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LEGGE 15 ottobre 1983, n. 562

Current text a fecha 1983-10-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 aprile 1983, n. 133, sono introdotte; per l'anno finanziario 1983, e variazioni di cui alle annesse tabelle.