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LEGGE 26 marzo 1983, n. 85

Current text a fecha 1983-04-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.