DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523
ART. 33 - RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI 1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della Societa', spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65% della tassa terminale italiana. Le quote di tassa di pertinenza italiana, relative al percorso internazionale sono di spettanza della Societa'. Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della Societa' e in parte su quelli di pertinenza dell'Amministrazione, la tassa di transito italiana e ripartita a meta' tra Amministrazione e Societa'. 2) Per il traffico telefonico scambiato tra l'Italia ed i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Societa', spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno della rete e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio stesso, l'aliquota del 23,951% degli introiti relativi al traffico di competenza in partenza, esclusi l'intera soprattassa nonche' gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico. Detta aliquota 6 comprensiva anche della quota dell'8,554% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico. Per la determinazione dei suddetti introiti, per quanto riguarda il traffico automatico in partenza, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione della Societa'; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di lire 92 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. I dati forniti dalle suddette apparecchiature di registrazione debbono essere depurati dello 0,8% per tener conto del traffico di prova e di servizio e di quello che non da' luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, la detta percentuale potra' essere verificata a periodi triennali per valutarne la congruita' in funzione dello sviluppo della tecnica e delle esigenze del servizio; la eventuale diversa percentuale sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per traffico di prova e di servizio si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici. Per quanto riguarda il traffico telefonico intercontinentale in partenza svolto tramite operatrice, i relativi introiti sono quelli derivanti dalle specifiche registrazioni utilizzate per gli addebiti all'utenza, ivi comprese quelle relative al traffico addebitato in Italia su richiesta di utente estero. Le quote fisse aggiuntive eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie spettano per intero al gestore che effettua l'operazione manuale di espletamento. Sugli introiti derivanti dalla cessione all'utenza dei circuiti diretti intercontinentali, al netto del 14,015%, gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T., circuiti comunque realizzati su mezzi della Societa', dell'Amministrazione o di altri Concessionari, ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, spetta all'Amministrazione la stessa aliquota percentuale prevista per il corrispondente traffico. Per il traffico telefonico in transito attraverso l'Italia, avente corso in parte sui collegamenti della Societa' ed in parte su quelli dell'Amministrazione, spetta a quest'ultima una aliquota del 18% sulla quota di pertinenza italiana. 3) Per tutti i restanti servizi di telecomunicazioni eserciti fra l'Italia od i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Societa', non regolamentati ai precedenti paragrafi 1) e 2), spetta all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi stessi, la aliquota del 18% sulle quote di pertinenza italiana. Detta aliquota 6 comprensiva anche dell'eventuale quota dell'8% riconosciuta allo stesso titolo alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico. Stessa aliquota spetta all'Amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia aventi corso in parte sui collegamenti della Societa' ed in parte su quelli dell'Amministrazione. 4) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa', spettano all'Amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1), 2) e 3). 5) Per i traffici originari da. Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa', pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente all'Amministrazione stessa. L'Amministrazione tenuta a comunicare trimestralmente alla Societa' il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi. 6) L'Amministrazione e la Societa' assumeranno tutte le necessarie iniziative di carattere tariffale, amministrativo, tecnico ed operativo finalizzate a ristabilire il normale instradamento del traffico di cui Si precedenti paragrafi 4) e 5) e ad impedire eventuali ulteriori deviazioni. 7) Per tutti i traffici uscenti dall'Italia destinati a Paesi rientranti nella sfera di competenza della Societa' e da questa inoltrati su circuiti gestiti dall'Amministrazione per l'espletamento dei traffici di propria competenza, la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90% all'Amministrazione e del 10% alla Societa'. Nel caso di traffico uscente dall'Italia destinato a Paesi di competenza dell'Amministrazione e da questa inoltrato su circuiti gestiti dalla Societa' per l'espletamento dei traffici di competenza, la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90% alla Societa' e del 10% all'Amministrazione. 8) Per i traffici in transito per l'Italia interessanti Paesi di competenza dell'Amministrazione e della Societa' e convogliati su circuiti trasversali di cui al 3° comma del precedente art. 8, si applicano le ripartizioni delle quote di pertinenza italiana stabilite ai paragrafi 1)-2)-3) del presente articolo, e null'altro e' dovuto dalla Societa' per l'uso dei predetti circuiti. 9) Per i servizi eserciti via Italia tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della Societa' esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della Societa', le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Societa'. 10) Per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, effettuato esclusivamente con mezzi della Societa', le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla Societa'. 11) Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione, l'Amministrazione - d'intesa con la Societa' - stabilira' quale aliquota della tariffa debba considerarsi, corrispondente alla tassa terminale o di transito italiano e quale debba considerarsi relativa al percorso estero. 12) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tariffe e dei canoni percepiti sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato tra i competenti gestori nazionali per la liquidazione dei conti, e' ripartita a meta' tra Amministrazione e Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 34
ART. 34 - COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO La compilazione dei conti tra l'Amministrazione e la Societa' concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente Convenzione e' effettuata mensilmente. Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi e al servizio telex la liquidazione dei conti mensili avverra' entro il terzo mese successivo a quello cui il traffico si riferisce. Qualora, per motivi tecnico-contabili, detto termine non potesse essere rispettato, la liquidazione dei conti stessi potra' avvenire con il pagamento, da parte del debitore, di una somma, salvo conguaglio, pari al 90% degli importi a debito risultanti dai conti definitivi relativi allo stesso mese dell'anno precedente. In tale ultimo caso, il conguaglio sara' effettuato entro i dodici mesi successivi. Per il servizio telefonico lo scambio dei conti dovra' avvenire mensilmente; la compilazione del relativo prospetto di liquidazione, comprensivo anche dei dati disponibili riferiti ai traffici di transito, dovra' avvenire a periodi corrispondenti a quelli di fatturazione all'utenza, entro i tre mesi successivi all'ultimo mese di traffico fatturato; il pagamento del saldo sara' effettuato entro il quarto mese successivo all'ultimo mese di traffico fatturato. Ove non diversamente contemplato restano valide le attuali modalita' di incasso sull'utenza e di accredito che sara' effettuato dalla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico al netto della quota di propria spettanza. Per tutti gli altri servizi, sia lo scambio dei conti che il pagamento dei relativi saldi, saranno regolati in analogia ad uno dei tre precedenti tipi di traffico a cui saranno assimilati. Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro, il cambio vigente alla data di effettuazione del traffico cui il pagamento si riferisce. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti, nonche' le modalita' che fossero stabilite dall'Amministrazione di intesa con la Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 35
ART. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi assunti le Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 300.000.000 (trecento milioni), in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito e causa di penalita' o per altre ragioni, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale, si applicano le disposizioni previste nell'art. 40 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 38. Gli interessi sulla somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 36
ART. 36 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avra' una durata di venti anni, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 37.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 37
ART. 37 - RISCATTO DEGLI IMPIANTI L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabili d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della concessione e comprende altresi' il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso terzi. L'Amministrazione subentra altresi' alla Societa' nei rapporti esistenti fra la Societa' stessa e gli enti stranieri relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi di telecomunicazioni di proprieta' della Societa'. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente Convenzione, il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili con la indicazione della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione di vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo e' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte della Amministrazione, e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo del riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo il prezzo e' stabilito dal collegio arbitrale di cui all'art. 42 della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 38
ART. 38 - REVOCA L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 6 - 1° comma, 9, 10, 13, 15, 25 e 35 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 37. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale, la Societa' non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 39
ART. 39 - DECADENZA In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 e seguenti del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 38 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione a spese della Societa' degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 40
ART. 40 - PENALI Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui al precedente art. 15, e che non comportino una sanzione piu' grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso terzi. Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 38. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla, relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale, costituito dalla Societa', che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 35 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa', ovvero il ritardo, nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 37, 38 e 39, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa nel corso della concessione senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 41
ART. 41 - AGGIORNAMENTI E REVISIONI A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa' decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente. Convenzione e successivamente ogni quinquennio e seguiteranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari, per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche a integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 42
ART. 42 - COLLEGIO ARBITRALE Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato di intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti. Il Collegio giudichera' secondo le norme di diritto.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 43
ART. 43 - CONDIZIONE PER L'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE L'efficacia della presente Convenzione, e' subordinata alla registrazione presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 44
ART. 44 - ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI CONVENZIONI Sono abrogate le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati: - Convenzione 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con [D.P.R. 6 marzo 1968, n. 497](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;497); - Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 27 febbraio 1968 stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Italcable per integrare l'art. 47 della Convenzione medesima, approvata con [D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1127](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-14;1127); - Allegato 2 alla Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.A., con adesione dell'Italcable, per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e segnaletica, approvata con D.M. 4 agosto 1982. Si intendono altresi' abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente Convenzione.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable- art. 45
ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 agosto 1984 Per l'Amministrazione Il direttore generale MONACO Per la Societa' ITALCABLE Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici IL PRESIDENTE GIGLI
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 1
ALLEGATO A Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' dei circuiti e mezzi trasmissivi e di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia. Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a due o a quattro fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali - per Km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di un Km., le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 166.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km., per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 Km., per ogni Km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300 g) Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistema di telegrafia armonica i) Portanti telefonici in caso di cessione in uso di un intero portante si applicano i canoni di cui al punto "2a)" del presente allegato maggiorati di un terzo. ii) Circuiti telegrafici a 50 baud (4) 1. CIRCUITI NAZIONALI 1.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canone d'uso annuo del circuito: - sino a 50 Km. per ogni Km. o frazio- ne non inferiore a m. 300 L. 1.150 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 200 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 160 - oltre i primi 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 135 1.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 220.000 * canone d'uso annuo del circuito: - sino a 50 Km. per ogni Km. o frazio- ne non inferiore a m. 300 L. 600 - oltre i primi 50 Km. e sino a 200 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 105 - oltre i primi 200 Km. e sino a 500 Km. per ogni Km. o frazione non in- feriore a m. 300 L. 85 - oltre i primi 500 Km. per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 70 2. CIRCUITI INTERNAZIONALI (tratta in territorio italiano) 2.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.1. 2.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun utente L. 220.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.2.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 2
CIRCUITI INTERNAZIONALI (tratta in territorio italiano) 2.1. Su sistemi FDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun canale L. 370.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.1. 2.2. Su sistemi TDM: * canone annuo per ciascuna apparecchia- tura terminale e per ciascun utente L. 220.000 * canoni d'uso chilometrici di cui al punto 1.2. Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone e' compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi, il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%) si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto ed installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto ed l'installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 3
Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni annui Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui all'artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari a un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 4
Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per Km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mezzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attribuibili); - i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: * equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni * cavi, antenne 25 anni * edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura uguale per entrambi i gestori e non inferiore a quelli degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento 6 quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi istradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui sono sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 5
Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano, pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto o a qualsiasi titolo.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable Allegato A Canoni-art. 6
Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 fino al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 13 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato. (4)Per circuiti a velocita' superiore e per le relative apparecchiature terminali si applica per i sistemi EDM un canone proporzionale alla larghezza di banda utilizzata e per quelli TDM un canone proporzionale alla velocita' di trasmissione utilizzata.
Convenzione Ministero delle Poste e Italcable-Allegato B
ALLEGATO B Canoni annui per la cessione in uso all'Amministrazione da parte della Societa' di circuiti radioelettrici internazionali. 1) Canali telegrafici bidirezionali a 50 baud realizzati con mezzi della Societa' su collegamenti radioelettrici protetti, per ciascun canale e per un impiego di 24 ore giornaliere L. 30.000.000 (trenta milioni) annue 2) Canali telefonici bidirezionali forniti di dispositivo segreto e comprensivi di collegamento a 4 fili fino al permutatore della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, con fattore di efficacia non inferiore al 70 per cento, realizzati con mezzi della Societa' su collegamenti radioelettrici protetti, per ciascun canale e per un impiego di 24 ore giornaliere L. 70.000.000 (settanta milioni) annue.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.-art. 1
CONVENZIONE tra il MINISTERO delle POSTE e delle TELECOMUNICAZIONI e la TELESPAZIO S.p.A. - per le Comunicazioni Spaziali per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) dei 30 Maggio 1984 Prot. 3758/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' Concessionarie SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. e ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A.; Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale Dottore Ugo MONACO delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "TELESPAZIO" o "Societa'" rappresentata dal Presidente Sig. Fabrizio Serena di Lapigio, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 28 Maggio 1984 si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto della concessione Per realizzare i collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali, sono concessi alla Societa', con le modalita' e le limitazioni di cui ai successivi commi e all'art. 2, l'impianto e l'esercizio dei sistemi spaziali. In particolare sono concessi in esclusiva alla Societa' l'impianto e l'esercizio: a) delle stazioni terrene (comprensive dei complessi antenna ricetrasmittenti, impianti ausiliari ed infrastrutture) del Fucino (AQ), del Lario (CO) e di Scanzano (PA), adibite ai collegamenti di telecomunicazioni internazionali espletati attraverso i centri nazionali; l'impianto e l'esercizio di altre stazioni terrene dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione; b) dei seguenti spaziali adibiti ai collegamenti di telecomunicazioni nazionali, nonche' delle apparecchiature necessarie alle funzioni centralizzate di telecontrollo e di coordinamento dei singoli complessi ricetrasmittenti, destinati allo scambio delle comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre. L'impianto e l'esercizio dei complessi ricetrasmittenti di cui al precedente punto b), ad eccezione di quali che svolgono traffico terminale di utente, saranno assegnati dall'Amministrazione alla Societa' o ai gestori dei servizi di telecomunicazioni, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione. Per i sistemi di telecomunicazioni nazionali via satellite le funzioni sono definite, d'intesa con i gestori dei servizi di telecomunicazioni, dall'Amministrazione e dalla Societa'. I mezzi ed i sistemi trasmissivi necessari al collegamento fra la rete pubblica e le stazioni terrene della Societa', sono di competenza dell'Amministrazione. Non sono compresi nella concessione l'impianto e l'esercizio di stazioni terrene a bordo di natanti ed aerei destinate ad operare nell'ambito dei servizi mobili a mezzo satellite, nonche' delle stazioni terrene dei servizi di radioamatore.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 2
Art. 2 - Assunzione della qualifica di Ente per le Telecomunicazioni spaziali Per l'esecuzione dei compiti relativi ai sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite ad essa affidati in concessione, la Societa', in qualita' di Ente designato, sottoscrive gli Accordi Operativi inclusi negli Accordi Istitutivi sottoscritti dal Governo italiano e pertanto fa fronte ai relativi impegni e partecipa agli organi responsabili delle attivita' gestionali. Nel caso di Accordi Operativi gia' sottoscritti dall'Amministrazione, la Societa' - quale Ente designato - subentrera' negli Accordi stessi previe intese con l'Amministrazione per quanto concerne i relativi aspetti economico-finanziari. In particolare, per quanto riguarda l'Accordo Operativo dell'INMARSAT (Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni Marittime via Satellite) e l'Accordo Operativo dell'EUTELSAT (Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni via. Satellite), gia' sottoscritti dall'Amministrazione, la Societa' dovra' trasferire a quest'ultima le somme che ricevera' dalle predette Organizzazioni Internazionali a titolo di rimborso dei contributi, maggiorati della remunerazione del capitale, versati in precedenza dall'Amministrazione. La Societa', nello svolgimento delle attivita' di cui, al primo comma del presente articolo, si uniforma alle direttive generali e programmatiche chi l'Amministrazione stabilisce per assicurare il coordinamento con i gestori di telecomunicazioni in materia di previsioni di traffico, pianificazione, realizzazione ed utilizzazione dei sistemi di cui al richiamato primo comma, ivi inclusi gli aspetti tariffari; a tal fine l'Amministrazione che partecipa agli organi di controllo a livello governativo previsti dagli Accordi. Istitutivi, si riserva di indicare le partecipazioni dei gestori nei casi in cui e' richiesto un loro specifico impegno. La Societa' si impegna altresi' ad uniformarsi alle direttive che saranno impartite, tramite l'Amministrazione per quanto concerne l'uso degli spazi extraterrestri e per il coordinamento con le attivita' spaziali svolte da altre Organizzazioni ed Enti Nazionali ed Internazionali.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 3
Art. 3 - Scopo sociale L'esercizio degli impianti nonche' delle attivita' previste dalla presente Convenzione, con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con le attivita' concesse o entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di fornire servizi di gestione in orbita o altri servizi anche per sistemi internazionali o per raggruppamenti di Paesi o singoli Paesi, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano all'equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. Alla Societa' e' inoltre consentito di svolgere attivita' di sperimentazione in ambito nazionale ed internazionale, allo scopo di acquisire l'esperienza necessaria allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 33.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 4
Art. 4 - Sede legale e domicilio della Societa' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Roma, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via A. Bergamini 50. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 5
Art. 5 - Capitale sociale Il capitale della Societa' deve essere sempre adeguato all'entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza la Societa' si impegna: a) ad avere, alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 25.200.000.000 (Venticinque miliardi e duecento milioni) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi: diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 6
Art. 6 - Amministratori - Dirigenti Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio Sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici; giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 7
Art. 7 - Personale della Societa' Il personale della Societa' - compatibilmente con la normativa della Comunita' Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana. In via - eccezionale la Societa' potra' ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia. La Societa' stessa, - per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, e necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 8
Art. 8 - Fonti normative La concessione e' subordinata all'osservanza delle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La Societa' e' tenuta inoltre ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Societa' e' tenuta, altresi', al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 9
Art. 9 - Espletamento dei servizi I servizi di telecomunicazioni espletati sui collegamenti costituiti a norma dell'art. 1 della presente Convenzione, sono riservati, secondo le rispettive competenze, all'Amministrazione od ai concessionari di quest'ultima. Pertanto i collegamenti anzidetti saranno dalla Societa' ceduti in uso all'Amministrazione od ai gestori pubblici di telecomunicazioni per l'espletamento dei servizi di rispettiva competenza. Compatibilmente con le esigenze del servizio, collegamenti potranno dalla Telespazio essere ceduti - previa autorizzazione dell'Amministrazione - ad altre Amministrazioni dello Stato, e cosi' pure a persone ed enti che risultino muniti di regolare concessione o, in casi di urgenza e per limitati periodi di tempo, di speciale autorizzazione da parte della stessa Amministrazione. Le modalita' tecnico-operative della cessione in uso e dell'utilizzazione dei collegamenti oggetto della presente Convenzione saranno regolamentate dall'Amministrazione d'intesa con la Societa', tenendo conto delle esigenze imposte dalla gestione e dall'utilizzazione dei satelliti di telecomunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 10
Art. 10 - Efficienza degli impianti La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la completa e perfetta regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle disposizioni in vigore. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti ed i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 11
Art. 11 - Interferenze L'Amministrazione assegna alla Societa' le frequenze radioelettriche idonee all'effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi od interferente con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Societa' stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Societa', ritiene indispensabili per l'eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 12
Art. 12 - Raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni Lo scambio delle comunicazioni fra le stazioni terrene di cui all'art. 1 e la rete nazionale di telecomunicazioni avverra' di norma presso le stazioni; pertanto i raccordi alla rete nazionale di telecomunicazioni saranno realizzati utilizzando mezzi trasmissivi di proprieta' dell'Amministrazione. Ove l'Amministrazione riconoscesse l'indisponibilita' o la l'idoneita' di tali mezzi, ovvero l'impossibilita' di realizzarli in tempo utile, la Societa' potra' essere autorizzata a costituire i raccordi medesimi con propri mezzi, seguendo le modalita' previste dall'art. 13. Per l'uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi di proprieta' dell'Amministrazione e/o delle altre Societa' concessionarie, saranno corrisposti i canoni stabiliti nell'allegato alla presente Convenzione. Gli stessi canoni saranno applicati nei casi in cui l'Amministrazione o le altre Societa' concessionarie intendessero, utilizzare raccordi realizzati con mezzi di proprieta' della Societa'. Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale d'accordo tra l'Amministrazione e la Societa' ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 13
Art. 13 - Piani pluriennali di massima e Piani tecnici-esecutivi I Piani pluriennali della Societa' concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformita' alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in coerenza con le previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti. Ogni anno si provvede all'aggiornamento del Piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il Piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi: - correlazione fra le previsioni formulate dalla Societa' e l'attivita' spaziale nazionale ed internazionale; - programma di sviluppo degli impianti e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno, sia a quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per l'attuazione del programma; - prospettiva di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e la richiesta di eventuali integrazioni o modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro 30 giorni dalla richiesta. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Societa', in attuazione del Piano generale di massima, di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 14
Art. 14 - Collaudi E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese della Societa', al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. E' altresi' in facolta' dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Societa', ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 15
Art. 15 - Brevetti La concessione non implica alcuna responsabilita' dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Societa'. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a' qualsiasi rapporto tra la Societa' ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 16
Art. 16 - Sicurezza del lavoro Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 17
Art. 17 - Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione, la Societa' dovra' permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La Societa', nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione, nonche' degli enti di ricerca da questa indicati, dati ed impianti di propria pertinenza ed a prestare ogni altra forma di collaborazione tutte le volte che la suddetta Amministrazione la richieda ai fini dell'espletamento dell'attivita' di studio e sperimentazione. La Societa' assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 281, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Societa' Concessionaria e la Fondazione stessa; la Societa' potra' affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 18
Art. 18 - Segreto delle comunicazioni La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 19
Art. 19 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 20
Art. 20 - Facolta dello Stato di sospendere o assumere l'esercizio degli impianti Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T., per grave necessita' pubblica, il Governo puo' con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere, limitare o assumere temporaneamente l'esercizio dei sistemi oggetto della concessione, prendendo eventualmente possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa'. Nel caso di presa di possesso temporaneo degli impianti, e' redatto un verbale da cui risulti la consistenza e lo stato della loro conservazione e del loro funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale, peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 21
Art. 21 - Rapporti con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali Alla Societa' e' vietato prendere accordi con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali su questioni di carattere generale interessanti le attivita' di cui alla concessione e su, quelle che possano comunque avere riflessi sugli orientamenti generali del Paese o sulla politica del Governo in materia di attivita' spaziali, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Sono consentiti gli accordi relativi alla gestione dei sistemi internazionali per le comunicazioni via satellite, di cui al precedente art. 2, e quelli concernenti l'esercizio dei collegamenti attuali a mezzo di detti sistemi.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 22
Art. 22 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La Societa' e' tenuta all'osservanza, oltre che degli Accordi di cui all'art. 2, anche di tutte le altre Convenzioni ed Accordi che il Governo italiano stipulera' con Governi, Amministrazioni estere ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce all'attivita' oggetto della concessione.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 23
Art. 23 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul loro funzionamento; c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 24
Art. 24 - Ammortamento La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 25
Art. 25 - Bilancio ed inventario La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216), ove le disposizioni relative siano applicabili alla Societa'. Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successiva, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 26
Art. 26 - Relazioni statistiche La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sullo sviluppo e l'utilizzazione degli impianti nell'anno precedente. La Societa' e' obbligata, ad uniformarsi, nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dall'Amministrazione, sentita la Societa' stessa.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 27
Art. 27 - Canoni dei collegamenti via satellite I canoni dovuti alla Societa' per la messa a disposizione dei collegamenti previsti all'art. 1 della presente Convenzione, saranno fissati e variati con Decreto del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni; i canoni devono tenere conto della congruita' delle entrate in relazione al costo effettivo del servizio, inclusi gli oneri per ammortamento, da determinare anche in funzione delle esigenze di autofinanziamento degli investimenti, gli oneri finanziari ed un'adeguata remunerazione del capitale, in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della Societa', ed allo scopo di permettere una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi concessi. I canoni, inoltre, devono tenere conto delle tariffe e canoni che, per analoghi servizi, saranno determinati in campo internazionale da Amministrazioni e Societa' estere. I canoni relativi ai collegamenti e servizi internazionali sono espressi, di norma, in franchi-oro e successivamente convertiti in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dai gestori pubblici dei servizi di telecomunicazioni: detto equivalente sara' aggiornato dall'Amministrazione con le procedure previste dalle disposizioni in vigore.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 28
Art. 28 - Canone di concessione La Societa' corrispondera' all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per le attivita' concessele di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Per introiti lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per le attivita' summenzionate, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, al netto delle quote parti di canoni spettanti ad Amministrazioni e Societa' concessionarie italiane ed estere, degli eventuali contributi per interessi sui mutui, delle plusvalenze derivanti da trasformazioni patrimoniali e degli interessi attivi. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 29
Art. 29 - Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti, la Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un deposito cauzionale di lire 300.000.000 (trecento milioni), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale, si applicano le disposizioni previste nell'art. 34 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 32. Gli interessi sulla somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 30
Art. 30 - Durata della Convenzione La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione; avra' una durata di venti anni, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 31.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 31
Art. 31 - Riscatto degli impianti L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione, ivi incluse le quote di partecipazione ai sistemi di cui al precedente art. 2 e comprende altresi' il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso i terzi, ivi compresi Societa', Enti ed Organizzazioni internazionali. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso degli impianti che vuole riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato, e dagli altri, Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo, il prezzo stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 36, della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procedera' per, la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' sara' tenuta presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 32
Art. 32 - Revoca L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 7-1 comma 10, 12, 13, 21 e 29 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla. Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di vendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 31. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti, la Societa' non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e per le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 33
Art. 33 - Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 32 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 34
Art. 34 - Penali Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nell'esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art. 13 e che non comportino una sanzione piu' grave - e per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della concessione - l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di Lire 5.000.000 (cinque milioni) ad un massimo di Lire 50.000.100 (cinquanta milioni) per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso i terzi. Dette violazioni ed inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre che degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente durante il periodo di ritardato versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione di anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione di anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicate alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 32. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' che deve essere reintegrato con le norme descritte dall'art 29 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa' ovvero il ritardo dei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle pareti previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quanto previsto nei precedenti artt. 31, 32 e 33, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa, nel corso della compressione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente al 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 35
Art. 35 - Aggiornamenti e revisioni A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa', decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 36
Art. 36 - Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa fra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato su istanza di una delle Parti. Il collegio giudichera' secondo le norme di diritto.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 37
Art. 37 - Condizione per l'efficacia della Convenzione L'efficacia della presente Convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 38
Art. 38 - Abrogazione della precedente Convenzione E' abrogata la Convenzione 9 febbraio 1965 stipulata tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Telespazio, approvata con [D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-12;1130). Si intendono altresi' abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente Convenzione.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a.- art. 39
Art. 39 Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 6 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 Agosto 1984 Per la Societa Per l'Amministrazione TELESPAZIO Il direttore generale S.p.a. per le comunicazioni spaziali MONACO IL PRESIDENTE SERENA DI LAPIGIO
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 1
ALLEGATO CANONI ANNUI PER LA RECIPROCA CESSIONE IN USO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETA' DEI CIRCUITI E MEZZI TRASMISSIVI E DI APPARECCHIATURE DI COMMUTAZIONE, SEGNALAZIONE, TRASMISSIONE ED ENERGIA Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o 4 fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali Canone d'uso annuo per Km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km. le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 km., e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o 4, fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 km., per km. o frazione non infe- riore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con segnalatori fuori banda: - sino a 50 Km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 2
Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissio ne ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone e' compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria all'alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima dell'applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 3
Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso. br;
Convenzione Ministero delle Poste e Talespazio s.p.a. Allegato Canoni-art. 4
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