DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1983, n. 279
Art. 87 (Sospensione, estinzione e rinnovazione del procedimento) Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino a che non sia esaurito quello penale, e, se gia' iniziato, deve essere sospeso. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Dell'avvenuta estinzione per questa causa il direttore del servizio personale dovra' dare comunicazione scritta al direttore generale che ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. L'estinzione non si verifica se il procedimento e' sospeso ai sensi del precedente comma. Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato. L'estinzione determina altresi' la revoca della sospensione cautelare e della esclusione dai concorsi e dalle procedure di nomina con gli effetti previsti dai precedenti articoli 67 primo comma e 70 terzo comma. Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto. Quando la deliberazione che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi di legge o entro trenta giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'amministrazione la decisione giurisdizionale o abbia costituito in mora la amministrazione stessa per l'esecuzione del decreto che ha accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 88
Art. 88 (Revisione del procedimento disciplinare) Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se il dipendente cui fu inflitta la sanzione ovvero il coniuge sopravvivente o altro congiunto in primo grado adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito. La riapertura del procedimento e' disposta dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale. Il consiglio di amministrazione, qualora ritenga che l'istanza di riapertura non possa essere accolta, ne dispone la reiezione con provvedimento motivato. La riapertura del procedimento disciplinare sospende ad ogni effetto la sanzione gia' inflitta. Al dipendente non puo' essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. Qualora il dipendente, a seguito del giudizio di revisione, venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e mansioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinaria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare nel frattempo percepito. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata chiesta dal coniuge sopravvivente o dai figli.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 89
Art. 89 (Commissione di disciplina) La commissione di disciplina e' nominata dal consiglio di amministrazione. Essa e' composta: - dal direttore generale o, su delega di questi, dal vice direttore generale dell'Azienda che la presiede; - da quattro dipendenti dell'Azienda nominati di norma tra i dirigenti; - da quattro dipendenti eletti dal personale in servizio alla data di indizione delle elezioni. La commissione e' assistita da un segretario, senza diritto a voto, nominato tra i dipendenti dell'Azienda. Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto un supplente. Non possono essere nominati membri della commissione dipendenti che sono tra loro parenti o affini di primo e secondo grado. In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro di piu' elevata qualifica o, in difetto, il piu' anziano di servizio ovvero, in difetto, il piu' anziano di eta'. La durata della commissione e' fissata in quattro anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 90
Art. 90 (Ricusazione del componente della commissione di disciplina, del funzionario istruttore e del consulente) Il componente della commissione di disciplina puo' essere ricusato: a) se abbia interesse personale nel procedimento o se il dipendente sottoposto a procedimento sia debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni; c) se sussista inimicizia grave tra lo stesso od alcuno tra i suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento; d) se alcuno dei prossimi congiunti dello stesso o del coniuge abbia subito pregiudizio dal fatto in cui si concreta l'infrazione disciplinare, ovvero se ne sia l'autore; e) se sussiste rapporto di parentela con il funzionario istruttore o il consulente. La ricusazione e' proposta con dichiarazione sottoscritta dal dipendente sottoposto a procedimento e presentata al presidente della commissione prima della seduta fissata per il giudizio. L'istanza di ricusazione puo' essere altresi' trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. I componenti della commissione ricusabili a termini del precedente primo comma ha il dovere di astenersi indipendentemente dall'istanza di ricusazione. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano al funzionario istruttore e al consulente tecnico, nominati ai sensi del precedente articolo 78. Qualora l'istanza di ricusazione venga proposta nei confronti del presidente su di essa si pronuncia il consiglio di amministrazione. In caso di accoglimento dell'istanza il presidente e' sostituito dal vice direttore generale.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 91
Art. 91 (Presupposti) I dipendenti dell'Azienda, su proposta del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali, possono essere collocati in disponibilita', per un periodo massimo di due anni, a causa di soppressione di uffici o riduzioni di organico e qualora non si possa dar luogo ad una immediata loro utilizzazione in altro settore o ufficio. In tali casi, il consiglio di amministrazione determina, in relazione ai vari profili professionali e alle qualifiche funzionali, quali dipendenti porre in disponibilita', tenendo conto delle esigenze aziendali, dei precedenti di servizio e delle eventuali richieste degli interessati. Tali dipendenti possono essere avviati a corsi di riqualificazione professionale sulla base di eventuali programmi di riassorbimento anche parziale, attuato previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 92
Art. 92 (Trattamento economico) I dipendenti collocati in disponibilita' sono esonerati dal prestare servizio. Agli stessi competono lo stipendio e gli assegni per carico di famiglia con esclusione delle indennita' o compensi per servizi di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 93
Art. 93 (Richiamo in servizio) I dipendenti collocati in disponibilita' sono richiamati in servizio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, quando entro tre anni dalla data del collocamento in disponibilita' si verifichino vacanze nello stesso profilo professionale o in profilo omogeneo di qualifica funzionale non superiore a quella di appartenenza, fatte salve le possibilita' connesse al superamento di eventuali corsi di riqualificazione professionale. In caso di riammissione in servizio, ai dipendenti con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di riassunzione e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche solo economica.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 94
Art. 94 (Dispensa dal servizio) I dipendenti collocati in disponibilita' sono collocati a riposo ed ammessi al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbiano diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilita', non siano stati richiamati in servizio ai sensi del precedente articolo 93.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 95
Art. 95 (Cause di estinzione del rapporto) La estinzione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione per infrazioni disciplinari, avviene: 1) per collocamento a riposo; 2) per dimissioni volontarie; 3) per decadenza; 4) per dispensa dal servizio; 5) per destituzione di diritto. I provvedimenti di collocamento a riposo e di destituzione di diritto sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione. Gli altri provvedimenti di risoluzione del rapporto sono adottati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 96
Art. 96 (Collocamento a riposo per limiti di eta') Il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti d'eta': - 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo; - 65 anni per i rimanenti profili professionali. Per i profili professionali da identificare o aggiornare successivamente il limite di eta' e' fissato dal provvedimento di cui al successivo articolo 111, fermo restando quanto disposto nel precedente comma.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 97
Art. 97 (Dimissioni volontarie) Il dipendente puo' in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con almeno quattro mesi di preavviso e non hanno effetto se non accettate. Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare. In tale ultimo caso l'accettazione delle dimissioni puo' essere rinviata all'esito del procedimento penale o disciplinare. Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego. Se al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 98
Art. 98 (Decadenza) Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 11 secondo comma, 23 settimo comma, 24 primo comma, il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego quando venga a perdere o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti essenziali per l'ammissione all'impiego ovvero quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio nel termine prefissatogli, ovvero quando perda la cittadinanza italiana o quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza la prescritta autorizzazione.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 99
Art. 99 (Dispensa dal servizio) Salvo quanto previsto dal precedente articolo 38 primo comma, il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato, oltre che nei casi previsti dal successivo articolo 100 quando il dipendente venga riconosciuto permanentemente inabile al servizio. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' permanente e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad un collegio medico-legale istituito presso un servizio sanitario nazionale. Ai relativi accertamenti potra' partecipare un medico di fiducia del dipendente. La dispensa per inabilita' permanente ha decorrenza: a) nelle ipotesi contemplata dal precedente articolo 41, quarto e quinto comma, dal giorno successivo a quello di scadenza dei periodi massimi ivi previsti b) nelle altre ipotesi, dalla data del relativo provvedimento.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 100
Art. 100 (Dispensa dal servizio per infermita') Il dipendente che decorsi i periodi massimi, continuativo e complessivo, previsti dal precedente articolo 41, quarto e quinto comma, risulti inidoneo per malattia o menomazione a riprendere servizio e' dispensato dallo stesso ove non sia possibile l'applicazione del precedente articolo 38 e salvo il trattamento di quiescenza cui abbia diritto.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 101
Art. 101 (Destituzione di diritto) Il dipendente incorre di diritto nella destituzione: a) a seguito di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II del [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398); ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli [artt. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art457), [495](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art495) e [498 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art498); per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume previsti dagli [artt. 519](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art519), [520](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art520), [521 del codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art521) e dall'[art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art3); per tutti i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, sequestro di persona; b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata; c) per condanna passata in giudicato per i delitti di cui alle [leggi 22.5.75, n. 152; 15.12.79, n. 625; 13.9.82, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646).
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 102
Art. 102 (Riammissione in servizio) Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio, per motivi di salute o per decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli, puo' essere riammesso in servizio a domanda, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Puo' essere riammesso in servizio, con le modalita' di cui al comma precedente, anche il dipendente che, dichiarato decaduto dall'impiego per perdita della cittadinanza italiana, l'abbia riacquistata. La riammissione in servizio e' subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso l'eventuale limite di eta'. Al dipendente riammesso in servizio sono attribuite la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorato degli interessi legali.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 103
Art. 103 (Qualifiche dirigenziali) Il ruolo organico del personale dirigente dell'Azienda si articola, ai sensi dell'[art. 27 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art27) in conformita' agli artt. 5 e 20 dello statuto dell'Azienda, e al di la' delle qualifiche funzionali previste in sede di contratto nazionale di lavoro, nei due livelli dirigenziali di: a) direttore centrale, nel numero massimo di otto unita'; direttore di dipartimento nel numero massimo di sei; b) dirigente, fino alla concorrenza del numero massimo di 38 fra dirigenti e direttori di cui al precedente alinea a). La effettiva copertura di tali dotazioni organiche e' determinata dal consiglio di amministrazione in relazione alle attuali ed effettive esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 104
Art. 104 (Attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori di dipartimento e dei dirigenti) Il personale delle qualifiche dirigenziali sovraintende alle piu' importanti strutture organizzative dell'Azienda assicurandone la rispondenza funzionale agli indirizzi operativi fissati dagli organi aziendali e dai regolamenti interni. Detto personale deve assicurare l'unicita' di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi dell'Azienda programmando e coordinando l'attivita' nei vari settori, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse. Esso attende in particolare ai seguenti compiti: - direzione di una o piu' strutture organizzative, governo del personale addetto, potesta' decisoria in ordine alle materie trattate nella propria sfera di competenza con l'assunzione delle relative responsabilita'; - studi e ricerche, consulenza, progettazione e programmazione; - emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nella esplicazione dell'attivita' di istituto; - emanazione di disposizioni necessarie all'applicazione di leggi o regolamenti; - coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalita', l'imparzialita', l'efficienza, la produttivita', l'economicita' e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' svolta; - partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati interni o esterni all'Azienda, nonche' a delegazioni di rappresentanze internazioni; - esercizio di poteri delegati, nei casi e nei limiti previsti, dallo statuto e dalle delibere del consiglio di amministrazione; Le funzioni e le attribuzioni specifiche dei dirigenti dei due livelli sono stabilite negli articoli seguenti.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 105
Art. 105 (Attribuzioni e funzioni dei direttori centrali e dei direttori di dipartimento) I funzionari con qualifica di direttore centrale sono preposti ai servizi centrali e al centro di formazione professionale dell'Azienda e possono esercitare funzioni di ispezione generale. I funzionari con qualifica di direttore di dipartimento sono preposti ai dipartimenti territoriali nonche' di norma al piu' importante ente periferico ubicato negli ambiti territoriali di competenza. Essi rispondono direttamente al direttore generale. In particolare ai direttori centrali spetta: - indirizzare, coordinare e controllare l'andamento del servizio, emanando le direttive, istruzioni e disposizioni necessarie ai sensi del precedente articolo 104 secondo comma; - coadiuvare il direttore generale nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore; - predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci e per le eventuali proposte di variazione in corso di esercizio; - predisporre gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali, dell'attivita' dell'amministrazione; - esercitare ogni altra funzione ad essi direttamente attribuita da specifiche norme di legge, di statuto o di regolamento aziendali nonche' da deliberazioni del consiglio di amministrazione o da altre determinazioni dei competenti organi dell'Azienda. Ai direttori di dipartimento spettano, nel rispettivo ambito territoriale, le attribuzioni di cui al precedente comma nonche' quelli di cui all'art. 20 penultimo e ultimo comma dello statuto.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 106
Art. 106 (Attribuzioni e funzioni dei dirigenti) I funzionari con qualifica di dirigente sono preposti alle unita' organizzative centrali o periferiche in Italia e all'estero rispondendo di norma a un direttore centrale o di dipartimento. Possono essere altresi' preposti a compiti ispettivi, di studio, di ricerca, di controllo e di indirizzo, nonche' ad altri particolari incarichi. In particolare ai dirigenti spetta: - adottare i provvedimenti di applicazione delle disposizioni in vigore o delle decisioni assunte dagli organi collegiali, dal presidente, dal direttore generale o dai direttori centrali; - predisporre gli elementi di informazione e di valutazione in vista dell'adozione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali, del direttore generale e dei vari servizi; - adottare ogni iniziativa tendente a realizzare il costante miglioramento funzionale degli uffici, anche ai fini della piu' proficua utilizzazione del personale addetto; - sovraintendere, coordinare e controllare l'andamento delle unita' organizzative loro affidate; - mantenere, ove necessario, i rapporti con le altre amministrazioni statali, con le regioni, gli enti locali e le camere di commercio; - adottare ogni iniziativa per assicurare idonei servizi di informazione e assistenza di primo orientamento in favore degli operatori interessati ad avviare e a sviluppare l'attivita' di assistenza al volo; - esercitare ogni altra funzione ad essi demandata dai regolamenti nonche' da determinazioni del direttore generale e dei direttori centrali.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 107
Art. 107 (Nomina dei dirigenti dei direttori di dipartimento e dei direttori centrali) La nomina a dirigente viene attribuita dal consiglio di amministrazione in conformita' all'art. 5, alinea 10, dello statuto dell'Azienda. I tre quarti dei posti disponibili nella qualifica di dirigente sono comunque riservati al personale della qualifica funzionale piu' elevata. L'accesso a tali posti riservati avviene a scelta con delibera del consiglio di amministrazione sulla base di criteri predeterminati che devono tener conto dei requisiti di professionalita', cultura e moralita' richiesti per il tipo di incarico da conferire. Alla copertura dei rimanenti posti nella qualifica di dirigente si procede per pubblico concorso aperto anche ad esterni all'Azienda e in possesso di idonei requisiti di competenza ed esperienza. Le modalita' di effettuazione del concorso sono stabilite dal consiglio di amministrazione. La nomina dei direttori di dipartimento e dei direttori centrali viene attribuita dal consiglio di amministrazione in conformita' all'art. 5, alinea 12 dello statuto dell'Azienda.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 108
Art. 108 (Durata del contratto e trattamento economico del personale dirigente) I direttori centrali, i direttori dei dipartimenti e i dirigenti sono nominati con contratto a tempo indeterminato. Il relativo trattamento economico e' determinato dal Consiglio di amministrazione, in via generale, per livelli omogenei di responsabilita', in conformita' ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali di cui agli [articoli 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-03-24;145~art29) e [30 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-03-24;145~art30).
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 109
Art. 109 (Collocamento a riposo anticipato del personale dirigente) Nel caso in cui si verifichi una grave ed accertata incapacita' del personale dirigente nello svolgimento delle funzioni assegnate e nell'assolvimento delle responsabilita' connesse, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, puo' disporne il collocamento a riposo anticipato d'ufficio con il riconoscimento del trattamento di quiescenza cui abbia diritto ovvero, se richiesto, con il passaggio a livello inferiore. In tal caso il direttore generale deve procedere alla contestazione degli addebiti all'interessato mentre il consiglio di amministrazione, prima di deliberare in merito, e' tenuto a sentire l'interessato medesimo al quale viene anche riconosciuta la facolta' di presentare in ogni momento, e comunque prima che si concluda la relativa procedura, documenti e memorie sul proprio comportamento e sui risultati della propria attivita'. Il disposto di cui ai precedenti comma si applica anche al Vice direttore generale.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 110
Art. 110 (Primo inquadramento) Le modalita' per il primo inquadramento del personale non dirigente di cui agli [artt. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art33), [34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art34) e [36 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art36) saranno definite con delibera del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle direttive previste nei predetti articoli, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Allo scopo il consiglio di amministrazione stabilisce tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di provenienza e di quelli di cui al precedente articolo 2 nonche' dell'anzianita' di servizio nelle qualifiche di provenienza. Il personale le cui attribuzioni e funzioni sono valutate corrispondere a quelle risultanti, per le qualifiche funzionali di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento, dai profili professionali identificati ai sensi del precedente articolo 1, e' inquadrato nelle qualifiche medesime. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte puo' essere sottoposto a domanda e previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'. In sede di prima applicazione, la copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e' deliberata dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri specificati negli [artt. 33](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art33) e [34 del DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145~art34), nonche' dell'alinea 10 dell'art. 5 dello statuto. Le domande presentate ai sensi del [DPR 145/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981;145) possono essere revocate fino all'approvazione del provvedimento di inquadramento che dovra' intervenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-art. 111
Art. 111 (Trattamento di quiescenza e previdenza) Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 96, al personale dell'Azienda si applica, ai sensi dell'[art. 26 del DPR 24 marzo 1981, n. 145](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-03-24;145~art26), la disciplina generale per il trattamento di quiescenza e previdenza prevista per gli impiegati civili dello Stato. Con successivo provvedimento saranno emanate le relative norme organizzative e procedurali. Il Ministro dei trasporti CASALINUOVO
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-Tabella 1
Tabella 1 1ª QUALIFICA - attivita' professionali sia tecniche che amministrative di elevata rilevanza per responsabilita' e ampia discrezionalita' per l'attuazione dei programmi stabiliti in sede aziendale; con funzioni che implicano coordinamento e controllo di unita' organizzative di notevole importanza;attivita' di studio, di elaborazione e di promozione dei piani e di programmi richiedenti particolare preparazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti; - autonomia completa nell'ambito della normativa vigente ovvero nell'ambito delle istruzioni ricevute; - completa responsabilita' operativa per i risultati conseguiti. 2ª QUALIFICA - attivita' richiedenti elevata preparazione e capacita' professionale acquisita nella pratica del lavoro implicanti la conoscenza della modalita' di uso di determinati strumenti e tecniche; la variabilita' delle condizioni operative e' la situazione in cui normalmente il lavoro viene esplicato; attivita' nel campo amministrativo e tecnico comportanti un'autonoma valutazione di atti preliminari, istruttori ed esecutivi dei provvedimenti dell'Azienda; disimpegno di compiti di studio e programmazione nonche' di funzioni ispettive; attivita' di coordinamento e controllo di unita' organizzative di importanza minore di quella prevista per gli appartenenti alla 1ª qualifica; - autonomia estesa al merito tecnico delle decisioni adottate che si manifesta anche nella determinazione delle procedure da seguire; - responsabilita' operativa e tecnico-operativa per le attivita' svolte. 3ª QUALIFICA - attivita' professionali che pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della 4ª qualifica comportano una particolare professionalita' sia tecnica che amministrativa e/o richiedono un'elevata formazione teorica e pratica relativamente alla materia trattata oltreche' la conoscenza delle modalita' di uso di determinati strumenti e tecniche, la variabilita' delle condizioni operative e' la situazione in cui normalmente il lavoro viene esplicato; attivita' nel campo amministrativo e tecnico per quanto attiene allo studio e alla programmazione nonche' disimpegno di funzioni ispettive; attivita' di coordinamento e controllo di livello base; - autonomia estesa al merito tecnico delle decisioni adottate che si manifesta anche nella determinazione delle procedure da seguire; - responsabilita' operativa e tecnico-operativa per le attivita' svolte. 4ª QUALIFICA - attivita' richiedenti capacita' professionali e conoscenze specifiche acquisite anche con l'esperienza e una formazione essenziale sugli aspetti teorici pratici ed applicativi della materia trattata oltreche' la conoscenza delle modalita' di uso di determinati strumenti o di esecuzione di determinate procedure; attivita' nel campo amministrativo e tecnico, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; - l'autonomia si manifesta nell'individuazione di procedure particolari idonee a risolvere situazioni prevedibili o inconsuete e nell'identificazione delle procedure da adottare nelle varie situazioni; - responsabilita' operativa e tecnico-organizzativa per le attivita' svolte. 5ª QUALIFICA - attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro anche conseguite nel corso dell'attivita' lavorativa; - specifica autonomia nella esecuzione del lavoro conseguente alla variabilita' delle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nell'individuazione delle procedure piu' idonee alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro; - una responsabilita' di tipo sostanzialmente tecnico e/o organizzativo relativa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nonche' alla eventuale trasmissione di istruzioni ad altri operatori e al conseguente controllo della loro attivita'. 6ª QUALIFICA - attivita' tecnico-manuali, tecniche o amministrative che presuppongono conoscenze professionali di buon rilievo e complessita'; capacita' pratica e di ufficio con utilizzazione di mezzi o strumenti o di dati nell'ambito di procedimenti predeterminati; - limitata autonomia nella esecuzione del lavoro, conseguente alla variabilita' delle condizioni operative, anche con eventuale esposizione a rischi specifici, tale autonomia si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro; - nessuna responsabilita', al di fuori di quella della corretta esecuzione del proprio lavoro. 7ª QUALIFICA - attivita' per le quali e' richiesto il possesso di conoscenze specifiche acquisite anche attraverso corsi professionali di abilitazione o breve pratica di lavoro; - nessuna autonomia nella esecuzione della mansione, in quanto le operazioni sono eseguite in base a procedimenti definiti; - nessuna responsabilita', al di fuori di quella della corretta esecuzione del proprio lavoro. 8ª QUALIFICA - attivita' semplici, il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari; - nessuna autonomia nell'esecuzione della mansione, che sia rilevante ai fini del risultato; - nessuna responsabilita', al di fuori di quella della corretta esecuzione del proprio lavoro.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)