LEGGE 12 agosto 1982, n. 706
Articolo 4 Contenitore con telone 1. I contenitori con telone dovranno soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento sempreche' esse possano essere applicate a tali contenitori. Essi saranno inoltre conformi alle disposizioni del presente articolo. 2. Il telone sara' in tela forte o in tessuto ricoperto di materia plastica o gommato, non estensibile e sufficientemente resistente. Dovra' essere in buono stato e confezionato in modo che, una volta apposto il dispositivo di chiusura, non si possa accedere al carico senza lasciare tracce visibili. 3. Se il telone e' composto di piu' pezzi, i bordi di questi ultimi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture distanti almeno 15 mm. Queste cuciture dovranno essere eseguite conformemente al disegno n. 1, unito al presente regolamento; tuttavia, quando, per alcune parti del telone (quali lembi posteriori ed angoli rinforzati), detta cucitura non sia realizzabile, sara' sufficiente ripiegare il bordo della parte superiore e cucirlo conformemente al disegno n. 2, unito al presente regolamento. Una di tali cuciture sara' visibile soltanto dall'interno e il colore del filo impiegato per tale cucitura dovra' essere nettamente diverso dal colore del telone e dal colore di filo impiegato per l'altra cucitura. Tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. 4. Se il telone e' in tessuto ricoperto di materia plastica ed e' composto di piu' pezzi, questi pezzi potranno essere riuniti anche con saldatura, conformemente al disegno n. 3, unito al presente regolamento. Il bordo di un pezzo ricoprira' il bordo dell'altro per almeno 15 mm di larghezza. I pezzi dovranno essere saldati su tutta la larghezza. Il bordo esterno di unione sara' ricoperto di un nastro in materia plastica, largo almeno 7 mm, fissato con lo stesso procedimento di saldatura. Su questo nastro e su una larghezza di almeno 3 mm a ciascun lato dello stesso verra' impresso un rilievo uniforme e molto marcato. La saldatura verra' eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e successivamente riuniti senza lasciare tracce visibili. 5. Le riparazioni dovranno essere effettuate secondo il metodo illustrato nel disegno n. 4, unito al presente regolamento; i bordi dovranno essere ripiegati uno nell'altro e riuniti a mezzo di due cuciture visibili e distanti almeno 15 mm; il filo visibile dall'interno sara' di colore diverso da quello del filo visibile dall'esterno nonche' da quello del telone; tutte le cuciture dovranno essere eseguite a macchina. Se la riparazione di un telone danneggiato vicino ai bordi deve essere effettuata sostituendo la parte in questione con un altro pezzo, la cucitura potra' anche essere eseguita conformemente alle prescrizioni del paragrafo 3 del presente articolo e del disegno n. 1, unito al presente regolamento. Le riparazioni dei teloni in tessuto ricoperto di materia plastica potranno anche essere eseguite secondo il metodo descritto nel paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la saldatura dovra' essere effettuata su ambedue le parti del telone e il nuovo pezzo dovra' essere applicato nella parte interna. 6 a) Il telone sara' fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente le condizioni dell'articolo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. La chiusura potra' eseguirsi con: i) anelli metallici applicati al contenitore; ii) asole eseguite sul bordo del telone; iii) un legame di chiusura che passi negli anelli sopra il telone e resti visibile dall'esterno per tutta la lunghezza. Il telone ricoprira' elementi solidi del contenitore per almeno 250 mm, misurati a partire dal centro degli anelli di fissazione, tranne nel caso che il sistema di costruzione del contenitore impedisca di per se' stesso di accedere alle merci. b) Qualora il bordo di un telone debba essere attaccato in modo permanente al contenitore, esso verra' fissato in modo continuo per mezzo di dispositivi solidi. 7. La distanza tra gli anelli e le asole non dovra' essere superiore a 200 mm. Le asole saranno rinforzate. 8. Per le legature di chiusura saranno utilizzati: a) cavi di acciaio del diametro minimo di 3 mm, o b) corde di canapa o di sisal del diametro minimo di 8 mm, con un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. 9. I cavi potranno essere muniti di un rivestimento in materia plastica trasparente non estensibile. Ogni cavo o corda dovra' essere un unico pezzo e sara' munito di un puntale di metallo duro a ciascuna estremita'. Il dispositivo di attacco di ogni puntale metallico dovra' essere munito di un rivetto forato che attraversi il cavo o la corda e permetta il passaggio del cordoncino o della striscia del sigillo doganale. Il cavo o la corda dovra' essere visibile da ambedue le parti del rivetto forato, in modo che sia possibile accertare che tale cavo o corda e' in un unico pezzo (vedi disegno n. 5, unito al presente regolamento). 10. Presso le aperture destinate al carico o allo scarico praticate nel telone, i due bordi del telone dovranno essere sovrapposti in maniera sufficiente. Inoltre, la loro chiusura sara' assicurata: a) da un lembo cucito o saldato conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo; b) da anelli e asole che soddisfino le condizioni del paragrafo 7 del presente articolo; c) da una cinghia fatta in materia appropriata, in un solo pezzo e non estensibile, larga almeno 20 mm e spessa almeno 3 mm, che passi attraverso gli anelli e tenga uniti i due bordi del telone e il lembo; tale cinghia sara' fissata all'interno del telone e munita di un occhiello per ricevere il cavo o la corda di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Qualora esista un dispositivo speciale (deflettore, ecc.) che impedisca l'accesso al carico senza lasciare tracce visibili, il lembo non sara' richiesto. 11. I marchi d'identificazione che devono figurare sul contenitore nonche' la piastrina di approvazione prevista nella seconda parte del presente allegato non dovranno in alcun caso essere ricoperti dal telone.
Allegato 7-art. 5
Articolo 5 Disposizioni transitorie Fino al 1 gennaio 1977 saranno autorizzati i puntali conformi al disegno n. 5, unito al presente regolamento, anche se il rivetto forato, di modello approvato anteriormente, ha un'apertura di dimensioni inferiori a quelle indicate in detto disegno.
Allegato 7-Disegni
Disegno n. 1 Telone composto di piu' pezzi Riunione mediante cucitura Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 2 Telone composto di piu' pezzi Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 3 Telone composto di piu' pezzi Riunione mediante saldatura Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 4 Riparazione del telone Parte di provvedimento in formato grafico Disegno n. 5 Modello di puntale Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Parte II
PROCEDURE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI RISPONDENTI AI REQUISITI TECNICI PREVISTI NELLA PRIMA PARTE Generalita' 1. I contenitori possono essere approvati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale: a) nella fase della fabbricazione, per tipo di costruzione (procedura di approvazione nella fase della fabbricazione); b) in una fase successiva alla fabbricazione, individualmente o per un numero determinato di contenitori dello stesso tipo (procedura di approvazione in una fase successiva alla fabbricazione). Disposizioni comuni ad entrambe le procedure di approvazione 2. L'autorita' competente che procede all'approvazione rilascera' al richiedente, dopo l'approvazione stessa, un certificato di approvazione valido, a seconda dei casi, per una serie illimitata di contenitori del tipo approvato o per un numero determinato di contenitori. 3. Il beneficiario dell'approvazione dovra' apporre una targa di approvazione sul o sui contenitori approvati, prima di utilizzarli per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. 4. La targa di approvazione dovra' essere fissata in modo stabile in un punto nettamente visibile ed accanto a qualsiasi altra targa rilasciata a fini ufficiali. 5. La targa di approvazione, conforme al modello n. 1 che figura nell'appendice 1 della presente parte, sara' costituita da una targa metallica di almeno 20 cm per 10 cm. Sulla superficie saranno stampate ad impronta o a rilievo, o in altro modo tale da essere leggibili in permanenza, le seguenti indicazioni espresse almeno in francese o in inglese: a) la menzione "approvato per il trasporto sotto sigillo doganale"; b) il nome del paese in cui il contenitore e' stato approvato, per esteso o mediante la sigla utilizzata per indicare il paese di immatricolazione degli autoveicoli nel traffico stradale internazionale, il numero del certificato di approvazione (cifre, lettere, ecc.) nonche' l'anno dell'approvazione (ad esempio "NL/26/73" che significa: Paesi Bassi, certificato di approvazione n. 26, rilasciato nel 1973); c) il numero d'ordine del contenitore, assegnato dal costruttore (n. di fabbricazione); d) se il contenitore e' stato approvato per tipo di costruzione, i numeri o le lettere di identificazione del tipo di contenitore. 6. Se in contenitore non soddisfa piu' i requisiti tecnici prescritti per la sua approvazione, prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale, esso dovra' essere riportato allo stato in cui aveva ottenuto l'approvazione, onde soddisfare nuovamente tali requisiti tecnici. 7. In caso di modifica delle caratteristiche essenziali di un contenitore, tale contenitore non sara' piu' coperto dall'approvazione concessa e dovra' essere nuovamente approvato dall'autorita' competente prima di poter essere utilizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE PER TIPO DI COSTRUZIONE NELLA FASE DI FABBRICAZIONE 8. Quando i contenitori sono fabbricati in serie secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore potra' chiedere l'approvazione per tipo di costruzione all'autorita' competente del paese di fabbricazione. 9. Nella domanda, il costruttore dovra' indicare i numeri o le lettere di identificazione che egli assegna al tipo di contenitore di cui chiede l'approvazione. 10. Tale domanda dovra' essere corredata da schemi e da una specificazione della costruzione del tipo di contenitore da approvare. 11. Il costruttore dovra' impegnarsi per iscritto: a) a presentare all'autorita' competente quei contenitori del tipo in causa che essa desideri esaminare; b) a consentire all'autorita' competente di esaminare altre unita' in ogni momento durante la produzione della serie del tipo considerato; c) ad informare l'autorita' competente di ogni modifica degli schemi o delle specificazioni, indipendentemente dalla loro importanza, prima di effettuarla; d) a indicare sui contenitori in un punto visibile, oltre alle indicazioni previste sulla targa di approvazione, i numeri o lettere di identificazione del tipo di costruzione, nonche' il numero d'ordine di ogni contenitore nella serie del tipo considerato (numero di fabbricazione); e) a tenere un registro dei contenitori fabbricati secondo il tipo approvato. 12. L'autorita' competente indichera', all'occorrenza, le modifiche da apportare al tipo di costruzione previsto per poter concedere l'approvazione. 13. Non verra' concessa nessuna approvazione per tipo di costruzione prima che l'autorita' competente abbia constatato, esaminando uno o piu' contenitori fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i contenitori di tale tipo soddisfano ai requisiti tecnici prescritti nella prima parte. 14. All'atto dell'approvazione di un tipo di contenitore, al richiedente verra' rilasciato un unico certificato di approvazione conforme al modello n. II che figura nell'appendice 2 della presente parte, valido per tutti i contenitori del tipo approvato. Tale certificato autorizza il costruttore ad apporre su ogni contenitore della serie di tale tipo la targa di approvazione del modello descritto nel paragrafo 5 della presente parte. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'APPROVAZIONE IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA FABBRICAZIONE 15. Se l'approvazione non e' stata richiesta nella fase della fabbricazione, il proprietario, l'esercente o il rappresentante di uno di essi potranno chiedere l'approvazione all'autorita' competente, alla quale e' loro possibile presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far approvare. 16. Ogni domanda di approvazione presentata nel caso previsto al paragrafo 15 della presente parte dovra' indicare il numero d'ordine (numero di fabbricazione) iscritto su ogni contenitore dal costruttore. 17. L'autorita' competente controllera' il numero di contenitori che essa riterra' necessario e rilascera', dopo aver constatato che esso o essi rispondono ai requisiti tecnici menzionati nella prima parte, un certificato di approvazione conforme al modello n. 111 che figura nell'appendice 3 della presente parte, valido solamente per il numero di contenitori approvati. Tale certificato, in cui saranno indicati il numero o i numeri d'ordine del costruttore del contenitore o dei contenitori cui esso si riferisce, autorizzera' il richiedente ad apporre su ogni contenitore - approvato la targa prevista al paragrafo 5 della presente parte.
Allegato 7-Appendice n. 1
APPENDICE I DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. 1 TARGA DI APPROVAZIONE (versione inglese) Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE 1 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. 1 TARGA DI APPROVAZIONE (versione francese) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Appendice n. 2
APPENDICE 2 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. II Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Appendice n. 3
APPENDICE 3 DELLA SECONDA PARTE MODELLO N. III Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7-Note esplicative
NOTE ESPLICATIVE 1. Le note esplicative relative all'allegato 2 riportato nell'allegato 6 della presente convenzione si applicano mutatis mutandis ai contenitori approvati per il trasporto sotto sigillo doganale in applicazione delle disposizioni della presente convenzione. 2. PRIMA PARTE - Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) Il disegno allegato alla presente terza parte esemplifica il sistema di fissaggio dei teloni ai montanti d'angolo dei contenitori, che puo' essere accettato dalla dogana. 3. TERZA PARTE - Paragrafo 5 Se due contenitori con telone di copertura, approvati per il trasporto sotto sigillo doganale, sono stati combinati in modo da costituire un unico contenitore ricoperto da un unico telone rispondente ai requisiti per il trasporto sotto sigillo doganale, non saranno richiesti un certificato distinto di approvazione o una targa distinta di approvazione per tale insieme. Dispositivo di fissazione di un telone intorno ai montanti d'angolo Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8-art. 1
ALLEGATO 8 COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE Articolo 1 i) Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. ii) Il Comitato puo' decidere che le amministrazioni competenti degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 52 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.
Allegato 8-art. 2
Articolo 2 Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i servizi di segreteria.
Allegato 8-art. 3
Articolo 3 Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.
Allegato 8-art. 4
Articolo 4 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa tutti gli anni, nonche' su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.
Allegato 8-art. 5
Articolo 5 Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che e' Parte contraente e che e' rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le decisioni di cui agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati dalla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Allegato 8-art. 6
Articolo 6 Per prendere le decisioni e' necessario un quorum di almeno la meta' degli Stati che sono Parti contraenti.
Allegato 8-art. 7
Articolo 7 Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta il suo rapporto.
Allegato 8-art. 8
Articolo 8 Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, e' applicabile il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente. EMENDAMENTI (Emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 60 della Convenzione e entrati in vigore il 1 agosto 1979). ALLEGATO 2: paragrafo 8 dell'articolo 3 Sostituire il testo attuale con il seguente: "La distanza tra gli anelli e tra le asole non dovra' essere superiore a 200 mm. Tuttavia, potra' essere superiore a tale valore, senza pero' superare 300 mm tra gli anelli e le asole situate da una parte e dall'altra di un montante, se il modo di costruzione del veicolo e del telone e' tale da impedire ogni accesso al compartimento di carico. Gli anelli dovranno essere rinforzati". ALLEGATO 6 Aggiungere, dopo la nota 2.3.6 b), un'altra nota esplicativa come segue: 2.3.8, Paragrafo 8 - Distanza tra gli anelli e tra le asole "Una distanza superiore a 200 mm, ma non superiore a 300 mm, puo' essere accettata da una parte e dall'altra di un montante se gli anelli sono montati in modo rientrante nei pannelli laterali e se le asole sono di forma ovale e di misura sufficiente per poter essere infilate negli anelli".
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