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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1983, n. 89

Current text a fecha 2018-04-04

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunita' di procedere al coordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, recante modifiche ed integrazioni al precedente decreto;

Considerato che tale coordinamento viene effettuato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni contenute nel decreto 20 gennaio 1973, n. 116, cosi' come modificate ed integrate dal decreto 4 dicembre 1981, n. 761, e che quindi restano invariati il valore e l'efficacia dei provvedimenti stessi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, allegato al presente decreto e vistato dal proponente.

PERTINI FANFANI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 26

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 1

TESTO UNIFICATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 116 E 4 DICEMBRE 1981, N. 761, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO. Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia diretta mente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. ((2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996. 3. La provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 2

Art. 2. Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al [regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-09-26;1946), convertito nella [legge 2 gennaio 1936, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-01-02;82), e successive modificazioni ed integrazioni. Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 3

Art. 3. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 4

Art. 4. ((1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonche' di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identita' culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 5

Art. 5. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 6

Art. 6. Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e' obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana. L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto. L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola. ((4. Per l'insegnamento della seconda lingua e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752). 5. L'accertamento di cui al comma 4, e' richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo)). Sono abrogate le disposizioni contenute nell'[art. 47, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art47-com3) e [quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art47-com4). ((6-bis. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 7

Art. 7. Nelle scuole elementari e secondarie delle localita' ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento e' impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca. ((2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.)) Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina e' usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle localita' ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari e' insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalita' relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 8

Art. 8. Il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non puo' avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 9

Art. 9. 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi edegli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti Della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'[art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art16). ((2.La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge.Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.)) 3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici piu' idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto. 4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 10

Art. 10. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS 25 LUGLIO 2006, N. 245](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-07-25;245)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 11

Art. 11. ((1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua. 3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3. 5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 12

Art. 12. 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle localita' ladine e ne determina la consistenza organica. 2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua e' richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto. 3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle localita'stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle localita' predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta. 4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e'impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'. 5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole. 6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752), e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione. 7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi. 8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potesta' legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una piu' efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9. 9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresi' un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresi', disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalita' di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241), la provincia puo'indire una conferenza di servizisecondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge. 10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9. 11. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-19;345). 12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. PERIODO ABROGATO DAL [D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-19;345). PERIODO ABROGATO DAL [D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-19;345). 13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. 14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1,le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli,ed il corrispondente personale in servizio presso uffici,istituti e scuole del restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia. 17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. 18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1,conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. 19. A far data dal 1 gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli di cui al comma 1. ((19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico ed educativo del sistema educativo di istruzione e formazione delle localita' ladine, l'esame di ladino di cui al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale presso l'Intendenza scolastica ladina, e' equiparato a tutti gli effetti all'esame per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di cui all'[articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752~art3-com7), e successive modifiche.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 12 bis

Art. 12-bis. ((1. In attuazione dell'articolo 19 dello statuto, la provincia, d'intesa, a seconda della competenza, con la Libera Universita' di Bolzano o il Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio provinciale: a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la formazione per le materie artistiche; tale formazione iniziale comprende sia quella disciplinare che quella pedagogico-didattica e puo' comunque comprendere l'acquisizione di crediti formativi universitari nella misura massima del 30 per cento dei crediti complessivamente previsti dal percorso formativo per le attivita' di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale; b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera Universita' di Bolzano o il Conservatorio di musica alla loro attivazione; c) determina il numero dei posti di studio sulla base della programmazione provinciale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole nella provincia; d) disciplina inoltre le modalita' e i contenuti delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con possibilita' di discostarsi dalla tempistica nazionale e di svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano; e) definisce altresi' il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. 2. L'abilitazione e la specializzazione conseguite secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno validita' su tutto il territorio nazionale. 3. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno istituzionale della Libera Universita' di Bolzano finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro locale, la Libera Universita' di Bolzano ha facolta' di ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base e caratterizzanti.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 13

Art. 13. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 14

Art. 14. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 15

Art. 15. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 16

Art. 16. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 17

Art. 17. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 18

Art. 18. ((1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano. 2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, puo' chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato. 3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresi' organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 19

Art. 19. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 20

Art. 20. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 21

Art. 21. ((1. Il sovrintendente e gli intendenti scolastici sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia del rispettivo gruppo linguistico, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da accertarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonche' ladina, limitatamente all'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole di cui al [secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-31;670~art19-com2). Il sovrintendente e l'intendente per le scuole in lingua tedesca devono essere di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento delle scuole amministrate. L'intendente delle scuole delle localita' ladine deve essere di madrelingua ladina. 2. La nomina del sovrintendente scolastico e' delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. La nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle localita' ladine e' delegata alla provincia di Bolzano che vi provvede sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalita' stabilite dall'art. 19 dello statuto. Alla nomina dell'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca provvede la provincia sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalita' previste dal menzionato art. 19 dello statuto. I pareri suddetti dovranno essere resi dal Ministero della Pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. Le nomine hanno durata quinquennale e sono rinnovabili. 4. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta, ove necessario, previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico.))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 22

Art. 22. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 23

Art. 23. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 24

Art. 24. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 25

Art. 25. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 26

Art. 26. In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle localita' ladine.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 27

Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-19;345)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 28

Art. 28. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 29

Art. 29. ((1. Le disposizioni contenute nell'[art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art5), si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.)) La provincia, ai sensi del precedente art. 9, puo' adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'[art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art5), nonche' le modalita'disvolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434))).

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 30

Art. 30. Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalita' di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-10-31;970), ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 31

Art. 31. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 32

Art. 32. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 33

Art. 33. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 34

Art. 34. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 35

Art. 35. In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed e' impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorita' scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso. L'insegnamento di cui al comma precedente e' impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria liberta' di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS 19 NOVEMBRE 2003, N. 345](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-19;345))).

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 36

Art. 36. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 37

Art. 37. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 38

Art. 38. ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;434)))

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 39

Art. 39. Il termine di tre anni per la validita' del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-31;571~art6), e' prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 40

Art. 40. Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la provincia di Bolzano si avvale del locale provveditorato agli studi. Relativamente al periodo di cui al precedente comma, la provincia rimborsa allo Stato le spese sostenute per il trattamento economico del personale in servizio presso il provveditorato agli studi. Entro sessanta giorni dalla formazione delle terne di cui ai precedenti articoli 23 e 24 e dalla degli uffici, secondo la legge provinciale, sono nominati il sovrintendente scolastico e gli intendenti scolastici. Allo scadere del termine di cui al precedente comma il provveditorato agli studi di Bolzano e' soppresso e il sovrintendente e gli intendenti vengono immessi nelle loro funzioni.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 41

Art. 41. Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle di pendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, re stando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, ne termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato. Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa i quali esercita funzioni di corrispondente livello. L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unita' di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza. Gli insegnanti elementari addetti ad attivita' amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi delle [legge 2 dicembre 1967, n. 1213](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1213), possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui a primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 42

Art. 42. Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell'[art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art22), dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali della provincia di Bolzano cessano di dipendere dallo Stato. Il personale insegnante in servizio nelle sezioni di cui al primo comma puo' essere collocato a disposizione della provincia di Bolzano a norma del precedente art. 20 e ha facolta' di chiedere il passaggio nei ruoli provinciale. Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province e' disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 43

Art. 43. Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-05-16;555), e' soppresso. Gli insegnanti elementari che, alla data di pubblicazione del presente decreto, appartengono al ruolo di cui al precedente comma, sono iscritti d'ufficio, anche in soprannumero, nei ruoli previsti dalle lettere c) e a dell'art. 13 del presente decreto, in relazione alla appartenenza al gruppo linguistico. I posti del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 vengono messi a concorso ogni due anni nella misura di una aliquota del 10% del numero complessivo dei posti disponibili. In concomitanza con detti concorsi, un ulteriore 5% dei posti disponibili del ruolo di cui alla lettera di dell'art. 13 viene coperto mediante assegnazione dei maestri di ruolo di cui alla lettera b) dello stesso art colo, i quali superino davanti ad apposita commissioni un colloquio per l'accertamento della conoscenza della didattica per l'insegnamento della seconda lingua. Per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano in attesa della copertura dei posti del relativo ruolo con le modalita' indicate nei due precedenti commi, si no utilizzati gli insegnanti di lingua materna italiana che abbiano gia' insegnato la seconda lingua nelle predette scuole elementari in lingua italiana. I vincitori dei concorsi di cui al terzo comma ed maestri di cui al quarto comma sono assegnati alle sedi nelle quali si trovano a prestare servizio i maestri di lingua materna italiana con un minor numero di anni di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 44

Art. 44. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale indicati nell'art. 1 del presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Bolzano, ed addetto alle attivita' che cessano, sara' trasferito, previo consenso, alla provincia di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Bolzano. I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 45

Art. 45. Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprieta' dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia di Bolzano. La consistenza degli, arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dalla amministrazione provinciale. Entro il termine di cui al primo comma, gli atti di archivio e i documenti del soppresso provveditorato agli studi sono ripartiti, in rapporto alla rispettiva competenza, tra i tre uffici scolastici della provincia di Bolzano. La consegna degli atti e documenti di cui al precedente comma avviene mediante elenchi descrittivi nei quali sono distinti gli atti relativi alle scuole e quelli concernenti il personale statale.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 46

Art. 46. La definizione dei provvedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi del l'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali incarico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette province, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento. Resta, altresi', sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'[art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art36), o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 47

Art. 47. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-20;116), le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 46 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 48

Art. 48. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 49

Art. 49. Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761-art. 50

Art. 50. Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri FANFANI