DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523

Type DPR
Publication 1984-08-13
Ultimo aggiornamento 1984-08-30
State In force
Source Normattiva
articles 165
Reform history JSON API

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo quindi da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificatamente attribuibili); - i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento di fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: - equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni - cavi, antenne 25 anni - edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento e' quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 5

Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo.

Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 6

Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 12 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)