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LEGGE 30 luglio 1984, n. 399

Current text a fecha 1984-11-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Aumento della competenza del conciliatore

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali".