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LEGGE 2 maggio 1983, n. 307

Current text a fecha 1983-06-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 66 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - BODRATO - FORTE - GORIA - PANDOLFI - CAPRIA - DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accord

ACCORD INTERNATIONAL DE 1980 SUL LE CACAO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1980 SUL CACAO Articolo 1 Obiettivi Gli obiettivi dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 (appresso denominato "il presente accordo"), tenuto conto delle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti: a) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidita' richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercato; b) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori: c) aiutare, con opportune disposizioni, a mantenere e ad aumentare i proventi delle esportazioni di cacao dei paesi produttori e cosi' ad incoraggiare un dinamico incremento della produzione, nonche' a fornire a questi paesi risorse per un'espansione economica ed fino sviluppo sociale accelerati, tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi membri importatori e, in particolare, della necessita' di accrescere il consumo; d) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori; e) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrente e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Agli effetti del presente accordo: a) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao; b) per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio puo' all'occorrenza designare; c) per cacao fine ("fine" o "flavour") s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati; d) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre adp, e per libbra la libbra adp, pari a 453,597 grammi; e) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 ottobre e il 30 settembre; f) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro; g) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; h) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; i) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato (a) dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; j) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra; k) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni. Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, puo', se lo desidera, essere membro esportatore; l) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni; m) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantita' commercialmente rilevante; n) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente; o) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purche' il numero dei suffragi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti; p) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Membri dell'Organizzazione 1. Ciascuna parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione. 2. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governi" vale anche per la C Comunita' economica europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma o di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. 3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione. 2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi: a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo; b) il direttore esecutivo ed il personale. 3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Ogni membro puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Poteri e attribuzioni dal Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo. 2. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili cono le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi. 3. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Presidente e vicepresidenti del Consiglio 1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonche' un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste due categorie si alternano. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. 4. ne' il presidente, ne' alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. Di regola il Consiglio si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao. 2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta: a) da cinque membri, oppure b) da un membro o da piu' membri che detengono almeno 200 voti, oppure c) dal comitato esecutivo, oppure d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 36 e 37. 3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine. 4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Ripartizione dei voti 1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioe' di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti. 2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri esportatori elencati nell'allegato A secondo la percentuale che la media delle esportazioni annue di ciascun membro esportatore nei quattro anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri esportatori elencate in detto allegato. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni lorde di cacao in grani alle esportazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. Il Consiglio rivede gli elenchi degli allegati A e B, qualora lo richieda l'evoluzione delle esportazioni di un membro esportatore. 3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro: i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28. 4. Nessun membro puo' detenere piu' di 300 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafi. 5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformita' del presente articolo. 6. I voti non possono essere frazionati.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Procedura di votazione del Consiglio 1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro puo' dividere i suoi voti. Un membro non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui e' autorizzato a disporre in virtu' del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio: in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro. 4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale. 2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono. 3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura: a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori oppure di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita; b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita; c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa e' considerata approvata; d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' considerata respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore. 2. Il Consiglio puo' anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Composizione del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione e' pari o inferiore a dieci, il Consiglio puo', mantenendo la parita' fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili. 2. Ogni membro eletto e' rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Egli puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri. 3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Ne' il presidente, ne' alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del comitato esecutivo prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta. 4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Elezione del comitato esecutivo 1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' dare ad un altro candidato i voti di cui e' autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2. 3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Competenza del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo. 2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni. 3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio puo', con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti: a) ridistribuzione dei voti in conformita' dell'articolo 10; b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23; c) revisione dei prezzi conformemente agli articoli 27, 36, 37 o 38; d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3; e) decisione relativa alle misure complementari in conformita' dell'articolo 40; f) dispensa dagli obblighi in conformita' dell'articolo 55; g) composizione delle vertenze in conformita' dell'articolo 58; h) sospensione dai diritti in conformita' dell'articolo 59, paragrafo 3; i) determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 64; j) espulsione di un membro in conformita' dell'articolo 69; k) proroga o estinzione del presente accordo in conformita' dell'articolo 71; l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 72. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Procedura di votazione e decisione del comitato esecutivo 1. Ciascun membro del comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro puo' dividere i suoi voti. 2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformita' dell'articolo 16, paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, puo', con notifica scritta al presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo. 3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi membro puo', previa consultazione del membro del comitato esecutivo per il quale ha votato in conformita' dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo produce i suoi effetti dopo che il presidente ne e' stato informato per iscritto. 4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo e' la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio. 5. Ogni membro ha diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali e' possibile tale ricorso.

Accordo-art. 19

Articolo 19 Quorum per le riunioni del Consiglio e del comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio e' raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria. 2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, ne' l'indomani, esso ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 e' quello prescritto al paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente. 5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Accordo-art. 20

Articolo 20 Personale dell'Organizzazione 1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe. 2. Il direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo in conformita' delle decisioni del Consiglio stesso. 3. Il Consiglio previa consultazione del comitato esecutivo nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio. 4. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile dinanzi al Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo, nonche' di ogni altra funzione che il Consiglio puo' determinare. La responsabilita' inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo. 5. Salve restando le disposizioni dal paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione e' responsabile dinanzi al direttore esecutivo il quale a sua volta e' responsabile dinanzi al Consiglio. 6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto e' possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori. 7. ne' il direttore esecutivo, ne' il direttore della scorta stabilizzatrice, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao. 8. Nell'adempimento dei loro doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni. 9. Il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente accordo, salvo che il Consiglio li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon esercizio delle loro funzioni ai termini del presente accordo.

Accordo-art. 21

Articolo 21 Privilegi ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato "il governo ospitante") e l'Organizzazione internazionale del cacao. 3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi: a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione; b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' nel territorio del governo ospitante, oppure c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 4. l'Organizzazione puo' concludere, con uno o piu' altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo: tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

Accordo-art. 22

Articolo 22 Disposizioni finanziarie 1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta stabilizzatrice. 2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformita' dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come, indicato all'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio puo' nondimeno sollecitarne il pagamento. 3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 33 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 33 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice. 4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao. 5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Accordo-art. 23

Articolo 23 Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio. 2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro e il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne. 3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero di voti assegnato a questo membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati. 4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Accordo-art. 24

Articolo 24 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo 1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili sin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri. 2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati. 3. Se alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al piu' presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non e' stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto di voto al Consiglio ed al comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 non puo' essere privato di altri diritti ne' dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione sociale. Egli e' tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Accordo-art. 25

Articolo 25 Verifica e pubblicazione dei conti 1. Entro il piu' breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22, paragrafo I. La verifica viene effettuata da un revisione dei conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente di provata competenza, nonche' gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva. 3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo cosi' verificato.

Accordo-art. 26

Articolo 26 Prezzo giornaliero e prezzo indicativo 1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il prezzo giornaliero e' dato dalla media, calcolata quotidianamente, delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi piu' vicini alla borsa del cacao di New York a mezzogiorno ed alla borsa del cacao di Londra alla chiusura. Le quotazioni di Londra vengono convertite in centesimi di dollaro statunitense per libbra, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo piu' vicino in cui scadono i contratti. 3. Il prezzo indicativo e' dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di cinque giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei cinque giorni di borsa consecutivi precedenti e' stata pari, inferiore o superiore a questa cifra. Il Consiglio edita disposizioni per l'applicazione del presente paragrafo. 4. Il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto piu' soddisfacente di quelli indicati ai paragrafi 2 e 3.

Accordo-art. 27

Articolo 27 Prezzi 1. Agli effetti del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo di 100 centesimi di dollaro statunitense per libbra, un prezzo massimo di 16 centesimi di dollaro statunitense per libbra, un prezzo inferiore di intervento di 110 centesimi di dollaro statunitense per libbra e un prezzo superiore di intervento di 150 centesimi di dollaro statunitense per libbra. 2. a) Ogni anno cacao il Consiglio, nella seconda sessione ordinaria, rivede e puo' modificare, con votazione speciale, i prezzi indicati al paragrafo I. b) Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica mondiale e del sistema monetario mondiale sulle quotazioni del cacao, nonche' ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per un adeguato esame degli elementi sopra indicati. 3. a) Se, durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, la scorta stabilizzatrice ha proceduto ad acquisti netti di oltre 100.000 tonnellate, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora ridotti di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. b) Se successivamente la scorta stabilizzatrice effettua acquisti supplementari netti di oltre 75.000 tonnellate durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora ridotti di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. 4. a) Se, durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, la scorta stabilizzatrice ha proceduto a vendite nette di oltre 100.000 tonnellate, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. b) Se successivamente la scorta stabilizzatrice effettua vendite supplementari nette di oltre 75.000 tonnellate durante un periodo qualsiasi non superiore a dodici mesi consecutivi, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, i prezzi di intervento vengono allora aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra. c) Se il quantitativo di cacao detenuto dalla scorta stabilizzatrice e' tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), si procedera' nel modo seguente: se nel giorno di apertura di una qualunque sessione ordinaria del Consiglio il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo superiore di intervento e se il suo valore medio si e mantenuto a tale livello per sessanta giorni di borsa consecutivi, i prezzi di intervento vengono aumentati di 4 centesimi di dollaro statunitense per libbra, salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale. 5. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo non si procedera' a piu' di due revisioni consecutive dei prezzi nello stesso senso a norma del paragrafo 3 e del paragrafo 4. 6. In circostanze eccezionali, quali quelle di cui all'articolo 38, il Consiglio rivede e puo' modificare con votazione speciale i prezzi indicati al paragrafo 1. Nell'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b). 7. Le disposizioni dell'articolo 72 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

Accordo-art. 28

Articolo 28 Coefficienti di conversione 1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio puo' all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo I.

Accordo-art. 29

Articolo 29 Cacao fine ("fine" o "flavour") 1. Nonostante l'articolo 35, le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine ("fine" o "flavour") dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine" o "flavour"). 2. Il paragrafo I del presente articolo si applica anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine" o "flavour"), sino a concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua. 3. Il Consiglio puo' con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C. 4. Qualora constati che la produzione o le esportazioni dei passi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate, il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinche' le disposizioni del presente accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito. 5. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao Fine ("fine" o "flavour") dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine" o "flavour") nel proprio territorio. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.

Accordo-art. 30

Articolo 30 Costituzione della scorta stabilizzatrice 1. Viene costituita una scorta stabilizzatrice della capacita' di 250.000 tonnellate di equivalente cacao in grani. Se, ai termini dell'articolo 71, il Consiglio decide di prorogare di due anni il presente accordo, la capacita' della scorta stabilizzatrice puo' essere aumentata con votazione speciale del Consiglio, purche' tale aumento non sia globalmente superiore a 100.000 tonnellate di equivalente cacao in grani. 2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, ma puo' anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio, pasta di cacao, sino a concorrenza di 10.000 tonnellate. Qualora le transazioni commerciali sulla pasta di cacao o sul suo immagazzinamento creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva. 3. Secondo le norme stabilite dal Consiglio, il direttore e' responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' dell'acquisto del cacao, della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 31

Articolo 31 Finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice e alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai contributi riscossi sul cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 35. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene informato il direttore esecutivo e il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice: a) se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo convoca entro quattordici giorni una sessione straordinaria del Consiglio, a meno che non sia gia' previsto che il Consiglio si riunisca entro trenta giorni. Il Consiglio puo' autorizzare il direttore della scorta stabilizzatrice a prendere in prestito da fonti appropriate a condizioni commerciali, fondi in valuta liberamente convertibile. A garanzia di tali prestiti il direttore della scorta stabilizzatrice puo' rilasciare delle fedi di deposito sul cacao detenuto dalla scorta stabilizzatrice. I prestiti sono rimborsati con i proventi dei contributi e con il ricavato della vendita di cacao da parte della scorta stabilizzatrice, nonche' eventualmente con i vari redditi della scorta stessa. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso dei prestiti; b) entro dodici mesi circa dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio adottera', con votazione speciale, delle raccomandazioni ai membri in merito alle disposizioni da prendere eventualmente per assicurarsi le risorse finanziarie supplementari necessarie indipendentemente da quelle previste alla lettera a). Tali raccomandazioni terranno conto delle limitazioni connesse con le procedure costituzionali e/o legislative dei membri.

Accordo-art. 32

Articolo 32 Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base Quando il Fondo comune per i prodotti di base sara' divenuto operativo, il Consiglio avra' il potere di negoziare le modalita' di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi che lo disciplinano, per utilizzare pienamente le possibilita' finanziarie offerte dal Fondo.

Accordo-art. 33

Articolo 33 Spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese: a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa, le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei contributi e degli interessi o il rimborso delle somme che il Consiglio ha preso in prestito, e b) le altre spese, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie provenienti dai contributi di cui all'articolo 35, da prestiti o dal ricavato della rivendita.

Accordo-art. 34

Articolo 34 Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice 1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni puo' essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidita' necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di prescrivere il valore reale dei fondi.

Accordo-art. 35

Articolo 35 Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. Il contributo riscosso sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro e' di un centesimo al dollaro statunitense per libbra di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente all'articolo 28. In ogni caso il contributo viene riscosso un'unica volta. A questo effetto il cacao che un membro importa da un non membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione e' originario di un membro. Il Consiglio riesamina ogni anno il contributo alla scorta stabilizzatrice e, nonostante le disposizioni della prima frase del presente paragrafo, puo' fissare con votazione speciale una diversa aliquota di contributo o decidere di sospendere il contributo stesso, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice. 2. I certificati di contribuzione vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento dei contributi entro un dato termine. 3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi. 4. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

Accordo-art. 36

Articolo 36 Acquisti della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo inferiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao solo nella misura in cui e' necessario rinnovare il cacao che gia' si trova nella scorta, per preservarne la qualita'. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo. 2. Quando il prezzo indicativo e' pari o inferiore al prezzo inferiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, i quantitativi di cacao necessari per far risalire il prezzo indicativo al di sopra del prezzo inferiore d'intervento. 3. Se, trascorsi venti giorni di borsa dall'inizio degli acquisti effettuati in applicazione del paragrafo 2, il prezzo indicativo non e' salito al di sopra del prezzo inferiore d'intervento, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare le operazioni della scorta stabilizzatrice e per dare al direttore della scorta suddetta nuove istruzioni circa le misure da prendere perche' il prezzo indicativo salga effettivamente al di sopra del prezzo inferiore d'intervento. 4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice ha effettuato acquisti netti di cacao sino a concorrenza dell'80% della capacita' massima della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi per esaminare la situazione del mercato e decidere, con votazione speciale, le misure correttive appropriate; tali misure possono eventualmente comprendere una diminuzione dei prezzi, che avra' effetto a decorrere dal momento in cui gli acquisti di cacao per conio della scorta stabilizzatrice raggiungono 250.000 tonnellate. 5. Il direttore della scorta stabilizzatrice puo' acquistare sui mercati d'origine e sui mercati di seconda mano. Nel procedere agli acquisti da' la precedenza ai venditori dei paesi esportatori. 6. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente cacao di qualita' commerciale corrente riconosciuta, in quantitativi di almeno 100 tonnellate. Questo cacao appartiene all'Organizzazione e viene da essa controllato. 7. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista il cacao ai prezzi correnti di mercato, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. 8. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentono di espletare le funzioni assegnategli dal presente accordo. 9. La scorta stabilizzatrice viene immagazzinata in luoghi che facilitino la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti di cui all'articolo 37, paragrafo 6.

Accordo-art. 37

Articolo 37 Vendite della scorta stabilizzatrice 1. Quando il prezzo indicativo e' inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui e' necessario rinnovare il cacao che gia' si trova nella scorta, per preservarne la qualita'. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo. 2. Quando il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento. 3. Se, trascorsi venti giorni di borsa dall'inizio delle vendite effettuate in applicazione del paragrafo 2, il prezzo indicativo non e' sceso al di sotto del prezzo superiore d'intervento, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare le operazioni della scorta stabilizzatrice e per dare al direttore della scorta suddetta nuove istruzioni circa le misure da prendere perche' il prezzo indicativo scenda effettivamente al di sotto del prezzo superiore d'intervento. 4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice ha venduto tutte le provviste di cacao di cui disponeva, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di dieci giorni lavorativi per esaminare la situazione del mercato e decidere, Con votazione possono eventualmente comprendere un aumento. 5. il direttore della scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato. 6. Quando effettua vendite in applicazione dei paragrafi 2 e 3, il direttore della scorta stabilizzatrice, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, vende attraverso i normali circuiti commerciali a imprese e organizzazioni dei paesi membri, ma soprattutto dei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.

Accordo-art. 38

Articolo 38 Modifica dei tassi di cambio delle valute 1. Se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente accordo relative ai prezzi, il direttore esecutivo convoca, di propria iniziativa o a richiesta dei membri, una sessione straordinaria del Consiglio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Le sessioni straordinarie del Consiglio convocate in applicazione del presente paragrafo si svolgono nel termine di quattro giorni lavorativi. 2. Dopo la convocazione della sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il direttore esecutivo e il direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il funzionamento effettivo dell'accordo venga gravemente pregiudicato dalle condizioni sul mercato dei cambi. Essi possono in particolare, previa consultazione del presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice. 3. Dopo aver esaminato la situazione ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente attuati dal direttore esecutivo e dal direttore della scorta stabilizzatrice, nonche' le conseguenze che le condizioni sul mercato dei cambi possono avere sull'effettiva applicazione del presente accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere le misure correttive necessarie.

Accordo-art. 39

Articolo 39 Liquidazione della scorta stabilizzatrice 1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure necessarie perche' la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare. 2. Se il presente accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni: a) non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, salvo che prima della scadenza del presente accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano: b) il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza: i) le spese di liquidazione, ii) qualsiasi importo maggiorato degli interessi ancora dovuti a titolo dei prestiti contratti dall'Organizzazione o a suo nome per la scorta stabilizzatrice; c) l'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui alla lettera b) viene versato ai membri esportatori interessati proporzionalmente alle esportazioni sulle quali e' stato riscosso il contributo, restando inteso tuttavia che la parte delle somme corrispondenti ai contributi riscossi sulle importazioni a norma del presente accordo rispetto agli altri fondi e calcolata e ripartita in conformita' delle norme stabilite dal Consiglio.

Accordo-art. 40

Articolo 40 Misure complementari per difendere il prezzo minimo e il prezzo massimo 1. Una volta che sia stata interamente utilizzata la capacita' iniziale di 250.000 tonnellate, se il dispositivo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente al presente accordo risulti insufficiente per mantenere il prezzo del cacao in grani tra il prezzo minimo e il prezzo massimo previsti dal presente accordo, il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, misure complementari. 2. Il Consiglio stabilisce delle norme per l'applicazione delle misure complementari di cui al paragrafo I.

Accordo-art. 41

Articolo 41 Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao. 2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attivita', i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao. 3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

Accordo-art. 42

Articolo 42 Avvisi di importazione e di esportazione 1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri. 2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao, per paese d'origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere.

Accordo-art. 43

Articolo 43 Misure di controllo 1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro. 2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato dai paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purche' ne sia fornita giustificazione al Consiglio. Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni. 3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti. 4. Per il cacao fine ("fine" o "flavour") il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti. 5. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di pane delle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 44

Articolo 44 Cooperazione tra i membri 1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il piu' possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere l'incremento dinamico della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi. 2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli. I membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio. 3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire nel modo piu' attendibile possibile, la capacita' mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione nella preparazione di detti studi.

Accordo-art. 45

Articolo 45 Produzione e scorte 1. Ogni membro esportatore puo' stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 44. Ogni membro esportatore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarita' possibile. 2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale della produzione di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione e puo' istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo. 3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono in seguito a questo esame.

Accordo-art. 46

Articolo 46 Garanzie di approvvigionamento e acceso ai mercati 1. I membri svolgono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente accordo. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori. 2. I membri esportatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consenta il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei paesi membri importatori. 3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consentano i loro impegni internazionali, politiche che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati. 4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo. 5. Il Consiglio puo' rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.

Accordo-art. 47

Articolo 47 Consumo 1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i metodi di cui dispongono. 2. Tutti i membri si adoperano per comunicare al Consiglio, con la maggiore regolarita' possibile, le regolamentazioni interne e i dati pertinenti relativi al consumo di cacao. 3. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio puo' rivolgere ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione. 4. Il Consiglio puo' istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi membri esportatori e nei paesi membri importatori. La composizione del comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione. Tali programmi di promozione sono finanziati mediante contributi dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziariamente ai programmi. Prima di dare l'avvio ad una campagna sul territorio di un membro, il comitato chiede il benestare di quest'ultimo.

Accordo-art. 48

Articolo 48 Succedanei del cacao 1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei puo' nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono percio' di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore. 2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo I, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato. 3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 49

Articolo 49 Ricerca-sviluppo scientifico Il Consiglio puo' incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifico nei settori della produzione, della fabbricazione e del consumo di cacao, nonche' della divulgazione e dell'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine puo' cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

Accordo-art. 50

Articolo 50 Cacao trasformato 1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessita' di vigilare affinche' non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori. 2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro puo' avviare consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.

Accordo-art. 51

Articolo 51 Operazioni commerciali con non membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformita' all'articolo 52. 4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 57 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 59.

Accordo-art. 52

Articolo 52 Informazione 1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione: a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonche', b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito il Consiglio puo' attuare gli opportuni provvedimenti. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due, volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Accordo-art. 53

Articolo 53 Studi Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi esportatori e dei paesi importatori, la possibilita' di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio puo' cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Accordo-art. 54

Articolo 54 Esame annuo e relazione annuale 1. Entro il piu' breve termine dopo la fine di ciascun anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo ed il modo di cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione puo' rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'accordo. 2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo I. 3. Il Consiglio puo' inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

Accordo-art. 55

Articolo 55 Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria. 2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo I, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dall'obbligo, nonche' i motivi della dispensa. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda: a) l'obbligo derivante dall'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento; b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso, a termine dell'articolo 35.

Accordo-art. 56

Articolo 56 Misure differenziate e correttive I membri importatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prendera' le misure suddette in conformita' della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Accordo-art. 57

Articolo 57 Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformita' all'articolo 58.

Accordo-art. 58

Articolo 58 Vertenze 1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo I ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3. 3. a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente: i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato; ii) due persone con analoghe qualificazioni designate dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei punti i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio. b) I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale. c) i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo. d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale i sottoposti al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Accordo-art. 59

Articolo 59 Azione del Consiglio in caso di denuncia 1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio puo' con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 69: a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e, b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantoche' non avra' adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

Accordo-art. 60

Articolo 60 Eque norme di lavoro I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

Accordo-art. 61

Articolo 61 Firma Dal 5 gennaio 1981 al 31 marzo 1981 il presente accordo sara' aperto presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1980.

Accordo-art. 62

Articolo 62 Depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente accordo.

Accordo-art. 63

Articolo 63 Ratifica, accettazione, approvazione 1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 maggio 1981. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao dal 1975 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data. 3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore o membro importatore.

Accordo-art. 64

Articolo 64 Adesione 1. Il presente accordo e' aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo. 3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo I il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo e' da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi. 4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Accordo-art. 65

Articolo 65 Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al depositario che applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 66 oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se e' membro esportatore o membro importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo I. che applichera' il presente accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore, oppure a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' fintantoche' non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Accordo-art. 66

Articolo 66 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non sara' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' del paragrafo I, entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 31 maggio 1981, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera', entro il piu' breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio ai termini del presente paragrafo, i governi che avranno deciso di metterlo in vigore fra di loro a titolo provvisorio, interamente o parzialmente, saranno membri a titolo provvisorio. Tali governi potranno riunirsi per riesaminare la situazione e decidere se il presente accordo entrera' in vigore fra di loro a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o se cessera' di essere in vigore.

Accordo-art. 67

Articolo 67 Riserve Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.

Accordo-art. 68

Articolo 68 Recesso 1. in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione. 2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

Accordo-art. 69

Articolo 69 Espulsione Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, puo', con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Accordo-art. 70

Articolo 70 Liquidazione dei conti da casi di recesso o di espulsione 1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da detto membro, che d'altra parte e' tenuto e pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 72, paragrafo 2, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, ne' degli altri averi dell'Organizzazione; d'altro canto, non puo' essere imputata a detto membro alcuna parte o dell'organizzazione quando il presente accordo prende fine, a meno che non si tratti di un membro esportatore le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1. In tal caso il membro esportatore ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, oppure alla scadenza dell'accordo, se essa e' anteriore, rimanendo inteso che detto membro esportatore notifichera' il suo recesso al depositario con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 71

Articolo 71 Durata, proroga ed estinzione 1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4. 2. Fintantoche' il presente accordo sara' in vigore il Consiglio potra', con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3. 3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potra', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per uno o piu' periodi che non superino complessivamente due anni cacao. Il Consiglio notifichera' al depositario la proroga o le proroghe. 4. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 35 sussistono finche' non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario. 5. Il Consiglio restera' in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avra' i poteri ed esercitera' le funzioni necessarie a tale scopo. 6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo, nella forma in cui e' prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di essere membro alla fine del terzo anno cacao intero.

Accordo-art. 72

Articolo 72 Emendamenti 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' fissare con votazione speciale. Il Consiglio puo' stabilire un termine entro il quale ciascuna parte contraente deve notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non e' entrato in vigore, lo si considera revocato. 2. I membri a nome dei quali non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che non provino al Consiglio, nel caso della prima riunione indetta dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non hanno potuto fare accettare l'emendamento a tempo debito a causa delle difficolta' incontrate per condurre a termine l'iter costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione fino a quando non saranno state superate queste difficolta'. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finche' non ne abbiano notificato l'accettazione. 3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente perche' l'emendamento produca i suoi effetti.

Accordo-art. 73

Articolo 73 Disposizioni supplementari e transitorie 1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1975. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1975, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadono a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo. 3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate. Fatto a Ginevra, il diciannove novembre millenovecentottanta, in un unico esemplare in lingua francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

Allegato A

ALLEGATO A Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate o piu' di cacao ordinario Brasile Nigeria Costa d'Avorio Repubblica dominicana Gana Repubblica Unita del Camerun Malesia Togo Messico

Allegato B

ALLEGATO B Paesi produttori che esportano annualmente meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario Angola Isole Salomone Benin Liberia Bolivia Nicaragua Colombia Nuove Ebridi Congo Uganda Costa Rica Papuasia-Nuova Guinea Cuba Peru' Figi Filippine Gabon Repubblica Unita di Tanzania Guatemala Sao Tome' e Principe Guinea Equatoriale Sierra Leone Haiti Zaire Honduras

Allegato C

ALLEGATO C Produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") 1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour") Dominica 1aint Lucia Ecuador Saint Vincent e Grenadine Grenada Samoa Indonesia Sri Lanka Giamaica Suriname Madagascar Trinita' e Tobago Panama Venezuela 2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente, cacao fine ("fine" o "flavour") Costa Rica (25%) Sao Tome' e Principe (50%) Papuasia-Nuova Guinea (75%)

Allegato D

ALLEGATO D Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 66 (a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

ALLEGATO E Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 66 (a) Parte di provvedimento in formato grafico