come stampe quando le indicazioni predette siano fatte esclusivamente sulla busta o fascia.
Regolamento - art. 94
Art. 94. Biglietti di visita e cartoncini augurali Il biglietto di visita oltre il nome, cognome e qualifica del mittente puo' recare le indicazioni consentite dall'art. 66, n. 1) e frasi di convenevoli. I biglietti di visita debbono essere spediti in modo da poter essere verificati. Quando superano i limiti massimi di dimensioni o di peso per essi stabiliti sono tassati come lettere, i cartoncini augurali, con o senza illustrazioni, contenenti stampate o manoscritte, frasi di convenevoli, sono parificati ai biglietti di visita a tutti gli effetti postali.
Regolamento - art. 95
Art. 95. Fatture commerciali Le fatture commerciali devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere costituite da un solo foglio; 6) non contenere alcuna aggiunta che possa modificare od alterare il carattere specifico di fattura; e) essere spedite in modo da potere essere verificate. Le fatture commerciali possono recare incorporato od anche allegato un bollettino di versamento in conto corrente postale. Le fatture commerciali non rispondenti alle condizioni di cui sopra e quelle che eccedano il limite di peso per esse stabilito sono tassate come lettere; quelle che eccedano i limiti massimi di dimensioni non hanno corso. Gli estratti di conto dei giornali e periodici, per fruire della speciale tariffa per essi stabilita, devono rispondere alle condizioni prescritte per le fatture commerciali.
Regolamento - art. 96
Art. 96. Partecipazioni Le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, conseguimento di titoli e simili, devono essere interamente stampate ed essere spedite in modo da potere essere verificate; quelle non rispondenti alle condizioni di cui sopra sono tassate come lettere. E' consentito unire alle partecipazioni un biglietto stampato recante l'invito a festeggiamenti, cerimonie, ecc. con l'indicazione della relativa data e localita'. Le partecipazioni che eccedono i limiti massimi di dimensioni o di peso non hanno corso.
Regolamento - art. 97
Art. 97. Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa piu' elevata Sono ammesse spedizioni miste di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi) e ai campioni, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni, che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del rispettivo peso, e' applicabile la tariffa piu' elevata. Se contengono una lettera di accompagnamento sono applicabili le disposizioni degli articoli 60 e 65, a seconda della categoria di corrispondenze cui la lettera si riferisce. Agli effetti del presente articolo sono parificati alle stampe i biglietti di visita contenenti esclusivamente le indicazioni previste dal precedente art. 66, n. 1).
Regolamento - art. 98
Art. 98. Trattamento delle spedizioni miste non interamente francate Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite di sole carte manoscritte. Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente francate ai sensi dell'articolo precedente, nonche' quando eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti.
Regolamento - art. 99
Art. 99. Raccomandazione di oggetti di corrispondenza L'ufficio postale che accetta oggetti di corrispondenza in raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta. Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura e' richiesta per tali invii.
Regolamento - art. 100
Art. 100. Obbligo del destinatario di rilasciare ricevuta delle raccomandate a lui dirette Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire in suo nome ai sensi dei precedenti articoli 37 e 38, non puo' ritirarli senza averne rilasciata preventivamente ricevuta all'ufficio postale od all'agente incaricato del recapito.
Regolamento - art. 101
Art. 101. Spedizione in raccomandazione dei telegrammi accettali da uffici ((esclusivamente)) postali Sono spediti in raccomandazione ed in esenzione di tassa all'ufficio che ne deve effettuare la trasmissione, i telegrammi consegnati agli uffici postali di localita' non fornite di servizio telegrafico o fonotelegrafico; l'importo della tassa dei telegrammi e' convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi. Hanno corso, altresi', in raccomandazione e in esenzione di tassa i predetti telegrammi che vengono restituiti agli uffici postali di origine quando per qualsiasi ragione non abbiano potuto essere trasmessi.
Regolamento - art. 102
Art. 102. Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore sono assicurate per le somme dichiarate dai mittenti, senza ricognizione di detti valori da parte degli uffici postali. La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana e scritta dal mittente al di sopra degli indirizzi, in lettere e cifre, senza cancellature, ne' correzioni, anche se approvate. Per i titoli nominativi non puo' essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che siano pagabili al portatore, piu' la spesa che occorrerebbe per ottenerne la duplicazione.
Regolamento - art. 103
Art. 103. Confezionamento delle assicurate Le corrispondenze che si vogliono assicurare debbono essere presentate agli uffici postali chiuse in busta solida e di un solo colore, suggellata con almeno cinque suggelli di ceralacca, con uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi della busta. L'Amministrazione puo' consentire altri sistemi di chiusura, diversi da quelli indicati nei precedenti commi, preventivamente omologati. Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od astucci, involtati per intero con tela o carta tela con l'indirizzo sugli involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.
Regolamento - art. 104
Art. 104. Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e quella del valore dichiarato. Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta deve contenere, inoltro, l'indicazione "F.M." seguita dall'importo del supplemento di tassa pagato.
Regolamento - art. 105
Art. 105. Difetto di integrita' esterna: apertura dell'oggetto e redazione di apposito verbale Ai fini dell'eventuale responsabilita' dell'Amministrazione, il difetto della integrita' esterna degli oggetti assicurati deve essere contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito verbale. Valgono per la distribuzione degli oggetti assicurati le disposizioni del precedente art. 100.
Regolamento - art. 106
Art. 106. Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico Nelle localita' ove esiste impianto di posta pneumatica le corrispondenze epistolari che si possono piegare od arrotolare per l'introduzione negli astucci, che siano nei limiti di peso stabiliti e per le quali sia stata corrisposta la relativa tassa speciale, sono avviate dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello di distribuzione se dirette nella stessa citta' e a quello di spedizione se dirette fuori della citta' stessa per avere successivamente il trattamento normale. E' vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere di cui si richiede l'avviamento per posta pneumatica.
Regolamento - art. 107
Art. 107. Francatura delle corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica La tassa speciale per le corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola mediante francobolli speciali; e' pero' consentito l'uso di francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici. Le dette corrispondenze, che non rechino almeno la francatura uguale alla tassa speciale, hanno corso coi mezzi ordinari.
Regolamento - art. 108
Art. 108. Corrispondenze che possono beneficiare della franchigia o dell'esenzione dalla francatura La franchigia postale e l'esenzione dalla francatura sono applicabili alle corrispondenze circolanti all'interno della Repubblica.
Regolamento - art. 109
Art. 109. Franchigia spettante al Presidente della Repubblica Al Presidente della Repubblica spetta la franchigia dalle tasse postali per tutte le corrispondenze, epistolari e non epistolari, a lui indirizzate o spedite in suo nome e per suo conto purche' debitamente contrassegnate. Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero all'indirizzo del Presidente della Repubblica sono recapitate senza tasse. La franchigia si applica, altresi', alle corrispondenze spedite dal Sommo Pontefice con il di lui contrassegno ed a quelle a lui dirette impostate nel territorio della Repubblica. La franchigia si estende a tutti i servizi accessori. Le corrispondenze in franchigia sono soggette agli stessi limiti di peso e dimensioni previsti per quelle scambiate tra privati.
Regolamento - art. 110
Art. 110. Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze spedite in esenzione di francatura Il contrassegno di cui agli articoli 50 e 51 del codice postale consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo o nell'indicazione manoscritta della qualita' del rispettivo mittente, seguita dalla sua firma. Il bollo di contrassegno deve essere della forma prescritta dall'Amministrazione e custodito da impiegato responsabile del suo uso. Il capo del servizio, sotto la sua responsabilita', puo' delegare la facolta' di apporre il contrassegno a mano ai suoi dipendenti, informandone l'ufficio postale di impostazione. Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio sprovvisto di bollo".
Regolamento - art. 111
Art. 111. ((Elenchi)) degli uffici ammessi all'esenzione In appositi elenchi, concordati con i Ministeri e gli organi interessati e pubblicati a cura dell'Amministrazione, sono indicati gli uffici che possono spedire corrispondenze ufficiali con il pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del codice postale.
Regolamento - art. 112
Art. 112. Enti ai quali l'Accademia dei Lincei puo' inviare corrispondenze in esenzione di francatura Ai sensi dell'art. 51, lettera h), del codice postale, le tasse postali relative alle corrispondenze ufficiali dell'Accademia dei Lincei sono determinate secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del codice postale soltanto se le corrispondenze stesse sono indirizzate agli enti sotto indicati: 1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano; 2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia; 3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma; 4) Accademia della Crusca, Firenze; 5) Societa' nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli; 6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo; 7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.
Regolamento - art. 113
Art. 113. Indirizzo delle corrispondenze in esenzione Le corrispondenze ufficiali che hanno corso mediante il pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del codice postale debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorita' ed agli uffici destinatari. Sono esclusi gli indirizzi nominativi ad eccezione dei casi previsti dall'art. 51 del codice postale e delle corrispondenze che i capi degli uffici statali ricevono dagli uffici stessi quando si trovino fuori residenza nonche' di quelle dirette ad autorita' o a pubblici ufficiali, appartenenti ad uffici statali, quando si trovino fuori sede per le loro attribuzioni, nel qual caso, pero', deve esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualita'.
Regolamento - art. 114
Art. 114. Oggetti ammessi alla esenzione di francatura Alla spedizione col sistema di pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del codice postale sono ammesse le lettere, i cartoncini adoperati come cartoline contenenti corrispondenza, le carte manoscritte, le stampe ed i campioni o pacchetti. Tali corrispondenze sono soggette ai limiti di peso e di dimensione previste per quelle scambiate tra i privati, salvo quanto previsto nei commi successivi. Non sono ammessi gli oggetti materiali non cartacei e le provviste di libri, di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e simili, in quantita' eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le provviste medesime siano frazionate in piu' pieghi diretti allo stesso destinatario. Sono pero' ammessi: a) i rotoli o tubi di latta contenenti disegni, carte geografiche, topografiche od altre; b) i corpi di reato, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia; c) le chiavi di cassa contenenti valori di Stato, i bolli di ufficio, i punzoni, i martelli forestali; d) le decorazioni o medaglie; e) i pieghi spediti dagli organi dei Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri contenenti somme od oggetti provenienti da successioni; f) i registri dello stato civile; g) i bollettini ed annuari pubblicati dalle amministrazioni centrali, gli atti del Governo ed i fogli periodici delle prefetture; h) i libri che le procure della Repubblica spediscono alle biblioteche governative o che queste e gli istituti di istruzione superiore o secondaria, autorizzati ad avvalersi del sistema di pagamento delle tasse postali previsto dall'art. 18 del codice postale, si scambiano fra loro; i) i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di tesoreria; l) le monete metalliche; m) i pieghi contenenti corrispondenza indivisibile. Gli oggetti di cui al precedente comma debbono recare dalla parte dell'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere confezionati in modo da non potere recare danno alle altre corrispondenze. Essi debbono essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione postale. Ai campioni di liquidi o di materie grasse si applica la disposizione di cui alla lettera c) del precedente art. 88.
Regolamento - art. 115
Art. 115. Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso La corrispondenza spedita con il sistema di pagamento delle tasse postali previsto dall'art. 18 del codice postale sotto forma non ammissibile, con contrassegno irregolare o contenente oggetti non ammessi ai sensi dell'art. 114 e' restituita al mittente dall'ufficio di impostazione. Quella che avesse avuto corso per errore e' distribuita senza tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa. La corrispondenza spedita con regolare contrassegno da uffici ammessi al sistema di pagamento di cui al primo comma all'indirizzo di agenti diplomatici e consolari italiani all'estero, se non e' regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.
Regolamento - art. 116
Art. 116. Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario Le corrispondenze ufficiali spedite con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell'art. 54 del codice postale, debbono rispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti.
Regolamento - art. 117
Art. 117. Abuso di contrassegno ufficiale di francatura Qualora sorga il sospetto che un oggetto di corrispondenza spedito senza francatura e recante il contrassegno ufficiale di cui all'articolo 110 sia, in tutto o in parte, d'interesse privato, il destinatario deve essere invitato ad aprirlo nell'ufficio postale. Per l'apertura di tale corrispondenza si compila circostanziato verbale. Qualora il destinatario dichiari che la corrispondenza tratta di interessi privati in tutto o in parte, o contiene oggetti abusivamente spediti nell'interesse privato, deve richiuderla, imprimervi il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale, il quale la invia alla propria direzione provinciale per il seguito di competenza. Se invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che la spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio ne da' comunicazione al predetto organo provinciale, trasmettendo il solo verbale. Sono considerate di interesse privato, agli effetti del presente articolo, anche le spedizioni fatte per conto di uffici od enti che non sono ammessi al sistema di pagamento delle tasse previsto dall'art. 18 del codice postale e le corrispondenze non aventi esclusivo carattere di servizio.
Regolamento - art. 118
Art. 118. Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza sospetta di contravvenzione alla esenzione Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario si rifiuti di aprire la corrispondenza, l'ufficio postale la trasmette, insieme ad apposito verbale, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ne riferisce all'organo da cui dipende l'ufficio mittente, affinche' faccia la ricognizione dell'invio e dia dell'esito di essa notizia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Regolamento - art. 119
Art. 119. Contrassegni adoperati da enti non aventi titolo all'esenzione Salvo le maggiori pene stabilite dalla legge, le sanzioni previste dall'art. 82 del codice postale si applicano al mittente che, senza avervi titolo, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole di un contrassegno analogo a quello prescritto per le corrispondenze ammesse ad aver corso col sistema di pagamento delle tasse di cui all'art. 18 del codice postale; il bollo di contrassegno viene sequestrato ed inviato all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
Regolamento - art. 120
Art. 120. Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati Le corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni o dai consolati italiani all'estero nel territorio della Repubblica sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove, pero', pervengano per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato od ai sindaci nella loro qualita' di ufficiali di Governo, e sono sottoposte al trattamento previsto dall'art. 54, primo comma, del codice postale, se indirizzate ad altri uffici o a privati. Il contrassegno di tali corrispondenze puo' essere fatto con bollo di qualsiasi forma, o a mano.
Regolamento - art. 121
Art. 121. Requisiti per ottenere le concessioni postali Le concessioni dei servizi postali di cui all'art. 29 del codice postale non possono essere accordate a minorenni, ed a chiunque non possegga, a giudizio dell'Amministrazione, i necessari requisiti di moralita' e solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del servizio.
Regolamento - art. 122
Art. 122. Vigilanza e controllo dell'Amministrazione La ditta concessionaria e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di apposita autorizzazione hanno facolta' di accedere negli uffici del concessionario per controllare la regolarita' della gestione. Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire i documenti ed i registri di servizio che e' obbligato a tenere e fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e verifiche, dirette ad accertare la regolarita' del servizio. Gli agenti dell'Amministrazione hanno anche facolta' di ritirare, rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio, non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni commesse dai concessionari.
Regolamento - art. 123
Art. 123. Cauzione A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare una cauzione nella misura e con le modalita' fissate dal capitolato d'oneri.
Regolamento - art. 124
Art. 124. Sospensione e revoca della concessione La concessione di servizi postali a soggetti che esercitino un'attivita' per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione medesima. La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n. 2) dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre che per mancato inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti e per fatti imputabili al concessionario, anche per sospensione o abbandono volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri. L'Amministrazione puo' revocare la concessione qualora accerti che il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni rese, anche al di fuori dell'orario di servizio, ((dal)) personale dipendente dall'Amministrazione.
Regolamento - art. 125
Art. 125. Incameramento della cauzione e risarcimento del danno I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono adottati dal direttore provinciale delle poste competente per territorio. Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Regolamento - art. 126
Art. 126. Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti Il concessionario ed i suoi dipendenti hanno, per quanto concerne il segreto epistolare, il segreto d'ufficio, l'integrita' delle corrispondenze, i sequestri, i pignoramenti e le opposizioni, gli stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione.
Regolamento - art. 127
Art. 127. Durata della concessione La durata della concessione e' stabilita nei capitolati speciali d'oneri.
Regolamento - art. 128
Art. 128. Irresponsabilita' dell'Amministrazione per l'attivita' dei concessionari L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'operato del concessionario e dei suoi dipendenti.
Regolamento - art. 129
Art. 129. Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe L'Amministrazione ha facolta' di assentire ad enti od a privati la concessione per l'accettazione e la distribuzione per espresso di corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del comune di provenienza. La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco". L'Amministrazione determina, in ogni citta', il numero delle concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la localita' in cui l'agenzia deve avere sede. Il concessionario non puo' stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione. Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto a recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso la cui misura e' stabilita dal capitolato d'oneri.
Regolamento - art. 130
Art. 130. Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di pagamento Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila, per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale; per il primo anno d'esercizio il canone viene commisurato al minimo di tremila espressi. Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora, pero', l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi al mese, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il pagamento del canone in dodicesimi anticipati. Il pagamento del canone viene effettuato mediante l'acquisto di speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il disposto del successivo art. 133, non e' ammessa la restituzione del canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il canone si riferisce debbono essere restituite intatte all'Amministrazione. L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze, puo' consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del canone dell'anno successivo.
Regolamento - art. 131
Art. 131. Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusivita' Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale, annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione. Non e' consentito al concessionario includere in unica busta pie' oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente. Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca postale non annullata o di francobolli aventi un valore inferiore all'affrancatura ordinaria e non annullati, che fossero trovati presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque recapitati, si intendono accettati o recapitati in contravvenzione alla esclusivita', senza pregiudizio dei provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico del concessionario. La marca postale deve essere applicata anche sulle ricevute di ritorno e sulle risposte dei destinatari.
Regolamento - art. 132
Art. 132. Rinnovazione della concessione La rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno sei mesi prima della scadenza e puo' essere assentita alle nuove condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri. Nel caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al numero degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di esercizio della concessione precedente, fermo restando il minimo di 3.000 espressi.
Regolamento - art. 133
Art. 133. Rimborso di quota parte del canone I capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di cessazione dell'esercizio o di revoca della concessione, l'Amministrazione puo' accordare il rimborso della quota parte del canone, relativa al periodo di tempo successivo al mese in cui la revoca o la cessazione ebbero effetto, quando la cessazione o la revoca dipendano da fatti non imputabili al titolare della concessione.
Regolamento - art. 134
Art. 134. Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze inesitate Le agenzie debbono consegnare alla direzione provinciale delle poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai mittenti. Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate.
Regolamento - art. 135
Art. 135. Recapito corrispondenze da parte di banche, ditte ed enti e loro filiali La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la rispettiva sede, ha durata illimitata. Quando se ne faccia specifica richiesta, la concessione puo' essere estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze del concessionario esistenti nel territorio della provincia, ma sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse esercita la sua attivita'. In tal caso e' sufficiente una sola domanda ed un solo deposito cauzionale. Non e' consentito di comprendere in unica domanda piu' di una banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico amministratore.
Regolamento - art. 136
Art. 136. Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito tra filiali della stessa ditta in comuni limitrofi Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo precedente il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un diritto, la cui misura e' stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. Il diritto e' dovuto anche per le ricevute di ritorno, che non sostituiscano i libretti di consegna, e per le risposte dei destinatari. Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le corrispondenze scambiate, nell'ambito dello stesso comune, fra le diverse sedi od uffici della medesima ditta titolare della concessione. Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 e' consentito il recapito, con mezzi propri, della corrispondenza diretta alle filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede in un comune confinante purche' sia corrisposto il diritto dovuto all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta corrispondenza diretta a terzi.
Regolamento - art. 137
Art. 137. Modalita' di affrancatura Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro corrispondenze con mezzi propri.
Regolamento - art. 138
Art. 138. Concessione del servizio di recapito degli espressi postali mediante licitazione privata o trattativa privata La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, di cui all'articolo 29, n. 3 del codice postale, e' accordata previa licitazione privata tra ditte ritenute idonee. Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione gia' avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione puo' essere accordata a trattativa privata a ditta ritenuta idonea per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'onori. Quando in una citta' esista una ditta gia' concessionaria del servizio di recapito dei telegrammi o per l'accettazione ed il recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli espressi postali puo' essere assentita alla ditta medesima con trattativa privata. L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a quella eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito degli espressi postali".
Regolamento - art. 139
Art. 139. Esercizio casellari privati Domanda trasmessa tramite prefettura Chiunque intenda ottenere, ai sensi dell'art. 29, n. 4, del codice postale, l'esercizio di casellari per la distribuzione delle corrispondenze, anche se queste costituiscano risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su giornali o altri mezzi di pubblicita', deve farne domanda all'Amministrazione per il tramite della competente prefettura. Il prefetto trasmette la domanda alla direzione provinciale competente per territorio con le informazioni sul richiedente e dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Regolamento - art. 140
Art. 140. Casi in cui non i prevista la concessione I proprietari delle case di abitazione ed i proprietari od esercenti di alberghi o pensioni, ad eccezione dei proprietari di alberghi diurni, di case del passeggero o del viaggiatore e simili, per la distribuzione delle corrispondenze agli inquilini o ospiti possono servirsi del casellario privato, senza bisogno di concessione.
Regolamento - art. 141
Art. 141. Estensione all'esercizio di casellari di disposizioni relative al recapito di espressi Alle concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati sono applicabili le disposizioni sul recapito degli espressi in loco effettuato da agenzie private, contenute nel terzo comma dell'art. 129 e nel primo comma dell'art. 132. Nell'atto di concessione puo' essere determinata una zona entro la quale l'Amministrazione si obbliga a non dare altre analoghe concessioni. Le limitazioni previste dal comma precedente e dal terzo comma dell'art. 129 non si applicano alle concessioni richieste da coloro che esercitano il servizio dei casellari come accessorio dell'industria principale da essi gestita, quali le banche, le imprese di pubblicita', le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni e simili.
Regolamento - art. 142
Art. 142. Divieto di noleggiare caselle ai minori di anni diciotto La corrispondenza diretta ai casellari privati puo' essere indirizzata o ai singoli destinatari, con l'aggiunta della indicazione del concessionario e del numero della casella, oppure al nome del concessionario con la semplice aggiunta del numero della casella. Nel secondo caso il concessionario e' considerato, a tutti gli effetti, quale "destinatario" della corrispondenza. Il concessionario non puo' noleggiare le caselle ad utenti ai quali, secondo le disposizioni del codice postale e del presente regolamento, non possono essere consegnate corrispondenze, ne' ai minori di 18 anni.
Regolamento - art. 143
Art. 143. Bollettario per il noleggio di caselle I contratti di noleggio delle caselle, eseguiti dai concessionari, debbono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente numerato e vistato in ogni foglio dall'Amministrazione. Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le generalita' dell'utente, il suo domicilio o recapito, il periodo di noleggio e la tassa riscossa.
Regolamento - art. 144
Art. 144. Distribuzione in ufficio delle corrispondenze dirette a casellari abusivi Nel caso in cui l'esercizio del servizio di casellario per la distribuzione delle corrispondenze avvenga senza la prescritta concessione, le corrispondenze dirette agli utenti del casellario stesso, comprese quelle indirizzate a nome dell'esercente, preceduto o seguito dal numero della casella, sono trattenute dall'Amministrazione per essere distribuite in ufficio; in tal caso non e' dovuto il pagamento del diritto fisso stabilito per le corrispondenze fermo posta.
Regolamento - art. 145
Art. 145. Canone dovuto all'Amministrazione dal concessionario Per le caselle effettivamente noleggiate il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone nella misura del 50% della tariffa vigente per un'analoga casella gestita direttamente dall'Amministrazione stessa proporzionando alla tariffa mensile i canoni relativi ai noleggi per periodi di tempo diversi dal mese. Il canone deve essere versato anche per quegli abbonati le cui corrispondenze rechino per indirizzo anziche' il nome del destinatario la sola indicazione del numero della casella. Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che terzi si facciano indirizzare occasionalmente presso banche od agenzie di viaggi e che, in attesa del ritiro, siano custodite a titolo gratuito nelle caselle aperte. Nel capitolato d'oneri deve essere prevista la revoca della concessione per il caso in cui il concessionario non abbia effettuato il versamento del canone per due mesi consecutivi.
Regolamento - art. 146
Art. 146. Prezzo del noleggio delle caselle. Cauzione per le caselle chiuse Il prezzo del noleggio delle caselle e' stabilito dal concessionario, ma non puo' essere inferiore, proporzionalmente, al canone mensile stabilito per i casellari gestiti dall'Amministrazione. Per le caselle chiuse, inoltre, il concessionario deve esigere dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato, di importo non inferiore a quello fissato dall'Amministrazione postale per il proprio servizio di caselle chiuse. E' vietato fare utilizzare una casella chiusa da piu' di un abbonato. Per le caselle aperte che servano a piu' abbonati, il prezzo del noleggio ed il canone relativo debbono essere stabiliti come se ciascun abbonato usufruisse di una casella a se'.
Regolamento - art. 147
Art. 147. Condizioni per la concessione di impianti pneumatici privati La concessione a privati di impiantare comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali collegati alla rete di posta pneumatica dell'Amministrazione puo' essere assentita a condizione che il richiedente: 1) dichiari di sottostare a tutte le norme, condizioni e disposizioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica; 2) provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle tubazioni, macchinari od accessori, costituenti il collegamento richiesto; 3) paghi all'Amministrazione il canone annuo anticipato nella misura ed alle condizioni da essa stabilite per la concessione oltre le spese per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici postali in dipendenza del collegamento pneumatico richiesto. Le corrispondenze che debbono proseguire per la rete pneumatica dell'Amministrazione devono recare, oltre la francatura ordinaria, la prescritta tassa speciale. La concessione e' limitata all'uso del tubo pneumatico per il trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario.
Regolamento - art. 148
Art. 148. Facolta' dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, ne' sostenere alcuna spesa per l'allestimento e l'esercizio degli impianti meccanici per uso dei concessionari. Essa ha pero' la facolta' di esaminare preventivamente i progetti degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio degli impianti per quanto di sua competenza.
Regolamento - art. 149
Art. 149. Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali. Spese di legalizzazione L'Amministrazione puo' assumere il servizio della trasmissione alle autorita' competenti degli atti soggetti a legalizzazione. Sono a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto stabilito per ogni legalizzazione dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale, tasse postali di francatura e di raccomandazione sia per l'inoltro degli atti alle autorita' competenti a legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso. Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese viene trasmesso all'autorita' che deve effettuare la legalizzazione, mediante vaglia ordinario, la cui tassa e' pure a carico del richiedente.
Regolamento - art. 150
Art. 150. Responsabilita' - Reclami - Rifiuti In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pieghi raccomandati contenenti richieste di legalizzazione di atti e documenti spetta al richiedente l'indennita' stabilita' per le corrispondenze raccomandate, ai sensi dell'art. 48 del codice postale. I reclami concernenti le legalizzazioni degli atti sono soggetti al termine stabilito dall'art. 91 del codice predetto. Gli atti che per qualsiasi ragione non fossero ritirati a cura degli interessati, e di cui non si potesse in altro modo eseguire il recapito, sono sottoposti alle norme stabilite per le corrispondenze inesitate.
Regolamento - art. 151
Art. 151. Buste e moduli di servizio Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale gli ufficiali giudiziari fanno uso di speciali buste, di color verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, e di speciali moduli per avvisi di ricevimento, pure di colore verde, forniti dall'Amministrazione.
Regolamento - art. 152
Art. 152. Confezionamento dei pieghi L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dello atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorita' giudiziaria o la parte autorizzino l'invio in busta aperta. Sulla busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del destinatario, con le particolarita' atte ad agevolarne la ricerca. L'ufficiale giudiziario vi appone, inoltre, il numero del repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo e presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dallo speciale modello e col numero di repertorio.
Regolamento - art. 153
Art. 153. Modalita' di spedizione - Tasse postali La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi raccomandati con avviso di ricevimento; la restituzione di tale avviso e' effettuata pure in raccomandazione. Le tasse postali dovute, compreso il diritto per l'avviso di ricevimento e per la raccomandazione di esso, sono corrisposte all'ufficio postale di accettazione all'atto della presentazione di ciascun piego e convertite in francobolli o in impronte di macchine affrancatrici da applicarsi sulla busta del piego stesso.
Regolamento - art. 154
Art. 154. Pieghi diretti in localita' non servite da portalettere Quando l'ufficiale giudiziario sappia o ritenga che la localita' cui il piego e' diretto non sia dotata di servizio di recapito, deve domandarne l'invio per espresso, pagando anticipatamente il relativo diritto, oltre alle tasse postali di cui all'art. 153. Gli uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da recapitarsi per espresso, provvedono al recapito con apposito mezzo nei modi stabiliti per il recapito delle corrispondenze per espresso ed in conformita' delle norme contenute nell'articolo seguente. I pieghi che, diretti a persone dimoranti in localita' non servite da portalettere, non fossero stati inviati per espresso, debbono essere immediatamente restituiti ai mittenti con dichiarazione del motivo del non eseguito recapito.
Regolamento - art. 155
Art. 155. Modalita' di recapito dei pieghi Salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, la consegna del piego dev'essere fatta all'indirizzo del destinatario, anche se questi sia abbonato al casellario postale e personalmente al destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purche' il consegnatario sia sano di mente e di eta' maggiore di quattordici anni. Nella impossibilita' di effettuarla al destinatario in persona, la consegna puo' essere fatta al portiere nel solo caso che esso sia all'esclusivo servizio del destinatario medesimo. I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in ospedali, case di cura, di riposo, a dipendenti di stabilimenti devono essere consegnati personalmente al destinatario. Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei motivi della mancata notifica. L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla indicazione della qualita' del consegnatario. Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la consegna deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso di ricevimento.
Regolamento - art. 156
Art. 156. Rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o di ricevere il piego Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali puo' farsi la consegna, rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento, se ne fara' menzione sull'avviso stesso, con l'indicazione del nome e cognome della persona che rifiuta di firmare e della sua qualita' se trattasi di persona diversa dal destinatario. Nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, cio' che equivale a rifiuto del piego, questo e' restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato dal destinatario". Nel caso in cui il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, sia opposto da persone alle quali puo' farsi la consegna, il piego e' depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente postale ne avra' rilasciato avviso presso il destinatario. Di cio' e' ugualmente latta menzione sull'avviso di ricevimento, che e' subito recapitato al mittente. Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato depositato presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato dal destinatario". Nel caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario ne curi il ritiro, l'impiegato postale deve compilare un duplicato dell'avviso di ricevimento che, completato in ogni sua parte e firmato dal destinatario, e' spedito subito al mittente in raccomandazione ed in esenzione di tassa. Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data di spedizione dell'avviso stesso.
Regolamento - art. 157
Art. 157. Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente Nel caso di cambiamento di indirizzo del destinatario l'operatore postale scrive, a tergo della busta del piego, la indicazione del nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza. Se il destinatario e' irreperibile, viene fatta a tergo della busta analoga annotazione. Nei casi previsti dal presente articolo il piego e' rinviato subito al mittente.
Regolamento - art. 158
Art. 158. Spedizione degli avvisi di ricevimento dei pieghi recapitati L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la data dello stesso giorno di consegna. Esso e' subito spedito in raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dal mittente. Salva la spedizione in raccomandazione, l'avviso di ricevimento puo' essere comunicato per telegrafo purche' il mittente versi anche la tassa del telegramma. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcun indennizzo. L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve tempo possibile.
Regolamento - art. 159
Art. 159. Responsabilita' - Indennita' di smarrimento Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti atti giudiziari da notificare si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del codice postale. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga la indennita' stabilita per le raccomandate smarrite, con le norme indicate dall'art. 48 del codice anzidetto. Il pagamento dell'indennita' e' fatto all'ufficiale giudiziario mittente, il quale ne corrispondera' l'importo alla parte che richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata a favore dell'erario.
Regolamento - art. 160
Art. 160. Notificazione degli atti per conto degli uffici di conciliazione Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto siano applicabili.
Regolamento - art. 161
Art. 161. Notificazione dei verbali di contravvenzione al [codice stradale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285) Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-06-15;393) e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario, o le persone alle quali e' autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
Regolamento - art. 162
Art. 162. Notificazione degli atti tavolari Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme del presente capo purche' i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.
Regolamento - art. 163
Art. 163. Notificazioni ai contribuenti Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente possono essere effettuate dai messi comunali a mezzo della posta, con le stesse norme che regolano la notificazione degli atti giudiziari.
Regolamento - art. 164
Art. 164. Dichiarazione dei redditi La dichiarazione dei redditi assoggettabili alle imposte dirette puo' essere spedita ai competenti uffici a mezzo di semplice raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che li contiene. Le tasse postali debbono essere corrisposte dal mittente.
Regolamento - art. 165
Art. 165. Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti. Compenso liquidato dal Ministero delle finanze Gli uffici postali possono essere incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione degli spiriti e degli olii di semi con le norme dettate dal Ministero delle finanze. Tale servizio viene affidato agli uffici postali in via sussidiaria, quando ai bisogni del commercio si dimostrino insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo. Per ciascuna bolletta rilasciata l'Amministrazione riceve un compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze.
Regolamento - art. 166
Art. 166. Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare Modalita' di esecuzione Gli uffici postali situati in localita' dove non esistono autorita' marittime sono incaricati di consegnare ai rispettivi intestatari i titoli di pagamento con i quali la Marina militare soddisfa i suoi impegni verso terzi creditori. I titoli, muniti del rispettivo modulo di quietanza, vengono direttamente spediti agli uffici postali dai competenti uffici del Ministero della difesa e dai comandi ed autorita' periferiche. Gli uffici postali consegnano i titoli ai rispettivi intestatari con le cautele in uso per il pagamento dei vaglia postali e col ritiro della firma sul modulo di quietanza, nello spazio a cio' destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma. Le quietanze sono trasmesse in raccomandazione all'autorita' mittente. I titoli che per qualsiasi ragione non possono essere consegnati vengono restituiti, insieme coi moduli di quietanza e con foglio di accompagnamento esplicativo, all'autorita' dalla quale siano pervenuti.
Regolamento - art. 167
Art. 167. Oggetti non ammessi alla spedizione I pacchi postali, oltre agli oggetti vietati dall'art. 81 del codice postale, non possono contenere: a) materie esplosive o infiammabili; b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione nei Paesi di transito o di destinazione; c) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi di putrefazione, o che non possano, stante la durata del trasporto, giungere a destinazione senza putrefarsi; d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.
Regolamento - art. 168
Art. 168. Pacchi ingombranti Sono considerati ingombranti, oltre i pacchi postali che eccedono le dimensioni stabilite, anche quelli che per la loro forma, la loro dichiarata fragilita', o la natura del loro contenuto, richiedono precauzioni speciali durante il trasporto.
Regolamento - art. 169
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