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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1984, n. 286

Current text a fecha 1984-07-10

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 14 della convenzione predetta.

Art. 2

Sono membri di parte italiana della commissione mista di cui all'art. 4 della citata convenzione: un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un rappresentante del Ministero della difesa. Sono altresi' membri di diritto un rappresentante dell'ente di cui al successivo art. 3, nonche' il direttore del centro di ricerca e documentazione previsto dall'art. 2, lettera c), della convenzione.

Art. 3

In conformita' all'art. 5 della convenzione, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' designato per l'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine l'Ente regione per lo sviluppo dell'agricoltura della stessa regione. Il predetto ente assume, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, l'onere finanziario connesso all'attuazione ed al funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine, in base alla legge regionale del 14 aprile 1983, n. 25. Lo stesso ente mette a disposizione il personale necessario al suddetto scopo, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, e assume tutti gli obblighi connessi con le operazioni di difesa comune antigrandine in conformita' all'art. 11 della convenzione.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - SPADOLINI - SIGNORILE - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 29

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA SULLA DIFESA COMUNE ANTIGRANDINE Premessa LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA In conformita' ai principi della convenzione sull'organizzazione meteorologica mondiale firmata a Washington l'11 ottobre 1947 e nello spirito degli accordi di Osimo sottoscritti in data 10 novembre 1975, desiderosi di promuovere la reciproca collaborazione economica e tecnica ed in considerazione dei desideri delle popolazioni confinanti di migliorare le proprie condizioni di vita, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Difesa comune antigrandine 1. Le Parti contraenti convengono che la difesa antigrandine puo' essere efficace solo se eseguita in modo congiunto nelle zone di confine direttamente interessate riportate nella mappa (1: 400.000) che costituisce parte integrante della presente Convenzione (allegato I). 2. Le Parti contraenti concordano che i rispettivi territori determinati nella suddetta mappa possono essere difesi, a seconda della situazione meteorologica, anche da razzi antigrandine lanciati da postazioni site nel territorio dell'altra parte. Il sorvolo del confine italo-jugoslavo da parte di un razzo o di un suo frammento, lanciato in conformita' alle disposizioni della presente convenzione, non viene considerato violazione dei rispettivi spazi aerei. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad effettuare sul proprio territorio tutto cio' che sara' necessario per assicurare il funzionamento tecnico indisturbato della difesa comune antigrandine.

Convenzione - art. 2

Art. 2. Sistema comune di difesa antigrandine Per l'attuazione della presente convenzione viene istituito un "sistema comune di difesa antigrandine" (in seguito chiamato "il sistema") comprendente: a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati, destinata a difendere dalla grandine il territorio di cui all'art. 1 della presente convenzione; b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica); e) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).

Convenzione - art. 3

Art. 3. Compiti del sistema 1. La difesa comune antigrandine viene organizzata in base alle informazioni fornite da un radar-computer in modo da attuare la difesa attiva dalla grandine con il lancio di razzi da quelle postazioni di lancio che in una data situazione meteorologica assicurino il massimo effetto nell'impedire la formazione della grandine. 2. Per la difesa comune antigrandine gli enti indicati all'art. 5 della presente convenzione provvedono: a) al funzionamento di tutti i sotto-sistemi della difesa comune antigrandine; b) all'approvvigionamento del materiale necessario al funzionamento del sistema medesimo; c) al controllo ed all'attuazione delle ricerche sull'efficacia della difesa comune e all'introduzione di nuove scoperte scientifiche e tecniche nella tecnologia della difesa. 3. Il sistema funziona esclusivamente per scopi pacifici.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine 1. Per assicurare l'applicazione della presente convenzione le Parti contraenti istituiscono una commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine (in seguito chiamata "la commissione"), la quale avra' i seguenti compiti: 1) determinare gli indirizzi di funzionamento del sistema in particolare mediante direttive ai direttori dei centri di cui all'art. 7 della presente convenzione; 2) adottare il regolamento finanziario del sistema; 3) adottare il regolamento di sicurezza; 4) adottare il regolamento dei centri; 5) determinare l'organico ed approvare il regolamento di servizio dei centri; 6) autorizzare le spese di investimento dei due centri sulla base delle modalita' fissate nel regolamento finanziario; 7) approvare i rapporti annuali, presentati dai direttori dei centri; 8) adottare entro il mese di settembre il bilancio generale annuale di previsione del sistema; 9) approvare entro il mese di marzo il rendiconto generale annuale del sistema; 10) approvare i piani di lavoro del sistema; 11) seguire la realizzazione della convenzione e proporre l'adozione di misure adeguate; 12) sottoporre alle Parti contraenti proposte di modifica o integrazione delle disposizioni della presente convenzione; 13) esaminare e decidere sulle questioni controverse; 14) esercitare ogni altra funzione necessaria al conseguimento dei fini del sistema. 2. La commissione e' composta da dodici membri e cioe' sei per ciascuna Parte contraente. Di essa sono membri di diritto un rappresentante degli enti di cui all'art. 5 ed i direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione di cui all'art. 7 della presente convenzione. 3. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo. 4. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 5. Nei lavori della commissione possono collaborare anche esperti per le singole questioni.

Convenzione - art. 5

Art. 5. Attuazione del sistema 1. Ciascuna Parte contraente designa un ente pubblico che provvedera', in conformita' alla presente convenzione alla messa in funzione del sistema, in base ad un programma stabilito dalla commissione. 2. I rapporti tra ciascuna Parte contraente e l'ente pubblico di cui al primo punto del presente articolo sono disciplinati dal diritto interno.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Finanziamento del sistema 1. Il sistema viene finanziato in proporzione alla superficie difesa come segue: a) per la parte jugoslava secondo la propria legislazione riguardante la difesa antigrandine; b) per la parte italiana dall'ente pubblico di cui all'art. 5 della presente convenzione. 2. L'esercizio finanziario del sistema va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Direttori e vice direttori dei centri 1. I direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione sono responsabili del funzionamento e della gestione dei rispettivi centri in conformita' alle decisioni adottate dalla commissione. 2. Il direttore del centro operativo ed il vice direttore del centro di ricerca e documentazione saranno nominati da parte jugoslava, dall'ente di cui all'art. 5 in accordo con la commissione. 3. Il direttore del centro di ricerca e documentazione ed il vice direttore del centro operativo saranno nominati da parte italiana, dall'ente di cui all'art. 5 in accordo con la commissione.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Personale del sistema 1. Il personale scientifico, tecnico ed amministrativo dei centri viene messo a disposizione dagli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione considerando il principio della parita' dei cittadini delle due Parti contraenti ed in conformita' con l'organico stabilito dalla commissione. 2. Gli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione mettono altresi' a disposizione il personale necessario per il lancio dei razzi sul proprio territorio.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Accordo operativo sul funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del sistema 1. Il funzionamento e le caratteristiche tecniche del sistema sono stabiliti dall'accordo operativo, che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato II). 2. Per la difesa comune antigrandine vengono impiegati esclusivamente quei razzi per i quali si accordano le Parti contraenti. 3. Il centro operativo provvede all'acquisto ed alla distribuzione dei razzi per l'intero sistema.

Convenzione - art. 10

Art. 10. Telecomunicazioni 1. Per il funzionamento del sistema viene istituita una rete di telecomunicazioni che colleghera': a) il centro operativo con le postazioni di lancio; b) il centro operativo con i controlli volo nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; c) il centro operativo con l'Istituto idrometeorologico della Repubblica socialista di Slovenia in Lubiana; d) il centro operativo con il centro di ricerca e documentazione. 2. La rete di telecomunicazioni sara' utilizzata dalle Parti contraenti esclusivamente per la difesa comune antigrandine e per garantire la sicurezza del traffico aereo nel corso delle operazioni di difesa comune antigrandine. 3. La procedura per la concessione del nullaosta al centro operativo per il lancio verra' data dai servizi controllo voli nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia secondo le norme di cui al regolamento che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato III).

Convenzione - art. 11

Art. 11. Responsabilita' per i danni 1. Gli eventuali danni direttamente connessi con il funzionamento del sistema (come ad esempio: danni cagionati dalla caduta di un razzo o di una sua parte; trasporto dei razzi; difetto di fabbricazione dei razzi) saranno risarciti dagli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione in proporzione alle rispettive quote di finanziamento di cui all'art. 6 della presente convenzione. 2. I danneggiati (persone fisiche o giuridiche) presentano le loro domande di risarcimento all'ente di cui all'art. 5 della convenzione, la cui sede si trova sul territorio dove il danno e' avvenuto (questo ente provvede alla relativa istruttoria). 3. La commissione esamina le domande di risarcimento e determina il relativo ammontare. 4. Nel caso in cui il danneggiato (persona fisica o giuridica) non accetti la valutazione fatta dalla commissione sara' competente il tribunale del luogo ove si e' verificato il danno. 5. Gli enti di cui all'art. 5 della convenzione possono contrarre a proprie spese un'apposita assicurazione per gli eventuali danni.

Convenzione - art. 12

Art. 12. Documento di transito 1. Al personale dei centri verra' rilasciato da parte delle autorita' delle Parti contraenti il documento di transito previsto dall'accordo di Udine sul piccolo traffico di frontiera delle persone, al fine di favorire le loro operazioni ed il passaggio del confine italo-jugoslavo, indipendentemente dal fatto se detto personale ha la residenza nell'area prevista dall'accordo di Udine. 2. La validita' del documento di transito cessa il giorno della risoluzione del rapporto del suo titolare con uno dei centri.

Convenzione - art. 13

Art. 13. Soluzione delle controversie Le questioni che la commissione non sara' in grado di risolvere saranno definite in via diplomatica.

Convenzione - art. 14

Art. 14. Durata ed entrata in vigore della convenzione 1. La presente convenzione rimane in vigore per la durata di 10 (dieci) anni e sara' tacitamente prorogata per un periodo analogo, qualora nessuna delle Parti contraenti avra' manifestato la propria volonta' di recesso mediante un preavviso di 6 mesi dalla data di scadenza di ciascun periodo contrattuale. 2. La presente convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

Convenzione - art. 15

Art. 15. Modificazioni ed integrazioni della convenzione 1. La parte contraente che ritiene di modificare od integrare le disposizioni della presente convenzione, puo' proporre in qualsiasi momento, per iscritto e per via diplomatica, modificazioni o integrazioni e chiedere consultazioni sulle medesime. 2. Raggiunto l'accordo tra le Parti contraenti sulle modificazioni o integrazioni, queste entrano in vigore secondo le modalita' di cui all'art. 14 della presente convenzione.

Convenzione - art. 16

Art. 16. Cessazione del sistema 1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attivita' e le passivita' verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformita' alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.

Convenzione - art. 17

Art. 17. Disposizione finale La presente convenzione e' redatta in duplice originale, in lingua italiana e in lingua slovena, delle quali ognuna fa fede. Trieste, addi' 6 aprile 1982 p. La Repubblica italiana LUDOVICO CARDUCCI ARTENISIO p. La Repubblica socialista federativa di Jugoslavia MARIJA ZUPANCIC VICAR

Allegato I

ALLEGATO I Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II Accordo-art. 1

ALLEGATO II ACCORDO OPERATIVO SUL FUNZIONAMENTO E SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA COMUNE DI DIFESA ANTIGRANDINE. Premessa 1. Ai sensi dell'art. 9 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, le Parti addivengono alla stipula del presente accordo operativo sul funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del sistema comune di difesa antigrandine basata sull'intervento in forma preventiva nei cumulonembi con rilascio di sostanze nucleanti, e cio' a breve intervallo dal momento della determinazione, a mezzo di dati meteorologici e radar, del grado di loro pericolosita' per la produzione di grandine. 2. L'intervento si realizza con razzi che siano in grado di diffondere le sostanze nucleanti nella parte della nube che puo' generare grandine. I razzi sono lanciati da rampe opportunamente dislocate nel territorio da difendere. 3. L'azione di intervento e' definita e coordinata dal centro operativo. Art. 1. Elementi del sistema Conformemente all'art. 2, paragrafo 1 della convenzione, il sistema comune di difesa antigrandine comprende: a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati; b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica); c) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).

Allegato II Accordo-art. 2

Art. 2. Caratteristiche ed impiego dei razzi 1. La commissione di cui all'art. 4 della convenzione decide i tipi di razzi da impiegare per la difesa antigrandine dopo averne ottenuto il riconoscimento da parte dei rispettivi organi nazionali competenti. Almeno un tipo di razzo deve raggiungere km 4,5 di quota con angolazione di 45°. 2. Le angolazioni di lancio dei razzi non devono essere inferiori a 450 rispetto all'orizzonte. 3. La commissione decide altresi' sul tipo di sostanze nucleanti da utilizzare.

Allegato II Accordo-art. 3

Art. 3. Postazioni di lancio 1. Le postazioni di lancio dispongono di: a) una o piu' rampe multiple per il lancio dei razzi, di caratteristiche balistiche differenti a seconda delle esigenze delle operazioni di difesa; b) un ricovero per il personale addetto, dotato di telecomando per il lancio dei razzi; c) un magazzino con scorta di razzi nella quantita' fissata dai piani di lavoro; d) un sistema di collegamento con il centro operativo previsto dall'art. 10, paragrafo 1 b), della convenzione; e) un sistema per segnalare alla popolazione l'imminenza e la cessazione dei lanci; f) ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attivita'. 2. Le postazioni di lancio devono essere costruite secondo le norme edilizie e di sicurezza in vigore rispettivamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 3. La densita' della rete di postazioni di lancio ed il loro raggio di azione sono fissati dalla commissione in base alle caratteristiche tecnico-balistiche dei razzi e del sistema comune di difesa.

Allegato II Accordo-art. 4

Art. 4. Centro operativo - Funzioni Al centro operativo sono affidate le seguenti funzioni: a) individuazione delle nubi temporalesche e controllo del loro sviluppo a mezzo del sistema radar-calcolatore e sulla base dei dati forniti dall'Istituto idrometeorologico della R.S. di Slovenia ed eventualmente da altri centri meteorologici; b) individuazione tempestiva dei momenti critici della evoluzione delle nubi che comportino il possibile verificarsi di grandinate; c) determinazione di parametri, temporali e balistici, per il lancio dei razzi antigrandine; d) esecuzioni di azioni di difesa, previo coordinamento e nullaosta dei centri controllo voli interessati della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; e) comunicazione ad ora fisse del giorno alla prefettura di Gorizia della possibile esecuzione delle azioni di difesa antigrandine; f) effettuazione di rilevamenti meteorologici interessanti le azioni di difesa antigrandine; g) svolgimento di lavori riguardanti il miglioramento delle tecnologie e degli impianti tecnici del sistema di difesa antigrandine; h) manutenzione delle attrezzature ed altre funzioni tecniche.

Allegato II Accordo-art. 5

Art. 5. Centro operativo - Attrezzature Il centro operativo ha in dotazione: a) un radar meteorologico operante in banda C, idoneo ad analizzare la struttura e l'evoluzione delle nubi cumuliformi, governato da un calcolatore e dotato delle necessarie unita' periferiche; b) un sistema di memorizzazione, di riproduzione e di trasmissione a distanza dei dati radar; c) un sistema di telecomunicazioni per i collegamenti previsti all'art. 10 della convenzione; d) le infrastrutture necessarie per la sistemazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di cui sopra.

Allegato II Accordo-art. 6

Art. 6. Centro di ricerca e documentazione - Funzioni Al centro di ricerca e documentazione sono affidate le seguenti funzioni: a) ricerche nel settore della modifica artificiale delle nubi e delle precipitazioni, in collegamento con enti specializzati nazionali ed internazionali; b) ricerche riguardanti l'influenza dei fattori locali sulla efficacia della difesa antigrandine; c) ricerche inerenti alla efficacia del sistema di difesa antigrandine ed elaborazione di suggerimenti per il suo miglioramento; d) ricerche inerenti al miglioramento delle prognosi sulla formazione di nubi temporalesche e di grandinate; e) gestione della rete di rilevamento dei dati prevista all'art. 2, paragrafo 1 a), della convenzione, ai fini della determinazione delle caratteristiche fisiche delle grandinate e delle altre precipitazioni atmosferiche, nonche' analisi dei dati; f) valutazione degli effetti della difesa sulla quantita' e distribuzione delle precipitazioni; g) analisi di altre osservazioni meteorologiche interessanti la difesa antigrandine; h) raccolta ed archiviazione dei dati per successive elaborazioni ed analisi, con facolta' di fornirli ad enti di Stato o istituti di ricerca che ne facessero richiesta, secondo le direttive date dalla commissione.

Allegato II Accordo-art. 7

Art. 7. Centro di ricerca e documentazione - Attrezzature Il centro di ricerca e documentazione ha in dotazione: a) il sistema di collegamento con il centro operativo di cui all'art. 10, paragrafo 1 d), della convenzione, per la ricezione dei dati radar e del calcolatore; b) attrezzature di gestione ed ogni altra apparecchiatura, compresi i mezzi di calcolo, necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni; c) le infrastrutture necessarie per la sistemazione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di cui sopra.

Allegato II Accordo-art. 8

Art. 8. Magazzinaggio 1. Il sistema dispone di adeguati locali di deposito centrale situati in territorio jugoslavo, nei quali sono immagazzinati razzi nella misura fissata dai piani di lavoro. 2. Conformemente all'art. 9, paragrafo 3, della convenzione, il trasporto dei razzi da e per il magazzino viene assicurato dal centro operativo.

Allegato II Accordo-art. 9

Art. 9. Disposizioni relative al periodo stagionale ed ai piani di lavoro 1. Conformemente all'art. 4, paragrafo 1, punto 1) della convenzione, la commissione fissa il periodo operativo stagionale del sistema, dandone comunicazione con almeno 60 giorni di preavviso agli organismi nazionali della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia responsabili della gestione del traffico aereo. 2. Conformemente all'art. 4, paragrafo 1, punto 10) della convenzione la commissione stabilisce i piani dettagliati di lavoro per il periodo stagionale e per quello fuori stagione. 3. I piani di lavoro fissano i diversi livelli di allertamento e le operazioni che debbono essere eseguite.

Allegato II Accordo-art. 10

Art. 10. Misure di sicurezza 1. Nell'attuazione della difesa comune antigrandine debbono essere rispettate le misure di sicurezza derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore rispettivamente nei due Paesi. 2. Il personale in servizio presso il centro operativo e presso le postazioni di lancio deve essere abilitato alla esecuzione delle operazioni relative alla difesa antigrandine ed a conoscenza dei pericoli inerenti allo svolgimento di queste operazioni nonche' delle misure di sicurezza che esso e' tenuto a prendere nel caso di incidenti, incendio o furto. 3. I programmi e le modalita' di abilitazione del personale di cui al precedente paragrafo sono fissati in base alle leggi e regolamenti in vigore nei due Paesi e secondo le direttive impartite dalla commissione. 4. Gli enti pubblici di cui all'art. 5 della convenzione rilasciano agli addetti alle postazioni di lancio un attestato di abilitazione per il lavoro da svolgere.

Allegato II Accordo-art. 11

Art. 11. Lingue ufficiali 1. Le lingue ufficiali in uso presso i centri e per le comunicazioni con il personale in servizio presso le postazioni di lancio sono l'italiano e lo sloveno. 2. Per i collegamenti tra il centro operativo ed i servizi controllo voli nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si usa la fraseologia concordata in lingua inglese.

Allegato II Accordo-art. 12

Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. Gli enti pubblici di cui all'art. 5 della convenzione provvedono al finanziamento delle rispettive quote parti delle spese comuni iscritte nel bilancio di previsione annuale del sistema. I due enti pubblici provvedono ai versamenti delle quote di loro spettanza per l'impianto e funzionamento del sistema sulla base di documentazione analitica, redatte nelle due lingue, delle spese. 2. Gli enti medesimi provvedono altresi' al trattamento giuridico ed economico del proprio personale dipendente in servizio presso i due centri. 3. I direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione presentano alla commissione, entro il mese di settembre, per l'esame e l'approvazione, il bilancio di previsione dei rispettivi centri per l'esercizio finanziario successivo. I direttori presentano alla commissione per l'esame e l'approvazione entro il mese di marzo il rendiconto dei rispettivi centri relativo all'esercizio precedente.

Allegato III Regolamento-art. 1

ALLEGATO III REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL NULLAOSTA PER IL LANCIO DEI RAZZI DA PARTE DEI CENTRI CONTROLLO VOLI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA. Art. 1. 1. Il lancio dei razzi viene comandato dal centro operativo dopo che questi abbia ricevuto il nullaosta dal centro controllo voli competente per lo spazio aereo nel quale il lancio deve effettuarsi. 2. Nel caso di lancio di razzi nella zona compresa entro le 5 (cinque) miglia nautiche dal confine italo-jugoslavo, qualora detti lanci interessino lo spazio aereo dell'altro Stato, il centro operativo dovra' avere il nullaosta di ambedue i centri controllo voli. 3. L'avvenuta concessione del nullaosta non esime il personale addetto al lancio dei razzi dall'obbligo di astenersi dal lancio in caso che oda, nelle vicinanze della zona di tiro, il rumore di un aeromobile in volo o altro rumore che generi il dubbio della presenza di un aeromobile in volo, o veda un aeromobile sorvolare la zona interessata al lancio.

Allegato III Regolamento-art. 2

Art. 2. 1. Tutte le comunicazioni intercorse fra il centro operativo ed i centri controllo voli, nonche' le comunicazioni di servizio all'interno del centro operativo sono registrate su nastro magnetico usando la fraseologia concordata. 2. Il centro operativo ed i centri controllo voli conservano le relative registrazioni per trenta giorni, salvo il maggior tempo necessario per la conclusione di eventuali contestazioni.

Allegato III Regolamento-art. 3

Art. 3. 1. Il centro operativo ed i centri controllo voli si servono di identiche carte geografiche in scala 1: 100.000 (uno a centomila) divise in quadranti di dimensioni concordate ed opportunamente contrassegnati. 2. Le carte riportano altresi' i corridoi aerei e le zone aeroportuali. Le carte devono essere predisposte dal centro operativo in collaborazione con i centri controllo voli. 3. I dati di cui ai precedenti paragrafi vengono riportati anche sul video-display dei centri controllo voli e del centro operativo.

Allegato III Regolamento-art. 4

Art. 4. 1. Il centro operativo trasmette giornalmente ai centri controllo voli due "briefings" meteorologici. Briefings addizionali possono essere trasmessi su richiesta dei centri controllo voli. 2. Qualora si determini la necessita' del lancio dei razzi, il centro operativo, almeno 15 (quindici) minuti prima dell'orario stimato per il lancio, ne informa il centro controllo voli interessato, in modo che quest'ultimo possa prendere le necessarie misure di sicurezza nello spazio aereo di sua competenza. Il centro Operativo richiede contestualmente lo stop-orario (time check). Gli orari sono espressi secondo il GMT. 3. La richiesta del nullaosta al lancio dei razzi viene inoltrata al centro controllo voli interessato almeno 5 (cinque) minuti prima del lancio. 4. Entro un tempo massimo di 2 (due) minuti dal termine del lancio dei razzi, il centro operativo dovra' comunicare ai centri controllo voli interessati al fine della difesa attiva. Entro lo stesso tempo dovra' essere richiesto il rinnovo del nullaosta nel caso in cui il lancio sia stato rinviato.

Allegato III Regolamento-art. 5

Art. 5. 1. La richiesta di nullaosta, di cui al terzo paragrafo dell'art. 4 per il lancio dei razzi deve indicare: a) i quadranti interessati al lancio identificati sulle carte di cui al precedente art. 3, prendendo in considerazione anche quelli che si trovano nell'area di rispetto di 5 (cinque) miglia nautiche; b) l'orario d'inizio del lancio dei razzi espresso in ore e minuti; c) l'orario previsto per il termine del lancio espresso come sopra; d) l'altitudine massima espressa in metri raggiungibile dal razzo aumenta di un'area di rispetto di 500 (cinquecento) m.

Allegato III Regolamento-art. 6

Art. 6. 1. Il centro controllo voli interessato, entro 4 (quattro) minuti dalla ricezione della richiesta di nullaosta, trasmette al centro operativo il nullaosta al lancio, salvo quanto previsto dal successivo art. 7. 2. La comunicazione di cui al precedente paragrafo deve contenere tutti i parametri di cui all'art. 5. 3. I suddetti parametri non possono essere variati dal centro operativo se non previa conferma da parte del centro controllo voli che ha emesso il nullaosta.

Allegato III Regolamento-art. 7

Art. 7. 1. I centri controllo voli in caso di assoluta necessita', quando non siano in grado di garantire la sicurezza dei voli o quando un aeromobile sia in difficolta' o pericolo, possono negare il nullaosta, annullare il nullaosta gia' dato oppure anticipare il termine dei lanci. 2. Nel caso di ricezione dell'annullamento del nullaosta gia' concesso, il centro operativo e' tenuto a sospendere i lanci immediatamente, e comunque non oltre il termine massimo di 2 (due) minuti dalla comunicazione, dandone conferma ai centri controllo voli. 3. Il lancio dei razzi non puo' essere vietato, senza giustificato motivo, per un tempo indeterminato. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI