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LEGGE 9 febbraio 1983, n. 28

Current text a fecha 1983-03-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri".