DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1983, n. 279
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in data 28 dicembre 1981, 9 novembre 1982, 16 marzo 1983 e 30 marzo 1983 concernenti il regolamento del personale; Vista la deliberazione del predetto consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1982 con la quale sono stati individuati i profili professionali dell'Azienda e si e' provveduto alla loro ascrizione nelle qualifiche funzionali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: E' approvato l'annesso regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
PERTINI FANFANI - CASALINUOVO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 10.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 1
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE Art. 1 (Qualifiche funzionali - Profili professionali) Il personale dell'Azienda e' classificato in qualifiche funzionali, identificate in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni ai sensi dell'art. 29 e con il procedimento di cui al successivo art. 30 del D.P.R. 24.3.81, n. 145; ad ognuna di esse corrisponde il livello retributivo stabilito dagli accordi sindacali di cui ai predetti artt. 29 e 30. In ogni qualifica funzionale sono ascritti piu' profili professionali in base a principi di omogeneita', fondati sulla responsabilita', l'autonomia e i requisiti culturali, tenendo conto anche della progressione professionale conseguibile con l'esperienza e con l'arricchimento delle conoscenze. In sede di ascrizione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali si tiene conto, in particolare, della funzione, dei corsi di formazione e dell'addestramento professionale necessari per lo svolgimento dei relativi compiti.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 2
Art. 2 (Criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali) Le qualifiche funzionali sono determinate in relazione ai compiti dell'Azienda, di cui all'[art. 3 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art3), e alle relative attivita'. Per ciascuna qualifica funzionale sono definiti: a) l'attivita' professionale in rapporto al grado di produttivita', di complessita', di difficolta', di gravosita', di manualita', di uso di strumentazione tecnico-meccanica, nonche' al grado di articolazione dell'attivita' lavorativa, di preparazione culturale e di qualificazione ed esperienza professionale; b) il livello di coordinamento e direzione, di responsabilita' e di autonomia. In sede di prima applicazione le qualifiche funzionali sono quelle di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento. I profili professionali sono determinati per mansioni sufficientemente ampie o per gruppi di mansioni omogenee in rapporto alla tipologia della prestazione lavorativa e ai diversi settori di attivita' dell'Azienda e attengono a mansioni tipo di carattere operativo, tecnico, amministrativo-contabile, economico-finanziario, linguistico e scientifico necessarie alla gestione dei servizi di competenza dell'Azienda stessa ai sensi del [DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145) e dello statuto aziendale approvato con [DPR 842/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;842). I fondamentali profili professionali da sviluppare nelle varie qualifiche funzionali ai sensi dell'[art. 29 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art29) sono i seguenti: Profili professionali relativi ai servizi di traffico aereo Controllore del traffico aereo Profili professionali relativi al servizio meteorologico Operatore meteo Profili professionali relativi ai servizi tecnici Addetto tecnico Disegnatore Collaboratore tecnico Profili professionali relativi ai servizi in volo Pilota Profili professionali relativi ai servizi amministrativi Dattilografo protocollista Addetto amministrativo Collaboratore amministrativo Profili professionali relativi al servizio dell'informatica Operatore meccanografico Analista Profili professionali relativi al settore ricerca e di sviluppo Specialista di ricerca Esperto di bilancio e di economia aziendale Profili professionali linguistici Traduttore Profili professionali relativi agli operai Operaio 1ª assunzione e guardiano Profili professionali relativi ai servizi ausiliari Commesso
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 3
Art. 3 (Identificazione dei profili professionali) I profili professionali sono identificati e aggiornati, su proposta del direttore generale, dal consiglio di amministrazione, in relazione alla pianificazione pluriennale con scorrimento annuale, di cui all'art. 8 alinea 1, nonche' alle deliberazioni di cui ai successivi alinea 11 e 15 del medesimo articolo del [DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145) e in conformita' ai criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Il direttore generale sentira' a tal uopo le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 4
Art. 4 (Assunzioni) Le assunzioni del personale di ruolo hanno luogo, mediante pubblico concorso con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'[art. 36 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art36), per i profili professionali o per le qualifiche iniziali che saranno determinati dal consiglio di amministrazione stesso secondo quanto disposto al primo comma dell'art. 35 del citato DPR e in base ai criteri e alla procedura di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, nel rispetto degli [artt. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art29) e [30 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art30). In casi particolari con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, possono essere disposte assunzioni di nuovo personale di qualifica funzionale superiore a quella iniziale quando siano richiesti particolari requisiti per speciali lavori o uffici e comunque quando non ricorrano condizioni di selettivita'. Tali assunzioni hanno luogo per pubblico concorso e per esse si puo' prescindere dai limiti di eta' di cui al successivo articolo 5 alinea b). L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego previo esame comparativo dei requisiti e dell'idoneita' professionale degli iscritti nelle liste di collocamento delle province di impiego. Eventuali assunzioni temporanee o stagionali dovranno osservare i medesimi criteri e non potranno in nessun caso eccedere i tre mesi non prorogabili nell'anno. Il possesso delle condizioni di idoneita' fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le piu' ampie garanzie per gli interessati.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 5
Art. 5 (Requisiti generali per le assunzioni) Per l'assunzione in servizio presso l'Azienda di assistenza al volo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dai bandi di concorso che comunque non potra' superare i 35 anni, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge; c) idoneita' fisica all'impiego, che l'Azienda accerta mediante visita medica e con ulteriori esami psico-fisici ove richiesto; d) non aver riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato; in caso di procedimento penale in corso concernente delitti l'assunzione viene sospesa fino alla conclusione del procedimento stesso; e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; f) buona condotta. Il titolo di studio per l'accesso a ciascun profilo professionale e' determinato ai sensi dell'articolo seguente. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I dipendenti di ruolo dell'Azienda possono partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi profilo professionale, purche' non abbiano raggiunto il limite d'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio nell'ambito del profilo professionale per il quale concorrono.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 6
Art. 6 (Titoli di studio) Il titolo di studio per l'accesso a ciascun profilo professionale, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, e' fissato di volta in volta ai sensi dell'ultimo comma dell'[art. 36 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art36), all'atto della identificazione dei singoli profili professionali e in rapporto alle relative qualifiche funzionali e non puo' essere comunque inferiore alla scuola dell'obbligo. Per i profili professionali comportanti lo svolgimento di mansioni tecnico-direttive il relativo titolo di studio e/o di abilitazione professionale e' quello richiesto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle corrispondenti professioni. Per i profili professionali relativi al personale addetto ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo e' richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'acquisizione della certificazione professionale richiesta per lo svolgimento rispettivamente delle funzioni di controllore del traffico aereo o di pilota. Per i profili professionali relativi al personale addetto alla ricerca e' richiesto il titolo di laurea e l'acquisizione di idonea specializzazione.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 7
Art. 7 (Concorsi di ammissione) I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti specificatamente per ciascun profilo professionale, anche su base territoriale, con provvedimento del consiglio di amministrazione. Il relativo bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Azienda. Il numero dei posti che possono essere messi a concorso viene determinato annualmente, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione. In sede di determinazione dei posti da riservare al personale gia' in servizio ai sensi del successivo articolo 39 secondo comma, la frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero. I concorsi consistono nelle prove scritte, orali, pratiche ed eventualmente psico-attitudinali fissate dal bando. I concorsi per l'ammissione ai profili delle qualifiche funzionali relative a professionalita' di natura semplice, si articolano in prove prevalentemente pratiche. Il bando di concorso puo' stabilire che l'assunzione avvenga al termine di appositi corsi selettivi di formazione ed a seguito del previsto periodo di prova. Tali corsi potranno essere effettuati anche presso altre amministrazioni od enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato le prescritte prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneita'. I corsi prevederanno periodiche prove di selezione il cui superamento sara' pregiudiziale per il proseguimento dei corsi stessi, al termine dei quali verra' formata l'apposita graduatoria degli idonei da parte della direzione dei corsi. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione. Nel periodo di frequenza dei corsi ai partecipanti che non siano dipendenti dell'Azienda e' attribuita una borsa di studio il cui importo e' stabilito nel bando di concorso compatibilmente con le esigenze di bilancio e in conformita' a quanto prescritte dal regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda comunque in misura non superiore allo stipendio previsto per il profilo professionale cui si concorre. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 8
Art. 8 (Commissioni esaminatrici) La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Esse sono composte da un presidente, da due dipendenti dell'Azienda e da due esperti. I membri di ciascuna commissione, se dipendenti dell'Azienda, sono scelti tra personale appartenente a profili professionali affini e comunque, ove non siano direttori centrali o dirigenti tra personale di qualifiche funzionali superiori a quella cui e' ascritto il profilo professionale per il quale e' bandito il concorso. Alle commissioni sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali. Ciascuna commissione e' assistita nei suoi lavori da un segretario scelto fra i dipendenti dell'Azienda. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate, in relazione al tipo di concorso e al numero dei candidati, da altri componenti, ove si renda necessaria la ripartizione in sottocommissioni costituite secondo i medesimi criteri-unico restando il presidente - da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario aggiunto. La nomina delle sottocommissioni e' obbligatoria quando il numero dei candidati sia superiore alle cinquecento unita'.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 9
Art. 9 (Accesso ai corsi di formazione professionale per l'ammissione all'impiego) Nell'ipotesi di cui al sesto comma del precedente articolo 7 il consiglio di amministrazione nomina una commissione selezionatrice composta con gli stessi criteri di cui al precedente articolo 8. La commissione forma una graduatoria degli aspiranti sulla base del risultato di un esame colloquio o di una prova pratica, a seconda della natura delle mansioni proprie del profilo professionale da conferire, nonche' sulla base della valutazione dei titoli di studio, di specializzazione o professionali prodotti dagli interessati. Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli non puo' superare la meta' di quello attribuibile per l'esame colloquio o per la prova pratica; il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneita' e' fissato nella meta' di quello massimo attribuibile. I candidati che hanno superato la prova di selezione sono ammessi ai corsi in ordine di graduatoria, in un numero eccedente almeno di un terzo quello dei posti messi a concorso. La durata e la sede dei corsi nonche' le modalita' per il loro espletamento sono precisate nei bandi di concorso.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 10
Art. 10 (Formazione e utilizzazione della graduatoria) Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In materia di riserve di posti si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato nonche' quanto previsto al successivo articolo 39 secondo comma. A parita' di punteggio, la preferenza e' determinata nell'ordine: a) dall'essere disoccupato; b) dal numero dei figli a carico; c) dal coniuge a carico o con obbligo degli alimenti; d) dall'eta'. Il consiglio di amministrazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva le graduatorie e proclama i vincitori dei concorsi. Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati risultati idonei sono pubblicate con avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel bollettino ufficiale dell'Azienda. In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni di vincitori, il consiglio di amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine fra gli idonei secondo il relativo ordine di graduatoria. Qualora rinuncia, decadenza o dimissioni facciano capo a chi abbia beneficiato di una riserva la sostituzione avviene nell'ordine, con altri riservatari, ove esistano, ovvero con altri idonei al concorso stesso. Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione ha, inoltre, facolta' di procedere, in ordine di graduatoria e nel rispetto delle riserve, all'assunzione di candidati idonei per la copertura dei posti che si siano resi vacanti.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 11
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